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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2019 12.2018.52

12. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,536 Wörter·~43 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, licenziamento in tronco, accresciuto dovere di fedeltà del dipendente con un ruolo dirigenziale, esercizio di un'attività accessoria non concorrenziale; commisurazione dell'indennità per licenziamento ingiustificato; nuovi mezzi di prova

Volltext

________________________________________

      Incarto n. 12.2018.52

Lugano 12 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.88 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3 maggio 2015 da

 AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 139'456.40 oltre

interessi al 5% dal 1. ottobre 2012 a titolo di indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato, salario per il mese di settembre 2012 e per il periodo ordinario di disdetta,

tredicesima mensilità, giorni di vacanza non goduti e ore straordinarie;

richieste avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto nella

misura di fr. 43'631.- complessivi oltre interessi con decisione 14 marzo 2018;

appellante la convenuta con appello 5 aprile 2018, con cui ha chiesto l’assunzione di

nuovi mezzi di prova in seconda sede e la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione e subordinatamente di ridurre gli importi riconosciuti dal Pretore,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 22 maggio 2018 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.       Con contratto di lavoro 15 settembre 2008 (doc. 4) __________ SA succursale di __________, società attiva nell’ambito della gestione immobiliare con sede a __________ (__________), avente quale presidente del CdA e azionista il fiduciario commercialista __________ H__________, ha assunto AO 1 in qualità di amministratrice immobiliare dapprima all’80% e da novembre 2008 a tempo pieno. A inizio 2010, la dipendente è stata pure nominata procuratrice della succursale con diritto di firma individuale (doc. 8).

B.       Nella primavera del 2010 è stata costituita la società AP 1, che ha ripreso le attività della succursale e il rapporto d’impiego con AO 1 (doc. E1). __________ H__________ e AO 1 hanno inizialmente assunto il ruolo rispettivamente di presidente e di membro del CdA (doc. 1). Con accordo 25 novembre 2010, AO 1 ha assunto il ruolo di direttrice di AP 1 (doc. E). Dal 1. gennaio 2011, il suo stipendio lordo ammontava a fr. 7'500.- mensili (doc. 7). Dal 28 gennaio 2011 la medesima è pure stata nominata presidente del CdA, sempre con diritto di firma individuale, con __________ H__________ quale ulteriore membro del CdA (doc. 1). In tale periodo il personale di AP 1 era composto, oltre che da AO 1, anche da __________ S__________ (segretaria), __________ C__________ (contabilità, fatturazione) e __________ __________ G__________ (apprendista impiegato di commercio), mentre __________ M__________ (amministrazione) ha cessato la sua attività il 31 dicembre 2010. Da parte sua, __________ H__________ è sempre rimasto attivo presso la sede di __________.

C.       Nel mese di settembre 2012 (il 25 settembre 2012 a detta di AO 1, il 7 settembre 2012 secondo la società), AP 1 ha disdetto in tronco il contratto di lavoro con la sua direttrice, menzionando nello scritto doc. H l’insorgere di danni finanziari causati dal suo operato. Con scritto 21 novembre 2012 la dipendente ha contestato la disdetta. Con denuncia 5 dicembre 2012, la società l’ha accusata di appropriazione indebita e amministrazione infedele, procedura conclusasi il 13 marzo 2013 con un decreto di non luogo a procedere (doc. 33).

D.       Con petizione 3 maggio 2015, previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 139'456.40 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 2012 e meglio fr. 7'500.- quale salario per il mese di settembre 2012 e fr. 5'625.- quale quota parte della tredicesima 2012 fino a settembre compreso, fr. 45'000.- quale salario per il periodo ordinario di disdetta e fr. 3'750.- quale relativa quota parte della tredicesima, fr. 45'000.- (corrispondenti a 6 mesi di salario) quale indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, fr. 5'684.- per 14 giorni di vacanza non goduti nel periodo 2010-2012, fr. 18'257.40 per 376.5 ore straordinarie maturate in seguito alla frequentazione di un corso in gestione immobiliare e fr. 8'640.- per lavoro straordinario domenicale.

E.        Con risposta 29 maggio 2015, AP 1 si è integralmente opposta alla petizione sottolineando la fondatezza del licenziamento immediato dell’attrice. In particolare, ha osservato di aver assunto e promosso l’attrice, di formazione disegnatrice edile, affinché si occupasse di gestione immobiliare, e di averle conseguentemente richiesto lo svolgimento del relativo corso SVIT per l’ottenimento delle indispensabili competenze, dell’attestato federale di gestore immobiliare e dell’autorizzazione ai sensi della LFid. L’attrice avrebbe invece trascurato le sue mansioni, determinando una disastrosa gestione della società e il suo tracollo finanziario, occupandosi di attività estranee all’ambito societario, seguendo la progettazione e la direzione lavori (DL) di tre cantieri (B__________, C__________ e B__________/J__________), in orario di lavoro e avvalendosi di risorse aziendali, senza disporre delle relative competenze e senza allestire la necessaria documentazione, appropriandosi peraltro di perlomeno fr. 75'000.- pagati dai committenti B__________ e C__________ ed esponendo la società a indebiti rischi. L’attrice avrebbe anche effettuato un ingiustificato travaso di costi privati a carico della società, sottaciuto la sua pessima situazione finanziaria e millantato una formazione di architetto di cui in realtà non disponeva. In via subordinata, la datrice di lavoro ha sollevato svariate pretese compensatorie, fra cui la restituzione di importi a lei spettanti derivanti dai cantieri B__________ e C__________ e incassati ingiustificatamente dalla dipendente.

