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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2020 12.2018.55

8. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,535 Wörter·~43 min·4

Zusammenfassung

Mandato di direzione lavori, onorario, onere della prova

Volltext

Incarto n. 12.2018.55

Lugano 8 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6 novembre 2013 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 102'924.40 oltre interessi e accessori;

domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con decisione 28 febbraio 2018 ha

accolto;

appellante la convenuta con appello 16 aprile 2018, con cui ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 6 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Il 26 aprile 2013 AP 1 (il cui amministratore unico è __________ C__________) e AO 1 hanno sottoscritto un “CONTRATTO DI MANDATO PER PRESTAZIONI DI ARCHITETTO DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO PROGETTO” (doc. B), con cui la seconda società veniva essenzialmente incaricata di seguire la direzione lavori (qui di seguito solo “DL”) e il coordinamento del progetto “__________”, già in corso e relativo all’edificazione di otto ville sul fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ C__________. Trattavasi della terza DL attiva sul cantiere. L’incarico era stato inizialmente conferito a __________ SA, e in seguito a __________ SA. Quali altre persone e imprese attive sul cantiere si possono citare l’ing. __________ F__________ (gestione del progetto e supporto al committente), l’ing. __________ B__________ (consulente del committente e “controlling”), lo studio __________ SA (ingegneria civile) e la ditta __________ SA (impresa generale). I progetti sono stati allestiti dallo studio d’architettura __________ AG (qui di seguito solo “__________”).

B.        Il contratto indicava in particolare i primi due mesi (maggio e giugno 2013) quale periodo di prova, l’elenco delle attività da svolgere, un team standard di 4 persone (di cui tre impiegate al 100% e una, ovvero il direttore lavori e project manager, al 50%) e un onorario a forfait di fr. 78'000.- mensili IVA inclusa, riservata la riduzione di tale importo (del 25% a persona) qualora in determinate fasi del progetto la DL avesse utilizzato il proprio personale in misura inferiore (doc. B, punti 4e5e all. 1).

C.        AO 1 ha iniziato i suoi incarichi nel mese di maggio. Il team era composto dall’ing. __________ R__________, dall’arch. __________ C____________________ C__________, ai quali si sono aggiunti l’arch__________ __________ G____________________ (solo per il mese di giugno 2013) e l’arch. __________ F__________ (nel mese di luglio 2013). Nel seguito, AO 1 ha trasmesso alla controparte due fatture relative al suo onorario per i mesi di maggio e giugno 2013, calcolate sulla base dell’effettivo impiego del personale, ovvero una fattura di fr. 51'575.70 per il mese di maggio (doc. C), pagata dalla controparte, e una fattura di fr. 70'100.- per il mese di giugno (doc. D), rimasta scoperta.

D.        Con scritto 26 luglio AO 1 ha disdetto il contratto, alludendo in particolare ai compromessi rapporti con AP 1 e con __________ C__________ e a una continua intromissione di quest’ultimo nella sfera di competenza della DL (doc. E). AO 1 ha poi trasmesso alla controparte la terza e ultima fattura relativa all’onorario per il mese di luglio, dedotto l’anticipo di fr. 52'000.- versato dalla committenza all’inizio del contratto, per un saldo di fr. 32’824.40 (doc. G). Dopo discussioni, le parti non hanno raggiunto un accordo in merito alla liquidazione finale del rapporto contrattuale.

E.        Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6 novembre 2013 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 102'924.40 oltre accessori (ovvero la somma delle due fatture di giugno e luglio, doc. D e G). Con risposta 14 febbraio 2014 AP 1 si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Con replica 30 maggio 2014 e duplica 3 ottobre 2014 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.

F.        Dopo esperimento dell’istruttoria e presentazione degli allegati scritti conclusivi, con decisione 28 febbraio 2018 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 9'500.- a carico della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 9'250.- a titolo di ripetibili.

G.       Con atto di appello 16 aprile 2018 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e di porre le spese giudiziarie a carico della controparte. Con risposta 6 giugno 2018 AO 1 si è opposta all’appello chiedendone l’integrale reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato che il 26 luglio 2013 AO 1 ha disdetto il mandato con effetto immediato (doc. E), e che dopo discussione tra le parti il contratto è terminato il 31 luglio 2013.

3.1    L’appellante si oppone, contestando la presenza di uno scioglimento consensuale per il 31 luglio, non desumibile dagli atti ma solo dal doc. G, ovvero da un documento di parte, ritenuto che nel suo scritto doc. H non vi è alcuna menzione o conferma dell’accordo. Inoltre, il contratto doc. B escludeva qualsiasi inattività sul cantiere per i primi sei mesi. Questo sarebbe dunque terminato il 26 luglio 2013 con la disdetta immediata della controparte (doc. E). Già solo per questo motivo, AO 1 non aveva alcun diritto di pretendere una retribuzione integrale per il mese di luglio (p. 19 appello).

3.2    Nella fattispecie, con lo scritto raccomandato 26 luglio 2013 AO 1 ha comunicato alla controparte la disdetta immediata del contratto, annunciando alla committenza che avrebbe lasciato il cantiere il successivo 2 agosto (doc. E, p. 2). La disdetta aveva dunque effetto per la fine di luglio, come si evince pure dal doc. G e dall’audizione testimoniale di __________ F__________, il quale ha osservato di essere stato presente sul cantiere fino a fine luglio/inizio agosto 2013 (verbale del 30 novembre 2015, p. 14). La censura appellatoria deve dunque essere respinta. Per il resto, AP 1 nella presente vertenza non ha fatto valere pretese derivanti da una disdetta intempestiva ai sensi dell’art. 404 cpv. 2 CO.

4.         Il Pretore ha accertato la presenza di un contratto di mandato e il mancato pagamento, da parte della committenza, delle fatture di giugno e luglio (doc. D e G). Con il gravame, l’appellante non contesta queste considerazioni, quanto piuttosto sostiene che gli onorari pretesi non siano dovuti per mancata integrale esecuzione delle mansioni contrattuali e carente adempimento del mandato.

