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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2020 12.2019.105

23. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,771 Wörter·~14 min·8

Zusammenfassung

Compravendita internazionale - responsabilità del venditore per i difetti della cosa - notifica dei difetti

Volltext

Incarto n. 12.2019.105

Lugano 23 novembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.37 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 febbraio 2017 da

AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 40'000.- oltre interessi contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei costi secondari pregressi ammontanti complessivamente a fr. 5'000.-;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 maggio 2019 ha integralmente respinto;

appellante l’attrice con appello 21 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta delle spese giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con risposta 5 settembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame nonché il versamento di una cauzione processuale e con appello incidentale di medesima data la conferma della decisione impugnata, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

richiamata la decisione 18 dicembre 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di prestazione di cauzione processuale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Nel corso del mese di giugno 2015AO 1 (con sede a __________, Paesi Bassi) in qualità di venditrice, ha stipulato con AP 1 (con sede a __________) in qualità di acquirente, un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di un albero motore navale di seconda mano per un prezzo complessivo di € 32'550.-, comprensivo dei costi di trasporto e di sdoganamento. Il contratto prevedeva quale luogo di consegna dell’albero motore, che si trovava in India, la località di G__________ (Belgio) e quale data di consegna il 7 agosto 2015 (doc. D, E).

                                  B.   Il bene è giunto al porto di A__________ attorno al 23/24 agosto 2015 (doc. 4) ed è stato trasportato via terra a G__________ (Belgio) dove è arrivato il 9 settembre 2015 (doc. 6) e dove è rimasto per circa due mesi, prima di raggiungere il cliente finale di AP 1 in Africa verosimilmente il 9 dicembre 2015.

                                  C.   Con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2015 AP 1 ha notificato alla venditrice che l’albero giunto al suo cliente finale in Africa aveva uno spessore maggiore di quello richiesto e presentava evidenti segni di usura (doc. F, G, H). Con scritto 24 marzo 2016 l’acquirente ha risolto il contratto di compravendita e ha chiesto il versamento di € 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, informando altresì AO 1 che il bene compravenduto era a disposizione per essere recuperato (doc. M).

                                  D.   Con petizione 22 febbraio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 0), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di € 40'000.-, oltre interessi, contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei costi secondari pregressi quantificati in fr. 5'000.-.

                                  E.   Con risposta 13 ottobre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, eccependo la tardività della notifica dei difetti siccome avvenuta oltre tre mesi dopo la consegna dell’oggetto compravenduto a G__________. AO 1 ha altresì contestato l’esistenza di un qualsiasi difetto all’albero motore e osservato che ad ogni modo esso non sarebbe stato sufficientemente specificato in sede di notifica alla venditrice. 

                                  F.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 23 maggio 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.

                                  G.   Con appello 21 giugno 2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 5 settembre 2019 la convenuta si è opposta integralmente al gravame e ha chiesto il versamento di una cauzione processuale mentre con appello incidentale di medesima data ha postulato la conferma della decisione impugnata, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

                                  H.   Con decisione 18 dicembre 2019 questa Camera ha respinto l’istanza di cauzione processuale presentata dalla convenuta.

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 giugno 2019, introdotto entro il termine menzionato, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale introdotti nel termine assegnato da questa Camera.

                                   2.   Con la decisione qui impugnata il Pretore ha ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1, in seguito CVIM). Pur considerando la notifica dei difetti del 9 dicembre 2015 (doc. F) sufficientemente specifica nel suo contenuto per soddisfare i requisiti dell’art. 39 CVIM, il primo giudice l’ha ritenuta tardiva, essendo stata comunicata alla venditrice oltre due mesi dopo la consegna della merce a G__________ ed avendo avuto l’acquirente tempo sufficiente per esaminarla (art. 38 cpv. 3 CVIM). Il primo giudice ha inoltre rilevato che dal comportamento assunto dalla venditrice dopo la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua rinuncia a fare valere l’eccezione di tardività.  

                                         Sull’appello principale

                                   3.   L’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del diritto per avere ritenuto la notifica dei difetti tardiva. A suo dire, il primo giudice non avrebbe considerato una serie di circostanze dalle quali si poteva dedurre che l’acquirente, malgrado lo stazionamento per due mesi dell’albero motore a G__________, non avrebbe avuto sufficienti possibilità per esaminare la merce. Al riguardo la convenuta rinvia alla distanza tra la sua sede nei Paesi Bassi e il luogo di stazionamento dell’oggetto compravenduto a G__________ in Belgio; al fatto che la merce si trovava in deposito doganale, il cui accesso “notoriamente” risulterebbe soggetto a condizioni, autorizzazioni e restrizioni; alla circostanza che l’albero maestro era protetto e imballato per le esigenze dell’ulteriore trasporto verso l’Africa, ciò che avrebbe reso del tutto gravosa una verifica.  