F.        Con replica 7 settembre 2015 e duplica 20 ottobre 2015 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.

Dopo le prime arringhe del 10 dicembre 2015, con disposizione ordinatoria processuale 23 maggio 2016 il Pretore si è espresso sui mezzi di prova richiesti dalle parti, concentrando l’istruttoria essenzialmente sulla questione a sapere se la dipendente ha svolto, nel periodo 2010-2012, un’illecita attività professionale accessoria durante l’orario di lavoro passabile di licenziamento in tronco.

G.       Con decisione 14 luglio 2016, il Pretore ha sancito la riduzione delle pretese dell’attrice da fr. 139'456.40 a fr. 119'089.60 e dunque la sua relativa parziale soccombenza, a fronte delle indennità a lei versate nei mesi fra dicembre 2012 e marzo 2013 dalla Cassa di disoccupazione, surrogata per tali importi nei diritti della dipendente.

H.       Con disposizione 9 dicembre 2016, il Pretore ha decretato la chiusura dell’istruttoria, respingendo le richieste probatorie rimaste in sospeso. In occasione delle arringhe finali dell’8 febbraio 2017, le parti hanno prodotto i propri allegati conclusivi, integrati da AO 1 con una successiva replica spontanea scritta del 20 febbraio 2017.

I.          Con decisione 14 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione ritenendo il licenziamento in tronco della dipendente ingiustificato. Ha conseguentemente condannato la convenuta a pagarle, oltre al salario di settembre 2012, in ogni caso dovuto (fr. 7'500.- lordi), anche il salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (6 mensilità per i mesi da ottobre 2012 a marzo 2013, ovvero fr. 45'000.- lordi) e la tredicesima mensilità (fr. 7'500.- lordi per il 2012 e fr. 1'875.- lordi per i primi tre mesi del 2013), previa deduzione di quanto incassato dall’assicurazione contro la disoccupazione (fr. 20'367.-) e di quella parte di onorari derivanti dalla DL di due diversi cantieri (fr. 6'376.65 per il cantiere B__________ e fr. 21'500.per il cantiere C__________) che l’attrice ha incassato personalmente invece di accreditarli, come dovuto, in favore della datrice di lavoro, per un totale di fr. 13'631.- oltre interessi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a pagare all’attrice un’indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 30'000.- (4 mensilità) oltre interessi, mentre ha respinto le ulteriori richieste attoree. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'500.- sono state poste a carico della convenuta in ragione del 37% e dell'attrice in ragione del 63%, pure condannata a pagare alla controparte fr. 5'600.- per ripetibili.

J.        Con appello 5 aprile 2018, avversato dall’appellata con risposta 22 maggio 2018, AP 1 ha impugnato tale giudizio, chiedendo l’assunzione in seconda sede di una serie di mezzi di prova respinti dal primo giudice e in seguito la riforma della sentenza nel senso di respingere integralmente la petizione, e in via subordinata di detrarre dall’importo di fr. 13'631.- riconosciuto dal Pretore ulteriori fr. 10'000.- a lei spettanti quale onorario per la DL del cantiere C__________ e indebitamente incassati dall’attrice, come pure di ridurre l’indennità per licenziamento ingiustificato a un massimo di fr. 10'000.-.

E considerato

in diritto:

1.        Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 5 aprile 2018 sia la risposta all’appello 22 maggio 2018 sono tempestivi.

2.        Il Pretore nell’impugnata decisione ha accertato che l’attrice, nel periodo 2010-2012, ha seguito tre diversi cantieri (C__________, B__________ e B__________/J__________), occupandosi sia della direzione lavori, sia della progettazione (quest’ultima svolta in collaborazione con l’arch. __________ F__________), e che i relativi onorari sono stati accreditati in parte a favore della convenuta, e in parte sul conto “__________ studio di architettura”, facente capo all’attrice personalmente e al suddetto architetto. Il primo giudice ha poi accertato che le mansioni contrattuali dell’attrice prevedevano anche la “direzione lavori e liquidazioni”, come spiegato dallo scritto di referenze di cui al doc. O1 firmato dallo stesso __________ H__________ di cui la convenuta ha eccepito invano, ovvero senza dimostrazione, la falsità. Del resto, tutti i collaboratori della società ne erano al corrente, e doveva pure esserlo __________ H__________, vista l’intensità dei suoi contatti con la convenuta e con la sua direttrice. Pertanto, tali attività erano legittime e i derivanti ricavi erano di spettanza della datrice di lavoro. In particolare, gli importi di fr. 6'376.65 e di fr. 21'500.- incassati dalla dipendente in connessione con i cantieri B__________ e C__________ (v. sopra consid. I) riguardavano la DL e spettavano dunque alla società.

