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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2020 12.2019.185

2. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,623 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Lavoro - licenziamento in tronco - bonus

Volltext

Incarto n. 12.2019.185

Lugano 2 settembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.21 (già inc. n. OR.2015.271) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 dicembre 2015 da

 AP 1  rappr. dagli avv.  PA 1,   

contro  

AO 1  rappr. dallo studio legale PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 1° ottobre 2019 ha respinto;

appellante l'attore con appello 4 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 12 dicembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto degli ulteriori scritti 19 dicembre 2019 dell'attore e 23 dicembre 2019 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto di lavoro 8 novembre 2011 (doc. C) AP 1 è stato assunto a tempo indeterminato da AO 1 in qualità di gestore patrimoniale dei portafogli della clientela, incaricato pure della costituzione e della gestione di fondi, nonché di negoziatore su mercati non regolamentati quali Forex, e, dal 13 dicembre 2012 (doc. D), è stato pure nominato membro del consiglio di amministrazione della società. Il 25 settembre 2013 le parti hanno poi sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (doc. E), modificando, tra le altre cose, gli accordi in merito al salario e aumentando il periodo di disdetta a 6 mesi.

                                         Con raccomandata 6 marzo 2015 (doc. M) AO 1 ha rescisso con effetto immediato sia il contratto di lavoro sia il contratto di membro del consiglio di amministrazione.

                                   2.   Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 7 dicembre 2015 AP 1, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento immediato, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015, somma corrispondente al salario fisso dovuto fino alla scadenza del periodo di disdetta (fr. 85'000.- lordi), all’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 56'666.65 lordi), al bonus e alla partecipazione alle performances generate dal team “portfolio management” (fr. 80'000.- lordi), alla partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr. 208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________ tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 12 giugno 2017, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15’000.- a carico dell’attore, facendogli altresì obbligo di rifondere alla controparte fr. 33’000.- a titolo di ripetibili.

                                         Con giudizio 26 novembre 2018 (inc. n. 12.2017.110) la scrivente Camera ha annullato tale pronuncia e ha ritornato al Pretore gli atti per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi, ritenuto che il successivo ricorso in materia civile interposto dalla convenuta contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Corte civile del Tribunale federale con sentenza 25 gennaio 2019 (inc. n. 4A_19/2019).

                                   4.   Completata l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 1° ottobre 2019 qui impugnata, ha nuovamente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 18’000.a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 38’000.a titolo di ripetibili.

                                   5.   Con l’appello 4 novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 12 dicembre 2019 (a cui hanno fatto seguito gli ulteriori scritti 19 dicembre 2019 e 23 dicembre 2019 delle parti), l'attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         sulle richieste dell’attore inerenti al carattere ingiustificato del suo licenziamento in tronco

                                   6.   Il Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento ex art. 337 CO dell’attore ed ha pertanto escluso il buon fondamento delle sue relative pretese, quella costituita dal salario fisso dovuto fino alla scadenza del periodo di disdetta (fr. 85'000.- lordi) e quella volta alla concessione di un’indennità per licenziamento ingiustificato corrispondente a 4 salari mensili (fr. 56'666.65 lordi).

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto premesso che la convenuta, visto che l’attore rivestiva al suo interno un doppio ruolo di responsabilità, da un lato nella sua funzione di gestore patrimoniale e dall’altro nella sua qualità di membro del consiglio d’amministrazione, poteva esigere da lui un elevato grado di diligenza e di fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO.

                                         Ciò posto, egli ha accertato che l’attore ad inizio gennaio 2015 aveva abbozzato la struttura di una nuova società, inviandola poi per e-mail ad almeno tre persone, tra cui D__________ __________ (anch’egli gestore patrimoniale della convenuta e membro del consiglio d’amministrazione della stessa), C__________ __________ (consulente e persona di riferimento della convenuta presso __________) ed E__________ __________ (ex collega dell’attore presso __________); che l’attore in quello stesso mese aveva organizzato sul tema un incontro a quattro, coinvolgendo, oltre che D__________ __________ e E__________ __________, anche L__________ __________ (fiduciario esterno); che l’attore aveva in seguito sviluppato quella nuova struttura societaria, preparando una prima presentazione, poi inviata e discussa per e-mail ad altre persone; e che, nel febbraio 2015, l’attore aveva quindi inviato una seconda presentazione a M__________ __________ (fiduciario esterno). Ne ha pertanto concluso che l’attore, in costanza di contratto di lavoro, non solo si stava adoperando per organizzare una nuova attività, ciò che in sé gli sarebbe stato anche consentito, ma soprattutto, in grave violazione del suo obbligo di fedeltà, aveva agito alle spalle del suo datore di lavoro, sviluppando un progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di coinvolgere un collega di lavoro (D__________ __________) e il consulente bancario della stessa (C__________ __________), con il che neppure era necessario chiarire se tali attività fossero state svolte in tempo di lavoro o se l’attore avesse minacciato e danneggiato gli interessi della società a favore dei propri.

