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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.07.2020 12.2019.107

22. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,086 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Fideiussione solidale a termine - modalità di escussione

Volltext

Incarto n. 12.2019.107

Lugano 22 luglio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.33 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 febbraio 2018 da

AP 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

AO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'508.80, pretesa aumentata con la replica a fr. 53'120.-, oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2016 su fr. 43'940.- e dal 23 novembre 2017 su fr. 9'180.-;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 22 maggio 2019;

appellante l’attrice con appello 24 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 21 agosto 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Con due diversi contratti di appalto retti dalla norma SIA - 118, l’AP 1, azienda attiva “quale impresario costruttore, impresa generale e totale” nella promozione, conduzione e realizzazione di progetti nei settori dell’edilizia e del genio civile (doc. 2), ha incaricato la ditta W__________ SA di eseguire le opere di rivestimento in pietra artificiale della facciata di una palazzina denominata “Residenza L__________” (doc. C) e le opere da parchettista nelle proprietà per piani dell’edificio denominato “Residenza S__________” (doc. C1). Conformemente a quanto previsto dall’art. 181 norma SIA-118, la ditta W__________ SA ha chiesto alla AO 1 l’emissione di due garanzie solidali concernenti la responsabilità per i difetti delle opere menzionate.

                                  B.   AO 1 ha rilasciato due atti di garanzia d’opera, indicando quale beneficiario l’AP 1: il no. __________, per i lavori di rivestimento delle facciate in pietra naturale della “Residenza L__________”, per una somma garantita di fr. 43'940.-, valido dal 22 ottobre 2014 al 21 ottobre 2016 (doc. D) e il no. __________ concernente le opere da parchettista della “Residenza S__________”, per un importo di fr. 13'230.-, valido dal 30 settembre 2015 al 29 settembre 2017 (doc. E). Con gli stessi AO 1 si è resa garante per tutte le pretese che l’AP 1 avrebbe potuto sollevare nei confronti della ditta W__________ SA sulla base della clausola di garanzia del contratto di appalto per i difetti constatati dopo l’esame comune dei lavori terminati e il rilascio della garanzia. Entrambi gli atti contenevano inoltre la seguente clausola: “Se ad AO 1 non pervengono richieste o comunicazioni entro 4 settimane dopo il termine del periodo di validità della garanzia (art. 510 cpv. 3 CO), l’obbligo di AO 1 si estingue in modo automatico e completo, indipendentemente dalle richieste presentate alla ditta tenuta a prestare la garanzia o dalla restituzione dell’atto di garanzia”.

                                  C.   Il 29 settembre 2016 l’AP 1 ha comunicato alla AO 1 di avere notificato alla ditta W__________ SA i difetti al rivestimento esterno della “Residenza L__________”, chiedendo il versamento della somma garantita di fr. 43'940.- (doc. F). Con scritto raccomandato 23 ottobre 2017 l’ha informata della continua presenza degli stessi nonché di quelli verificatisi nella “Residenza S__________” relativi alle opere di pavimentazione e l’ha messa altresì al corrente che la ditta W__________ SA dal 7 giugno 2017 risultava priva di amministratore e si era resa irreperibile, invocando pertanto i diritti derivanti dalle garanzie (doc. H).

                                  D.   Dopo uno scambio di corrispondenza, con scritto 7 dicembre 2017 inviato tramite posta elettronica, la AO 1 ha comunicato all’AP 1 di non potere entrare nel merito delle richieste, le garanzie di cui ai doc. D ed E essendo scadute e i relativi diritti risultando pertanto perenti (doc. O).

                                  E.   Con petizione 21 febbraio 2018 l’AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. P), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 42'508.80.-, pretesa aumentata con la replica a fr. 53'120.-, oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2016 su fr. 43'940.- e dal 23 novembre 2017 su fr. 9'180.-.

                                         Con risposta 28 maggio 2018 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, postulandone la reiezione.