5.         A tal riguardo, l’appellante contesta avantutto la ripartizione dell’onere probatorio effettuata dal primo giudice, secondo cui l’attrice doveva unicamente dimostrare la conclusione del contratto e la retribuzione pattuita, dovendo per contro la convenuta dimostrare il carente adempimento. L’appellante osserva che, ai sensi dell’art. 8 CC, spettava alla parte attrice, avendo preteso la retribuzione integrale mensile prevista nel contratto, dimostrare di avere svolto tutte le prestazioni ivi promesse, ciò che AP 1 ha sempre contestato. Il primo giudice avrebbe dunque limitato impropriamente il suo ragionamento alla prova dell’esecuzione carente del mandato, in effetti gravante AP 1, trascurando l’onere della prova in capo all’attrice. Peraltro, il Pretore avrebbe pure violato l’art. 154 CPC, siccome nell’ordinanza sulle prove 26 gennaio 2015 ha stabilito che l’attrice doveva dimostrare l’attività da essa svolta, per poi stravolgere immotivatamente questo assunto nella sentenza di merito, esponendovi una premessa diametralmente contraria. Tale premessa errata vizierebbe l’intero ragionamento pretorile, per cui l’appellante postula un riesame completo della fattispecie basato su una corretta ripartizione dell’onere probatorio.

5.1    Giusta l’art. 8 CC, il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza del mandato (in concreto pacifica), nonché la congruità della sua pretesa. Egli deve dunque dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel contratto. Per contro, se il mandante si oppone alla pretesa a causa di una carente esecuzione, incombe a lui portarne la prova, se non ha rifiutato la prestazione (DTF 4C.61/2001, consid. 3b; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 seg., 488 seg. e 541 seg. ad art. 394). Il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non ottiene il successo desiderato dal mandante. La cattiva esecuzione del mandato può però comportare una riduzione degli onorari, che sono fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione effettivamente eseguita. Una soppressione completa dell’onorario può avvenire unicamente qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile per il mandante, ciò che corrisponderebbe ad una totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423, consid. 3b e 3c).

5.2    Ora, negli allegati introduttivi di causa, AO 1 ha osservato di avere svolto correttamente le proprie mansioni contrattuali, mentre AP 1 lo ha contestato. Entrambe le parti hanno offerto i propri mezzi di prova. Premesso che le ordinanze sulle prove, ove il giudice può indicare a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti, possono essere modificate o completate in ogni tempo (art. 154 CPC) e non creano alcun effetto pregiudiziale, per cui non precludono la possibilità di una nuova analisi sul tema dell’onere probatorio con la sentenza di merito (DTF 5A_770/2017 del 24 maggio 2018, consid. 3.5), nella presente fattispecie il Pretore, con ordinanza 26 gennaio 2015, ha osservato che l’attrice, alla luce delle contestazioni di parte avversa, doveva dimostrare l’attività da lei svolta. Dopo aver ascoltato un consistente numero di testi, egli ha poi chiuso la procedura istruttoria con ordinanza 30 settembre 2016, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita. Con l’impugnata decisione ha accertato che il contratto stabiliva una retribuzione forfettaria mensile sulla base del personale impiegato e che la pretesa attorea vi trovava fondamento. Nel seguito, ha concluso che le prestazioni di AO 1 sono state debitamente allegate e specificate, rispettivamente che dalle prove non risultano né omissioni né un fermo dei lavori, né che l’attrice non abbia dedicato al mandato le risorse contrattualmente definite, laddove invece la convenuta non è riuscita a dimostrare le mancanze da essa lamentate, e meglio che la prestazione fornita era così carente da non giustificare il pagamento degli onorari pretesi. Il Pretore non si è dunque limitato a presumere lo svolgimento di attività da parte dell’attrice sulla base del contratto, bensì le ha ritenute sufficientemente dimostrate in considerazione dell’istruttoria condotta. Nella sua decisione non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell’onere probatorio.

6.         Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha osservato preliminarmente che il cantiere era particolarmente complesso e delicato. Nello specifico, il cantiere è stato ripreso dall’attrice in una fase di piena operatività, era caratterizzato da una straordinaria sovra-produzione di piani da parte dei progettisti e dalla presenza di un committente particolarmente coinvolto ed esigente, considerate pure le problematiche pregresse, fra cui l’assenza di una DL per i precedenti 5 mesi, il mancato passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova DL e la carente documentazione, come anche la partenza dell’ing. __________ F__________, persona di appoggio del committente che, visto il suo importante ruolo, avrebbe potuto facilitare la transizione.

6.1    L’appellante a tal riguardo obbietta che la controparte era perfettamente consapevole di tale situazione, da cui dipendeva anche l’elevata remunerazione, né le erano state garantite un trapasso di consegne o la presenza continua dell’ing. __________ F__________ (i cui compiti dovevano essere da lei assunti), il quale peraltro le aveva trasmesso voluminosa documentazione senza poi ricevere ulteriori richieste d’informazioni.

6.2    Trattasi di considerazioni generiche inadatte a sovvertire gli accertamenti pretorili di cui sopra, ritenuto che l’appellante non contesta la presenza delle circostanze evidenziate dal primo giudice (v. appello, p. 12), né il Pretore ha mai sostenuto che l’attrice non le conoscesse. Le censure sono dunque irricevibili (art. 310 e 311 CPC).

6.3    In ogni caso, a titolo di esempio della complessità della situazione, si può qui brevemente ricordare la trasmissione intermittente e non ordinata di documentazione da varie fonti e la sua dispersione in vari luoghi (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 3-4, 6, 8-9), il cambio dei progettisti RVCSE (impiantisti e elettricisti) e le modifiche dal lato progettuale e architettonico, con le derivanti problematiche relative alla consegna e alla nuova redazione dei piani (testi __________ M__________ e __________ P__________ dipendenti di __________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 2-4 e 7), e la riconosciuta impossibilità di avere il controllo del cantiere e di risolvere le problematiche pregresse in poche settimane o pochi mesi, per cui era necessario un periodo di assestamento (teste __________ F__________, verbale del 2 marzo 2015, p. 5; teste __________ B__________, verbale del 9 marzo 2015, p. 3; teste __________ M__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 7; testi __________ M__________ e __________ G__________, dipendenti dell’impresa __________ SA, verbale del 18 marzo 2015, p. 7 e 11; doc. 10). Pacifico dunque che la committenza non potesse pretendere un avvio della nuova gestione priva di intoppi o ostacoli, e che la situazione concreta influiva in maniera rilevante sulle possibilità e modalità di svolgimento delle prestazioni contrattualmente pattuite. Il Pretore dunque a giusta ragione ha tenuto conto di tali considerazioni nell’esame dell’operato di AO 1.

