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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.02.2020 12.2019.192

12. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,171 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Volltext

Incarto n. 12.2019.192

Lugano 12 febbraio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 18 novembre 2019 presentato da

 AP 1   

contro  

la decisione 11 ottobre 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa promossa dall'appellante contro

 AO 1  patrocinato dallo studio legale PA 1   

ritenuto

in fatto e in diritto       che con decisione 11 ottobre 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, ha respinto la petizione 28 giugno 2018 con cui Roberto Arnaboldi aveva postulato in via principale l'annullamento della disdetta del contratto di locazione con effetto al 30 giugno 2019 relativa a un appartamento di 3 ½ locali destinato “ad uso personale e lavoro (musica)” situato al numero civico 15 di via Isola Verde a Cadenazzo, intimatagli il 27 marzo 2018 da Theodor Von Büren, e, in via subordinata, la concessione di una proroga sino al 30 giugno 2020, nonché una riduzione con effetto retroattivo della pigione oppure il suo mantenimento invariato e l'ordine a Theodor Von Bühren di procedere all'esecuzione immediata di determinati lavori, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;

che con appello 18 novembre 2019 Roberto Arnaboldi ha chiesto di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la sua petizione;

                                         che il 21 novembre 2019 l'appellante è stato invitato a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d'appello -introiti AGITI- l'importo di fr. 600.entro il 9 dicembre 2019 in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         che l'ordinanza 21 novembre 2019 è stata inviata per posta raccomandata all'indirizzo di Cadenazzo e, dopo gli usuali tentativi di recapito e la giacenza presso l'ufficio postale in attesa di prelievo, è stato ritornato al mittente con la dicitura “Non ritirato”;

                                         che, non essendo stato pagato alcunché, con atto 7 gennaio 2020 il presidente della Seconda Camera civile ha fissato a Roberto Arnaboldi un ultimo termine per il deposito dell'anticipo di fr. 600.- scadente il 23 gennaio 2020, con la comminatoria che, decorso infruttuoso, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         che in data 25 gennaio 2020 Roberto Arnaboldi ha comunicato che per asserite “varie irregolarità della Posta” non aveva ricevuto lo scritto del 7 gennaio 2020 sino al 16 gennaio seguente, giorno in cui gli sarebbe stata consegnata, sicché a suo dire non si sarebbe potuto parlare di ultimo termine;

                                         che con lo stesso allegato egli ha sostenuto di essere al beneficio dell'assistenza giudiziaria “che vale automaticamente anche per l'appello”, per cui si riteneva esentato dal dovere versare l'anticipo e la competente Camera del Tribunale d'appello non poteva rifiutare l'entrata nel merito;

                                         che pertanto nessun pagamento è intervenuto entro l'ultimo termine del 23 gennaio 2020;

                                         che in caso di invio postale non ritirato, come nella fattispecie, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), cosa sicuramente data in caso di pendenza di un procedimento giudiziario (DTF 138 III 225 consid. 3);

                                         che è comunque lo stesso appellante ad aver ammesso di aver preso atto dei contenuti della fissazione dell'ultimo termine del 7 gennaio 2020 già il 16 gennaio 2020 e, nonostante ciò, pur avendo ancora a disposizione circa una settimana, non ha in alcun modo reagito se non con lo scritto del 25 gennaio 2020, a scadenza orma decorsa e pertanto tardivo;

                                         che i problemi postali non solo non sono stati dimostrati, ma nemmeno sono stati minimamente allegati, di modo che nemmeno è dato a sapere di cosa si tratti;

                                         che la concessione del gratuito patrocinio in primo grado non si estende anche alla procedura di secondo grado. L'art. 119 cpv. 5 CPC prescrive che l'istanza possa essere riproposta in sede di ricorso (appello o reclamo). Se ciò non avviene non sussiste il beneficio, anche se in primo grado era stato concesso (Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa ed., Vol. 2, n. 41 ad art. 119 CPC);

                                         che nel caso che occupa Roberto Arnaboldi non ha formulato alcuna istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello, limitandosi a sostenere la validità della decisione di primo grado con lo scritto del 25 gennaio 2020, quando ormai anche l'ultimo termine era scaduto;

                                         che essendo in ogni modo la richiesta tardiva, non appare necessario procedere a un interpello (art. 56 CPC);

                                         che, comunque sia, il gratuito patrocinio non avrebbe potuto venire concesso per mancanza del “fumus boni iuris” cioè del presupposto sancito dall'art. 117 lett. b CPC secondo il quale la domanda non deve apparire priva di probabilità di successo, essendo l'appello 18 novembre 2019 di Roberto Arnaboldi irricevibile nel merito, ritenuto che, contrariamente a quanto fatto, egli avrebbe dovuto spiegare non perché le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, non potendosi quindi limitare a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì dovendo offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate. L'autorità di appello deve infatti essere messa in grado di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena, appunto, l'irricevibilità delle medesime (art. 310 e 311 CPC);

                                         che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell'appello e deve dichiararlo inammissibile;

                                         che le spese processuali vanno di principio poste a carico di chi le ha provocate (art. 106 CPC), ritenuto che la tassa di giustizia deve essere fissata in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG);

                                         che non si giustifica attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l'appello per osservazioni;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-, come già illustrato nella sentenza impugnata cui si rinvia.

Per questi motivi

decreta                    1.   L'appello 18 novembre 2019 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Le spese processuali per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice delegato       

Damiano Stefani

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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