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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2020 12.2019.143

31. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,306 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Contratto di deposito irregolare - ratifica per atti concludenti

Volltext

Incarto n. 12.2019.143

Lugano 31 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.208 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 ottobre 2018 da

AO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

contro

AP 1 patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di USD 112'565.- e Euro 185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, nonché, in via sub-eventuale la condanna della convenuta al pagamento per conto dell’attrice di USD 112'565.- e Euro 185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, oltre, in entrambi i casi, al rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di Lugano per fr. 319'288.50 e interessi di mora;

richieste avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 6 agosto 2019 ha accolto, condannandola al pagamento all’attrice di USD 112'565.- e Euro 185'000.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2018, e rigettando in via definitiva l’opposizione al citato PE per fr. 319'288.- oltre interessi di mora del 5% dal 9 marzo 2018, nonché caricando a AP 1 la tassa di giustizia e le spese della procedura per complessivi fr. 11'000.-, così come quelle della procedura di conciliazione per fr. 1'000.-, e condannandola infine a versare all’attrice fr. 24'000.- per ripetibili;

appellante la convenuta, che con appello 9 settembre 2019 ha chiesto l’annullamento e la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

rilevato che con risposta all’appello dell’11 ottobre 2019 l’attrice ne ha chiesto la reiezione integrale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    Il 23 aprile 2015 __________ L__________, a quel tempo presidente del Consiglio di Amministrazione di __________, poi divenuta AO 1 (di seguito AO 1), in base a un contratto concluso in data 13 agosto 2012 con __________ V__________, azionista unico della società, ha trasferito USD 112'565.- e Euro 185'000.- da un conto bancario della società a uno di AP 1 (di seguito AP 1) di cui pure era, ed è ancora attualmente, presidente del Consiglio di amministrazione. Il denaro in questione era destinato a essere accantonato in vista di essere riversato all’autorità fiscale ticinese che aveva preteso il pagamento di fr. 300'000.- quale acconto sul pagamento delle eventuali imposte arretrate a carico di AO 1, che sarebbero state quantificate al termine di una procedura aperta dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche nel 2015.

Il 22 ottobre 2015 __________ V__________ ha disdetto verbalmente il mandato fiduciario a __________ L__________, per poi confermare per iscritto tale decisione con lettera del 26 ottobre 2015, con la quale ha contestualmente chiesto la restituzione della documentazione societaria. In occasione dell’incontro tra le parti e i rispettivi avvocati che ha avuto luogo il 21 gennaio 2016 è poi stato concordato che la documentazione avrebbe dovuto essere messa a disposizione di AO 1 presso gli uffici di AP 1 entro il 2 febbraio seguente nonché che, in relazione agli importi versati il 23 aprile 2015 dal conto della prima società a quello della seconda, AP 1 avrebbe dovuto innanzitutto confermare per iscritto che essi erano ancora depositati sul suo conto clienti a titolo di accantonamento per eventuali pretese delle autorità fiscali e, in un secondo tempo, che le parti avrebbero definito e disciplinato in separata sede l’eventuale trasferimento del denaro, che avrebbe comunque dovuto rimanere di esclusiva pertinenza di AO 1.

Il 5 febbraio 2016 __________ L__________, a nome di AP 1, ha attestato per iscritto quanto concordato.

Il 6 maggio 2016, a seguito del trasferimento della sua sede da __________ a F__________, AO 1 ha chiesto il riversamento all’autorità fiscale ticinese dell’importo a suo tempo girato a tale titolo sul conto bancario di AP 1.

Il denaro in questione non è in seguito però mai stato riversato all’autorità fiscale, né tanto meno restituito a AO 1, ma è rimasto depositato sul conto di AP 1. Situazione che non si è modificata neppure a seguito dell’emissione da parte dell’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona delle decisioni di tassazione per gli anni 2010 - 2015 nell’aprile 2018, che hanno consentito di quantificare in via definitiva in fr. 750'000.- il debito fiscale a carico della società.

L’8 marzo 2018 AO 1 ha così deciso di far spiccare dall’UE di Lugano un precetto esecutivo nei confronti di AP 1 per fr. 319'288.50 oltre interessi di mora (PE n. __________30), notificato il giorno seguente.