7.         Nella valutazione delle prove, il primo giudice ha osservato che le tesi di AP 1 hanno trovato riscontro solo nella deposizione testimoniale dell’ing. __________ B__________, ma che questa ha un valore probatorio ridotto a causa della sua marcata vicinanza alla convenuta, (quale suo consulente storico) e del fatto che le sue dichiarazioni non hanno trovato conferma in documenti o in ulteriori testimonianze, piuttosto di segno contrario.

7.1    L’appellante si oppone, sostenendo che lo svolgimento in passato, da parte di __________ B__________, di qualche consulenza specifica in favore della committenza è irrilevante, poiché nel caso concreto egli aveva un ruolo formale di supervisione del cantiere tramite un rapporto indipendente di mandato, detenendo pure responsabilità nei confronti della banca creditrice ipotecaria. Per il resto, non vi sarebbero ulteriori elementi a sostegno di una sua inattendibilità. La stessa attrice l’ha chiamato come teste, sottolineandone la competenza e professionalità. Peraltro, il primo giudice in maniera contraddittoria si sarebbe poi affidato a testimonianze di dipendenti della controparte e dunque sottostanti a un rapporto di subordinazione e direttamente coinvolti nella fattispecie (__________ F__________,__________ C__________ e __________ __________ G__________), e all’interrogatorio di __________ R__________, organo di AO 1. Quanto ai testi __________ M__________, __________ P__________ e __________ G__________, essi hanno affermato di avere avuto una visione molto parziale dell’attività di DL (v. verbale dell’11 marzo 2015, p. 3), e dunque le loro dichiarazioni non possono essere decisive.

7.2    Queste critiche non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, l’appellante non contesta puntualmente la vicinanza di __________ B__________ alla committenza, né indica ove si dedurrebbe una sua asserita responsabilità nei confronti della banca creditrice ipotecaria. In merito alle ulteriori testimonianze, l’appellante afferma che alcuni testi non erano in grado di giudicare l’operato di AO 1, ma non espone né i motivi, né le prove a supporto di tali affermazioni, se non riferendosi al verbale di __________ P__________, quando invece il Pretore, nella decisione impugnata, ha indicato riferimenti a numerose testimonianze di terzi operanti sul cantiere, aventi diversi ruoli e contatti con i collaboratori della mandataria. Quanto alla valenza delle deposizioni testimoniali di questi ultimi, al momento dell’audizione né __________ __________ G__________, né __________ C__________, né __________ F__________ collaboravano più con l’attrice (v. verbale del 30 novembre 2015, p. 1 e 5; verbale dell’11 aprile 2016, p. 1 e 15; verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17). Le censure appellatorie non permettono dunque di destituire valenza probatoria alle relative audizioni, dovendo piuttosto la loro valutazione fondarsi sulla precisione e sulla coerenza di quanto dichiarato. Laddove l’appellante inoltre contesta i doc. DD, EE e HH in quanto ininfluenti e di parte (p. 20 del gravame), essi non sono nemmeno menzionati dal Pretore, né l’appellante spiega concretamente perché essi non possano essere considerati, per cui la censura è irricevibile per carenza di motivazione. Del resto, la stessa appellante nel suo gravame fa più volte riferimento al doc. DD per supportare le proprie tesi, di qui la contraddittorietà delle sue argomentazioni.

8.         A mente dell’appellante, il Pretore avrebbe omesso di considerare che AO 1 era stata incaricata di svolgere mansioni molto estese e non limitate alla semplice DL. Ciò premesso, il primo giudice avrebbe dovuto accertare la mancata dimostrazione, da parte dell’attrice, di avere svolto tutte le attività pattuite contrattualmente, per cui essa non aveva diritto a una retribuzione integrale, né le si potrebbe accordare una retribuzione parziale, perché la medesima non ha indicato come calcolarla.

9.         Innanzitutto, l’appellante osserva che la trascuranza di doveri è stata riconosciuta dalla controparte nella replica del 30 maggio 2014 (ad 3.5). La censura tuttavia non può essere seguita, siccome AO 1 in tale passaggio si è limitata a sostenere che le continue ingerenze della committenza le sottraevano del tempo da dedicare all’espletamento dei suoi incarichi, per poi sempre rimarcare lo svolgimento di tutte le prestazioni, per quanto lo consentivano concretamente la situazione e le problematiche sul cantiere.

10.      L’appellante sostiene altresì che AO 1 avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia prestazione nell’ambito della direzione generale di progetto (project management, v. punto 1.1 del contratto e l’art. 3.4 delle norme SIA 102), poiché non ne risultano dagli atti e __________ C__________ avrebbe confermato nella sua audizione di non sapere nemmeno che all’attrice incombesse tale compito. L’ing. __________ R__________ avrebbe dovuto avere il ruolo di capo progetto (project manager) e coordinare le varie persone attive sul cantiere, ma queste ultime, quantomeno quelle non alle dipendenze di AO 1, ovvero __________ F__________ (studio __________), __________ P__________ e __________ M__________, non l’avrebbero quasi mai visto. Sul cantiere non vi era neppure la figura prevista contrattualmente dell’assistente project manager, che non poteva essere ricoperta né da __________ C__________ (attivo prettamente in cantiere), né da __________ C__________ (segretaria), né da __________ F__________ (privo di esperienze lavorative in Svizzera o con __________ R__________ e assunto dalla controparte per gestire gli appalti e aiutare operativamente __________ C__________). Al massimo, tale ruolo poteva essere ricoperto da __________ __________ G__________, la quale tuttavia ha lavorato soltanto nel mese di giugno 2013 e ha dichiarato di essersi occupata di verifica progettuale e ingegneristica, questione che non atterrebbe al project management.

10.1  Gli argomenti dell’appellante si limitano prevalentemente a un’interpretazione soggettiva delle dichiarazioni testimoniali, talvolta estrapolandole dal loro contesto o omettendo di citarle per intero, e a argomentazioni generiche che non specificano le attività di pertinenza del project manager, se non menzionando l’attività di coordinamento e la presenza sul cantiere dell’ing. __________ R__________, limitandosi per il resto a rinvii al contratto e all’art. 3.4 delle norme SIA 102 (doc. 3), ciò che è di dubbia ricevibilità. Il suddetto articolo in ogni caso menziona, quali attività classiche della Direzione di progetto, la consulenza e le comunicazioni con il committente, la rappresentanza del medesimo, l’elaborazione della struttura organizzativa, la gestione dei flussi informativi e della documentazione, il coordinamento fra le varie parti coinvolte, la redazione del verbale delle riunioni di cantiere e l’allestimento di rapporti periodici.