                                  F.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 22 maggio 2019 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione, ponendo gli oneri processuali di fr. 2'800.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'300.- a titolo di ripetibili.

                                  G.   Con appello 24 giugno 2019 l’AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 21 agosto 2019 la convenuta si è opposta integralmente al gravame, protestando le spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 24 giugno 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha qualificato gli atti di garanzia di cui ai doc. D ed E come fideiussioni solidali a termine, ovvero di durata limitata, a cui tornavano applicabili le disposizioni degli art. 492 – 512 CO. Egli, rilevato che l’attrice non aveva fatto valere le proprie pretese in via giudiziaria entro il termine di quattro settimane oltre la scadenza delle relative garanzie ai sensi dell’art. 510 cpv. 3 CO, ha considerato perenti le sue pretese e respinto la petizione. Il primo giudice ha in particolare considerato che le lettere informative 29 settembre 2016 e 23 ottobre 2017 dell’attrice non soddisfacessero i criteri posti dall’art. 510 cpv. 3 CO, essendo la fideiussione solidale solo parzialmente sussidiaria e non essendo in concreto necessario un chiarimento delle condizioni poste dall’art. 496 cpv. 1 CO per far valere le garanzie. Il Pretore, sulla base di un’interpretazione oggettiva ai sensi dell’art. 18 CO, ha altresì osservato come il testo della clausola contenuta negli atti di garanzia concernente la modalità di escussione fosse chiaro e andasse inteso come quello dell’art. 510 cpv. 3 CO, ovvero che le pretese dovevano essere fatte valere in via giudiziaria. Egli ha al proposito ricordato che quest’ultima disposizione è una norma imperativa ai sensi dell’art. 492 cpv. 4 CO e che le parti non possono pertanto peggiorare attraverso una clausola contrattuale la posizione del fideiussore, pena la sua nullità.

                                   3.   L’appellante critica il Pretore per avere considerato le garanzie di cui ai doc. E e F delle fideiussioni ai sensi degli art. 492 – 512 CO. A suo dire, indipendentemente dalla loro forma quali fideiussioni o garanzie, esse costituirebbero degli “impegni retti dalla LCA”, ovvero dei “contratti assicurativi”. Per tale ragione il credito da lei vantato nei confronti della convenuta sulla base degli atti di garanzia non potrebbe prescriversi prima di due anni in virtù della norma imperativa dell’art. 46 LCA. I termini fissati nei due atti di garanzia non sarebbero vincolanti e dovrebbero essere prolungati nella misura in cui violano l’art. 46 cpv. 1 e 2 LCA.

                                         La censura è infondata. L’appellante sembra ignorare che l’istituto della fideiussione o della garanzia si inserisce in una combinazione di tre relazioni giuridiche separate: quella tra il creditore principale e il debitore principale (in concreto regolata dalle norme sul contratto di appalto), quella tra il fideiussore o garante e il debitore principale (in concreto retta dalle norme della LCA) e, infine, quella tra il fideiussore o garante e il creditore principale, determinata dal contenuto dell’atto di garanzia. Nel caso in cui il garante o fideiussore sia un’assicurazione, come in concreto, quest’ultima può rilasciare un atto di garanzia indipendente dal contratto di assicurazione, a cui si applicano le disposizioni del CO (“selbständige Bürgschafts- oder Garantieerklärung”) oppure uno subordinato al contratto di assicurazione e quindi alle disposizioni della LCA (“unselbständige Bürgschafts- oder Garantieerklärung”). Per potere ammettere quest’ultimo tipo di garanzia è necessario che il relativo certificato menzioni espressamente ed esplicitamente il rapporto di subordinazione dal contratto di assicurazione, un semplice rinvio alle disposizioni della LCA non è sufficiente. In altre parole, la dichiarazione deve indicare esplicitamente che la garanzia è da considerare una prestazione assicurativa a cui torna applicabile la LCA (Lenzlinger Gadient, Mängel- und Sicherungsrechte des Bauherrn im Werkvertrag, Zurigo 1994, Cap. 6.C, pag. 167 e seg., Cap. 8.B pag. 197 seg.). In concreto, i certificati di garanzia agli atti non solo non contengono alcuna indicazione esplicita circa la subordinazione degli stessi al contratto di assicurazione ma nemmeno rinviano alle norme della LCA, facendo anzi esplicito riferimento all’art. 510 cpv. 3 CO. Ne discende che al rapporto tra le parti si applicano le norme del Codice delle obbligazioni, come rettamente concluso dal Pretore. Così stando le cose non è necessario soffermarsi ulteriormente sulle argomentazioni esposte dall’appellante sul tema, in particolare sull’applicazione dell’art. 46 LCA, in concreto prive di rilevanza.

