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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2020 12.2019.170

18. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,326 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Eccezione d'incompetenza territoriale - azioni in materia di diritto del lavoro

Volltext

Incarto n. 12.2019.170

Lugano 18 giugno 2020/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.19 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 3 aprile 2018 da

 AP 1  rappr. dal RA 1   

contro  

CO 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a titolo di pretese salariali;

domanda avversata dalla convenuta, che ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale;

ed ora sull’eccezione di incompetenza per territorio accolta dal Pretore con sentenza 11 settembre 2019, con cui ha dichiarato la petizione irricevibile;

appellante l’attore con ricorso (corretto: appello) 11 ottobre 2019, con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza per territorio e accertare la competenza del foro di domicilio del lavoratore, con rinvio dell’incarto al giudice di prima istanza per la continuazione della causa di merito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 7 novembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame; pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:      che con contratto di lavoro 16 marzo 2015 AP 1 è stato assunto dalla CO 1, con sede a __________L__________, quale “délegué commercial” con le mansioni descritte al punto 2 del contratto, il quale prevedeva, per quanto qui di interesse, che il luogo principale di lavoro si sarebbe situato “sur les Territoires désignés par l’entreprise” e, in caso di necessità “dans d’autres lieux ou au sein des bâtiments de l’entreprise” (punto 2, doc. B). Le parti hanno inoltre stabilito che in caso di controversie derivanti dal contratto di lavoro, il foro competente sarebbe stato L__________ (punto 18 doc. B);    

                                         che con istanza (corretto: petizione) 3 aprile 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Bellinzona CO 1 per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di fr. 25'000.- a titolo di pretese derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo che avrebbe svolto la propria attività professionale nel Canton Ticino e nel nord Italia;

                                         che la convenuta, in risposta, ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che l’azione avrebbe dovuto essere introdotta a L__________, come previsto al punto 18 del contratto doc. B;

                                         che, limitato il procedimento all’esame dell’eccezione sul foro, il Pretore, con sentenza 11 settembre 2019, l’ha accolta e dichiarato la petizione irricevibile, senza prelavare spese giudiziarie e senza assegnare ripetibili. Egli, in sintesi, richiamato l’art. 35 cpv. 1 CPC, ha dapprima considerato nulla la rinuncia dell’attore al foro abituale per le azioni in materia di diritto del lavoro di cui al punto 18 del contratto, e in seguito, riassunte giurisprudenza e dottrina in relazione all’art. 34 CPC, sulla base dell’istruttoria ha concluso che l’attore non era riuscito a dimostrare l’esistenza di un luogo abituale della sua attività professionale ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 CPC né tantomeno che questo fosse riconducibile al Distretto di Bellinzona;

                                         che con reclamo (corretto: appello) 11 ottobre 2019, a cui si è opposta la convenuta con una stringata risposta, l’attore ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato nel senso di accertare che il foro competente è quello di B__________ “trattandosi del foro di domicilio del lavoratore”, e di rinviare l’incarto al primo giudice per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili;

                                         che l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

                                         che, in concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC);

                                         che l’appello 11 ottobre 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo, così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera;

                                         che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC): l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime;

                                         che l’attore con l’appello si limita in sostanza a ribadire la competenza del Pretore del Distretto di Bellinzona, ossia del giudice del suo domicilio quale luogo ove egli avrebbe svolto abitualmente il lavoro, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che l’appello si rileva irricevibile;

                                         che per l’art. 34 cpv. 1 CPC la competenza per trattare le azioni in materia di diritto del lavoro, come in concreto, spetta al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;

                                         che la sede o il domicilio del convenuto o il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro sono fatti cosiddetti semplici o di rilevanza semplice (e non doppiamente rilevanti) e come tali devono essere provati (DTF 137 III 32 consid. 2.3 in fine);

                                         che spetta all’attore l’onere di allegare e provare i fatti che fondano l’ammissibilità della sua azione (DTF 139 III 278 consid. 3.2 pag. 279);

                                         che, in concreto, il Pretore del Distretto di Bellinzona corrisponde al giudice del domicilio dell’attore;

                                         che dall’istruttoria non solo non sono emersi elementi atti a comprovare un’attività professionale svolta presso l’abitazione dell’attore, o comunque nel Distretto di Bellinzona, ma risulta che l’attività era svolta in modo importante all’estero;

                                         che la critica, secondo cui il primo giudice avrebbe limitato l’istruttoria all’assunzione di cinque soli testi, non trova riscontro agli atti;

                                         che in queste circostanze nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per avere declinato la sua competenza territoriale;

                                         che trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC);

                                         che a CO 1, che non ha dimostrato di essere una rappresentante professionalmente qualificata ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e non ha chiesto un’indennità per inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere riconosciute ripetibili;

                                         che il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera la soglia di fr. 15’000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art.106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 11 ottobre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 11 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona è confermata.

                                   2.   Non si prelevano oneri processuali e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- ,   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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