                                3.1   Giusta l’art. 38 cpv. 3 CVIM, se le merci sono dirottate o rispedite a cura del compratore senza che questi abbia avuto sufficiente possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o doveva conoscere la possibilità di tale dirottamento, l’esame può essere differito fino all’arrivo delle merci alla nuova destinazione.

                                3.2   Il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che la venditrice era a conoscenza del fatto che l’albero motore doveva essere trasportato all’acquirente finale dell’attrice in Africa, concludendo pertanto che essa era consapevole della rispedizione della merce. Il primo giudice ha tuttavia considerato che stante l’evidenza dell’asserito difetto, in particolare per quanto concerneva lo stato di degrado e di usura nel quale versava l’albero motore, manifestamente difforme rispetto alle fotografie inizialmente fornite (doc. V, G, H), un lasso di tempo di due mesi era da considerare congruo per eseguire anche solo una sommaria ispezione del bene venduto, concludendo pertanto per la tardività della notifica dei difetti.

                                3.3   Le circostanze addotte dall’appellante in questa sede, per quanto ricevibili, non sono atte a scalfire la conclusione del Pretore. Il fatto che la sua sede si trovasse “a poco meno di 200 km” di distanza da G__________ non può con ogni evidenza essere considerato quale impedimento oggettivo atto ad ostacolare una corretta verifica dell’albero motore. La convenuta non ha allegato né tantomeno dimostrato l’esistenza di un impedimento oggettivo talmente grave da non permetterle in alcun modo di verificare il bene depositato a G__________, rispettivamente di incaricare qualcuno che potesse provvedere all’esame in sua vece. Stesso discorso vale per l’ulteriore circostanza, secondo cui l’accesso al deposito doganale sarebbe stato soggetto a condizioni, autorizzazioni e restrizioni. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, tale circostanza non può essere considerata un fatto notorio e andava pertanto dimostrata dall’attrice, la quale non ha fatto fronte al suo onere. Quanto all’ulteriore circostanza, secondo cui il disimballo della merce sarebbe stato particolarmente “gravoso e irrazionale”, lo stesso è irricevibile e non può essere considerato, essendo stato addotto per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo con le conclusioni (art. 229 e 317 cpv. 1 CPC, vedi, tra le tante, sentenza del 1° ottobre 2015 della IICCA inc. n. 12.2013.199).

                                3.4   In merito all’evidenza del difetto, l’appellante censura la conclusione del Pretore, secondo cui una semplice e sommaria ispezione avrebbe permesso di rilevare il manifesto stato di degrado e di usura in cui versava l’albero motore. A suo dire, il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che per proteggerlo da eventuali danni durante la spedizione via nave, l’albero motore sarebbe stato ricoperto da uno strato di grasso di resina, di modo che lo stato di degrado e di usura sarebbe potuto emergere solo dopo la sua rimozione. La circostanza, addotta per la prima volta in questa sede e quindi irritualmente, è irricevibile poiché tardiva (art. 317 CPC). La censura è comunque infondata. Il teste __________ C__________, citato dall’appellante a sostegno della sua tesi, si è infatti limitato a riferire che le parti rosse dell’albero motore di cui alla foto doc. V erano ricoperte di grasso di resina, dal che non si può ancora dedurre che lo stato di degrado e di usura del bene non fosse visibile senza la rimozione del grasso. Del resto dall’interrogatorio formale dell’attrice medesima risulta che lo stato di degrado del bene sia emerso contestualmente all’apertura della cassa usata per il trasporto, senza che fosse stato necessario una rimozione del grasso o una messa in funzione dell’albero motore (interrogatorio formale attrice, verbale 27 giugno 2018, pag. 8).  

                                3.5   In queste circostanze e a fronte dell’assenza di particolari impedimenti oggettivi ne discende che l’appellante ha avuto sufficiente possibilità, nel corso dei due mesi di stazionamento, di esaminare l’albero motore nel deposito doganale di G__________.

                                   4.   L’appellante censura infine la conclusione del Pretore secondo cui dal comportamento assunto dalla venditrice dopo la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua rinuncia a fare valere l’eccezione di tardività. A suo dire, dall’interrogatorio di un ex-dipendente della convenuta, unico interlocutore dell’acquirente all’epoca dei fatti, emergerebbe come la venditrice avrebbe riconosciuto senza riserve il difetto.