                                   4.   L’appellante ribadisce in questa sede la tesi secondo cui gli atti di garanzia sarebbero da qualificare come “degli impegni solidali indipendenti”.

                                4.1   La censura è irricevibile poiché non adeguatamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). Per consolidata giurisprudenza l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello irricevibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

                                         In concreto l’appellante a sostegno della sua tesi si limita alla testuale trascrizione di quanto già esposto con le conclusioni 14 marzo 2019 (act. VII, in particolare consid. 7.1, pag. 11 -14, che corrisponde parola per parola all’appello, consid. 6.1, pag. 12 - 15), con l’aggiunta di alcuni brevi paragrafi concernenti i criteri di interpretazione in ambito di contratto di assicurazione, irrilevanti nel caso concreto. Ne discende che su questo punto l’appello è irricevibile.

                                4.2   La censura sarebbe in ogni caso infondata. Per costante giurisprudenza, il criterio determinante per distinguere fideiussione (art. 492 segg. CO) e garanzia (art. 111 CO) risiede nel carattere accessorio della prima, ma non invece della seconda, per raffronto all’obbligazione del debitore principale: in sostanza il fideiussore assicura al creditore la solvenza del debitore principale rispettivamente l’adempimento del contratto da parte di questi, mentre il garante assicura una prestazione come tale, un risultato, indipendente dall’obbligo del terzo (DTF 125 III 305 consid. 2b, 113 II 434 consid. 2b; Meier, CR-CO I, 2a ed., n. 21 seg. ad intro. art. 492-512). La cauzione si obbliga per conto e nell’interesse del debitore (principale) mentre l’assuntore interviene come debitore (anche) nel proprio interesse (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 904). In caso di dubbio, giurisprudenza e dottrina considerano presunta la fideiussione onde salvaguardare il suo scopo di protezione degli interessi del fideiussore (DTF 129 III 710 consid. 2.5 e i rinvii; 81 II 525 consid. 3a). In base ai criteri abituali d’interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l’interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro presunta volontà viene accertata con un’interpretazione oggettiva/normativa, interpretando cioè le dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 131 III 217, consid. 3; DTF 128 III 265, consid. 3a; DTF 127 III 444, consid. 1b; DTF 126 III 375, consid. 2e/aa; DTF 123 III 165, consid. 3a). Nell’interpretazione oggettiva il tenore della clausola controversa assume un rango prioritario. Tuttavia, non va dimenticato che anche qualora tale tenore possa sembrare a prima vista chiaro, il giudice non può limitarsi alla lettera, bensì deve interpretarlo alla luce del contratto nel suo insieme, dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre circostanze che lasciano intendere che il tenore della clausola non corrisponda alla reale volontà delle parti. In particolare, ciò vale qualora la clausola sia stata redatta in una lingua straniera sconosciuta all’obbligato. Diversamente, qualora si sia in presenza di persone d’affari con conoscenze specifiche si può, secondo le circostanze, prediligere l’interpretazione sulla base del solo tenore della clausola (DTF 129 II 702 consid. 2.4.1; 125 III 305 consid. 2b/c; 113 II 434 consid. 2c e 3a).

