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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.05.2020 12.2019.70

19. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,454 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

Compravendita - dolo- errore essenziale - ratifica

Volltext

Incarto n. 12.2019.70

Lugano 19 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 11 maggio 2015 da

 AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo di vendita di fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna dell’imbarcazione __________) e l’annesso rimorchio __________” e al pagamento di fr. 7'316.- a titolo di risarcimento del danno, pretesa poi aumentata con le conclusioni a fr. 15'794.95;

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con sentenza 25 febbraio 2019 ha integralmente accolto, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di complessivi fr. 5'412.50, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;

appellante il convenuto con appello 4 aprile 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, di rinviare l’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione, mentre con “reclamo” di medesima data chiede la riduzione delle ripetibili in ragione del 50%, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

preso atto della risposta 20 agosto 2019 dell’attore con cui postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 19 luglio 2014 AO 1 ha acquistato da AP 1 l’imbarcazione __________ e l’annesso rimorchio __________ “come accordo e senza garanzia” per un importo complessivo di fr. 31'000.- (doc. B). La barca è stata consegnata all’acquirente lo stesso giorno.

                                  B.   Il 23 luglio 2014 il motore della barca non è più stato in grado di accendersi e il natante è stato trasportato dall’acquirente presso il cantiere navale della __________ AG (__________). Dal controllo effettuato al motore, collegato alla centralina tramite il sistema di diagnosi “Diacom Marine Service Report”, è emerso che il numero delle ore di moto dell’imbarcazione registrate nella centralina ammontava a 2019.0, mentre il display del conta-ore del cruscotto ne indicava 1092.2 (doc. F).

                                  C.   Con e-mail del 29 luglio 2014 AO 1 ha comunicato al venditore che avrebbe tenuto la barca alla condizione di vedersi rimborsare il 20% del prezzo d’acquisto, ritenuto che le ore di moto percorse erano il doppio di quelle indicate sul display del cruscotto. In caso contrario, egli ha invitato il venditore a volersi riprendere la barca (doc. D). Quest’ultimo, con scritto 8 settembre 2014 ha respinto qualsiasi rimprovero, adducendo in particolare che l’acquirente, prima della vendita, aveva avuto tutto il tempo necessario per ispezionare e provare la barca senza riscontrarvi alcun difetto (doc. G).

                                  D.   Con scritto 23 settembre 2014 AO 1, per il tramite del suo legale, ha invocato l’inefficacia del contratto di compravendita per dolo e/o errore essenziale e ha chiesto la restituzione del prezzo di acquisto di fr. 31'000.- dietro consegna del natante e del rimorchio al venditore (doc. J). Per parte sua AP 1, con scritto 7 ottobre 2014, ha ribadito la validità del contratto di compravendita, osservando come la stessa era avvenuta senza alcuna garanzia e l’acquirente aveva avuto modo di esaminare la barca al momento della consegna. Egli ha in ogni caso negato di essere stato a conoscenza del problema al conta-ore del display della barca (doc. H).

                                  E.   Con petizione 11 maggio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. richiamato CM.2014.223) ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna alla rifusione del prezzo di vendita di fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna dell’imbarcazione __________ e l’annesso rimorchio __________” e al pagamento di fr. 7'316.- a titolo di risarcimento del danno. A suo dire, egli sarebbe stato indotto dolosamente all’acquisto dell’imbarcazione. Il convenuto, benché consapevole del fatto che il conta-ore sul cruscotto non era funzionante e indicava meno ore di utilizzo di quelle in realtà percorse dal natante, avrebbe intenzionalmente sottaciuto la circostanza. In via eventuale l’attore ha argomentato di essere incorso in un errore essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO, costituendo le ore percorse dall’imbarcazione un elemento essenziale del contratto. 

                                  F.   Con risposta 17 giugno 2015 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando sia il dolo sia l’errore essenziale. Il venditore ha osservato che l’imbarcazione al momento dell’acquisto era in perfetto stato e sottolineato come la stessa era stata oggetto di attenta valutazione da parte dell’acquirente prima della vendita. In relazione alle ore di moto percorse dal natante, egli si sarebbe limitato a garantire quanto visibile dal display situato sul cruscotto, negando in particolare di essere stato a conoscenza della problematica concernente la trasmissione dei dati dalla centralina al conta-ore.

