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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.2020 12.2019.213

3. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,883 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Exequatur, concetto di "decisione", traduzione della documentazione

Volltext

Incarto n. 12.2019.213

Lugano 3 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4997 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 15 ottobre 2019 da

CO 1  (Francia) patrocinata dall’  PA 2   

contro

RE 1  (Francia) patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il

Jugement N.R.G. 18/82352 del 22 novembre 2018 del Juge de l’Exécution del Tribunal

de Grande Instance de Paris, nonché di decretare sulla base di tale decisione, in virtù

dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il sequestro di

ogni e qualsiasi avere patrimoniale di proprietà della convenuta o credito di quest’ultima

presso A__________, __________, __________ __________, fino a

concorrenza di € 255'960.66 (fr. 280'968.02) oltre interessi;

istanza che il Pretore con Decisione 16 ottobre 2019 ha accolto;

e ora sul Reclamo 18 dicembre 2019 con cui la convenuta ha postulato la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur e conseguentemente di

annullare integralmente la decisione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre l’istante con risposta 6 marzo 2020 si è opposta al reclamo chiedendone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.            Con decisione 22 novembre 2018 (Jugement N.R.G. 18/82352), il giudice dell’esecuzione del Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) ha condannato la società RE 1 a pagare a CO 1 l’importo di € 254'460.66 oltre interessi legali dal 29 novembre 2017 (capitalizzati annualmente) e spese pari a € 1'500.-.

2.            Con istanza 15 ottobre 2019 CO 1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta decisione e, a fronte di tale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, il sequestro dei beni della convenuta presso A__________, __________ fino a concorrenza di € 255'960.66 (pari a fr. 280'968.02) oltre interessi.

3.            Con decisione 16 ottobre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, a carico della convenuta. In sintesi, il primo giudice con il dispositivo 1.1 ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione 22 novembre 2018 del giudice francese sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), per poi disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro dei beni della convenuta così come richiesto dall’istante.

4.            Con reclamo 18 dicembre 2019 RE 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di non riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il giudizio francese, di annullare pertanto la decisione di exequatur di cui al dispositivo 1.1 e conseguentemente di annullare integralmente la decisione pretorile (ritenuto che con separata opposizione ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF innanzi al medesimo Pretore, la reclamante ha altresì contestato la decisione di sequestro).

5.            Con risposta 6 marzo 2020 CO 1 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione.

6.            Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv. 5 CLug, il ricorso contro la dichiarazione di esecutività dev’essere proposto entro il termine di due mesi dalla notificazione della stessa se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno stato diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività. Nella fattispecie, il reclamo 18 dicembre 2019 è tempestivo.

7.            Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata si fonda su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

8.            Preliminarmente, siccome la reclamante postula il conferimento dell’effetto sospensivo all’impugnativa, occorre precisare che, giusta l’art. 327a cpv. 2 CPC, il reclamo ha effetto sospensivo, riservati i provvedimenti conservativi quali il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF, che mantengono dunque la loro efficacia.

9.            Con il gravame, la reclamante critica innanzitutto il primo giudice per non averle offerto la possibilità di esprimersi in prima istanza, violando il suo diritto di essere sentita e di ottenere una decisione sufficientemente motivata.

9.1      Qualora l’istante postuli un sequestro sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e invochi quale titolo una decisione straniera da eseguire secondo la CLug, il giudice si pronuncia anche sull’esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF). Allo scopo di preservare l’effetto sorpresa, la procedura di emissione del decreto di sequestro è unilaterale (ovvero non lascia spazio al contraddittorio), così come lo è la contestuale procedura di exequatur giusta l’art. 41 CLug, secondo cui la decisione estera è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, op. cit., n. 42 seg. ad art. 41 CLug; Messaggio concernente il decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano del 18 febbraio 2009 in: FF 2009, p. 1470). La procedura di exequatur è invece contraddittoria in seconda sede, laddove ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi di diniego contemplati dalla Convenzione di Lugano (segnatamente dagli art. 34 e 35 CLug, per un approfondimento v. IICCA del 23 maggio 2019, inc. 12.2019.47, consid. 11).

9.2      Ne deriva che la decisione del Pretore non ha violato il diritto di essere sentita della reclamante, che è già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità, prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione di exequatur (v. anche DTF 135 III 324, consid. 3.3).

10.         La reclamante sostiene altresì che il Pretore si sarebbe limitato a una parziale valutazione formale della fattispecie in contrasto con quanto stabilito dall’art. 53 CLug, non avendo esaminato la portata del Jugement N.R.G. 18/82352, che non sarebbe una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non costituendo pertanto neppure un valido titolo per decretare il sequestro giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Tuttavia, la Convenzione di Lugano prevede una definizione ampia del concetto di “decisione”, che giusta l’art. 32 CLug comprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, purché sia frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (v. DTF 139 III 232, consid. 2.3; DTF 5 ottobre 2010 4A_145/2010, consid. 4.2). Nel caso concreto, il giudizio del Tribunal de Grande Instance de Paris è palesemente una decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno stato contraente, e la reclamante non fornisce alcun elemento a sostegno del contrario, né sostiene che i suoi diritti al contraddittorio siano stati violati (ritenuto peraltro che, come opportunamente rileva la resistente, RE 1 ha avuto possibilità di esprimersi innanzi al giudice francese, v. doc. A). La censura è dunque irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e destituita di fondamento, per cui la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

11.         La reclamante critica infine il Pretore per non avere preteso dalla controparte la produzione di una traduzione autenticata del giudizio francese, a suo dire necessaria ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 CLug. Anche in questo caso, la censura è tuttavia inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.

11.1    L’adempimento dei presupposti di cui all’art. 38 CLug (esecutività della decisione estera) e 53 CLug (produzione di una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità e dell’allegato V CLug) non è controverso in questa sede. Giusta l’art. 55 cpv. 2 CLug, qualora il giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. Trattasi dunque di una facoltà, e non di un obbligo del giudice, a dipendenza delle sue conoscenze linguistiche e della necessità di ottenere una traduzione per poter esaminare l’istanza di exequatur (v. Naegeli in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2ª ed. 2011, n. 17 seg. ad art. 55 CLug).

11.2    Ora, nel caso concreto, la decisione è in lingua francese, ovvero una delle lingue ufficiali della Confederazione. L’istante in prima sede ha altresì prodotto una propria traduzione in italiano del giudizio (doc. B), offrendo al giudice di prime cure la presentazione di una traduzione autenticata qualora fosse stato ritenuto necessario. Così non è stato, nel senso che il Pretore ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti e la comprensibilità della decisione.

            Peraltro, la reclamante non spiega perché tale questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio, e neppure contesta la corrispondenza della traduzione italiana con il testo originale francese, come a giusta ragione ha sottolineato la resistente nella sua risposta al reclamo.

12.         Per tutti questi motivi, i presupposti per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del giudizio estero risultano adempiuti, né la reclamante ha fatto valere alcun motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano (v. sopra, consid. 9.1). La decisione di exequatur 16 ottobre 2019 del Pretore deve pertanto essere confermata.

13.         Ne consegue che il reclamo 18 dicembre 2019 di RE 1 è respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar, dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 255'960.66 (fr. 280'968.02).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                                   1.   Il reclamo 18 dicembre 2019 di RE 1, __________ (Francia) è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-       -         

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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