                                         Il primo giudice ha quindi ritenuto che la scoperta di quanto l’attore stava effettuando avesse effettivamente fatto venire meno il rapporto di fiducia tra le parti e che il suo licenziamento in tronco, giustificato, fosse tempestivo: l’istruttoria aveva in effetti permesso di accertare che l’ultima settimana di febbraio 2015 la convenuta, non appena aveva scoperto l’esistenza degli e-mail inviati dall’attore a terze persone, gli aveva chiesto verbalmente e per scritto dei chiarimenti, riservandosi di prendere dei provvedimenti a tutela dei suoi interessi; che, non avendo ricevuto da lui alcuna risposta, al suo rientro dalle vacanze lo aveva convocato alla riunione del consiglio d’amministrazione del 3 marzo 2015, nell’ambito della quale lo aveva nuovamente invitato a chiarire le circostanze fattuali, opportunità che questi non aveva colto, rifiutando di rispondere e delegando un tale compito al suo legale; e che, dopo avergli concesso un ulteriore termine di 24 ore per chiarire la sua posizione e rassegnare le dimissioni ed aver preso atto dello scritto 6 marzo 2015 con cui costui tramite il suo legale aveva contestato ogni addebito e nel contempo aveva rifiutato di dimettersi, lo aveva licenziato in tronco quello stesso giorno.

                                   7.   Preliminarmente si osserva che la domanda d’appello volta ad accertare il carattere ingiustificato del licenziamento immediato dell’attore è inammissibile, poiché presentata per la prima volta solo in questa sede senza che siano date le condizioni per una mutazione dell’azione (art. 317 cpv. 2 CPC). Oltretutto, essendo aperta la via dell’azione di condanna, per altro effettivamente avviata dall’attore, la domanda di accertamento sarebbe comunque stata improponibile (TF 4C.357/2002 del 4 aprile 2003 consid. 1.2, 4A_512/2014 del 22 ottobre 2015).

                                         Ciò non toglie che la questione potrà essere trattata, a titolo pregiudiziale, nell’ambito dell’esame sull’azione di condanna.

                                   8.   In questa sede l’attore ha ritenuto che le risultanze istruttorie, se interpretate correttamente, avrebbero permesso di confermare il carattere ingiustificato del suo licenziamento e con ciò il buon fondamento delle pretese relative al salario fisso nel periodo di disdetta e all’indennità per licenziamento ingiustificato. A torto.

                               8.1.   L’attore ha innanzitutto sostenuto che il fatto che il suo progetto relativo a un’ipotetica nuova società fosse ancora in uno stadio embrionale e non fosse poi stato concretizzato non sarebbe in sé sufficiente a far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti.

                                         La censura è infondata. È in effetti incontestabile che nelle particolari circostanze l’elaborazione da parte sua di un progetto relativo a una nuova società, poi oggetto di un successivo sviluppo, potesse oggettivamente essere inteso, a prescindere dal suo ulteriore grado di evoluzione, come un atto contrario all’obbligo di fedeltà tale da compromettere la fiducia riposta in lui dalla convenuta. In base alle prove da lui qui menzionate, segnatamente dei doc. 8, 9, 11-13, 17-21 e 23-25, nemmeno si può poi ritenere con l’attore che quel progetto fosse in realtà solo astratto / teorico o costituisse una semplice ipotesi di lavoro.