                                  G.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore ha aumentato la pretesa a titolo di risarcimento del danno a fr. 15'794.95, il Pretore aggiunto, con decisione 25 febbraio 2019 qui impugnata, ha accolto la petizione, ordinando al convenuto la restituzione del prezzo di vendita di fr. 31'000.- all’attore dietro consegna da parte di quest’ultimo dell’imbarcazione e del rimorchio, e condannando altresì AP 1 al pagamento di fr. 15'794.95 a titolo di risarcimento del danno. Il primo giudice, ritenuta la totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, ha posto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di complessivi fr. 5'412.50 a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere all’attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili. 

                                  H.   Con appello e “reclamo” contro il dispositivo sulle ripetibili il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, e, in via subordinata, di rinviare la causa all’istanza inferiore per nuova decisione, nonché di ridurre le ripetibili di almeno il 50%, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 agosto 2019 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:                1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 4 aprile 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   2.   Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto, premesso che in concreto erano applicabili gli artt. 187 seg. CO sulla compravendita di cose mobili, ha accertato che l’imbarcazione presentava un’anomalia tecnica al software del dispositivo indicante le ore di navigazione percorse, caratterizzato dall’interruzione della trasmissione dei dati dalla centralina del motore al conta-ore del cockpit della barca, che ha determinato una discrepanza, al momento della vendita nel 2014, tra le ore memorizzate sulla prima (2019.0) e quelle indicate sul secondo (fermo a 1092.2) di 926.8 ore. Il primo giudice, escludendo una ratifica del contratto da parte dell’attore, sulla base delle circostanze emerse dall’istruttoria ha ritenuto adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un dolo giusta l’art. 28 CO e invalidato il contratto di compravendita con effetto ex tunc. A titolo abbondanziale il Pretore aggiunto ha concluso che il contratto era comunque da ritenere viziato da errore essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO di modo che le reciproche prestazioni sarebbero state da ripetere anche per questo motivo. Egli ha da ultimo riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento delle spese generate dal controllo effettuato sull’imbarcazione presso la __________ AG, i costi per la locazione di un posto barca e i costi legali preprocessuali per un importo complessivo di fr. 15'794.95. Ritenuta la totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, il primo giudice ha posto gli oneri processuali a carico di quest’ultimo, obbligandolo altresì a rifondere all’attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’appellante contesta in primo luogo l’accertamento pretorile secondo cui la centralina in uso sul natante era quella originale e non era stata sostituita. Egli ribadisce la tesi, già sostenuta in prima sede, secondo cui la centralina originariamente installata sul natante sarebbe stata cambiata con quella di un’altra imbarcazione.

                                3.1   L’asserita circostanza secondo cui la centralina sarebbe stata rimpiazzata con quella di un’altra imbarcazione, di modo che essa avrebbe registrato non solo le ore di navigazione del natante oggetto della compravendita ma pure quelle effettuate della barca precedente, è, a ben vedere, irricevibile in ordine poiché tardiva (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC; II CCA 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178 con riferimenti), avendo il convenuto sollevato tale circostanza solo contestualmente alla formulazione dei controquesiti peritali, riprendendola poi con le conclusioni, mentre negli allegati preliminari egli si è limitato a sostenere genericamente che la centralina sarebbe stata manipolata e non già sostituita (vedi risposta ad 10, pag. 6; duplica ad 10, pag. 4).