                               4.1.   L’art. 39 cpv. 1 CVIM è di natura dispositiva. Il venditore può rinunciare a prevalersi dell’eccezione di intempestività della notifica dei difetti. In presenza di elementi chiari, ciò può avvenire anche per atti concludenti. Una tale rinuncia è ravvisabile ad esempio quando il venditore riconosce senza riserve la difettosità invocata, accetta di riprendere la merce, si dichiara disponibile all’eliminazione del difetto o alla sostituzione del bene compravenduto, oppure aderisce, sempre senza alcuna riserva, all’esame oggettivo dei difetti invocati. La semplice disponibilità a intraprendere delle trattative o l’offerta di riparare il difetto senza assumersene i costi, così come far valere l’eccezione di tardività per la prima volta davanti al giudice non rappresenta una rinuncia (sentenza del TF 4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                4.2   In concreto, dall’istruttoria è emerso che __________ C__________, ex-dipendente della convenuta, si è attivato per richiedere due preventivi di riparazione subito dopo avere ricevuto la segnalazione dei difetti il 9 dicembre 2015 (doc. F), senza avere avuto la possibilità di verificare lo stato della merce, fidandosi delle dichiarazioni dell’attrice (verbale audizione __________ C__________ 27 giugno 2018, pag. 2, 5), la quale a sua volta ha riportato le lagnanze dell’acquirente finale, sulla base di alcune fotografie, anch’essa senza avere proceduto ad alcuna verifica del bene compravenduto. Pure le ditte incaricate hanno allestito i preventivi (il 15 dicembre 2015, doc. L, rispettivamente il 5 gennaio 2016, doc. J), senza avere preso visione dell’albero motore, come ammesso dall’appellante medesima in sede di interrogatorio (verbale audizione __________ D__________ __________, 27 giugno 2018, pag. 8). In tali circostanze, dal solo fatto che l’ex dipendente della convenuta abbia richiesto l’allestimento dei menzionati preventivi non si può certo ancora dedurre che quest’ultima abbia aderito alla verifica oggettiva del bene o che abbia riconosciuto i difetti. A quel momento sembra piuttosto che l’ex dipendente volesse chiarire i contorni della vicenda per capire in che modo si potesse risolvere il problema. Egli si era infatti pure attivato per accertare quale fosse lo stato iniziale dell’albero motore, rivolgendosi al fornitore in India. Oltre a ciò non risulta che la venditrice si fosse dichiarata disposta ad assumersi i costi della riparazione, come ammesso dall’acquirente medesima (“mi viene chiesto chi avrebbe pagato la riparazione di __________ se fosse stata fatta. Rispondo che __________ (C__________ n.d.r) avrebbe dovuto parlare con il management.”: verbale audizione __________ D__________ __________, 27 giugno 2018, pag. 9). A ciò aggiungasi che il solo fatto di chiedere dei preventivi per eventualmente trovare un accomodamento nel caso di una riparazione del difetto non significa ancora una rinuncia a sollevare l’eccezione della tardività della notifica in una successiva causa di risarcimento del danno (TF 4A_617/29012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2).

                                4.3   Alla luce di quanto esposto la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha rinunciato per atti concludenti a sollevare l’eccezione di tardività della notifica, deve essere confermata. Anche su questo punto l’appello deve essere respinto.

                                         Sull’appello incidentale

                                   5.   Con l’appello incidentale AO 1 chiede la conferma della decisione 23 maggio 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, contestando tuttavia alcune motivazioni della medesima, in particolare per quanto concerne l’applicabilità della CVIM e l’esistenza dei difetti segnalati. 

                                         L’appello incidentale deve essere dichiarato irricevibile, poiché non è volto alla modifica dell’esito del giudizio, AO 1 avendo impugnato la decisione del Pretore unicamente poiché in disaccordo con le motivazioni ivi contenute (DTF 143 III 290 consid. 1.5; 106 II 117 consid. 1). In assenza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a ottenere la conferma del giudizio impugnato unicamente per dei motivi diversi rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, fermo restando che le motivazioni non partecipano all’effetto di res iudicata, l’appello incidentale è inammissibile.

                                         Sulle spese giudiziarie

                                   6.   In definitiva quindi l’appello principale di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto e l’appello incidentale di AO 1 deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Le spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).  Per la procedura di appello incidentale, visto l’esito, gli oneri processuali sono determinati in base agli art. 2, 7 e 13 LTG mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui l’atto non è stato intimato per la risposta.

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 21 giugno 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 23 maggio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   L’appello incidentale 5 settembre 2019 di AO 1 è irricevibile. 

                                   4.   Gli oneri processuali della procedura di appello incidentale di fr. 500.- sono a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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