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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2020 12.2019.125

8. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,859 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Moneta del contratto - denaro WIR

Volltext

Incarto n. 12.2019.125

Lugano 8 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.42 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 3 dicembre 2018 da

AP 1  rappr. da  PA 1   

contro  

AO 1  rappr. da  PA 2  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 54'588.20 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2018 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 giugno 2019 ha respinto;

appellante l'attrice con appello 31 luglio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 20 settembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 6 febbraio 2018 AO 1 da una parte, in qualità di venditrice, e AP 1 dall’altra, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto denominato “Automobil - Kaufvertrag” (doc. A inc. n. CM.2018.57), relativo alla compravendita, ad un prezzo di CH-WIR 564'000.-, pagabile anche tramite terze persone, di 16 automobili nuove e d’occasione.

                                         Con lettera 24 marzo 2018 (doc. C inc. n. CM.2018.57), dopo aver precedentemente sollecitato la venditrice, invano, a fornirle anche le ultime 8 automobili e a consegnarle i documenti di un'altra automobile già fornita (doc. B inc. n. CM.2018.57), l’acquirente le ha comunicato di rinunciare alla fornitura tardiva di quelle 8 automobili e ha rivendicato il risarcimento del danno derivatole dall’inadempimento, quantificato in CHF 46'419.50, come pure la restituzione della parte del prezzo di vendita da lei già pagata in eccedenza tramite terze persone partecipanti alla “rete WIR”, pari ad altri CH-WIR 89'847.-.

                                   2.   Con petizione 3 dicembre 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. E), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 54'588.20 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2018 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. E inc. n. CM.2018.57). Essa, in estrema sintesi, ha preteso la rifusione della sola parte di prezzo di vendita da lei già corrisposta in eccedenza, ammessa dalla controparte il 27 febbraio e il 28 marzo 2018 limitatamente all’importo di CH-WIR 85'898.- (doc. G e 6), che nell’occasione ha trasformato in CHF secondo il tasso di conversione asseritamente applicatole al momento del loro acquisto, di CHF 0.6355 per CH-WIR 1.- (cfr. doc. C inc. n. CM.2018.57).

                                         La convenuta si è opposta alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria e preso atto delle arringhe finali delle parti, il Pretore, con decisione 14 giugno 2019, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi CHF 3’000.- e le spese di conciliazione di CHF 500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 4’000.- per ripetibili.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che in virtù dell’art. 84 CO la pretesa attorea, volta alla parziale restituzione di un prezzo di compravendita in CH-WIR (art. 107 cpv. 2 e 109 cpv. 1 CO), dovesse essere fatta valere in CH-WIR e non potesse invece essere azionata in CHF.

                                   4.   Con l’appello 31 luglio 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20 settembre 2019, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Essa ha rilevato che la sua domanda non aveva per oggetto il pagamento del prezzo pattuito in CH-WIR, ma la rifusione di quanto da lei versato in eccesso, che, costituendo una pretesa di risarcimento del danno o di indebito arricchimento, andava richiesta e effettuata in CHF, visto che il danno o l’arricchimento non erano stati pattuiti in CH-WIR e che anche le ultime 8 automobili avrebbero dovuto essere vendute, e avrebbero con ciò dato luogo a un guadagno, in CHF. E comunque l’eventuale prestazione in CH-WIR a suo favore sarebbe stata impossibile, siccome essa non era una partecipante alla “rete WIR”.

                                   5.   Nel caso concreto è pacifico che le parti, entrambe con sede in Svizzera, siano legate da un rapporto contrattuale retto dal diritto svizzero e che sia pertanto applicabile l’art. 84 CO, in virtù del quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (STF 4A_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (STF 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (STF 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.1 e 4.3).

                                         Questi principi si applicano per analogia anche in presenza di un debito contratto in denaro WIR, nonostante non si tratti di una valuta straniera ma piuttosto di “denaro privato” (STF 4A_200/2019 del 17 giugno 2019 consid. 5).