                               8.2.   L’attore ha in seguito evidenziato che in base alla giurisprudenza le circostanze rimproverategli in concreto dal giudice di prime cure - segnatamente il fatto che egli, in costanza di contratto di lavoro, avesse agito alle spalle del suo datore di lavoro e si fosse adoperato per organizzare una nuova attività, sviluppando un progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di coinvolgere il collega di lavoro D__________ __________ e il consulente bancario della stessa C__________ __________ - non sarebbero comunque state costitutive di una violazione del suo obbligo di fedeltà, visto che non aveva svolto alcuna attività concorrenziale, non aveva cercato di dirottare dei clienti e non aveva cercato di reclutare, tanto meno insistentemente, dei colleghi, segnatamente il collega D__________ __________.

                                         L’attore ha invero ragione laddove ha preteso che secondo la giurisprudenza, prima della fine del rapporto di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei preparativi in vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che l’obbligo di fedeltà gli vieta invece, prima della fine del contratto, di iniziare a fare concorrenza al suo datore di lavoro, di reclutare suoi dipendenti o di sottrargli della clientela (DTF 117 II 72 consid. 4a, 138 III 67 consid. 2.3.5). Ed è pure a ragione che egli ha aggiunto che, per quanto riguarda il divieto di reclutare i dipendenti del suo datore di lavoro, la giurisprudenza ha precisato che, per assurgere a grave violazione del dovere di fedeltà e giustificare un licenziamento in tronco, non basta che il dipendente sia stato oggetto di una mera proposta ma occorre che la stessa gli sia stata formulata con una certa insistenza (TF 4C.2/2003 del 25 marzo 2003 consid. 6.2; CCR 10 aprile 2019 inc. n. 16.2017.10). Sennonché, nel caso concreto, è in realtà incontestabile che l’attore, pur non avendo svolto alcuna attività concorrenziale alla convenuta e non avendo cercato di dirottare suoi clienti, abbia effettivamente cercato di coinvolgere il collega D__________ __________ nel nuovo progetto societario, sia inviandogli un e-mail contenente la bozza della struttura della nuova società (doc. 13, che per inciso prevedeva l’attiva partecipazione nella stessa di costui, indicato con il suo nome di battesimo “D__________”), sia invitandolo a un successivo incontro sul tema a quattro con E__________ __________ e L__________ __________ (teste E__________ __________, verbale 16 marzo 2017 p. 2). Quanto all’insistenza della proposta di coinvolgimento, lo stesso attore ha pacificamente fatto notare in questa sede (appello p. 12) che D__________ __________, sentito in qualità di testimone, aveva riferito, previa visione del doc. 13, che “con AP 1 ero stato chiaro sul fatto che non ero interessato a nessuna attività imprenditoriale … ho più volte detto a AP 1 di non voler far parte di un progetto imprenditoriale in generale” (verbale 13 ottobre 2016 p. 6), con il che si può senz’altro ritenere che egli non solo sia stato richiesto di partecipare a quel progetto ma lo sia stato a diverse riprese (“più volte”), ed in particolare nelle due modalità evocate in precedenza, ciò che concretizza quella certa insistenza richiesta dalla giurisprudenza.

                               8.3.   L’attore ha poi ritenuto che il Pretore non avrebbe potuto concludere per l’esistenza di una grave violazione del suo obbligo di fedeltà senza aver dapprima accertato, ciò che per altro non sarebbe stato assolutamente provato, che egli con il comportamento rimproveratogli aveva nel contempo minacciato e danneggiato gli interessi della società a favore dei propri.

                                         Il rilievo è infondato. Se è vero che l’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di astenersi da tutto ciò che potrebbe danneggiare economicamente il datore di lavoro (DTF 117 II 72 consid. 4a, 117 II 560 consid. 3a) e che dunque ogni suo comportamento in tal senso è costitutivo di una violazione dell’art. 321a CO, è però altrettanto vero che una violazione dell’obbligo di fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO può essere ammessa anche in presenza di atti preparativi da lui messi in atto in vista di mettersi per conto proprio, alle restrittive condizioni di cui si è detto nel considerando precedente, effettivamente verificatesi.

                               8.4.   L’attore ha quindi ritenuto che l’atteggiamento concretamente tenuto nei suoi confronti dalla convenuta tra fine febbraio e inizio marzo 2015, in realtà interpretato erroneamente nel giudizio impugnato, dimostrava in ogni caso che il rapporto di fiducia tra le parti non era ancora definitivamente compromesso così da giustificare la notifica di un licenziamento immediato.