10.2  Ora, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, dall’audizione di __________ C__________ non si deduce una sua inconsapevolezza in merito agli incarichi di AO 1. Egli difatti ha unicamente spiegato che l’ing. __________ F__________, quale tramite diretto fra il committente e le precedenti DL e conoscitore dello sviluppo e della storia del progetto sin dal suo inizio, era una figura chiave che non è stata sostituita, nel senso che non vi era più nessuno “all’interno della struttura del committente”. Il teste ha pure precisato che alla partenza di __________ F__________ ha dovuto conseguentemente intensificare la sua presenza negli uffici di AP 1 per avere un rapporto diretto con la documentazione ivi archiviata e con il committente (verbale dell’11 aprile 2016, p. 3-5 e 14, v. anche interrogatorio dell’ing. __________ R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 10).

10.3  __________ C__________, __________ __________ G__________ e __________ F__________ hanno poi riferito che __________ R__________ si è occupato della direzione generale dei lavori, organizzando il team e il piano delle loro attività, dando le opportune direttive, presenziando regolarmente in cantiere e alle relative riunioni e incontrando il committente, tenuto presente che egli, contrattualmente, aveva garantito una presenza del 50%  suddivisa fra ufficio e cantiere (verbale dell’11 aprile 2016, p. 5 e 15; verbale del 30 novembre 2015, p. 2 e 7-8; verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12; v. anche l’offerta 5 aprile 2013 allegata al doc. B). L’appellante menziona la carenza di contatti fra __________ F__________ e __________ R__________, ma il primo ha osservato di non essere stato la persona di riferimento per le comunicazioni con AO 1, incombendo tale ruolo piuttosto all’arch. __________ R__________ (verbale 15 giugno 2016, p. 2-3). __________ M__________, presente sul cantiere in maniera costante, ha osservato che il suo referente principale era __________ C__________, ma che vi sono comunque stati scambio di corrispondenza e incontri anche con __________ R__________ (verbale del 18 marzo 2015, p. 2, 4-5). La sua presenza regolare alle riunioni di cantiere è stata confermata anche da __________ G__________ (verbale del 18 marzo 2015, p. 9). Pertanto, il fatto che __________ P__________ l’abbia visto solo in un paio di occasioni non basta per aderire alla tesi dell’appellante, laddove si deve per contro ammettere che __________ R__________ abbia effettivamente svolto il suo ruolo di direttore di progetto.

10.4  Quanto all’asserita mancanza di un “assistente project manager”, al committente doveva essere chiaro sin dalla conclusione del contratto che il team di AO 1 nel mese di maggio 2013 sarebbe stato composto da sole 3 persone, ovvero da __________ R__________ quale direttore lavori/project manager al 50%, da __________ C__________ quale assistente alla DL, e da __________ C__________ quale assistente tecnica, persone tutte precedentemente impiegate presso la società __________ SA, mentre l’ulteriore profilo (assistente al Project Manager), sarebbe stato proveniente dall’Italia e impiegato solo a partire dal mese di giugno (doc. B, art. 3.3, 4.4 e 5.2 e offerta 5 aprile 2013 ivi allegata; v. anche doc. 5 e 6, teste __________ F__________, verbale del 2 marzo 2015, p. 2-3 e interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 10), e in effetti la fattura del mese di maggio stabilisce un onorario pari al 75% dell’importo forfettario previsto (doc. C). A giugno, tale ruolo è stato assunto da __________ __________ G__________, la quale ha dichiarato di essersi occupata segnatamente della pianificazione della progettazione, della revisione del programma lavori del cantiere e del coordinamento del progetto, mentre alla sua partenza, i suoi incarichi sono stati affidati a __________ C__________ e in parte a __________ F__________ (v. teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15 e testi __________ __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 2, 7-8 e 11-12).

10.5  Ne consegue che la censura appellatoria su questo punto non merita accoglimento.

11.      A dire dell’appellante, il Pretore avrebbe omesso di accertare l’assenza sul cantiere del personale previsto contrattualmente nel mese di luglio 2013, ove erano attive solo tre persone rispetto alle quattro previste (__________ R__________, __________ C__________ e __________ C__________). __________ __________ G__________ ha difatti lavorato solo per il mese di giugno, cessando la sua attività per motivi di salute (e non per scelta del committente, come a torto ritenuto dal Pretore, v. verbale del 30 novembre 2015 e doc. DD), mentre __________ F__________ è giunto a luglio non come suo sostituto, bensì con un ruolo diverso, a spese esclusive dell’attrice (doc. 11), per far fronte alle difficoltà di gestione del cantiere.

Ora, queste censure non convincono. Dagli atti emerge infatti che è stato lo stesso committente a non volere più __________ __________ G__________ sul cantiere, e ciò già nel mese di giugno (dunque prima che la medesima desse le sue dimissioni per motivi di salute nel mese di luglio), sicché essa ha continuato a lavorare soltanto dall’ufficio (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 5; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-4). Come detto, nel mese di luglio le sue mansioni sono state riprese da __________ C__________i e __________ F__________ (v. sopra, consid. 10.4). È pur vero che quest’ultimo è stato proposto alla committenza da __________ R__________ a sue spese, senza alcun aggravio rispetto alla retribuzione a forfait (doc. 11), ma ciò non toglie che anche nel mese di luglio 2013, il team di AO 1 è stato composto da quattro persone, conformemente a quanto previsto nel contratto, per cui la censura non può essere accolta.

12.      L’appellante sostiene nel seguito che l’attrice ha trascurato i suoi doveri anche relativamente alla direzione lavori, sia nell’ambito della redazione di rapporti per il committente, sia nell’ambito della gestione concreta del cantiere, essendosi essa limitata alla presenza a riunioni di cantiere e all’allestimento di giornali di cantiere.  

