Incarto n. 12.2018.58
Lugano 22 ottobre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.228 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9 ottobre 2015 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1 e dall’ PA 2
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 596'177.-, in via subordinata USD 656'855.87, oltre interessi di mora al 5% dal 24 maggio 2015, domanda avversata dalla controparte, che ha sollevato la carenza di legittimazione passiva e postulato la reiezione della petizione;
pretese sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 5 marzo 2018, con cui ha respinto la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 17'000.-, condannandola pure a rifondere alla convenuta fr. 30'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice con appello 19 aprile 2018 con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di EUR 596'177.-, in via subordinata USD 656'855.87, oltre interessi di mora al 5% dal 24 maggio 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 6 giugno 2018 ha postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1, società dedita al commercio di acciaio e derivati ferrosi, in data 21/27 gennaio 2014 ha sottoscritto con AO 1, __________ (ora AO 1, __________, in seguito AO 1), succursale di __________ un contratto assicurativo denominato “Assicurazione crediti INTEGRAL”, valido dal 1. gennaio 2014 sino al 30 giugno 2015, con cui ha assicurato le perdite sui suoi clienti per il mancato pagamento delle merci, prestazioni d’opera e servizi prestati. Per quanto qui di rilievo, tra le condizioni speciali indicate nel documento contrattuale vi era quella relativa alle condizioni di pagamento massime, fissate in 150 giorni.
In un secondo tempo, il 30 maggio 2014, le parti hanno concluso una polizza assicurativa supplementare per una maggior copertura dei rischi d’incasso, denominata “CAP/CAP +” concernente in modo specifico le potenziali perdite nei confronti della società brasiliana cliente J__________ (in seguito J__________).
2. Il 18 marzo 2014 AP 1 ha stipulato con J__________ un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di acciaio su bobina (“prime hot rolled steel coils”) per un importo complessivo di USD 1'209'500.- (+/- 10% “at seller’s option”), da pagarsi a 180 giorni dalla polizza di carico (“B/L [bill of lading, ndr] date”).
Il 28 maggio 2014 AP 1 ha emesso la relativa fattura nei confronti della società brasiliana, per complessivi USD 1'056'914.20, pari a USD 1'177'864.20 dedotto l’acconto di USD 120'950.già versato, con un termine di pagamento (“due date”) scadente il 17 novembre 2014.
A seguito di problemi di liquidità, J__________ non è stata in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali ed ha proposto, in data 24 novembre 2014, un piano di rientro dell’intero importo fatturatole con versamenti rateali.
Nonostante alcuni pagamenti parziali, la cliente è rimasta scoperta per USD 729'839.86 oltre interessi.
3. AP 1 si è dunque rivolta a AO 1 con e-mail del 27 novembre 2014 per notificare la perdita e dare avvio alla procedura di copertura assicurativa della perdita.
Al termine di un lungo periodo di discussione epistolare, con scritto 12 maggio 2015, AO 1 ha comunicato a AP 1 che, dopo valutazione della richiesta, non poteva riconoscere l’indennizzo della perdita segnalata, specificando che la decisione negativa si era fondata sul fatto che il termine di pagamento concesso a J__________ era di 180 giorni invece del limite massimo di 150 giorni fissato dal contratto assicurativo e che nessuna deroga a tale termine era stata da essa preventivamente approvata prima della fornitura della merce in questione: “Our decision is based on the fact that you agreed payment terms of 180 days with your costumer. Your policy stipulates 150 days as maximum terms of payment for your costumers. If longer terms of payment are required this needs to be approved by us prior to delivering the goods to your costumer in order to maintain insurance cover. Unfortunately we cannot trace having received such a request for extending the payment terms for this costumer.” (doc. F).
Con scritto 21 maggio 2015, il legale di AP 1 ha contestato i contenuti della lettera del 12 maggio 2015, precisando come il responsabile di AO 1 __________ C__________ abbia confermato la copertura assicurativa della fattura in oggetto, derogando così validamente alle condizioni di pagamento previste nelle Condizioni speciali della polizza assicurativa base, ed ha quindi chiesto il pagamento immediato dell’indennizzo dovutole. Non essendovi stata reazione, AP 1 ha fissato alla controparte, con lettera 19 giugno 2015, un ultimo termine di versamento scadente il 30 giugno seguente, atto al quale questa ha reagito precisando di mantenere la propria posizione ritenuto che __________ C__________ aveva cancellato la copertura assicurativa in data 6 ottobre 2014.