Sempre l’8 marzo 2018 il legale di AP 1 ha scritto a quello di AO 1 rifiutando di dar seguito alla richiesta di girare il denaro all’autorità fiscale e comunicando nel contempo che “a fronte delle voluminose incombenze resesi necessarie a fronte del coinvolgimento (proprio malgrado) della signora __________ L__________ nelle vicende interessanti AO 1, l’importo a suo tempo accantonato è stato sensibilmente consumato: il saldo attuale ammonta a USD 62'142.-“ (doc. P).

2.    Con petizione 9 ottobre 2018, AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di USD 112'565.- e Euro 185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, nonché, in via sub-eventuale la condanna della convenuta al pagamento per conto dell’attrice di USD 112'565.- e Euro 185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, oltre, in entrambi i casi, al rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di Lugano per fr. 319'288.50 e interessi di mora. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la restituzione degli importi asserendo che tra le parti era stato concluso, tacitamente, un contratto di deposito irregolare ai sensi dell’art. 481 CO.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, contestando innanzitutto la sua legittimazione passiva, non essendo tra le parti mai sorto alcun rapporto contrattuale, ma tutt’al più essendone venuto in essere uno tra l’attrice e __________ L__________, della quale la convenuta era al limite da considerare alla stregua di un’ausiliaria. Di conseguenza, anche nel merito, non sarebbero sussistite le basi per avanzare una pretesa nei suoi confronti.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con i quali entrambe si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande, il Pretore, con decisione 6 agosto 2019, ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di USD 112'565.- e Euro 185'000, oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2018, nonché rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di Lugano per fr. 319'288.50 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2018, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr 11’000.-, nonché quelle della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- a carico di AP 1, condannandola a rifondere alla controparte fr. 24’000.- per ripetibili.

                                         Il giudice di prime cure ha, in breve, stabilito che il deposito del denaro sul conto di AP 1 era stato ordinato da __________ L__________ in veste di presidente del Consiglio di amministrazione di AO 1 nell’ambito del mandato conferitole e che AP 1, sempre nella persona di __________ L__________, aveva accettato di conservare gli importi affidatile. Poiché ella aveva agito quale organo di entrambe le società, aveva infranto il divieto di contrarre con sé stesso. Ritenuto tuttavia che il fatto di contrarre quale rappresentante o organo di due persone diverse può essere sanato se per la natura del contratto è escluso un pericolo di danno al/ai mandante/i rispettivamente non sono posti a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandante/i vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti, il Pretore ha ritenuto che in occasione dell’incontro del 20 novembre 2015 (correttamente: 22 ottobre 2015) e per mezzo dello scritto del 5 febbraio 2016 di AP 1, le parti in causa, a quel momento rappresentate da persone fisiche diverse, avessero ratificato il contratto di deposito. Di conseguenza AO 1 aveva il diritto di chiedere a AP 1 in qualsiasi momento la restituzione delle somme depositate.

                                   4.   Con appello 9 settembre 2019, avversato dall’attrice con risposta 11 ottobre 2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e confermare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________30 dell’UE di Lugano, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha in particolare eccepito la mancanza di legittimazione passiva poiché avrebbe agito unicamente come ausiliaria di __________ L__________ non avendo stipulato alcun vincolo contrattuale con AO 1, nonché l’impossibilità, proprio per questo, che venissero avanzare pretese di natura contrattuale nei suoi confronti. Inoltre, il primo giudice avrebbe pure sbagliato a considerare ratificato il contratto di deposito poiché __________ V__________ è divenuto membro del Consiglio di amministrazione dell’attrice solo il 22 febbraio 2016. Infine, il Pretore avrebbe commesso un errore anche a qualificare il tipo di contratto che sarebbe stato concluso dalle parti, poiché nella fattispecie il presupposto della possibilità per il deponente di richiedere in qualsiasi momento la restituzione della cosa depositata non era dato.

                                   5.   Fondamentalmente, l’appellante ritiene che la conclusione pretorile per la quale tra le parti sarebbe insorto un contratto di deposito irregolare non sia fondata, poiché __________ L__________ ha sempre agito a titolo personale, pur avvalendosi dei servizi di AP 1, e non in rappresentanza anche di quest’ultima.

                                         Partendo dal presupposto, non oggetto di contestazione, che il comportamento iniziale di __________ L__________ sia stato viziato dalla violazione del divieto di doppia rappresentanza (Doppelvertretung), sicché gli atti oggetto della presente vertenza erano a quel momento nulli, occorre valutare se in realtà quanto avvenuto in un secondo tempo ha costituito una ratifica a posteriori di quanto fatto e ha quindi dato origine a un valido e vincolante contratto di deposito tra le parti in causa (STF 4A_360/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 4).