                                         Contrariamente a quanto preteso dall’attore, l’accertamento dei fatti da parte del giudice di prime cure è stato corretto: è in effetti incontestabile che con lo scritto 23 febbraio 2015 (doc. H) prima e nel corso della riunione del consiglio d’amministrazione del 3 marzo 2015 (doc. K, che faceva esplicito riferimento a quanto scritto nel doc. H) poi egli sia stato richiesto di fornire entro un determinato termine i necessari chiarimenti sul tema con la comminatoria di un possibile licenziamento in tronco (doc. H: “qualora tali informazioni dovessero essere confermate, il suo agire sarebbe di tale gravità da rompere ogni rapporto di fiducia con la società e giustificare una risoluzione immediata del rapporto di lavoro … Qualora non dovesse dar seguito esaustivamente e per iscritto alle presenti richieste nei termini assegnati, la mia mandante riterrà da lei violati gli obblighi contrattuali e si riserverà di prendere con effetto immediato tutte le misure a tutela dei propri interessi”; doc. K: “o questi chiarisce immediatamente la sua posizione, assumendo le proprie responsabilità e rassegnando le dimissioni, o la società dovrà attivarsi procedendo con il licenziamento ed avviando le vie legali a tutela dei propri interessi. … Il consiglio di amministrazione gli fissa un termine di 24 h (entro le 10.30 del 4 marzo 2015) per una sua presa di posizione, tramite l’avv. PA 1, a sapere se intende lasciare spontaneamente la società e dimissionare dal consiglio di amministrazione, o se sarà compito della società provvedervi”).

                                         In tali circostanze, come per altro sempre rilevato dal primo giudice, nemmeno si può poi condividere l’ulteriore assunto dell’attore secondo cui il fatto che in quest’ultima riunione gli sia stata concessa la facoltà di eventualmente dimissionare o egli fosse stato persino invitato ad agire in tal modo, rispettivamente che dopo quella riunione egli sia stato esonerato dall’obbligo di presenza, potesse e dovesse ragionevolmente essere inteso nel senso che la convenuta non considerava ancora date le condizioni per un suo licenziamento immediato.

                                         sulla pretesa dell’attore a titolo di bonus e di partecipazione alle performances generate dal team “portfolio management”

                                   9.   Il giudice di prime cure ha respinto la pretesa attorea a titolo di bonus e di partecipazione alle performances generate dal team “portfolio management” per l’anno 2014 (fr. 80'000.- lordi), rilevando da un lato che la remunerazione variabile prevista nel nuovo contratto di lavoro (doc. E, secondo cui “al dipendente può venire riconosciuto un bonus annuo: la computazione della parte variabile potrà basarsi, oltre che sui risultati complessivi del gruppo, anche sul contributo specifico del dipendente nelle varie attività in cui verrà coinvolto”) non era determinata o determinabile sulla base di obiettivi aziendali ma dipendeva anche dalla valutazione della prestazione personale dell’attore  da parte della convenuta, per cui costituiva in realtà una mera gratificazione a carattere volontario, e osservando dall’altro che l’attore in ogni caso non aveva versato agli atti alcun mezzo di prova atto a confermare l’ammontare della sua pretesa.

                                10.   In questa sede l’attore ha ribadito il buon fondamento della pretesa a titolo di bonus e di partecipazione alle performances generate dal team “portfolio management”. A torto.

                             10.1.   Egli ha dapprima evidenziato che una corretta valutazione degli accordi contrattuali avrebbe portato a dire che la quantificazione dell’importo dovuto a questo titolo era calcolabile sui risultati complessivi (e oggettivi) del gruppo e sui risultati (sempre oggettivi) del ramo di attività in cui operava il dipendente, e non era invece discrezionale. Sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha illustrato (e poi provato) le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato una tale conclusione, si osserva che l’opposta conclusione resa dal Pretore è in realtà ineccepibile.

                             10.2.   L’attore non può in ogni caso essere seguito nemmeno laddove ha sostenuto di aver sufficientemente provato l’entità della pretesa. Egli si è in effetti limitato ad evidenziare che l’importo di fr. 80'000.- era stato calcolato su quanto corrisposto ad altri membri del team e sulla base della performance complessiva ottenuta per i clienti della società, la quale nel 2014 era stata più del doppio di quella raggiunta nel 2013 e per la quale gli era stato corrisposto un importo di fr. 40'000.- (doc. F), ma non ha tuttavia addotto alcuna prova che attestasse l’ammontare del bonus corrisposto per il 2014 ad altri membri del team, rispettivamente che confermasse che la performance complessiva ottenuta per i clienti della società nel 2014 era stata più del doppio di quella raggiunta nel 2013.