4. Con petizione 9 ottobre 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. U), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 596'177.- oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2015, o, in via subordinata, a quello di USD 656'855.87 oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2015. Essa, in estrema sintesi, ha rivendicato l’adempimento della polizza assicurativa con il suo complemento “CAP/CAP+” e l’estensione del periodo di pagamento a 180 giorni a suo dire concessa dall’istituto assicurativo e dunque la copertura del debito di J__________ rimasto definitivamente scoperto.
La convenuta si è opposta alla petizione.
5. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 5 marzo 2018 ha respinto la petizione e caricato la tassa di giustizia di fr. 17'000.- all’attrice, condannata pure a rifondere a AO 1 fr. 30'000.- a titolo di ripetibili.
Il primo giudice, dopo aver accertato la legittimazione passiva della parte convenuta e il venir meno della relativa eccezione sollevata dall’attrice, divenuta priva d’oggetto, ha ritenuto che il contratto stipulato il 21/27 gennaio 2014 tra le parti e prevedente un termine di pagamento per i crediti da assicurare di al massimo 150 giorni non fosse mai stato modificato, né con la polizza supplementare “CAP/CAP+” del maggio 2014, né con l’e-mail 6 ottobre 2014 inviata da __________ C__________, che non è stata considerata adempiere i presupposti formali per una deroga alle Condizioni speciali previsti dalle Condizioni generali (CGA), così come neppure sulla scorta dell’e-mail di __________ I__________ del 2 dicembre 2014. Riferendosi alle dichiarazioni rese dai testi, il Pretore ha appurato che l’attrice non ha mai chiesto una modifica esplicita del termine di pagamento pattuito nella polizza, né di aver ricevuto da parte della convenuta una decisione in merito, cose che nemmeno AP 1 ha sostenuto essere avvenute. Egli ha pure giudicato irrilevante ai fini del giudizio la questione a sapere se vi sia stato un nesso causale tra la violazione del termine di pagamento massimo pattuito nella polizza assicurativa e il presunto danno subito dall’attrice, posto che oggetto della petizione non era una richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 97 CO, bensì la richiesta di adempimento del contratto. Infine, ha aggiunto il primo giudice, AP 1 non ha dimostrato un atteggiamento contraddittorio e contrario alla buona fede, né un abuso di diritto di AO 1 per non aver sollevato prima la questione della mancata copertura assicurativa del suo credito verso J__________.
6. Con l’appello 19 aprile 2018 qui in oggetto, avversato dalla parte convenuta con risposta 6 giugno 2018, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione 9 ottobre 2015 e condannare AO 1 a versare a AP 1, in via principale, la somma di EUR 596'177.- e in via subordinata USD 656'855.87, con l’aggiunta per entrambi gli importi degli interessi al 5% dal 24 maggio 2015, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Essa ha ribadito che le parti avevano concordato l’estensione del termine per l’incasso delle fatture nei confronti della cliente brasiliana da 150 a 180 giorni. Il Pretore ha quindi, a suo avviso, sbagliato non considerando l’accordo in tal senso raggiunto dai contraenti e non tenendo conto che il richiamo da parte di AO 1 del termine di 150 giorni quale elemento fondamentale per non riconoscere la copertura assicurativa si scontra con il principio della buona fede, con quello del divieto di abuso di diritto, con l’istituto della culpa in contrahendo e con le regole di interpretazione delle condizioni contrattuali. Il primo giudice ha pure commesso un errore non riconoscendo il giusto peso alla corrispondenza del 6 ottobre 2014 tra la dipendente di AP 1, __________ F__________, e __________ C__________, di AO 1, con la quale quest’ultimo avrebbe, a detta dell’appellante, validamente riconosciuto l’estensione della copertura alla fattura di J__________, rispettivamente non concedendo il giusto peso al riconoscimento 2 dicembre 2014 da parte di __________ I__________, pure impiegato della convenuta, del piano di rientro verso la cliente brasiliana. Non condivisa è poi la decisione del Pretore di giudicare irrilevante il nesso di causalità tra il termine di pagamento concesso a J__________ da AP 1 e il danno da questa patito per il mancato incasso della fattura 28 maggio 2014 e l’attivazione della copertura assicurativa. In effetti il § 12 cifra 2 delle CGA stabilisce che eventuali violazioni dell’assicurato per rapporto alla polizza sottoscritta sono irrilevanti nel caso in cui esse non hanno avuto influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione di indennità di AO 1. Infine, il primo giudice ha pure omesso di prendere in considerazione la violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso di diritto, poiché AO 1 è stata sin dalle prime battute sempre informata di tutti gli estremi del contratto con J__________ e dell’evoluzione dei rapporti con essa e, nonostante ciò, mai ha sollevato contestazioni e mai, sino all’ultimo, ha fatto cenno a un problema con il termine di pagamento a 180 giorni.
