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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.05.2020 12.2019.113

29. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,626 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro. Indennità per licenziamento abusivo. Rimborso delle spese di trasferta (diritto a un'indennità chilometrica per l'utiizzo del veicolo privato a fini professionali)

Volltext

Incarto n. 12.2019.113

Lugano 29 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa -  inc. n. SE.2017.437 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 1° dicembre 2017 da

 AP 1  rappr. dall’RA 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall’  PA 1     

in materia di diritto del lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 9'542.80 (lordi) per pretese salariali e indennità ex art. 336c CO nonché di fr. 13'986.- (netti) a titolo di indennità chilometrica per l’utilizzo della propria vettura a fini professionali,

pretese a cui si è opposta la controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di data 29 maggio 2019 con cui ha condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per pretese salariali,

appellante l’attrice con atto di appello del 1° luglio 2019 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr. 6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti) quale indennità chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta, con risposta del 4 settembre 2019 postula la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto:                       

A.     Con contratto datato 14 novembre 2013 AO 1 ha assunto, a partire dal 1° dicembre 2013, a tempo indeterminato, AP 1 in qualità di assistente di cura a domicilio (doc. D). Questo accordo è stato reiterato in data 25 febbraio 2015 tramite un “contratto quadro di lavoro temporaneo” (doc. E); documento che faceva riferimento al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (in seguito CCL PP) dichiarato di obbligatorietà generale. Il contratto quadro doc. E prevedeva che: “le disposizioni relative alla missione vengono stabilite nel contratto di missione appositamente previsto” (doc. E, punto 1).

                                B.    Nel corso del 2016 AP 1 ha chiesto spiegazioni alla sua datrice di lavoro in merito al rimborso delle spese per l’utilizzo della propria vettura e ad altri costi connessi all’attività professionale da lei sopportati. Non avendo ottenuto una risposta ritenuta soddisfacente, la dipendente si è quindi rivolta all’RA 1 la quale in data 22 agosto 2016 ha scritto una lettera a AO 1 con cui ha chiesto chiarimenti in merito alle posizioni contrattuali, all’indennità chilometrica, all'indennità per i corsi di formazione e alle spese in generale (doc. F). La datrice di lavoro ha preso posizione con scritto del 26 agosto 2016, di cui si dirà per quanto necessario in seguito (doc. G). Gli ulteriori scritti della lavoratrice di data 21 settembre e 11 novembre 2016 sono rimasti senza risposta.

                                C.    Con raccomandata datata 2 dicembre 2016, anticipata per email, AO 1 ha disdetto il rapporto d’impiego con AP 1 a far tempo dal 2 gennaio 2017; nel contempo essa ha comunicato alla dipendente che per il mese di dicembre 2016 era previsto un solo giorno di missione, ovvero il 2 dicembre stesso (doc. L).

                                        AP 1 è stata ammalata dal 5 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016 incluso (16 giorni), evento non contestato dalla datrice di lavoro malgrado la mancata presentazione di un certificato medico (doc. T). A partire dal 21 dicembre 2016 essa è tornata abile al lavoro.

                                        Con scritto del 21 dicembre 2016 l’RA 1, per conto di AP 1, ha formalmente contestato la disdetta del 2 dicembre 2016 ritenendola abusiva ai sensi dell’art. 336a CO. Nel contempo, essa ha inoltre comunicato che AP 1 si teneva a disposizione per riprendere l’attività lavorativa (doc. M e N).

                                 D.   Previo tentativo di conciliazione (CM.2017.458), in data 1° dicembre 2017 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 9'542.80 (lordi), di cui fr. 6'547.25 quale indennità ex art. 336c CO, fr. 537.50 quale indennità per la frequentazione di corsi formativi e fr. 2'408.05 quale saldo del salario dovutole, nonché al versamento di ulteriori fr. 13'986.- (netti) a titolo di indennità chilometrica per l’utilizzo della propria vettura ai sensi dell’art. 327b CO.

                                        In breve, l’attrice ha fatto valere l’abusività della disdetta e ha chiesto il pagamento di un’indennità pari a tre mensilità calcolate sulla base dello stipendio medio degli ultimi sei mesi. Parallelamente essa ha domandato la retribuzione dei corsi di formazione da lei seguiti e il pagamento del salario non ancora percepito per il mese di dicembre 2016 e dal 1° al 18 gennaio 2017. AP 1 ha inoltre sostenuto di aver percorso 19'980 km con la propria vettura per ragioni di servizio e ha chiesto che per queste trasferte le venisse corrisposta un’indennità pari a fr. 0.70/km, per complessivi fr. 13'986.-.