                                3.2   A prescindere dalla sua ricevibilità la tesi del convenuto deve essere disattesa, l’asserita sostituzione della centralina non essendo stata confermata dagli atti di causa. Nulla si evince dalla deposizione del teste __________ R__________, primo proprietario dell’imbarcazione, il quale, premesso che la barca in questione veniva usata nella scuola di wakeboard che egli gestiva e che essa non aveva avuto problemi particolari, ha dichiarato di non potere escludere una sostituzione della centralina, salvo poi precisare che “potrebbe anche essere quella di un’altra barca”, indicando che chiarimenti al riguardo avrebbero potuto essere dati da __________ M__________, “referente e importatore della __________” e titolare della __________ SA, (verbale 27 aprile 2017, pag. 2), il quale tuttavia al riguardo nulla ha riferito (verbale rogatoria 28 aprile 2016 e 17 ottobre 2016). Nemmeno il perito giudiziario, contrariamente a quanto pretende l’appellante, ha potuto confermare la sostituzione della centralina. Egli si è infatti limitato ad affermare di non avere avuto “modo di riscontrare elementi utili a tale accertamento” (perizia, risposta n. 2, pag. 15), dal che non si può ancora dedurre che la stessa sia stata sostituita contrariamente a quanto pretende l’appellante, ritenuto che le altre asserite circostanze da lui addotte in questa sede non hanno trovato alcun riscontro agli atti. In particolare non corrisponde al vero che l’imbarcazione avrebbe potuto avere al massimo 1000 ore di navigazione e che “dopo il sinistro del 2010” e fino alla nuova immatricolazione nel 2013 la stessa non avrebbe più navigato (appello, pag. 5 e 6). Dall’istruttoria è infatti emerso che già nel mese di settembre 2012 le ore di navigazione rilevate dalla centralina ammontavano a 1987 e che già allora vi era una discrepanza con quelle indicate dal display (teste __________ M__________, rogatoria del 28 aprile 2016, risposta n. 6). Ne discende che il convenuto, a cui incombeva l’onere della prova, non è riuscito a dimostrare l’asserita sostituzione della centralina e la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui al momento della stipulazione del contratto di compravendita l’imbarcazione era stata impiegata per circa il doppio delle ore rispetto a quelle indicate dal display di comando e comunicate all’acquirente, merita conferma.

                                   4.   L’appellante contesta che l’acquirente possa invocare l’inefficacia del contratto di compravendita. A suo dire, quest’ultimo avrebbe al contrario manifestato la volontà di mantenere il contratto optando per la riduzione del prezzo in ragione del 20% attraverso la comunicazione e-mail del 29 luglio 2014 (doc. D), da cui si dedurrebbe inoltre che il numero delle ore nautiche non sarebbe stato determinante per l’attore, in caso contrario quest’ultimo avrebbe da subito optato per la ripetizione delle prestazioni.

                                4.1   In merito alla rilevanza delle ore nautiche la critica deve essere disattesa. L’appellante non può in buona fede ritenere che le ore di navigazione dell’imbarcazione non costituissero un elemento determinante per il perfezionamento del contratto, ritenuto che il loro numero influisce direttamente sul valore commerciale e quindi sul prezzo di vendita. Il perito giudiziario al riguardo ha infatti confermato che a parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con il doppio delle ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% (perizia, pag. 13). L’istruttoria ha inoltre confermato che contestualmente alle trattative precontrattuali, le ore di navigazione del natante sono state oggetto di discussione tra le parti (teste __________ O__________, verbale del 20 giugno 2016, pag. 2; teste __________ S__________, verbale del 23 maggio 2016, pag. 2), ciò che è del resto ammesso dallo stesso convenuto (risposta, ad 6, pag. 3) di modo che egli è malvenuto a pretendere ora che il numero delle ore di utilizzo dell’imbarcazione non sarebbe mai stato argomento di discussione tra le parti e per tale ragione non costituiva un elemento rilevante per l’attore (v. al proposito quanto esposto al considerando 5.1).

                                4.2   Dalla comunicazione e-mail del 29 luglio 2014 (doc. D) l’appellante vorrebbe inoltre dedurre la ratifica del contratto di compravendita.