12.1  Il Pretore ha osservato che la mandataria ha sempre contestato i rimproveri di natura formale o metodologica della committenza, attribuendoli alla mancata capacità di ascolto di quest’ultima, alla sua poca collaboratività e alla sua mancata disponibilità a modificare la metodologia dopo l’arrivo della nuova DL. Il primo giudice ha rilevato che AO 1 trasmetteva regolarmente informazioni al committente sull’andamento dei lavori, che a essa non poteva essere rimproverato di adottare metodologie proprie (siccome non è dimostrato che esse abbiano provocato inadempienze), e che tali divergenze hanno condotto al deterioramento dei rapporti fra le parti, pure derivante dalle intemperanze del committente, rispettivamente da un suo comportamento non sempre esemplare. Il Pretore ha anche osservato che il rapporto mensile del 5 luglio 2013 redatto dalla mandataria (doc. 20) non ha soddisfatto le aspettative del committente e di __________ B__________. Tuttavia, avendo AO 1 spiegato di non aver potuto fare di meglio a causa della mancata conoscenza della situazione pregressa e della mancata trasmissione dei dati contabili precedenti, incombeva alla controparte dimostrare il contrario, ciò che non è avvenuto.

12.2  L’appellante contesta gli addebiti mossi dal Pretore nei confronti del committente, a suo dire strumentali e non confermati da testi neutrali. Difatti, i testi __________ P__________ e __________ B__________ hanno evidenziato che ____________________ C__________ disponeva delle conoscenze tecniche per discutere con i suoi interlocutori e che il suo contributo era prezioso per l’avanzamento del cantiere.

          Ora, che il committente volesse imporre a AO 1 le proprie metodologie non è contestato nell’appello e che egli talvolta si profondesse in esternazioni ben poco garbate, con conseguente deterioramento dei rapporti, è emerso da svariate deposizioni agli atti (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-9 e 12-13; testi __________ __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-4 e 12-15), né si può negare che ciò abbia gravato sui rapporti fra le parti, per cui tale contesto è da tenere in considerazione, come rettamente rilevato dal Pretore.

12.3  A dire dell’appellante, le critiche di __________ C__________ erano giustificate, siccome AO 1 non ha presentato i rapporti mensili (report) di maggio e luglio, né allestito la relazione dettagliata, documenti previsti dal contratto (doc. B, punti 11.1 e 11.2), mentre l’unico rapporto allestito, ovvero quello del mese di giugno (doc. 20), era del tutto insufficiente, poiché composto essenzialmente da fotografie e privo di indicazioni sulle criticità del cantiere, ritenuto che la contabilità era solo uno degli argomenti da trattare (v. teste __________ __________).

12.4  Il contratto doc. B prevede la presentazione di rapporti al termine di ciascun mese a partire da giugno 2013, e non da maggio 2013 (doc. B, punto 11.1). È pure pacifico che la committenza avesse richiesto la stesura dei rapporti in una determinata forma, ovvero la più sintetica e schematica possibile, senza l’aggravio di eccessiva documentazione (teste __________ C__________ verbale dell’11 aprile 2016, p. 8-10; teste __________ B__________, verbale del 9 marzo 2015, p. 6). AO 1 si è attivata per conformarsi a tale richiesta, producendo per il mese di maggio una prima bozza, senza che tuttavia potessero essere inseriti, come previsto, i dati relativi ai precedenti trascorsi del cantiere. La bozza è stata poi sottoposta a __________ C__________, che dopo aver proposto alcune modifiche, ha approvato l’impostazione scelta. Tale problematica relativa all’assenza di dati ha caratterizzato pure il report di giugno, ove comunque non sono state inserite soltanto fotografie, ma anche schemi, grafici e indicazioni scritte (teste __________ C__________, verbale 11 aprile 2016, p. 8-10; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-5). Esso in effetti non ha soddisfatto le aspettative del committente. Il fatto che questi l’abbia giudicato inservibile attesta che fra le parti non è stato raggiunto un punto d’incontro sulle modalità di stesura, né si può ritenere che la situazione sia mutata a luglio, quando è poi stato rescisso il mandato. Considerando tali incomprensioni fra le parti, le problematiche del cantiere ereditate dalla mandataria (v. anche sopra consid. 6 seg.) e gli sforzi di quest’ultima nel ricostruire la documentazione e allestire regolarmente rapporti, verbali e schemi di avanzamento con una metodologia forse diversa da quella pretesa dal committente, ma non per questo inefficace (testi __________ __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 3-5, 7, 10-11, 13 e 19; teste __________ M__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 8), l’assenza di determinate informazioni nel rapporto di giugno e l’assenza di un rapporto mensile di luglio conforme alle pretese della committenza non giustificano una riduzione del suo onorario. Peraltro, laddove mancavano le sufficienti informazioni per allestire un rapporto standard, non si vede come si potesse pretendere da AO 1 l’allestimento di una relazione dettagliata, né l’appellante lo spiega. Su questi punti, le sue censure non sono dunque atte a sovvertire il giudizio pretorile.

12.5  L’appellante sostiene che AO 1 non ha debitamente verificato gli stati di avanzamento del cantiere presentati dall’impresa generale (__________ SA) per giustificare gli importi pretesi a titolo di acconto, come confermato dalla deposizione __________ B__________, il quale ha riferito di essersi dovuto occupare dello stato di avanzamento 4 luglio 2013 in quanto la DL non aveva fornito riscontri a tal proposito (v. verbale del 9 marzo 2015, p. 9). Ora, a tal riguardo __________ C__________ ha invece dichiarato che AO 1 ha debitamente verificato la contabilità presentata dalla __________ SA per i lavori eseguiti al 31.05.2013 (acconto n. 7), allestendo il relativo rapporto di verifica di cui al doc. HH, sezione 9 (verbale dell’11 aprile 2016, p. 6-7). Ciò risulta pure dall’interrogatorio di __________ R__________ (verbale del 18 maggio 2015, p. 2-3), che ha in particolare ribadito la già acclarata difficoltà nel ricostruire la contabilità precedente (che l’appellante non contesta), osservando che nel seguito non ha ricevuto dalla committenza altri stati di avanzamento da verificare. Considerato quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori elementi concreti che attestino se e quando ulteriori stati di avanzamento sono stati trasmessi a AO 1 e le tempistiche di una debita verifica (ritenuto il termine del mandato per la fine di luglio 2013), tale questione non basta per ammettere che AO 1 non svolgesse le prestazioni contrattualmente pattuite.