                                         In concreto, il testo dei due atti di garanzia doc. D ed E è chiaro: secondo il loro tenore la convenuta “quale fideiussore solidale”, si è resa garante per tutte le pretese che l’appellante avrebbe potuto sollevare nei confronti della ditta W__________ SA in base alla clausola di garanzia del contratto di appalto, per i difetti constatati dopo l’esame comune dei lavori terminati, menzionando esplicitamente l’art. 510 cpv. 3 CO. L’impegno assunto dalla convenuta è definito interamente con riferimento alla clausola di garanzia per difetti del contratto di appalto, di modo che esso ha tutte le caratteristiche di un impegno accessorio rispetto all’obbligazione del debitore principale. Ciò è conforme pure allo scopo di siffatte garanzie, che è quello di tutelare il committente che ha pagato l'intera mercede contrattuale contro la possibile insolvenza dell'appaltatore durante il periodo di validità della garanzia, per l'eventualità che l’opera risultasse difettosa. A ciò aggiungasi che gli atti di garanzia di cui ai doc. D ed E sono stati emessi in osservanza di quanto prescritto dall’art. 181 norma SIA - 118, che al cpv. 1 prevede espressamente quale garanzia concernente la responsabilità per i difetti dell’opera la fideiussione solidale. Ne discende che la qualifica giuridica del Pretore deve essere confermata.

                                   5.   L’appellante invoca infine un’interpretazione letterale della clausola concernente le modalità di escussione delle fideiussioni che non tenga conto dell’accenno all’art. 510 cpv. 3 CO. A suo dire, il riferimento tra parentesi a tale disposizione riguarderebbe solo il termine suppletorio di 4 settimane e non la necessità di far valere in via giuridica il credito. Da ultimo, l’appellante lamenta un abuso di diritto nel comportamento della convenuta per avere rifiutato la prestazione, pretendendo che fosse necessaria l’azione giudiziaria o la procedura esecutiva, qualificando tale comportamento un “venire contra factum proprium”.

                                5.1   Ancora una volta le argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante essendosi limitata alla semplice trascrizione delle conclusioni (act. VII, in particolare consid. 7.2, pag. 14 - 16, che corrisponde parola per parola all’appello, consid. 6.2, pag. 15 – 16).

                                5.2   In merito all’interpretazione della clausola menzionata, l’argomento invocato dall’appellante, secondo cui il riferimento all’art. 510 cpv. 3 CO concerneva unicamente il termine entro il quale comunicare le proprie pretese al garante, non può essere seguito. Il testo della clausola in questione, infatti, già menziona il termine di quattro settimane per far valere il proprio credito oltre la scadenza, per cui non si vede il motivo di un ulteriore e ridondante rinvio all’art. 510 cpv. 3 CO, se non in riferimento alle modalità di escussione. Malgrado i certificati di garanzia siano stati redatti dalla convenuta con una formulazione piuttosto infelice, considerato che l’attrice è un’impresa di costruzione attiva da molti anni nel ramo dell’edilizia, quindi pratica di questi ambiti, e che era oltretutto rappresentata da due legali, è altamente improbabile che non abbia riconosciuto la portata del tenore della clausola in questione.

                                5.3   L’argomentazione concernente il preteso abuso di diritto della convenuta è pure manifestamente irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) poiché si limita all’apodittica affermazione secondo la quale la convenuta non meriterebbe tutela giuridica siccome avrebbe agito in contraddizione con quanto contemplato dalla clausola, che non prevedeva l’avvio di un’azione giudiziaria, tesi questa rivelatasi infondata per i motivi rilevati dal giudizio pretorile e confermati in questa sede.

                                   6.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 53'120.-, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 24 giugno 2019 dell’AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 22 maggio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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