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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.10.2019 12.2019.136

3. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,568 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Locazione - disdetta per mora - espulsione

Volltext

Incarto n. 12.2019.136

Lugano 3 ottobre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

  quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 3 LOG)

  sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2019.3018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 18 giugno 2019 da

AO 1  rappr. da RA 1     

contro  

 AP 1  e M      

chiedente l’espulsione immediata dei convenuti dall’appartamento da loro locato, domanda alla quale AP 1 si è opposta, e che il Pretore ha accolto con decisione 21 agosto 2019;

appellante la convenuta AP 1 con appello 2 settembre 2019, con il quale chiede l’annullamento del giudizio pretorile;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 e M__________ __________ dal 1° dicembre 2014 l’appartamento di 4,5 locali al quarto piano dell’immobile sito in via __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 2’130.-, oltre spese accessorie (doc. A); dal 1° luglio 2018 AP 1 ha pure locato un parcheggio al canone mensile di fr. 150.- (doc. B);

                                         che con scritti separati 12 dicembre 2018 la locatrice ha diffidato i conduttori a provvedere entro trenta giorni al versamento delle pigioni scadute (doc. C);

che con raccomandata e relativo modulo ufficiale 24 gennaio 2019 la locatrice ha notificato ai conduttori la disdetta straordinaria del contratto per il 28 febbraio 2019 (doc. E);

che non avendo i conduttori provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato entro tale scadenza, con istanza 18 giugno 2019, nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione dei conduttori, con le comminatorie di rito;

che, in occasione dell’udienza del 22 luglio 2019, l’istante si è riconfermata nella domanda, mentre la convenuta AP 1, M__________ __________ non essendo comparso, ha riconosciuto di essere in mora nel pagamento delle pigioni e ha chiesto le venisse concesso un certo lasso di tempo per saldare il dovuto, ottenendo dall’istante la disponibilità a continuare nella locazione “qualora entro il 31 luglio 2019 la parte convenuta provvedesse al pagamento della somma di CHF 6'000.- rispettivamente entro il 16 settembre 2019 dell’integrale pagamento degli scoperti” (atto III);

che con lettera 12 agosto 2019 la locatrice ha chiesto alla Pretura l’emanazione del giudizio, non essendo intervenuto entro il termine concordato il pagamento della somma di fr. 6'000.- a saldo parziale delle pigioni scoperte (atto IV);

che con giudizio 21 agosto 2019 il Pretore, ritenendo la richiesta di espulsione fondata sulla base della mora dei conduttori e preso atto del mancato ricomponimento bonale sulla base dell’accordo stipulato in occasione dell’udienza, ha accolto l’istanza e fatto ordine ai convenuti di riconsegnare l’ente locato entro dieci giorni dalla notificazione, con le comminatorie di rito;

                                         che con appello 2 settembre 2019 la convenuta AP 1 ha impugnato la decisione pretorile chiedendone l’annullamento e di conseguenza di annullare la disdetta ed essere autorizzata a rimanere nell’appartamento locato;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

                                         che terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, rispettivamente con il diniego di una richiesta palesemente infondata, la procedura può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 3 LOG);

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela nei casi manifesti il cui valore è di fr. 66’600.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC); tenuto conto della data di intimazione della decisione pretorile, l’appello 2 settembre 2019 è quindi tempestivo;

                                         che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429, pag. 260);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che AP 1 ha presentato un atto di appello con il quale rimprovera anzitutto al Pretore di non aver rilevato la nullità delle diffide e delle disdette notificate sepatatamente ai coniugi, al medesimo indirizzo corrispondente all’appartamento locato, benchè il marito conduttore risiedesse all’estero e non potesse così prenderne conoscenza;

che la censura va respinta siccome manifestamente infondata: anzitutto appare dubbia la legittimazione dell’appellante a invocare un pregiudizio asseritamente subito da una terza persona, che nulla ha ritenuto di eccepire al riguardo e non è più parte nella presente procedura;

che, a prescindere da ciò e dalla dubbia ricevibilità della prova documentale (doc. B prodotto con l’appello), dalla stessa si potrebbe al più dedurre che il marito, cittadino straniero, ha ottenuto dal competente Ufficio della migrazione un’autorizzazione alla residenza all’estero per un periodo di due anni ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr, senza perdita dei diritti domiciliari acquisiti in Svizzera; da questa circostanza nulla potrebbe comunque essere dedotto in merito al venir meno del suo interesse degno di protezione a condurre in locazione l’oggetto della vertenza e a mantenere il recapito postale utilizzato dalla locatrice per le notifiche;

che, inoltre, proprio l’autorizzazione in questione specifica chiaramente come durante l’assenza all’estero la moglie sarebbe stata rappresentante del marito per gli obblighi di natura pubblica e privata, tra i quali rientra senz’altro la rappresentanza in merito alla notifica di atti quali quelli in questione;

che l’appellante asserisce, per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 317 CPC), oltre che in maniera carente dal punto di vista dell’onere di allegazione e della prova (art. 311 CPC), di non aver ricevuto il formulario ufficiale unitamente alla disdetta del 24 gennaio 2019; risulta pertanto inconcludente e contraddittoria la tesi di aver ricevuto solamente una lettera di disdetta e di non averla potuta impugnare invocandone la nullità; merita pertanto conferma l’accertamento pretorile che ha ritenuto provata la regolarità della disdetta sulla base dei documenti prodotti;

che l’atto d’appello non contesta la circostanza posta alla base della conclusione pretorile, ovvero che la disdetta è intervenuta dopo regolare messa in mora dei conduttori siccome questi erano in arretrato con il pagamento di diverse pigioni mensili; l’appellante sostiene, in modo assai confuso e non privo di contraddizioni, che il mancato pagamento della somma di fr. 6'000.entro il termine del 31 luglio 2019 non potesse comunque comportare la continuazione della procedura e l’emanazione del contestato giudizio pretorile di espulsione dei conduttori; la censura è manifestamente infondata e finanche temeraia risultando chiaro e inequivocabile il senso dell’accordo raggiunto durante l’udienza per procrastinare l’emanazione del giudizio in caso di pagamento di una prima somma a parziale copertura, rispettivamente per evitare di procedere con lo sfratto in caso di saldo dell’intera somma scoperta;

che, abbondanzialmente, si rileva come non possa essere accolta la tesi dell’appellante che invoca quale pregiudizio il fatto che la prematura emanazione della decisione pretorile l’avrebbe privata della facoltà di continuare con il contratto di locazione facendo fronte al pagamento della somma ancora scoperta entro il 16 settembre 2019, come pattuito durante l’udienza; a tal proposito risulta comunque che, nelle more dell’istruttoria, tale termine sia nel frattempo scaduto senza che l’asserita intenzione della conduttrice si sia concretizzata, nulla lasciando peraltro pensare che la disponibilità della locatrice fosse nel frattempo venuta meno;

che non sono peraltro atte a rimettere in discussione il giudizio pretorile le ampie considerazioni dell’appellante in merito ai motivi che avrebbero condotto alla situazione di mora nel pagamento delle pigioni, alle difficoltà economiche familiari e ai tentativi in corso di risolverle nell’ambito di procedure di incasso di crediti salariali verso il suo precedente datore di lavoro;

che tale modo di argomentare è inammissibile e comporta l’irricevibilità di buona parte delle censure d’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti adeguatamente con il giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti, né per quel che concerne l’applicazione del diritto;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 66’600.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 2 settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.   

                                   3.   Notificazione:

-      -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(giudice D. Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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