7. La prima e fondamentale critica mossa dall’appellante alla sentenza impugnata, dalla quale si diramano tutte le altre, è che il Pretore avrebbe erroneamente giudicato valido anche per i rapporti con la cliente brasiliana J__________ il presupposto del rispetto del termine di pagamento delle fatture di 150 giorni, omettendo di riconoscere che le parti lo avrebbero invece concordemente esteso di ulteriori 30 giorni.
a. Il primo giudice, affrontando la questione, ha appurato che la polizza “Assicurazione crediti INTEGRAL” stipulata dalle parti il 21/27 gennaio 2014 prevedeva, nelle condizioni speciali, che “i crediti sono assicurati solo se AO 1 ha accordato una somma assicurata per il rispettivo cliente prima della nascita del credito mediante notifica del limite di credito”, che tale notifica poteva essere effettuata per iscritto o collegamento on-line (§ 2 cpv. 2 CGA) e che non erano assicurati crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin dall’inizio con il suo cliente termini più lunghi rispetto a quelli fissati nelle condizioni speciali, a meno che la notifica del limite di credito contenesse disposizioni differenti (§ 2 cpv. 6 CGA). Ciò posto, egli ha accertato che AP 1 aveva accettato anche per la cliente brasiliana in questione queste condizioni, essendosi limitata a segnalare all’istituto che sul mercato brasiliano il termine di pagamento massimo poteva arrivare a 180 giorni, senza però nulla eccepire in merito al ricevimento della polizza. Inoltre, ha aggiunto il giudice, la polizza “CAP/CAP+” non ha comportato alcuna modifica del termine di pagamento e l’e-mail 6 ottobre 2014 di __________ C__________ non può essere considerata una valida deroga alle Condizioni speciali previste dalle CGA, non adempiendo i presupposti formali sanciti da quest’ultime ed essendo posteriore alla nascita del credito nei confronti di J__________. Alla stessa stregua, la corrispondenza elettronica inviata da __________ I__________ a AP 1 il 2 dicembre 2014 non poteva essere da quest’ultima in buona fede interpretata come una conferma di deroga, poiché dal suo contenuto non emerge né l’approvazione di un termine di pagamento più lungo rispetto a quello fissato, né la conferma della copertura dell’eventuale sinistro, a quel momento non ancora verificatosi. D’altronde, la decisione querelata rileva come l’attrice stessa non abbia sostenuto di avere chiesto esplicitamente una deroga al termine di 150 giorni e nemmeno di aver ricevuto da parte della convenuta una formale decisione sulla questione, come provato anche dai testi sentiti.
b. Posto che le condizioni di pagamento massime a 150 giorni sono una clausola speciale che risulta in tutta evidenza a pagina 1 lett. A della polizza assicurativa conclusa il 21/27 gennaio 2014 (doc. D), è impensabile che i responsabili della ditta attrice non si siano resi conto, al momento della ratifica, che il contratto non avrebbe coperto le perdite su debitori ai quali era stato concesso un termine più ampio per il pagamento della fattura.
Altrettanto inconfutabile è che, in base al § 2 cpv. 2 delle CGA, i
crediti erano assicurati solo se AO 1 aveva accordato una somma assicurata per il cliente in questione prima della nascita del credito mediante notifica del limite di credito con la specificazione “Quali notifiche del limite di credito (…) valgono tutte le comunicazioni di AO 1 all’assicurato, con le quali vengono comunicate all’assicurato decisioni relative alla copertura assicurativa per il corrispondente cliente o per la totalità dei clienti avente sede in un paese. Una simile notifica del credito può avvenire per iscritto o tramite fax o collegamento on-line.”, così come che, sulla scorta del § 2 cpv. 6 CGA non erano assicurati i crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin dall’inizio con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto, termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto stabilito nelle Condizioni speciali, a meno che la notifica del limite di credito contenesse una disposizione divergente (doc. D).