                             4.2.1   Dottrina e giurisprudenza, pur avendo ritenuto possibile la ratifica per atti concludenti di un contratto viziato ai sensi degli art. 23 segg. CO (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 119 ad art. 31 CO), hanno precisato che una tale conseguenza va ammessa con riserbo (Schmidlin, op. cit., n. 119 segg., ad art. 31 CO; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 17 segg. ad art. 31 CO; DTF 109 II 319 consid. 4c) ed è anzi esclusa nel caso di dolo giusta l’art. 28 CO, a meno che la parte interessata non esprima chiaramente l’intenzione di mantenere il contratto (Schwenzer, op. cit., n. 17 segg. ad art. 31 CO; Schmidlin, op. cit., n. 122 ad art. 31 CO e n. 30 ad art. 28 CO; DTF 108 II 102 consid. 2a; IICCA 12.2006.18). Se un determinato comportamento costituisca una ratifica va deciso secondo il principio dell’affidamento. L’onere della prova dell’avvenuta ratifica incombe a chi se ne prevale (DTF 108 II 102; sentenza del TF del 27 settembre 2004 4C.197/2004 consid. 3).  

                             4.2.2   In concreto, è a giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’acquirente nell’e-mail del 29 luglio 2014 non aveva espresso in modo inequivocabile l’intenzione di ottenere solo ed esclusivamente una riduzione di prezzo. Nel messaggio l’attore ha infatti proposto la riduzione del prezzo di vendita in ragione del 20%, aggiungendo tuttavia che se tale offerta non fosse stata immediatamente accettata dal venditore, quest’ultimo avrebbe dovuto riprendersi la barca, poiché il numero delle ore di navigazione non corrispondeva a quello effettivo (doc. D). L’attore ha pertanto invitato il venditore a scegliere fra due opzioni (la riduzione del prezzo o la ripetizione delle prestazioni). Questa manifestazione di volontà non poteva pertanto in buona fede essere intensa dal venditore come una ratifica del contratto di compravendita rispettivamente una rinuncia alla possibilità di invocare l’inefficacia della vendita per vizio del consenso.

                                   5.   Nel proseguio dell’appello il venditore contesta la conclusione del Pretore aggiunto che ha ritenuto adempiuti i presupposti per ammettere il dolo ai sensi dell’art. 28 CO, rimproverandogli un errato accertamento dei fatti e una violazione del diritto.

.

                               5.1   L’appellante è malvenuto a criticare in questa sede la circostanza, ritenuta pacifica dal primo giudice, secondo cui le parti nel corso delle trattative precontrattuali avevano discusso in merito alle ore di navigazione del natante, ritenuto come il venditore nei suoi allegati preliminari non aveva mai contestato di avere assicurato all’acquirente che le ore percorse dall’imbarcazione erano quelle visibili dal display del cruscotto, quindi 1092.2. In sede di risposta l’appellante ha infatti ammesso che le ore nautiche “erano ben visibili dalla plancia del natante. Il venditore si è limitato ad assicurare ciò che risultava dal natante stesso” (risposta, ad. 6 pag. 3), circostanza questa ripresa dall’appellante pure in questa sede (appello, pag. 11, secondo paragrafo). Ad ogni buon conto la circostanza è pure stata confermata dai testi __________ O__________ (verbale rogatoria 20 giugno 2016, risposta n. 6, pag. 2) e __________ S__________ (verbale rogatoria 23 maggio 2016, pag. 2), la cui credibilità non è contestata e sulla quale non vi sono motivi per dubitarne. Gli stessi hanno assistito personalmente ai due incontri avuti tra le parti prima della compravendita e hanno riferito come il venditore durante le trattative aveva sottolineato il fatto che il prezzo da lui richiesto dipendeva dalle poche ore di navigazione del natante. Ne discende che anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

                                5.2   L’appellante ribadisce in questa sede di non essere stato a conoscenza della discrepanza tra le ore di navigazione registrate dalla centralina e quelle indicate dal display del cruscotto, rilevando che mai nessuno l’avrebbe informato della problematica. Egli rimprovera il primo giudice per avere dedotto tale circostanza dalla deposizione del teste __________ M__________, il quale, a suo dire, non avrebbe riferito nulla in merito. La censura, che si limita ad un personale e soggettivo apprezzamento della deposizione e risulta quindi irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), è a ben vedere ininfluente ai fini di causa. In concreto non è infatti rilevante la questione a sapere se il convenuto fosse a conoscenza della causa per cui il conta-ore sul cruscotto era bloccato a 1092.2 ore, bensì se egli fosse consapevole del fatto che il display non funzionava e continuava a indicare il medesimo numero di ore di navigazione malgrado l’utilizzo del natante da parte sua.