                                   6.   È innanzitutto a torto che l’attrice ha cercato di giustificare la sua richiesta petizionale in CHF, evidenziando come un’eventuale prestazione in CHF-WIR a suo favore sarebbe stata impossibile in quanto essa non era una partecipante alla “rete WIR”.

                                         La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, pur essendo vietata dalle condizioni generali della Banca WIR, la vendita di denaro WIR a non partecipanti alla “rete WIR” costituisce una prassi frequente e - come già rilevato anche dalla stessa attrice (replica p. 4) - non è contraria all’art. 20 CO (Weber, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 84 CO; STF 2C_308/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.2), ne è impossibile.

                                         L’attrice è per altro malvenuta a prevalersi della presunta impossibilità di una prestazione in CH-WIR a suo favore per il fatto di non essere una partecipante alla “rete WIR”, quando con gli scritti 24 marzo e 20 aprile 2018 (doc. C e D inc. n. CM.2018.57) aveva chiaramente indicato alla convenuta il conto WIR, sia pure intestato alla società terza __________ (che evidentemente agiva quale sua ausiliaria), presso il quale avrebbe dovuto esserle restituita la pretesa in CH-WIR.

                                   7.   Ciò posto, la reiezione della petizione dev’essere confermata già per il fatto che l’attrice aveva dichiarato di procedere in causa per farsi attribuire la somma, da lei poi convertita in CHF, che, come proposto in precedenza (doc. C e D inc. n. CM.2018.57) e ribadito in seguito (doc. E inc. n. CM.2018.57) dalla stessa, era stata riconosciuta dalla convenuta con gli scritti 27 febbraio e 28 marzo 2018 (doc. G e 4). Trattandosi a quel momento di un riconoscimento di debito espresso in CH-WIR, è evidente che la pretesa, a prescindere dalla sua natura giuridica, avrebbe dovuto essere fatta valere in CH-WIR e non in CHF (medesima soluzione in STF 4A_200/2019 del 17 giugno 2019).

                                         L’attrice non può in ogni caso essere seguita laddove ha sostenuto, rilevando che non era mai stata pattuita un’eventuale rifusione in CH-WIR e che anche le ultime 8 automobili sarebbero state vendute in CHF con un conseguente guadagno in tale valuta, che la pretesa da lei fatta valere sarebbe in realtà sorta, e con ciò avrebbe dovuto sin dall’inizio essere azionata, in CHF. Il rilievo, che per altro contraddice la tesi della conversione in CHF della pretesa in CH-WIR da lei sostenuta nella sede pretorile e oltretutto si fonda su considerazioni di fatto e di diritto mai esposte in precedenza, è innanzitutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Esso sarebbe comunque stato da respingere anche nel merito, essendo a ragione, anche perché le considerazioni esposte nell’appello non risultano pertinenti e decisive, che la pretesa era stata esposta (doc. C, D e E inc. n. CM.2018.57) e riconosciuta proprio in CH-WIR (doc. G). La restituzione di somme anticipate in eccesso è in effetti di principio dovuta nella valuta contrattuale in cui erano state corrisposte, a meno che le stesse siano state immediatamente convertite in un’altra valuta, fermo restando che in tale evenienza la restituzione va effettuata in quest’ultima valuta (Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., Vol. 1, p. 65 n. 40; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 183 ad art. 84 CO; Weber, op. cit., n. 319 ad art. 84 CO): sennonché nel caso di specie non solo non è stato preteso né dimostrato che la convenuta abbia immediatamente convertito in CHF le somme incassate a suo tempo in CH-WIR, ma anzi è la stessa attrice, dopo aver osservato che la convenuta “a tutt’oggi beneficia” … “dei crediti WIR incassati” e “quindi si trova anche indebitamente arricchita, l’attrice impoverita in modo corrispondente” (replica p. 9 seg.), ad aver pacificamente dato atto che “i 85'898.- WIR (che costituiscono l’eccedenza pagata) sono a tutt’oggi accreditati sul conto della convenuta presso la Banca WIR” (replica p. 10).

                                   8.   Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 54'588.20, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 31 luglio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di CHF 3’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 2’000.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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