                                         sulle pretese dell’attore a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” e alle revenues generate da __________

                                11.   Il giudice di prime cure ha respinto anche le pretese attoree a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr. 208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________ tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi), ritenendo da una parte che non fosse stato sufficientemente provato che tali remunerazioni, previste a chiare lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C, secondo cui “al dipendente viene riconosciuto un bonus annuo, calcolato al 31.12 di ogni anno, determinato come segue: il 30% dell’utile netto della società generato dalla gestione di un fondo equity asimmetrico del quale il dipendente risulta esserne il gestore e il 30% dei ricavi della società sulle negoziazioni dei prodotti Forex al netto dei costi per i quali il dipendente risulta essere stato negoziatore” ritenuto che “l’utile netto corrisponde ai ricavi lordi generati dalle summenzionate due attività del dipendente meno i costi diretti derivanti dal rapporto di lavoro o correlati con l’attività svolta (stipendio, oneri sociali a carico della società, costi di rappresentanza, ecc.)”), ma non più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuassero nondimeno a essergli dovute in base a un accordo verbale, e rilevando dall’altra che in ogni caso non era stato fornito alcun mezzo di prova atto a confermare la loro entità, ritenuto che i doc. Y e BB avevano il valore di mere allegazioni di parte, per altro contestate dalla controparte, e che nessun teste aveva confermato l’esattezza dei calcoli riportati negli stessi.

                                12.   In questa sede l’attore ha ribadito il suo buon diritto alle pretese a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” e alle revenues generate da __________. La sua richiesta può essere accolta limitatamente alla prima.

                             12.1.   È innanzitutto a ragione che l’attore, fondandosi sulla testimonianza di D__________ __________ e sulla deposizione di P__________ __________ (presidente del consiglio d’amministrazione della convenuta, cfr. doc. B), ha sostenuto che tali remunerazioni, ancorché non più menzionate nel nuovo contratto di lavoro (doc. E), gli sarebbero comunque state garantite verbalmente.

                                         Il primo, pur avendo osservato che “io non ero a conoscenza dei dettagli del contratto di lavoro tra AP 1 e la convenuta e segnatamente in merito alla sua retribuzione”, che “non ho mai partecipato alla determinazione dettagliata della parte variabile dello stipendio del signor AP 1” e che “non ho mai partecipato a discussione in cui __________ indicasse a AP 1 quanto avrebbe percepito di bonus”, ha in effetti dichiarato inequivocabilmente che “io ho saputo … che il signor AP 1 prima che io arrivassi aveva uno stipendio fisso e una partecipazione ai ricavi dell’operatività sul Forex” e che “ho poi saputo che vi è stata una  modifica contrattuale che non prevedeva più in termini formali, scritti sul contratto, una partecipazione ai ricavi dell’operatività sul Forex”, aggiungendo poi che “a me risulta che ci fosse un accordo verbale tra le parti che prevedeva che a AP 1 fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo contratto; concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la prima pattuizione scritta continuava a valere anche per il secondo contratto” (verbale 6 maggio 2019 p. 6 seg.): atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, egli non si era limitato ad evidenziare che “questa questione mi è stata riferita più volte dal signor AP 1”, ma aveva pure fatto notare che la stessa “comunque è uscita anche in occasione di discussioni avute con __________ alle quali io ho partecipato” (verbale 6 maggio 2019 p. 6), è indubbio che a questa testimonianza, per altro messa in dubbio dalla controparte solo siccome si trattava di “un isolato e generico riferimento” (risposta p. 7), possa essere attribuita una valenza probatoria piena.