                                5.3   Il Pretore aggiunto nella decisione impugnata ha ritenuto improbabile che il convenuto non si fosse reso conto che il conta-ore rimaneva bloccato a 1092.2 ore. Egli ha accertato che il venditore, dal 2012 al 2014, aveva utilizzato il natante per una trentina di ore di navigazione e che il conta-ore era ben visibile al conducente poiché posizionato sulla plancia di comando proprio di fronte al timone e vicino all’indicatore dei giri del motore. Ritenuto che il consumo di carburante era un aspetto che preoccupava molto il venditore, tanto da indurlo per tale ragione a vendere il natante, il primo giudice ha ritenuto poco plausibile la sua tesi, secondo cui il display non sarebbe stato oggetto della sua attenzione, fosse anche solo per monitorare il consumo del carburante rispetto alle ore di navigazione. Il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che l’appellante era consapevole di mentire quando ha confermato all’acquirente che il natante aveva percorso solo le ore indicate dal display. L’appellante si limita a ribadire di avere utilizzato l’imbarcazione solo per “pochi mesi”, ovvero solamente per 33 ore (appello, pag. 10), senza confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). 

                                5.4   Il convenuto critica altresì il Pretore aggiunto per avere ammesso la causalità del dolo, osservando che il numero delle ore di navigazione non era un elemento essenziale per la conclusione del contratto di compravendita. La censura deve essere disattesa già solo per il fatto che per ammettere l’esistenza del nesso causale tra l’agire doloso e la conclusione del negozio giuridico è irrilevante se il numero di ore di impiego della barca costituisca un elemento essenziale del contratto, a tal fine essendo sufficiente che la circostanza abbia avuto un’influenza sulla volontà dell’acquirente di sottoscrivere il contratto o di concluderlo alle condizioni in esso previste (DTF 136 III 528 consid. 3.4.2; Schmidlin, op. cit., n. 1 ad art. 28 CO). Al proposito il Pretore aggiunto ha ritenuto che il numero delle ore di navigazione del natante indicato dal venditore come quello risultante dal display aveva giocato un ruolo determinante sulla decisione dell’acquirente di concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, aspetto ben noto al venditore, il quale durante le trattative aveva giustificato il costo più elevato del motoscafo rispetto ad altri oggetti in vendita paragonabili, proprio con il fatto che esso vantava meno ore di utilizzo. Il primo giudice ha altresì fondato la sua conclusione sull’atteggiamento assunto dall’attore, il quale, dopo avere scoperto la discrepanza tra il numero delle ore del cockpit e quello rilevato dalla centralina, ha immediatamente contattato il convenuto chiedendo spiegazioni al riguardo e chiarendo di non essere intenzionato a conservare un’imbarcazione con il doppio delle ore rispetto a quanto creduto. L’appellante si limita a ribadire che per l’acquirente l’unico aspetto essenziale era il prezzo di vendita, poiché la sua prima reazione “è stata quella di chiedere…una riduzione del prezzo”. La censura, del tutto soggettiva, è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa non permette comunque di sovvertire la conclusione del Pretore aggiunto. L’appellante, a cui incombeva l’onere di provare il contrario, non ha né allegato né sostanziato elementi tali da fare perlomeno supporre che l’attore, se avesse saputo la verità, avrebbe comunque concluso il contratto di compravendita del motoscafo per il prezzo di fr. 31'000.-. Ne consegue che, anche su questo punto, la decisione del primo giudice dev’essere confermata.

                                  6.   L’appellante censura altresì la conclusione del Pretore aggiunto, esaminata in via abbondanziale, secondo cui il contratto di compravendita è da ritenere viziato da errore essenziale. A suo dire, i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non sarebbero in concreto adempiuti. L’acquirente non potrebbe a ogni modo invocare un vizio di volontà, poiché il contratto prevedeva la vendita dell’imbarcazione “senza garanzie”.