Uno dei presupposti per l’ottenimento dell’indennizzo era che l’assicurato avesse prima avviato immediatamente tutte le misure necessarie all’incasso del suo credito verso il cliente (§ 8 CGA).
Con la stipulazione della polizza integrativa “CAP/CAP+” (doc. H1), le condizioni speciali di quella primaria relative ai termini di pagamento delle fatture non sono state in alcun modo riviste.
c. Dopo aver ricevuto da __________ C__________, capo del settore Risk Underwriting di AO 1 (doc. H) la comunicazione di dover cancellare il fido su J__________ tramite e-mail del 6 ottobre 2014 ore 06:57, AP 1, per mano di __________ F__________, ha risposto con e-mail delle ore 09:42 dello stesso giorno, chiedendo conferma della copertura per “la fattura attualmente in essere come da seguente dettaglio: fatt. TIN-37/14, emessa il 28 maggio 2014, scadenza 17 novembre 2014, valore USD 1'056'914.20” (doc. H). Richiesta alla quale __________ C__________ ha risposto, 4 minuti dopo, affermativamente: “Vi confermo la copertura della fattura già emessa (dettagli sotto)” (doc. I).
Ora, come rettamente rilevato dal Pretore, per poter considerare lo scritto di __________ C__________ una valida modifica delle condizioni del contratto d’assicurazione, dovrebbero essere adempite le condizioni previste dallo stesso al § 17 cpv. 2 CGA che recita: “le modifiche del contratto d’assicurazione sono valide solo nella misura in cui AO 1 le ha confermate per iscritto. La forma scritta è rispettata con l’utilizzo del fax o di una stampa automatica senza firma.” (doc. D). Non adempiendo una e-mail tali requisiti, esso non costituirebbe in ogni caso, a prescindere dai suoi contenuti e dalla legittimità ad impegnare la società del suo estensore, una valida modifica contrattuale.
A questo si aggiunga, poi, che una modifica a posteriori rispetto alla nascita del credito sarebbe stata in contrasto con il § 2 cpv. 2 CGA citato in precedenza, in base al quale per ottenere la copertura assicurativa di un credito era necessario annunciarlo preventivamente, prima del suo insorgere.
Ciò posto, nemmeno dai contenuti dello scambio epistolare è possibile desumere un accordo alla copertura della fattura a prescindere dal rispetto delle clausole contrattuali. In effetti, per valutarne la valenza va anzitutto tenuto conto che la discussione del 6 ottobre 2014 scaturisce dalla comunicazione da parte dell’assicuratore che il fido per J__________ sarebbe stato disdetto ai sensi del § 2 cpv. 3 CGA. Preso atto di questa notifica, l’assicurata ha a sua volta voluto chiarire se la fattura del 28 maggio 2014, già emessa ma non ancora incassata, sarebbe ancora ricaduta, di principio, sotto la copertura assicurativa o meno. La domanda era da intendere come una richiesta relativa alla validità temporale della copertura assicurativa. Altro non poteva essere, non essendo a quel momento il credito verso la società brasiliana ancora divenuto esigibile (lo sarebbe diventato solo il 17 novembre seguente come da scadenza indicata sul doc. E) e non essendo quindi ancora qualificabile come sinistro ai sensi della polizza. In effetti, in base alle Condizioni speciali (doc. D, n. 10, pag. 3), il termine di attesa per il __________ prima di poter attivare la copertura assicurativa era stato concordato dalle parti in 6 mesi.
La rapidità della risposta di __________ C__________, 4 minuti, attesta che egli non ha effettuato alcuna valutazione approfondita e di dettaglio della fattispecie come dovrebbe avvenire per la liquidazione di merito di un sinistro - ma si è semplicemente limitato a confermare che la disdetta non avrebbe avuto effetto retroattivo, in sintonia con il principio enunciato al § 2 cpv. 3 CGA.