                               5.1.   Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, la sostanziale nullità di un contratto concluso dalla stessa persona in rappresentanza di entrambi i contraenti e quindi viziato dagli inevitabili conflitti di interesse che comporta, può essere sanata se non vengono messi a confronto interessi contrastanti oppure se il/i mandante/i vi abbia/abbiano consentito anche solo per atti concludenti. In questi casi è necessaria un'autorizzazione speciale o una successiva approvazione da parte di un organo superiore o equivalente se sussiste un rischio di penalizzazione (DTF 127 III 332 consid. 2a; 126 III 361 consid. 3a; STF 4A_360/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 4).

                               5.2.   Le argomentazioni d’appello sulla tematica sono in parte irricevibili poiché, invece di confrontarsi puntualmente con quelle della sentenza impugnata, si limitano a fornire una propria versione dei fatti e, in parte, anche a rinviare a quanto scritto in duplica, cosicché il gravame non risulta sufficientemente motivato (Art. 310 e 311 CPC).

                                         Ciò posto, nemmeno nel merito l’appello fornisce elementi a sufficienza per scalfire le conclusioni pretorili.

                                         In effetti è a ragione che il Pretore, partendo dall’accertamento che __________ V__________ al momento del trasferimento del denaro in questione sul conto di AP 1 presso __________, aveva fornito il suo consenso solo al pagamento dell’anticipo per il recupero d’imposte all’Ufficio esazione e condoni ma non alla girata dei soldi sulla relazione bancaria della convenuta, ha stabilito che quanto avvenuto in seguito può essere considerato a tutti gli effetti una valida approvazione del contratto di deposito venuto in essere.

                                         __________ V__________, come emerge con tutta evidenza dal contratto fiduciario (doc. D), è sempre stato un organo di fatto della stessa, avendo le parti stabilito che la mandataria avrebbe dovuto adempiere ai propri compiti “soltanto in base alle istruzioni del mandante”. In tale veste, egli decideva su temi di norma di pertinenza degli organi societari e influenzava in maniera determinante la volontà della persona giuridica. A maggior ragione tenuto conto che nel caso specifico si trattava di una società della quale egli era azionista unico (Einmanngesellschaft, cfr. Wernli/Rizzi, Basler Kommentar, OR II, 5 ed., n. 26 segg. ad art. 707).

                                         Di conseguenza, una sua ratifica a nome della società era possibile anche se in occasione dell’incontro tra le parti tenutosi il 21 gennaio 2016 egli non era ancora formalmente organo di AO 1. Questo significa che anche se la sentenza impugnata ha erroneamente considerato che in quell’occasione __________ V__________ era già divenuto membro con firma individuale del CdA dell’attrice, il Pretore ha correttamente stabilito che egli era in grado di impegnare validamente la sua società.

                                   6.   L’appellante sostiene poi che il primo giudice avrebbe sbagliato a non considerare che quanto avvenuto il 21 gennaio 2016 e lo scritto del 5 febbraio 2016 non hanno comportato l’insorgere di un vincolo contrattuale tra le parti in causa poiché l’unico soggetto che si sarebbe relazionato giuridicamente con AO 1 è sempre stato solo __________ L__________, mai AP 1. Questo sarebbe attestato dal contratto fiduciario di cui al doc. D, che dimostrerebbe come __________ V__________ avesse attribuito a __________ L__________ il mandato di membro del CdA di AO 1, ma nel contempo che __________ L__________ avrebbe prestato i propri servizi seguendo le istruzioni del mandante e che ella si sarebbe semplicemente avvalsa di AP 1 per la prestazione del mandato.

                                         Si tratta di obiezioni infondate.

                                         In effetti il contratto con cui è stato attribuito a __________ L__________ il mandato di assumere la funzione di consigliere d’amministrazione di AO 1 dimostra piuttosto il contrario. Essendo possibile solo a una persona fisica fare parte di un Consiglio di Amministrazione di una Società anonima (art. 707 cpv. 1 CO), __________ L__________ ha dovuto forzatamente assumere la funzione a titolo personale. Il testo del contratto consente tuttavia di accertare che lo ha fatto in qualità di titolare di AP 1 e che ha agito professionalmente in seno a tale struttura, come provato pure dalle numerose fatture agli atti intestate alla società convenuta per prestazioni scaturenti dal contratto di fiduciaria.

