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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.02.2020 12.2019.191

25. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,410 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Tutela casi manifesti - appello irricevibile

Volltext

Incarto n. 12.2019.191

Lugano 25 febbraio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.588 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 24 giugno 2019 da

 AP 1   

contro  

AO 1  rappr. da: RA 1   

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare, di ordinare all’ Ufficio di esecuzione di Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e del “pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25 nonché l’annullamento dei precetti esecutivi n__________, n. __________ e n. __________ dell’UE di Locarno, con protesta delle spese giudiziarie;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore supplente della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 2019 ha “respinto in ordine”;

appellante l’istante con appello 15 novembre 2019 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre” alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale … anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa non è definitivamente risolta”;

ritenuto che l’appello non è stato notificato alla controparte per la risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato

in fatto in diritto:       che AP 1 è affiliato presso la AO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

                                       che, a seguito del mancato pagamento dei premi, la AO 1 ha escusso in più occasioni AP 1: con precetto esecutivo (PE) n. __________ del 2 agosto 2018 per l’incasso di fr. 4'077.15 (premi per l’anno 2018, doc. G2), con PE n. __________ del 29 gennaio 2019 per fr. 809.- (premi da ottobre a dicembre 2016, doc. G13), con PE n. 2723109 del 1° marzo 2019 per fr. 4'008.60 (premi per il 2017, doc. G11) e con PE n. __________ del 26 aprile 2019 per fr. 5'237.30 (premi 2015 e gennaio – agosto 2016, F5);

                                       che le opposizioni interposte da AP 1 ai PE menzionati sono state rigettate dalla AO 1 con le decisioni 30 agosto 2018 (doc. E2), 18 febbraio 2019 (doc. G12), 21 marzo 2019 (doc. G9) e 16 maggio 2019 (doc. F4), contro le quali AP 1 ha sistematicamente interposto opposizione alla Cassa malati ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (doc. E1, G12, G9, F2);

                                       che l’UE di Locarno ha dato seguito alle esecuzioni menzionate, inviando gli avvisi di pignoramento 9 aprile 2019 (doc. G7), 3 maggio 2019 (doc. G4), 15 maggio 2019 (doc. G3) e 8 luglio 2019 (doc. F1);

                                       che con istanza 24 giugno 2019, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo, in via supercautelare, di ordinare all’ UE di Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e del “pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25 nonché l’annullamento dei precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di Locarno;

                                       che la convenuta con risposta 9 agosto 2019 si è opposta alle richieste dell’istante, osservando come l’istante non abbia pagato i premi dovuti in base alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal) dal 1° gennaio 2015;

                                       che con sentenza 30 ottobre 2019 il Pretore supplente ha “respinto in ordine (non entrata in merito)” l’istanza, ritenendo non adempiuti i presupposti dell’art. 257 CPC per riconoscere a AP 1 la tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti; egli, sulla base dei documenti prodotti dall’istante, ha in particolare rilevato come la circostanza secondo cui la AO 1 non avrebbe emesso alcuna decisione sulle sue contestazioni circa l’ammontare dei premi, rispettivamente sulle opposizioni da lui inoltrate contro le decisioni di rigetto “non comporta sic et sempliciter l’inesistenza del debito”, non competendo al giudice civile “l’accertamento di un diniego di giustizia da parte dell’assicuratore per le cure mediche di base”;

                                       che con appello di data 15 novembre 2019 l’istante ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre” alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale … anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa non è definitivamente risolta”;

                                       che l’appello non è stato notificato alla AO 1;

                                       che l’obbligo di motivazione previsto all’art. 311 cpv. 1 CPC comporta che l’atto di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe errato e con ciò da riformare;

                                       che in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a rinviare a quanto già espresso nell’istanza, ciò che rende l’appello irricevibile;

                                       che ampiamente irricevibili siccome nuove (art. 317 cpv. 2 CPC) risultano pure le ulteriori richieste formulate dall’istante in questa sede di “imporre” alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale … anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa non è definitivamente risolta”; le stesse esulano peraltro dalla competenza di questa Camera;

                                       che abbondanzialmente va pure rilevato come nel merito l’istante nemmeno allega i motivi da cui dedurre l’inesistenza dei debiti oggetto della presente causa, non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che la Cassa malati non avrebbe emesso le decisioni sulle opposizioni da lui interposte, rispettivamente non avrebbe dato seguito a quanto imposto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con la sentenza dell’8 giugno 2017;

                                       che nell’ambito dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF 121 V 110 e riferimenti; sentenza del TF 9C-492/2019 del 24 ottobre 2019): tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA);

                                       che, in concreto, dagli atti non risulta che l’assicuratore ha emanato una decisione formale sulle opposizioni interposte dall’assicurato contro i rigetti delle opposizioni; in quest’ultima evenienza l’istante può rivolgersi al Tribunale cantonale delle assicurazioni invocando una ritardata o denegata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;

                                       che dagli atti risulta altresì come l’Ufficio di esecuzione ha dato seguito alle esecuzioni e inviato all’istante gli avvisi di pignoramento; eventuali lagnanze sull’operato dell’Ufficio di esecuzione vanno fatte valere, se del caso, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF;

                                       che, infine, vale la pena segnalare l’esistenza dell’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie (https://www.om-kv.ch/it/compito), il quale interviene in caso di liti tra una persona assicurata e la sua cassa malati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria LAMal, ad eccezione dei casi in cui la cassa ha già emesso una decisione formale oppure quando un'azione civile è già pendente davanti a un tribunale;

                                       che in definitiva, l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto;

                                       che, viste le particolari circostanze, si rinuncia al prelievo delle spese processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3 LTG); non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato; il valore litigioso della procedura di appello, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 14'132.30 come indicato dal Pretore supplente.

Per questi motivi,

decide:                      1.   L’appello 15 novembre 2019 di AP 1 è respinto per quanto ricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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