Questa interpretazione dei fatti è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________: “Mi viene mostrato il doc. H. Avevamo ricevuto dalla convenuta la notifica dell’annullamento del fido per questo cliente, ma a quel momento noi avevamo già emesso la fattura al cliente e quindi chiedevo se vi era ancora copertura o meno.” (verbale d’interrogatorio 31 agosto 2016, pag. 2), così come dalla deposizione di __________ C__________ con cui ha spiegato, puntualizzando di non aver conosciuto a quel momento i termini di pagamento accordati alla cliente in questione, che la sua risposta era fondata unicamente sulla data di soppressione del fido, non essendo suo compito controllare il rispetto delle condizioni contrattuali (verbale di interrogatorio 16 gennaio 2017, ad question 8 pag. 5).
Pertanto, lo scritto 6 ottobre 2014 delle ore 09:46 di __________ C__________ a __________ F__________ non costituiva un valido impegno a risarcire la perdita per la fornitura di acciaio a J__________ di cui alla fattura 28 maggio 2014, né poteva essere inteso come tale, ma semplicemente che la stessa non era, in linea di principio, esclusa dalla copertura assicurativa a seguito della disdetta contrattuale del 6 ottobre 2014, essendo stata emessa prima di tale data.
Di conseguenza, quel giorno non vi è stata alcuna modifica delle Condizioni speciali fissate nella polizza di cui al doc. D.
d. Alla stessa stregua, nemmeno le prese di posizione di __________ I__________ hanno assunto valenza di emendamento dei termini contrattuali. In effetti, dai suoi scritti del 2 dicembre 2014 (doc. D2, E1 e E2) non si può desumere che un accordo al piano di rientro del debito proposto a AP 1 da J__________. Nulla più.
L’argomentazione della conformità con il § 9 cifra 4.2 CGA è irricevibile in quanto nuova (art. 317 CPC). Ma anche se non lo fosse stata, nel merito, essa non sarebbe in grado di modificare la valutazione dei fatti, poiché l’agire del dipendente di AO 1 non ha portato ad una modifica delle condizioni pattuite. Il chiaro testo dello scritto non lascia spazio a interpretazioni in tal senso. L’accordo a una proroga dei termini di pagamento della fattura emessa a carico della cliente, che deve avvenire prima della sua scadenza, non è equiparabile a un piano di rientro concordato dopo l’esaurimento infruttuoso dei termini di pagamento di un credito esigibile. Inoltre, il 2 dicembre 2014 non erano ancora trascorsi, ma avevano solo cominciato a decorrere, i 6 mesi d’attesa previsti dalle Condizioni speciali per l’indennizzo. Come confermato da __________ I__________, a quel momento non era ancora stata fatta alcuna analisi dettagliata del sinistro e del rispetto delle condizioni pattuite, ma si trattava semplicemente di assistere l’assicurata nell’adempimento del suo dovere di ridurre al minimo il debito di J__________ nei suoi confronti (verbale di interrogatorio 29 novembre 2016).
e. Per tutto quanto precede, l’accertamento da parte del Pretore dell’assenza di una valida deroga al termine di pagamento di 150 giorni fissato nella polizza base non espone il fianco a critiche e deve essere confermato, mentre l’appello, su questo punto, deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità.
8. L’appellante sostiene dipoi che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, non sia irrilevante se sussista un nesso di causalità tra il termine di pagamento garantito a J__________ e il mancato incasso della fattura emessa nei suoi confronti. In effetti, a suo modo di vedere, questa posizione si scontra con quanto stipulato dalle parti: il § 12 CGA stabiliva in realtà che eventuali violazioni della polizza da parte dell’assicurato sarebbero state irrilevanti nel caso in cui esse non avrebbero avuto influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione d’indennità. Nella fattispecie ci troveremmo in una situazione nella quale l’aver concesso un termine di 30 giorni più lungo di quello previsto nel contratto non ha avuto alcuna influenza sull’insorgere del danno, poiché l’insolvenza di J__________ era manifesta e lo è ancora oggi.
Non sarebbe per contro determinante, sempre in antitesi a quanto scritto dal Pretore, appurare se in concreto ci si trova di fronte a una richiesta di risarcimento danno o di adempimento contrattuale.
Queste argomentazioni non possono essere accolte, in primo luogo in quanto irricevibili perché nuove, non essendo stato fatto in precedenza riferimento al § 12 CGA (art. 317 CPC).