                                         L’importanza di questo fatto, ad ogni modo, è marginale per l’esito della presente procedura, poiché a fare stato è unicamente la ratifica del contratto di deposito che a detta del primo giudice sarebbe consistita negli accordi conclusi il 21 gennaio 2016 alla presenza dei rappresentanti delle due società e dei loro patrocinatori legali, confermati, per quanto concerne AP 1, con la dichiarazione del 5 febbraio 2016 da parte di quest’ultima.

                                         È in effetti a giusta ragione che il Pretore ha conferito all’esito dei negoziati del 21 gennaio 2016 la valenza di ratifica da parte di AO 1 e di AP 1 di un contratto di deposito irregolare avente per oggetto gli importi di denaro rivendicati con la petizione. Il tenore della dichiarazione del 5 febbraio 2016 è inequivocabile: __________ L__________ ha apposto la sua firma sotto la scritta “AP 1”, quindi a nome della società in qualità di suo organo, e ha allestito il testo su carta intestata alla ditta. Un simile scritto non può essere che interpretato come una presa di posizione della persona giuridica depositaria del denaro e non della persona fisica che lo ha ratificato.

                                         D’altronde a quel momento __________ L__________ non era più organo di AO 1 e poteva quindi validamente impegnare AP 1 nei suoi confronti senza rischio di conflitto di interessi.

                                         L’agire delle due società in relazione alla ratifica del contratto di deposito dei due importi in USD e Euro sul conto di AP 1 è stato avvalorato dalla presenza attiva dei rispettivi patrocinatori legali all’incontro del 21 gennaio 2016 e dalle comunicazioni tra costoro che ne hanno fatto seguito (doc. K, J, M, N nel quale la corrispondenza ha quale oggetto esplicitamente ”AO 1/AP 1”), dalle quali emerge, oltre alla conferma del negozio giuridico, che essi hanno agito sin da subito per tutelare gli interessi contrapposti di AO 1, da una parte, e AP 1, rispettivamente __________ L__________, dall’altra.

                                         Nemmeno su questo punto, pertanto, è possibile seguire l’appellante. Di riflesso pure l’eccezione di carente legittimazione passiva risulta infondata.

                                   7.   Infine, AP 1 rileva come, essendo una delle caratteristiche essenziali del contratto di deposito quella della possibilità per il deponente di richiedere in ogni momento la restituzione della cosa (rispettivamente un’eguale entità di cose fungibili), il fatto che le parti, il 21 gennaio 2016, abbiano nel caso concreto pattuito che l’eventuale trasferimento degli importi in questione avrebbe dovuto essere regolato in separata sede, si dovrebbe in ogni modo giungere alla conclusione che nella denegata ipotesi che tra AO 1 e AP 1 fosse stato concluso un contratto di deposito irregolare, questo non sarebbe mai stato correttamente perfezionato sicché l’attrice non può pretendere alcuna restituzione in base alle regole contrattuali, né lo può fare in virtù di un’altra causa (art. 41 segg. CO o art. 62 segg. CO che sia), per intervenuta prescrizione.

                                         L’argomentazione, oltre che irricevibile perché nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), è chiaramente pretestuosa.

                                         Dalla formulazione “le parti definiranno e disciplineranno in separata sede l’eventuale trasferimento di tali importi, che rimangono comunque di esclusiva pertinenza della AO 1” (doc K, pag. 2) non può essere desunta alcuna rinuncia di AO 1 alla facoltà di chiedere la riconsegna in ogni momento della cosa depositata (art. 475 cpv. 1 CO), ma semplicemente la volontà di programmare una modalità di pagamento qualora il debito fiscale nei confronti delle autorità cantonali fosse stato confermato. La precisazione contenuta nella seconda parte della frase è eloquente espressione della sua intenzione di mantenere inalterati i propri diritti.

                                         Concluse le procedure di natura fiscale e quindi decaduto il motivo del deposito (cfr. doc. K, pag. 2), non è pertanto dato comprendere per quale ragione il deponente non possa richiedere la restituzione del denaro in suo favore anziché in favore di un terzo.

                                   8.   In definitiva, l’appello 9 settembre 2019 di AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di arrotondati fr. 300’000.- (USD 112'565.- al cambio medio di 0.90 USD/CHF + Euro 185'000.al cambio medio di 1.08 EUR/CHF), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 12'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 9 settembre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                       2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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