                                6.1   Il Pretore aggiunto ha considerato che, secondo il principio della buona fede e della lealtà negli affari, le ore di utilizzo del motore costituiscono un elemento oggettivamente rilevante, ritenuto che da esse dipende il valore commerciale dell’imbarcazione. Al riguardo il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha osservato che a parità di anni di vita e di conservazione lo stesso natante con il doppio delle ore di navigazione vede il suo valore ridursi del 30%, concludendo che l’elemento ore ha un’incidenza sul prezzo che l’acquirente può ragionevolmente essere tenuto a pagare. Egli, sulla base del comportamento assunto dall’attore al momento in cui è venuto a conoscenza della discrepanza del numero di ore di navigazione e delle discussioni intercorse tra le parti nella fase di negoziazione, ha ritenuto che per l’attore l’aspetto del numero di ore di navigazione costituiva un elemento soggettivamente rilevante per la conclusione del contratto.

                             6.1.1   L’appellante contesta che il numero delle ore nautiche costituiva per l’acquirente un elemento soggettivamente essenziale per la conclusione del contratto. A sostegno della sua tesi, egli ribadisce che durante la fase precontrattuale tra le parti non vi sarebbe stata alcuna discussione in merito e l’attore non ne avrebbe mai fatto riferimento. L’appellante si limita a ripetere la sua soggettiva e personale versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, in particolare per quanto concerne il comportamento dell’acquirente una volta scoperta la problematica, ciò che rende la censura irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica, soggettiva e priva di riscontri oggettivi agli atti, non è comunque adatta a sovvertire la conclusione pretorile. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il tema delle ore di navigazione è stato infatti discusso dalle parti durante la fase delle trattative e proprio il numero delle ore indicate dal display in 1092.2 ha influito sulla decisione dell’attore di concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, ritenuto che l’importo più elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili era giustificato dal fatto che queste ultime avevano un numero di ore di utilizzo maggiore, come del resto precisato dal venditore durante le trattative (vedi sopra considerando 5.1). Dopo avere scoperto la problematica, l’attore ha immediatamente contattato il venditore chiedendogli spiegazioni e mettendo in chiaro che il valore della barca non corrispondeva più al prezzo pagato, concludendo quindi che nel caso in cui il venditore non accettava una riduzione del prezzo del 20% avrebbe potuto riprendersi la barca (doc. D). In queste circostanze e in assenza di elementi oggettivi e sostanziati di segno opposto, la conclusione del Pretore merita conferma.

                             6.1.2   L’appellante evidenzia in seguito come il numero delle ore di navigazione non poteva nemmeno essere considerato un elemento oggettivamente essenziale per la conclusione del contratto, atteso che la differenza di prezzo tra un’imbarcazione con 1'000 ore e una con 2'000 ore di utilizzo sarebbe irrilevante. La censura è manifestamente infondata. Il perito giudiziario ha infatti confermato che a parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con il doppio delle ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% e stimato che nel 2015 il valore del natante oggetto di causa (comprensivo del carrello) con 800 - 1'000 ore di utilizzo era compreso tra fr. 27'700.- e fr. 36'600.-, contro un valore compreso tra fr. 20'140.- e fr. 26'520.- per un tempo di impiego di circa 2’000 ore (perizia, pag. 13). L’appellante è pertanto malvenuto a pretendere in questa sede che le ore nautiche non avrebbero alcun influsso sul prezzo, tanto più che l’istruttoria ha confermato come lui stesso durante le trattative aveva giustificato il fatto che l’imbarcazione aveva un prezzo più elevato rispetto a altre imbarcazioni simili proprio con il fatto che aveva poche ore nautiche (teste __________ O__________, verbale rogatoria 20 giugno 2016, risposta n. 6, pag. 2).