12.6  Un’ulteriore censura appellatoria riguarda il doc. BB, ovvero la comunicazione 20 giugno 2013 con cui __________ B__________ convocava la DL alla riunione del 25 giugno 2013 per valutare il suo operato, e vi allegava una tabella delle attività svolte o da svolgere. A tal riguardo, il Pretore ha sottolineato che dagli atti non risultava la mancata esecuzione, da parte di AO 1, degli incarichi ivi menzionati e discussi, considerate le dichiarazioni di __________ C__________, __________ __________ G__________ e __________ R__________, di segno opposto. L’appellante osserva invece che tali dichiarazioni sono inattendibili, che l’unica attività “vistata” nella tabella riguarda la partecipazione a riunioni di cantiere e che __________ SA, gravata dell’onere della prova, non ha dunque dimostrato lo svolgimento dei suoi compiti. Ora, della valenza probatoria dei testi si è già detto (consid. 7.2, a cui si rinvia). In effetti, svariate testimonianze già citate dal primo giudice hanno confermato l’attività della mandataria, in particolare per quanto riguarda incontri e comunicazioni con il committente e i vari attori coinvolti sul cantiere, l’elaborazione di una lista delle attività iniziali prioritarie e dei flussi di comunicazione (doc. AA), il controllo qualità, la redazione di verbali, giornali di cantiere e schemi di avanzamento, l’organizzazione della documentazione e del programma lavori, la gestione degli appalti (segnatamente quelli relativi a impermeabilizzazione, cartongesso e serramenti), l’assegnazione di direttive agli artigiani, e il coordinamento fra i vari specialisti per l’esecuzione dei getti della struttura in cemento armato (v. teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 3-8 e 15; testi __________ __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 2-5, 7-8, 10-11, 13 e 17; doc. KK e II). Nulla del resto può essere dedotto dalla tabella di cui al doc. BB, siccome lo stesso __________ B__________ ha spiegato che essa sarebbe stata da completare secondo quanto discusso in occasione della riunione. Le censure non possono dunque sovvertire gli accertamenti pretorili.

12.7  L’appellante poi afferma che, siccome l’attrice meditava di disdire il contratto già all’inizio del mese di luglio (doc. DD), nell’ultimo mese essa era già in fase di smobilitazione e non ha fatto praticamente nulla. Trattasi tuttavia di un’affermazione del tutto generica e soggettiva che, in assenza di ulteriori spiegazioni e riscontri concreti agli atti, non è idonea a contrastare il giudizio pretorile.

12.8. Da tutto ciò consegue che le censure appellatorie relative al mancato svolgimento, da parte di AO 1, delle prestazioni pattuite, non sono sufficienti per sovvertire il giudizio pretorile, che su questo punto va dunque confermato.

13.    Con le ulteriori censure, l’appellante ribadisce la carente esecuzione del mandato da parte di AO 1.

          A tal riguardo, il Pretore ha osservato che incombeva a AP 1 dimostrare le suddette carenze, ciò che non ha fatto, risultando piuttosto dalle testimonianze agli atti l’assenza di particolari problemi, rispettivamente la risoluzione degli stessi da parte della mandataria (giudizio impugnato, p. 3-4). Malgrado la situazione complessa e le problematiche pregresse, sul cantiere non si è generato caos operativo, come ci si poteva aspettare in caso di cattiva gestione, né risulta che i membri del team fossero inesperti o incompetenti, avendoli del resto la mandante scelti dopo visione del loro CV. Peraltro, qualora AP 1 avesse ritenuto le prestazioni della controparte insufficienti, avrebbe potuto disdire il contratto nel periodo di prova, ciò che non ha fatto.

14.    L’appellante si oppone, rimarcando anche in questa sede l’asserita inesperienza e incompetenza del team della mandataria, che in virtù dell’importanza e della difficoltà del progetto doveva essere particolarmente qualificato. Laddove essa tuttavia osserva che il personale è stato scelto e garantito da __________ R__________ (v. doc. 6 e 9), la censura non merita accoglimento, siccome l’istruttoria ha confermato che fra le parti vi sono stati colloqui e corrispondenza riguardanti i membri da assegnare al team di lavoro, con relativa trasmissione dei loro CV (teste__________ F__________, verbale del 2 marzo 2015, p. 2-3; teste __________ B__________, verbale del 9 marzo 2015, p. 8; interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 6-7 e 10). Pacifico dunque che la committenza fosse a conoscenza delle persone selezionate e del loro bagaglio professionale, che peraltro risulta di tutto rispetto (v. teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 1-2, 6 e 15; testi __________ __________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 1-2, 6, 10 e 17; doc. X, Y, Z), ritenuto che la committenza non ha usufruito della sua facoltà di rifiutare i profili proposti o chiederne la sostituzione giusta l’art. 3.4 del contratto (doc. B). Alla luce di queste circostanze, il semplice fatto che __________ __________ G__________ o __________ F__________ non avessero esperienza lavorativa in Svizzera (v. anche doc. 7) assurge a una critica troppo generica e soggettiva che nulla dimostra in merito ad asserite inadempienze. Peraltro, giusta quanto riferito da __________ F__________, la committenza aveva manifestato il suo interesse a impiegarlo alle dipendenze di AP 1 (verbale del 30 novembre 2015, p. 14-17; doc. FF), mentre __________ C__________ è stata effettivamente assunta dalla medesima (v. risposta 14 febbraio 2014, p. 12).

15.    L’appellante sostiene nel seguito che tale incompetenza e inesperienza risultano pure dal fatto che AO 1, prima del contratto qui in esame, non avesse mai svolto mandati analoghi e abbia dovuto attrezzarsi in fretta e in maniera approssimativa, senza che vi fossero le strutture necessarie, per cui all’inizio della sua attività era più impegnata ad organizzarsi internamente che a gestire il cantiere. La censura tuttavia non convince. Dagli atti risulta chiaramente come __________ C__________ fosse consapevole che il team è stato creato ad hoc per l’incarico, per cui evidentemente AO 1 avrebbe dovuto organizzarsi e avere a disposizione un periodo di assestamento, ciò che la committenza le ha effettivamente concesso (teste __________ B__________, verbale del 9 marzo 2015, p. 3). Dalla firma del contratto, AO 1 ha reso il proprio personale operativo, sviluppato la struttura informatica e il sistema documentale adatti al progetto e ha allestito la necessaria attrezzatura, anche sul cantiere (interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 6-8; interrogatorio di __________ M__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 2-4; teste __________ __________ G__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 9; doc. V). Per contro, l’appellante non indica concludenti riscontri contrari che dimostrino una carente organizzazione della controparte o che ciò abbia comportato mancanze o omissioni.