                                         Quanto al secondo, se è vero che sul tema in esame egli, negando l’esistenza di un accordo verbale in quei termini, aveva reso una versione dei fatti del tutto opposta a quella fornita dall’attore, e con lui da D__________ __________, è però altrettanto vero che alcune sue ulteriori dichiarazioni contraddicevano quella sua versione. Riferendosi al doc. BB, ossia all’e-mail inviatagli il 21 gennaio 2015 dall’attore concernente gli “__________ fees Q4 2014”, egli aveva in effetti rilevato che quel documento “riporta gli anticipi sul bonus ricevuti da AP 1 nel corso dell’anno” (verbale 27 maggio 2019 p. 5): esprimendosi in tal modo, egli aveva tuttavia implicitamente ammesso che all’attore, in pendenza del nuovo contratto di lavoro (doc. E), era già stata attribuita, e dunque era dovuta, anche una parte della remunerazione che era espressamente prevista nel precedente contratto e che non era più stata menzionata in quello nuovo.

                             12.2.   Ammessa con ciò l’esistenza di una pattuizione tra le parti nel senso che le remunerazioni previste a chiare lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C), ma non più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuavano nondimeno ad essergli dovute in base ad un accordo verbale, resta da esaminare se l’attore abbia dimostrato l’ammontare delle sue pretese.

                          12.2.1.   Il quesito può senz’altro essere risolto per l’affermativa per quanto riguarda la pretesa a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario”. In questa sede l’attore ha in effetti rilevato con pertinenza che l’entità della sua pretesa era provata dal documento riassuntivo di __________ relativo al “certificato finanziario” di cui al doc. T, dal quale si evinceva che tra aprile 2014 e febbraio 2015 gli incassi a titolo di “executions fees” erano stati di fr. 933'624.-. Ritenuto che la convenuta non ha preteso né tanto meno dimostrato che le somme da dedurre a questi incassi a titolo di salario fisso e di contributi sociali fossero superiori a quelle, di fr. 238'000.-, riportate dall’attore nel calcolo di cui al doc. Y, è incontestabile, applicando al saldo che ne derivava la percentuale retributiva del 30% concordata verbalmente, che all’attore, come risulta dal doc. Y, spettino ancora fr. 208'786.-, da lui poi arrotondati a fr. 208'000.-.

                          12.2.2.   La soluzione è per contro diversa per quanto riguarda la pretesa a titolo di partecipazione alle revenues generate da __________. In questa sede l’attore si è in effetti limitato ad evidenziare che la partecipazione ai ricavi dal fondo __________ era stata confermata dal teste D__________ __________ e che l’importo dovutogli era stato calcolato sulla base delle revenues generate dal fondo nel quarto trimestre del 2014, di fr. 11'000.- (considerato corretto da __________ C__________ nella deposizione sopra menzionata), ma unicamente nella misura dei 2/3, ovvero per i due mesi di gennaio e febbraio 2015, e ciò siccome egli era poi stato ingiustamente allontanato dalla società. Questi scarsi elementi, uniti al fatto che l’attore neppure ha censurato l’assunto pretorile secondo cui quanto riportato nel doc. BB costituiva una semplice allegazione di parte, non sono tuttavia sufficienti per concludere che la partecipazione alle revenues generate dal fondo durante i mesi di gennaio e di febbraio 2015 ammontasse proprio a fr. 7'300.-: in realtà né D__________ __________, nella sua testimonianza, né __________ C__________, nel passaggio della sua deposizione menzionato dall’attore e di cui già si è detto al consid. 12.1, si erano espressi sulla correttezza o meno della partecipazione alle revenues generate dal fondo nel periodo tra gennaio e febbraio 2015 ora rivendicata dall’attore; ma quand’anche si volesse ammettere che __________ C__________, in quel passaggio della sua deposizione, aveva confermato, almeno indirettamente, la correttezza della partecipazione alle revenues generate dal fondo nel quarto trimestre del 2014 riportata nel doc. BB, resterebbe in ogni caso il fatto che non è stato preteso, ancor prima di essere stato provato, che la partecipazione trimestrale alle revenues generate dal fondo fosse sempre costante nel tempo di modo che, per i due mesi in discussione, bastasse far riferimento a quanto dovuto per il periodo tra ottobre e dicembre 2014 e rivendicarla in ragione di 2/3. 

                                         conclusione

                                13.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere accolta limitatamente a fr. 208'000.- lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 436'966.65, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 4 novembre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 1° ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                     1.     La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 208'000.-  lordi (dai quali vanno dedotti i contributi sociali di legge) oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015.

                                        2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi di fr. 18’000.sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali d’appello di fr. 18’000.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- avv.     ; - studio legale   ;  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).

12.2019.185 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2020 12.2019.185 — Swissrulings