                                6.2   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha inoltre considerato che la “clausola di garanzia” prevista dal contratto doc. B in concreto non si opponeva alla possibilità dell’acquirente di appellarsi alle norme sull’errore essenziale, ritenuto che al momento di concludere il contratto l’attore non poteva oggettivamente ipotizzare l’esistenza di un’anomalia interna al software del dispositivo conta-ore che ne impediva la corretta visualizzazione. Trattandosi di una problematica non rilevabile a un semplice esame della barca e di natura prettamente tecnica, l’acquirente non poteva ragionevolmente e in buona fede aspettarsi che essa fosse esclusa da un’eventuale garanzia. L’appellante critica la conclusione del Pretore aggiunto, limitandosi a evidenziare di non essere stato a conoscenza del problema della centralina, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello su questo punto si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   7.   L’appellante critica in seguito il Pretore aggiunto per avere riconosciuto la pretesa di fr. 15'794.95 a titolo di risarcimento del danno, ritenendo le differenti poste ingiustificate. La contestazione, sollevata irritualmente solo in questa sede e con ciò tardivamente (art. 317 CPC), è irricevibile. In prima sede l’appellante non ha mai contestato né che i costi fatti valere dall’attore non sarebbero in relazione con l’acquisto del natante né il loro ammontare. La decisione pretorile va pertanto confermata anche su questo punto.

                                   8.   Con il “reclamo” il convenuto chiede infine di ridurre l’entità delle ripetibili di “almeno il 50%”, contestando che la procedura sia stata complessa.

                                8.1   La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., Vol. I, n. 2 ad art. 110). Nel caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili è stato impugnato dal convenuto assieme al dispositivo sul merito e non a titolo indipendente, egli non aveva la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”, potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito dell’appello. Ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in effetti a che quel “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. fra le tante II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215/216).

                                8.2   La censura dell’appellante è irricevibile in ordine già solo per il fatto che egli non si è confrontato con la motivazione alternativa e indipendente esposta dal Pretore aggiunto, secondo cui l’importo riconosciuto a titolo di indennità ripetibile di fr. 10'000.appariva giustificato anche considerando il dispendio di tempo che la causa ha verosimilmente occasionato al legale dell’attore, stimato in circa 30 ore, per un onorario complessivo di circa fr. 8'400.- in applicazione dell’art. 12 RTar, arrotondato a fr. 10'000.- per tenere conto delle spese e dell’IVA (sulla questione vedi Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/ Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3). Nel caso concreto il convenuto era pertanto tenuto a spiegare per quali motivi di fatto o di diritto la motivazione resa dal Pretore aggiunto in relazione al tema dell’indennità ripetibile secondo il dispendio orario fosse errata e con ciò da riformare.  

                                8.3   L’appellante, limitandosi a osservare che la causa “si è dilungata molto nel tempo, ma senza mai presentare aspetti complessi o altro” (appello, pag. 15), non si confronta adeguatamente con i parametri di calcolo e con i precisi motivi contenuti nel giudizio impugnato e considerati dal primo giudice per giustificare l’applicazione di una percentuale del 18%, di modo che la critica si rileva irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         La censura formulata in questa sede dal convenuto in relazione all’entità dell’indennità ripetibile deve in ogni caso essere respinta. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, cfr. II CCA del 10 settembre 2018 inc. n. 12.2017.25; 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57 e riferimenti). L’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un valore tra i fr. 20’000.- e i fr. 50'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 10% e il 20% del valore litigioso. In concreto il Pretore, sulla base di un valore litigioso di fr. 46'794.95, ha applicato una percentuale del 18%, senza eccedere i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio a ogni critica. Vale la pena aggiungere che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto la causa è risultata impegnativa sia per quanto concerne lo svolgimento delle varie fasi processuali (doppio scambio di scritti con la necessità di approfondire diverse questioni giuridiche) sia per quanto concerne l’istruttoria (assunzione di diversi testi in via rogatoriale e esperimento di una perizia tecnica), di modo che non si ravvisano motivi per ridurre l’importo attribuito dal primo giudice, che deve essere confermato.   

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e le spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 46'794.95 sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 4 aprile 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 2019 della Pretura di Locarno-Campagna è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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