            Con risposta del 5 febbraio 2018 AO 1 ha integralmente contestato le pretese attoree. In merito al rimborso chilometrico la datrice di lavoro ha rinviato all’allegato 2 del contratto quadro base per il personale occupato presso i Servizi privati di assistenza a domicilio approntato dalla A__________ (A__________ __________) secondo cui sarebbe rimborsato solo il corrispettivo dell’abbonamento periodico arcobaleno. Essa ha sostenuto che il chilometraggio veniva rimborsato solo in casi eccezionali e se il luogo da raggiungere non era correttamente servito dai mezzi pubblici, circostanza nota all’attrice. AO 1 ha negato che vi fosse una correlazione tra il licenziamento di AP 1 e le sue richieste di riconoscimento delle indennità chilometriche e ha ricondotto il licenziamento “all’atteggiamento assunto dall’attrice verso il lavoro e i colleghi”, situazione che a detta della stessa “le audizioni testimoniali consentiranno di meglio esplicitare” (risposta, pag.5). Essa ha inoltre affermato di aver rimborsato alla dipendente tutte le ore dedicate alla formazione e ha negato di doverle uno stipendio per il mese di dicembre 2016 al di là delle indennità per malattia.

In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e domande approfondendone alcuni aspetti. Per sua parte l’attrice ha negato di aver mai ricevuto e/o accettato il contratto quadro A__________ menzionato dalla controparte. Essa ha inoltre affermato che la disponibilità del mezzo di trasporto privato era una condizione imprescindibile per l’assunzione e si rivelava essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa che spesso imponeva spostamenti tra luoghi distanti tra loro. Dal canto suo, la datrice di lavoro ha precisato che il rimborso per l’utilizzo della propria autovettura prevedeva unicamente il versamento di fr. 2.- per ogni ora di cura.

Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno rinunciato al dibattimento e hanno presentato dei memoriali conclusivi con cui si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni.

E.    Con decisione del 29 maggio 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per pretese salariali (stipendi non pagati e corsi di formazione). La pretesa per il rimborso del chilometraggio è stata integralmente respinta.

F.    Con atto di appello di data 1° luglio 2019 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr. 6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti), quale indennità chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con risposta del 4 settembre 2019, postula la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili.

E considerato,

in diritto:

1.      Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.      Nel proprio giudizio il Pretore, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha affrontato la questione dell’abusività della disdetta ed ha analizzato gli elementi sollevati dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni. Egli ha ritenuto convincenti gli indizi addotti dalla lavoratrice mentre che ha giudicato poco credibile il motivo a sostegno del licenziamento avanzato dalla datrice di lavoro, ragion per cui ha ammesso la violazione dell’art. 336 CO da parte di AO 1. Egli ha quindi determinato l’ammontare dell’indennità ex art. 336a CO spettante a AP 1 e ha fissato la stessa in fr. 2’200.- equivalente a un salario mensile medio, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito. Il Pretore ha quindi calcolato il salario medio giornaliero della lavoratrice e riconosciuto alla stessa l’importo di fr. 839.80 (lordi) corrispondente alla remunerazione per i giorni 3 e 4 dicembre e dal 21 al 31 dicembre 2016. Allo stesso andava inoltre ad aggiungersi la somma di fr. 1'677,70 (lordi), quale salario per i giorni dal 1° al 18 gennaio 2017. Il giudice di prima sede ha inoltre riconosciuto alla lavoratrice l’importo di fr. 343.75 per le ore dedicate ai corsi di formazione imposti dalla datrice di lavoro. Il Pretore ha per contro respinto la pretesa per il rimborso dei chilometri percorsi per lo svolgimento delle missioni lavorative ritenendo che gli stessi non si riferissero allo spostamento tra luogo di lavoro e luogo d’impiego bensì al tragitto più breve tra la casa della lavoratrice e i luoghi di lavoro e viceversa. Egli ha lasciato aperta la questione a sapere se in quanto assistente di cura e non infermiera AP 1 avesse diritto all’indennità chilometrica di fr. 0.70.

3.      Quanto riconosciuto dal Pretore alla dipendente a titolo di salario non percepito e in relazione ai corsi di formazione non è oggetto di ricorso. A questo stadio della procedura la natura abusiva del licenziamento non è più controversa.

Contrariamente a quanto sostenuto in prima sede dal legale di AO 1 (cfr. risposta, pag. 3) il contratto A__________ (allegato quale doc. 1) non è stato integrato nel contratto concluso tra le parti in causa.

4.      Nella prima parte dell’appello AP 1 contesta la decisione pretorile nella misura in cui le ha riconosciuto a titolo di indennità per licenziamento abusivo unicamente un mese di salario in luogo dei tre richiesti; essa rimprovera al Pretore di non aver adeguatamente considerato la gravità della colpa della datrice di lavoro e la sua situazione personale.