16.    L’appellante nemmeno può essere seguita laddove evidenzia che i vari membri non si conoscevano o non avevano mai lavorato insieme, siccome tale assunto è del tutto generico, soggettivo e insufficiente per dimostrare concrete inadempienze. In ogni caso, __________ R__________, __________ C__________ e Laura C__________ avevano già lavorato insieme in precedenza sul cantiere __________, quali dipendenti di __________ SA, e i primi due avevano comunque già avuto contatti professionali con __________ __________ G__________ e __________ F__________ (teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 10 e 17; teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 2).

17.    L’appellante osserva nel seguito che in un’e-mail di cui al doc. DD l’attrice si limitava a presumere che le copie dei piani fossero corrette, per cui essa non ne verificava la completezza. La censura è tuttavia destituita di fondamento, perché __________ __________ G__________ ha confermato di avere effettuato la verifica della parte progettuale e ingegneristica, rispettivamente di aver preso conoscenza di “tutta la parte progettuale, architettonica, impiantistica e strutturale”, e di avere nel seguito verificato ciascun piano “secondo il programma del cantiere” (verbale del 30 novembre 2015, p. 2 e 7-8). Risulta pure dagli atti che __________ C__________ e __________ F__________ si adoperavano per risolvere tutti i problemi di coordinamento dei piani dei vari progettisti (teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 11-12 e 17-18; interrogatorio di __________ R__________, verbale del 30 aprile 2015, p. 11).

18.    Anche laddove l’appellante sostiene che l’attrice allestiva documentazione solo per affrontare le visite del committente o dell’ing. __________ B____________________, che essa nemmeno conosceva la documentazione in suo possesso (doc. 23) o che i “giornali lavori” (doc. R) sono stati frettolosamente allestiti a posteriori in vista della vertenza giudiziaria, le censure non possono sovvertire il giudizio pretorile. Che vi fossero lacune pregresse nell’ingente documentazione è difatti pacifico, né può un’incertezza relativa ai documenti trasmessi (doc. 23) bastare per ammettere inadempienze contrattuali della mandataria, ritenuto che il primo giudice ha accertato la trasmissione regolare di informazioni e rapporti al committente, ciò che l’appellante non ha contestato puntualmente. Inoltre, il doc. R altro non è che la rielaborazione in bella copia delle annotazioni giornaliere dei collaboratori di AO 1 relativi dell’andamento del cantiere (teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 14-15; teste __________ F__________ verbale del 30 novembre 2015, p. 10-11 e 19).

19.    L’appellante osserva altresì che AO 1 ha effettuato il primo e unico controllo dei getti di calcestruzzo solo il 4 giugno 2013 (v. doc. 20), limitandosi nel seguito a controlli sommari (v. doc. JJ), e che __________ R__________ nemmeno era in chiaro sui documenti utilizzati dai suoi collaboratori per effettuare tali controlli. La censura è tuttavia priva di qualsivoglia confronto con il giudizio pretorile, che ha accertato la presenza dell’attrice sul cantiere in occasione di svariati getti, di qui la sua irricevibilità. In ogni caso, l’ultima pagina (p. 15) del doc. 20, relativo al mese di giugno 2013, attesta l’esistenza di ulteriori 3 controlli per quel mese, e i testi sono stati unanimi nel confermare che AO 1 ha sempre correttamente coordinato e verificato i getti in questione (teste __________ C__________, verbale 11 aprile 2016, p. 8; testi __________ __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 2, 7-8 e 17; teste __________ P__________ verbale dell’11 marzo 2015, p. 2). La censura è dunque anche priva di fondamento.

20.    L’appellante menziona poi l’asserita incapacità della mandataria di gestire le richieste di acconto, ma l’onere della prova era a lei incombente, e un semplice rinvio al doc. 26, ovvero a un’email in cui __________ C__________ esprimeva perplessità su alcuni dati e cifre, non è certo sufficiente. Quanto all’asserita incapacità di gestire i capitolati in vista dell’assegnazione degli appalti, con conseguenti ritardi nel cantiere, l’appellante rinvia al doc. 24, ovvero a un’e-mail in cui __________ C__________ lamentava la mancata trasmissione di capitolati, ma tale documento non è atto a comprovare ciò che essa sostiene. Dal doc. B (punto 1.1.) risulta che l’allestimento dei piani di appalto e dei capitolati (salvo alcune eccezioni) erano esclusi dal mandato, né l’appellante specifica a quali capitolati si riferisca e quali doveri incombessero a AO 1 a tal riguardo.

21.    A mente dell’appellante, la controparte non sarebbe stata in grado di gestire le problematiche urgenti, non avendo risposto ai solleciti della committenza in merito alle infiltrazioni d’acqua (doc. 36, p. 2e3e doc. 37). L’appellante tuttavia non spiega perché da tali documenti si evincerebbero carenze da parte di AO 1, per cui la censura è inammissibile (art. 310 e 311 CPC). La problematica delle infiltrazioni di acqua non è stata d’altronde tematizzata dal primo giudice, ciò che avrebbe imposto all’appellante un maggiore approfondimento della questione, totalmente assente nel gravame, ritenuto che dagli atti risulta comunque l’attività di AO 1 in relazione all’impermeabilizzazione delle costruzioni e allo smaltimento delle acque e la presenza di relative problematiche già sotto la DL di __________ __________ SA (doc. KK; teste __________ M__________, verbale del 18 marzo 2015, p. 5-6; teste __________ C__________, verbale dell’11 aprile 2016, p. 12).

