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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2019 12.2019.186

20. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,238 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Società anonima - scioglimento per mancanza di domicilio - ricorso

Volltext

Incarto n. 12.2019.186

Lugano 20 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)     chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 6 novembre 2019 da      

RI 1   

ontro la decisione 10 ottobre 2019 (n. 14193/2019) dell'

Ufficio del registro di commercio, Biasca  

che ne ha ordinato lo scioglimento;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 20 agosto 2019, l'Ufficio del registro di commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale concernente il domicilio legale della società RI 1 e a notificare la relativa iscrizione;

che il 10 ottobre 2019 l'Ufficio del registro di commercio, preso atto come all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società, nominando il liquidatore e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di fr. 500.- a  R, in qualità di persona obbligata alla notificazione;

                                         che con il ricorso 6 novembre 2019 RI 1, rappresentata dall’amministratore unico Jean-Claude Racine, è insorta contro la decisione; comunicato che in occasione dell’assemblea generale del 1° novembre 2019 la sede societaria sarebbe stata modificata e stabilita a , Canton Vaud, la ricorrente ha rilevato di ritenere la procedura priva d’oggetto e chiesto l’annullamento dell’ammenda inflitta siccome la società, non avvertita, sarebbe stata impedita a procedere adottando le necessarie misure;

                                         che con risposta 15 novembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio, sottolineata preliminarmente la correttezza della procedura adottata, ha preso atto delle indicazioni della ricorrente; rilevato di non aver nel frattempo ricevuto alcuna informazione atta a sanare la situazione legale, ha chiesto di respingere il ricorso e confermare la decisione di scioglimento impugnata, segnalando alla ricorrente la facoltà di sanare il vizio durante la fase ricorsuale;

che con scritto 22 novembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato l’avvenuta iscrizione del preannunciato trasferimento della sede della società;

che con replica 26 novembre2019 la ricorrente ha a sua volta comunicato l’intervenuto trasferimento della sede statutaria ribadendo la richiesta di stralcio della procedura senza spese e l’annullamento dell’ammenda;

che con duplica 2 dicembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha confermato l’intervenuto ripristino della situazione legale nelle more della procedura e il venir meno dei motivi per decretare lo scioglimento della società, chiedendo la conferma della decisione in merito a tasse e ammenda;

                                         che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 6 novembre 2019 da  R per conto di RI 1 è pertanto tempestivo;

                                         che nel caso di specie la decisione di scioglimento della società risulta corretta, l’istruttoria avendo permesso di accertare che RI 1non ha reagito alla richiesta dell’Ufficio del registro di commercio, pubblicata sul FUSC del 20 agosto 2019, di ripristinare la situazione legale;

che resta da esaminare se la società abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

  che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di commercio, la società ha nel frattempo provveduto al trasferimento fuori Cantone della sede e ha così ripristinato la situazione legale relativa al domicilio;

che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 relativi allo scioglimento, alla nomina del liquidatore e alla nuova iscrizione nel registro di commercio;

che la negligente inattività della società e del suo amministratore unico, responsabile per non aver tempestivamente dato seguito all’ordine impartito dal competente Ufficio con la pubblicazione sul FUSC del 20 agosto 2019, è alla base dei dispositivi della decisione relativi alle spese e all’ammenda inflitta a ;

che la decisione a tal riguardo merita conferma sul principio, ma deve essere riformata per quanto concerne l’importo dell’ammenda inflitta all’amministratore; nel valutare la gravità dell’inadempienza rimproveratagli si giustifica infatti di tener conto del fatto che l'Ufficio del registro di commercio, constatata l’assenza di un domicilio legale nel luogo della sede statutaria, ha inusualmente rinunciato a preventivamente diffidare la societa, tramite invio postale, procedendo direttamente in tal senso con la sumenzionata pubblicazione sul FUSC;

                                         che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

                                         che la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

                                         che in definitiva il ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

decide:                     1.   Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 in liquidazione è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 10 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio sono annullati. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata viene modificato e l’ammenda ridotta a fr. 100.-, mentre i dispositivi n. 3 e 5 rimangono invariati.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -   

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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