4.1.   La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare è stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio margine di apprezzamento sulla sua determinazione, il cui unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e un’eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391).

4.2.   La lagnanza dell’appellante si rivela fondata. Nella commisurazione dell’indennità il Pretore afferma di aver considerato che “si tratta di una persona giovane, in salute, che ha lavorato brevemente presso la convenuta, che svolge un'attività lavorativa assai ricercata sul mercato del lavoro, che ha delle capacità professionali adeguate (…) e dunque non avrà verosimilmente alcun problema a trovare un nuovo posto di lavoro adeguato” (sentenza cit., pag. 5). Egli non sembra però aver adeguatamente tenuto conto della gravità del comportamento di AO 1 - che esercita giova ricordarlo un’attività soggetta ad autorizzazione cantonale -, la quale senza farsi particolari scrupoli ha licenziato la propria dipendente - madre di 3 bambini piccoli - unicamente per aver chiesto spiegazioni e aver avanzato in buona fede delle pretese connesse ai rimborsi spese. Non solo, a sostegno del proprio agire la datrice di lavoro ha addotto presunti comportamenti scorretti da parte di AP 1, circostanza che non ha però trovato alcun riscontro in sede istruttoria. Diversamente da quanto sembra credere il Pretore la ricerca di un nuovo impiego - per quanto in un ambito parasanitario - per una mamma con degli obblighi di accudimento nei confronti di 3 bambini in età scolastica, con le limitazioni e i vincoli che ciò comporta, non può essere considerata facile. Alla luce di quanto precede, tutto ben ponderato, tenuto altresì conto che AP 1 lavorava alle dipendenze di AO 1 da 3 anni, si giustifica di attribuire alla dipendente l’indennità richiesta pari a tre stipendi medi mensili (complessivamente, fr. 6'600.- netti).

5.      Nel prosieguo dell’appello AP 1 contesta il mancato riconoscimento dell’indennità chilometrica e rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto e un errato accertamento dei fatti. Essa ribadisce il suo diritto a ottenere un indennizzo ai sensi dell’art. 327a CO per i chilometri percorsi con il proprio veicolo per ragioni professionali. Tra le altre cose, essa rimprovera al giudice di prima sede di aver erroneamente considerato che i chilometri indicati nel doc. Q si riferissero agli spostamenti dal suo luogo di domicilio al luogo di lavoro mentre che gli stessi riportano unicamente le trasferte da un utente all’altro.

5.1.   L’art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro; a non averne dubbio rientrano tra queste anche le spese per gli spostamenti professionali del dipendente (cfr. decisione del Tribunale federale del 17 febbraio 2010 inc. 4A_631/2009 consid. 2). È nullo ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte dette spese (art 327a cpv. 3 CO). Giusta l’art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese correnti di utilizzo e manutenzione del veicolo a motore, nella misura in cui questo sia necessario allo svolgimento del lavoro e che il datore di lavoro abbia acconsentito all’utilizzo dello stesso. L’accordo del datore di lavoro può essere tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché l’adempimento corretto di un compito richiede oggettivamente l’impiego di un veicolo e un’istruzione esplicita in senso opposto non è stata data (cfr. Favre/Munoz/ Tobler, Contrat de travail, code annoté, 2ª ed., nota 1.1 ad art. 327b CO). Nell’ambito di questa norma, parzialmente imperativa, può essere stipulato anche un indennizzo chilometrico forfettario, nella misura in cui questo sia sufficiente a coprire i costi effettivi (cfr. Portmann/ Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 7 ad art. 327b). Ciò non vale per le spese dovute al viaggio tra casa e luogo di lavoro, a meno che il lavoratore non debba recarsi presso un posto esterno al luogo di lavoro o che questo cambi spesso (cfr. Aubert in: Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 3 ad. Art. 327 b CO; vedi anche Wyler/ Heinzer/Zandirad, Droit du travail, 4ª ed., pag. 376 seg., in relazione alla stipula di più posti di lavoro).

5.2.   Nel concreto caso risulta dagli atti che l’attrice non ha mai ricevuto un’indennità chilometrica legata all’utilizzo del proprio veicolo ma unicamente un’indennità per il tempo di trasferta (indicata nei conteggi salario come “963 indennizzo di base ore tras”, rispettivamente “964 indennizzo di base ore tras”, cfr. anche doc. P), pari a fr. 2.- o fr. 6.- all’ora di impiego, a dipendenza se veniva fornita un’assistenza privata o meno, circostanza confermata anche dalla datrice di lavoro (cfr. interrogatorio formale del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag. 2). Contrariamente a quanto sembra credere l’appellata questo importo nulla ha però a che vedere con l’indennità per le spese del veicolo previste dall’art. 327b CO e neppure può essere inteso come un importo forfettario per il chilometraggio in quanto manifestamente insufficiente a coprire i costi effettivi.