Ad ogni buon conto non sono nemmeno fondate nel merito, poiché il § 12 CGA fa riferimento agli obblighi dell’assicurato, mentre la fissazione di un termine di incasso più lungo di quello concordato costituisce un mancato ossequio di uno dei presupposti base per la copertura, sia esso stato determinante o meno. A tal proposito è sufficiente fare riferimento al § 2 cifra 6 CGA, che precisa che non sono protetti i crediti per i quali l’assicurato ha pattuito sin dall’inizio con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto, termini di pagamento più lunghi di quelli stabiliti nelle Condizioni speciali. La sistematica delle CGA e i contenuti dei due articoli ora in discussione porta a concludere che il § 12 CGA fa riferimento ad altri obblighi e non contempla quello del rispetto dei termini di pagamento da fissare a priori, la cui lesione comporta l’inapplicabilità del contratto assicurativo.
Inoltre, a titolo abbondanziale, va rilevato come non sia stato provato che J__________ fosse già insolvente allo scadere del termine di 150 giorni e non potesse a quel tempo saldare il suo debito. I documenti in atti (DD, EE e FF) sono del 2015 e nulla dicono della liquidità a ottobre 2014.
A maggior ragione nulla è dato a sapere della sua situazione attuale e se fosse possibile assumere nuove prove, anche solo tramite indagini da internet, l’impressione sarebbe addirittura contraria.
Anche su questo punto l’appello, laddove ricevibile, è respinto.
9. Infine l’appellante solleva l’esistenza una violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso di diritto che avrebbe reso insostenibile il richiamo al termine di 150 giorni per giustificare la mancata copertura del sinistro in oggetto.
Il Pretore ha considerato fallita la prova gravante l’attrice dell’esistenza di un comportamento contrario ai suddetti principi e all’art. 2 cpv. 2 CC da parte di AO 1 consistente nel non aver sollevato prima la questione della mancata copertura assicurativa del suo credito verso J__________, precisando come a ogni modo la convenuta aveva negato l’indennizzo esclusivamente a causa del termine di pagamento troppo lungo concesso da AP 1 alla cliente brasiliana e che ciò che questa avrebbe intrapreso se avesse saputo sin dall’inizio dell’assenza di una copertura assicurativa, cioè gestire in modo diverso il rapporto con J__________ tentando di porre in atto altre iniziative per evitare o ridurre il danno come da essa dichiarato a pag. 12 della replica, avrebbe in ogni caso dovuto farlo per poter beneficiare dell’indennità (§ 8 CGA). Di conseguenza, ha concluso il primo giudice, il fatto di non aver sollevato sin dall’inizio la questione della mancanza di copertura del credito non ha avuto alcuna conseguenza sul pregiudizio subito dall’assicurata.
Come illustrato in precedenza, AP 1 non poteva non aver preso atto, dal chiaro testo contrattuale, che il termine di 150 giorni per il pagamento delle fatture non era stato modificato nonostante avesse informato AO 1 che in __________ esso era di norma più lungo, così come non poteva desumere alcuna modifica delle Condizioni speciali della polizza base dalla conclusione del contratto integrativo “CAP/CAP+” e nemmeno dalle corrispondenze e prese di posizione di__________ I__________ e __________ C__________.
Il silenzio di AO 1 non poteva essere interpretato come una tacita accettazione di un’estensione di una clausola contrattuale considerata determinante dalle CGA stesse come quella del termine di pagamento delle fatture.
La richiesta di dettagli e del numero di conto costituiva unicamente una fase della raccolta della documentazione completa per l’analisi del sinistro denunciato. Come emerge con chiarezza dall’e-mail 22 aprile 2015 di __________ I__________ ai responsabili di AP 1, nessuna assicurazione in merito alla copertura era ancora stata fornita e l’analisi del caso doveva ancora essere effettuata: “AO 1 will pay a claim within 30 days (§ 11 CGI) if and when an insured event has occurred and provided that the required documentation has been submitted” (doc. 35 della documentazione prodotta in edizione dall’attrice).
Infine, la comunicazione della mancata copertura del caso è stata trasmessa il 12 maggio 2015 (doc. F), quindi ancora prima dello scadere del periodo di 6 mesi d’attesa previsto dalle Condizioni speciali della polizza assicurativa.
Non vi sono dunque elementi per considerare che l’appellata abbia agito in spregio al principio della buona fede ed abbia abusato dei propri diritti.
10. Per tutto quanto precede, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 596'177.- rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 19 aprile 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 5 marzo 2018 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 18'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).