22.    Quanto alla chiusura del cantiere per le ferie edilizie, il primo giudice ha osservato che si trattava di una questione marginale, e che la problematica relativa alla sorveglianza del cantiere è stata risolta dalla DL, nel senso che l’impresa __________ SA ha acconsentito a predisporla, dopo averla inizialmente rifiutata (doc. 12 e GG). L’appellante su questo punto si limita ad opporre al giudizio pretorile una propria critica soggettiva, osservando che AO 1 non è stata in grado di gestire la problematica, per nulla marginale, e che l’ing. __________ B__________ è dovuto intervenire, per cui l’accertamento pretorile dev’essere confermato. Peraltro, l’organizzazione della suddetta chiusura è stata complicata dalla necessità di pompaggio continuo delle acque e di mantenimento di un allacciamento elettrico (teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 14; teste __________ M__________, verbale del 18 marzo 2015, p. 7-8; doc. 13), questioni che l’appellante non menziona. Parimenti inconsistenti sono le argomentazioni del gravame relative all’intenzione, da parte di collaboratori di AO 1, di organizzare le proprie ferie nel mese di agosto 2013 in spregio a quanto pattuito contrattualmente (doc. B, punto 3.3, sul quale fra le parti vi era comunque divergenza di opinioni, v. doc. 13-16), poiché determinante nella presente fattispecie è soltanto quanto successo fra maggio e luglio 2013. Pure irricevibile è la censura secondo cui la mandataria ha disdetto il contratto per poter andare in ferie, trattandosi di un’opinione soggettiva e inconcludente. Nemmeno può fondare un’inadempienza contrattuale, in mancanza di particolari specificazioni, il breve accenno dell’appellante all’assenza di qualche giorno di __________ R__________ per ferie nel mese di maggio 2013, ritenuto il suo grado di occupazione del 50%.

23.    Il Pretore ha altresì accertato che il problema linguistico (mancata conoscenza del tedesco da parte di vari collaboratori di AO 1) non ha causato particolari ostacoli, siccome le uniche persone attive sul cantiere a non conoscere l’italiano erano i professionisti della __________ AG, con cui l’attrice comunicava in inglese. L’appellante si oppone, osservando che la controparte era stata avvertita dell’importanza di conoscere il tedesco (come confermato dai testi __________ B__________ e __________ F__________), quale lingua madre dei progettisti e di alcune ditte attive sul cantiere, e che vi era svariata documentazione in lingua tedesca, per cui la segretaria __________ C__________ effettuava traduzioni approssimative che giungevano il giorno seguente e comportavano un ritardo dei lavori, considerato pure che anche __________ C__________ ha manifestato la sua difficoltà a comprendere tale lingua (doc. DD).

          Tali censure non sono tuttavia atte a sovvertire l’accertamento pretorile. Il fatto che alcuni membri del team avessero difficoltà a comprendere il tedesco e che __________ C__________ si occupasse anche delle necessarie traduzioni è acclarato, ma ciò non significa che tali traduzioni fossero approssimative o che esse abbiano impedito o ostacolato il corretto svolgimento del mandato da parte di AO 1, a fronte di numerose testimonianze che hanno negato l’esistenza di ritardi o particolari problemi dovuti a incomprensioni o carente comunicazione (__________ C__________, verbale 11 aprile 2016, p. 11; testi __________ G__________ e __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 6 e 13; teste __________ F__________, verbale del 15 giugno 2016, p. 2-3; teste __________ P__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 4), per cui l’unica risultanza contraria (teste __________ B__________ verbale 9 marzo 2015, p. 10) non può essere determinante.

24.    L’appellante critica il Pretore pure per avere trascurato il doc. 32 (rapporto 12 febbraio 2014 di __________ B__________ sull’operato diAO 1) e la deposizione ove il suddetto ingegnere ha confermato le lacune riscontrate nell’attività della mandataria (v. verbale del 9 marzo 2015, p. 4 e 7). L’appellante sostiene che, a differenza di quanto accertato dal primo giudice, la mancata trasmissione del doc. 32 a AO 1 prima del termine del mandato non è rilevante. Le citate risultanze attesterebbero la necessità della controparte di essere aiutata dall’ingegnere nella comprensione dei piani e della sistematica dei progetti esecutivi e nella conduzione del cantiere, come pure un’incapacità organizzativa e di gestione delle problematiche. Ora, come già osservato dal primo giudice, tali risultanze derivano tutte dall’ing. __________ B__________, e l’appellante non indica quali ulteriori prove supporterebbero le sue conclusioni, ciò che non ossequia l’onere di motivazione a lei incombente (art. 310 e 311 CPC; v. anche sopra, consid. 7 seg.). Ad ogni modo, visti il coinvolgimento dell’ingegnere nel progetto sia dal suo inizio, le difficoltà di subentro della nuova DL in una complessa opera già in corso e l’enorme mole di documentazione e piani, il suo supporto a AO 1 non basta per ammettere incompetenze o inadempienze di quest’ultima. Le ulteriori risultanze attestano peraltro che il suo supporto riguardava anche e soprattutto i rapporti con il committente e l’organizzazione del lavoro in una modalità che potesse soddisfarlo, e non confermano particolari carenze, bensì sottolineano la presenza di problematiche pregresse difficili da risolvere e ancora esistenti (almeno parzialmente) sotto la nuova DL e la gestione delle varie pendenze da parte di AO 1 (testi __________ P__________ e __________ M__________, verbale dell’11 marzo 2015, p. 2-3 e  6-9; testi __________ M__________ e __________ Giacomin, verbale del 18 marzo 2015, p. 2, 4-5, 7, 9-11; teste __________ F__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 17).

25.    In definitiva, le censure appellatorie sono inadatte a sovvertire il giudizio pretorile relativamente alla mancata dimostrazione di una carente esecuzione del mandato. È dunque irrilevante esaminare l’ulteriore censura contenuta nel gravame riferita ai motivi che hanno spinto AP 1 a non disdire il contratto durante il periodo di prova.

26.    L’appellante chiede infine che la petizione sia respinta anche in considerazione del principio dell’equità, tenuto conto degli elevati importi già ricevuti dalla controparte, del suo ampio margine di guadagno e dei danni patiti a causa della carente esecuzione del mandato. La censura tuttavia non può essere accolta. Difatti, l’onorario forfettario dovuto alla mandataria è stato liberamente pattuito fra le parti. Inoltre, la questione del risarcimento dei danni non è stata oggetto della presente procedura. Tali presunti danni non sono stati sufficientemente sostanziati, né AP 1 li ha posti in compensazione con le pretese avverse, né l’imputabilità degli stessi a AO 1 è stata accertata.

27.    Per tutti questi motivi, l’appello deve essere integralmente respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 102'924.40, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 9'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote medie previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 16 aprile 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 9'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2018.55 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2020 12.2018.55 — Swissrulings