          Non risulta neppure che AP 1 abbia ricevuto il corrispettivo del costo dell’abbonamento periodico arcobaleno come erroneamente - lasciato intendere in prima sede dal patrocinatore legale della datrice di lavoro (cfr. risposta, pag. 4).

          L’istruttoria ha inoltre evidenziato che non solo l’utilizzo del veicolo privato a fini professionali era noto alla datrice di lavoro ma era pure auspicato dalla stessa tant’è che in occasione dei colloqui di assunzione ai potenziali candidati veniva chiesto loro se disponessero di un veicolo privato. Al riguardo la teste P__________ S__________ ha precisato che “Ricordo che al momento dell’assunzione viene sempre chiesto al dipendente se è automunito poiché il lavoro implica vari spostamenti sul territorio. Vi sono due dipendenti della convenuta che non sono automuniti e lavorano in una zona ristretta ben servita dai mezzi pubblici (…)” (audizione testimoniale del 4 dicembre 2018, pag. 2), circostanza confermata anche da L__________ G__________ la quale ha dichiarato che “(…) al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro nel 2013 ho spiegato all’attrice che per le nostre dipendenti era consigliato disporre di un’automobile privata, visto che i mezzi pubblici erano scarsi” (cfr. interrogatorio formale cit., pag. 2). In effetti, un esame - anche solo sommario - dei piani di lavoro della qui appellata (allegati al doc. Q) lascia intuire come non sia possibile attenersi agli stessi senza far capo a un mezzo di trasporto privato.

          Una verifica a campione del doc. Q effettuato da questa Camera (utilizzando il sito https://it.viamichelin.ch) ha permesso di appurare come i chilometri ivi indicati non si riferiscano al tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro - come erroneamente ritenuto dal Pretore - bensì alle trasferte tra il luogo di lavoro (sede dell’appellata) e il domicilio degli utenti, rispettivamente tra i domicili di questi ultimi, i cui dati sono stati estrapolati dai piani di lavoro che AO 1 aveva consegnato alla qui appellante. Il numero di chilometri che AP 1 afferma aver percorso col proprio veicolo per ragioni professionali e indicato nel doc. Q (complessivi 19'980 km) può essere ritenuto corretto.

          Alla luce di tutto quanto precede, risultando adempiute le premesse dell’art. 327b CO e attendibile il contenuto del doc Q, non vi è motivo per non riconoscere a AP 1 un’indennità per l’utilizzo del proprio veicolo privato.

          Per quanto attiene all’importo ad essa spettante, si rileva che nel doc. R consegnato da AO 1 a tutti i dipendenti - circostanza non contestata dall’appellata - si fa riferimento a una tariffa di fr. 0.70.- al chilometro (doc. R, punto 6.1), importo a cui questa Camera giudica di potersi attenere e che corrisponde pure alla tariffa riconosciuta dalla datrice di lavoro alle infermiere e alle dipendenti che effettuavano il trasporto di pazienti da casa loro al medico oppure utilizzavano la vettura per fare la loro spesa (cfr. audizioni testimoniali cit. di P__________ S__________, pag. 1 seg.; di W__________ A__________ del 4 dicembre 2018, pag. 3; nonché interrogatori formali del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag., 3, e di AP 1, pag. 4).

          La pretesa di AP 1 per indennità chilometrica va pertanto integralmente accolta.

A titolo di complemento si osserva che la giurisprudenza federale citata dal Pretore a pagina 9 della sua decisione non è decisiva ai fini del presente giudizio.

                                6.    Ne discende l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. All’attrice è riconosciuta un’adeguata indennità per ripetibili di prima e seconda istanza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96, 106 e 114 CPC e il Rtar,

decide:

I.     L’appello 1° luglio 2019 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 29 maggio 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.    La petizione è accolta e di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1, __________ (I), gli importi di fr. 20'586.- [fr. 6'600.- (netti) + fr. 13'986.- (netti)] e di fr. 2'861.15 (lordi), entrambi gli importi con interessi al 5% dal 19 gennaio 2017,

2.    Non si prelevano spese processuali a carico delle parti. La convenuta è condannata a versare all’attrice l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

3. e 4.  invariati

II.    Non si prelevano spese processuali di appello. L’appellata verserà all’appellante fr. 1’800.- a titolo di ripetibili di appello.

III.   Notificazione:

-   -      

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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