Per contro, ha aggiunto il primo giudice, giusta quanto riferito dai dipendenti in sede di audizione testimoniale, la progettazione è stata svolta dall’attrice, in collaborazione con l’arch. __________ F__________, nel suo tempo libero (non potendo la semplice produzione, da parte della convenuta, del doc. 44, ovvero di dati statistici riferiti all’elevato numero di ore di lavoro necessarie per la progettazione di cantieri analoghi, bastare per sovvertire tale accertamento), e ciò facendo capo a risorse proprie (gli uffici della convenuta non disponendo della necessaria attrezzatura di disegno) senza concorrenziare la datrice di lavoro, quanto piuttosto permettendole di generare profitto. Inoltre, non è stato dimostrato che tale attività abbia inciso negativamente sulla sua prestazione lavorativa o che abbia causato la perdita di clienti. Le sue assenze dal posto di lavoro, pur accertate, erano dovute ai compiti a lei incombenti. Ella era comunque raggiungibile telefonicamente, e i problemi sono sempre stati gestiti. Quanto alla sua situazione debitoria, non risulta che essa sia stata d’ostacolo ai suoi compiti o che la convenuta si sia mai interessata alla questione. Anche riguardo alla formazione della dipendente, la società era unicamente interessata a farle acquisire le competenze di gestione immobiliare tramite il corso __________. Nessun particolare rimprovero poteva del resto esserle mosso per non aver allestito documentazione dettagliata che permettesse di verificare quali importi attenessero alla DL e quali alla progettazione, ritenuto che era lei il massimo organo societario, né sono state dimostrate delle irregolarità finanziarie. Infine, la convenuta non ha neppure dimostrato che l’acconto di fr. 10'000.- derivante dal cantiere C__________ riguardasse la DL, per cui non poteva pretendere tale importo.

3.        L’appellante critica il primo giudice innanzitutto per aver respinto una serie di mezzi di prova da lei richiesti per poi rimproverarle di non aver saputo dimostrare le sue posizioni. Postula pertanto l’assunzione di tali prove in seconda sede, mentre l’appellata si oppone, sostenendo che la controparte sarebbe preclusa, avendo rinunciato a impugnare l’ordinanza pretorile sulle prove e l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria.

3.1    In seconda sede, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è data la possibilità di assumere prove respinte dal Pretore. È necessario che le prove richieste siano state offerte nelle forme e nei tempi previsti dal diritto procedurale, e siano supportate da sufficiente allegazione. La parte richiedente deve debitamente motivare la sua critica agli accertamenti di fatto, rispettivamente alle decisioni istruttorie prese dal primo giudice. Inoltre, i nuovi mezzi di prova devono essere considerati rilevanti. Sia il primo giudice, sia l’autorità di appello possono difatti rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo, in funzione di un apprezzamento anticipato delle prove (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 32 seg. ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016, n. 47 ad art. 316 CPC).

3.2    Le ordinanze sulle prove sono disposizioni ordinatorie processuali impugnabili in modo indipendente tramite reclamo solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il reclamo è dunque sottoposto a requisiti restrittivi e il suo esito, dal punto di vista del ricorrente, è particolarmente incerto, tanto più laddove il pregiudizio causato dalla mancata assunzione di una prova, potendo essere di regola sanato mediante una sentenza finale favorevole, non può essere considerato difficilmente riparabile, come da costante prassi della Terza Camera civile del Tribunale di appello. Un’eventuale insufficienza probatoria potrà dunque, di principio, essere contestata mediante impugnazione della sentenza finale.

3.3    Nel presente caso, in considerazione delle suddette circostanze e della natura dei mezzi di prova in questione, che nemmeno erano a rischio di scomparsa, all’appellante non può essere impedito di chiederne l’assunzione in appello solamente perché ha scelto di non impugnare un’ordinanza sulle prove o la decisione di chiusura dell’istruttoria. Ciò non risulta contrario alla buona fede (art. 52 CPC), tanto più che essa nelle sue conclusioni (v. p. 8 e 15) ha pure ribadito la legittimità delle sue richieste probatorie.

3.4    L’appellante chiede l’assunzione dei mezzi di prova elencati alle p. 39-40 del suo gravame, sulla cui pertinenza si osserva quanto segue.

3.5    Il primo giudice con disposizione ordinatoria 23 maggio 2016 ha respinto gli interrogatori di __________ H__________ e __________ R____________________ (organi della convenuta), siccome in considerazione delle testimonianze dei dipendenti, il primo non poteva apportare alcun valore aggiunto in relazione all’attività della direttrice, mentre la seconda ha assunto i propri incarichi solo dopo il suo licenziamento. L’appellante invece sostiene che l’interrogatorio di __________ H__________ era essenziale per dimostrare la sua mancata conoscenza delle attività di DL e di progettazione della controparte e di non aver mai redatto il doc. O1. I due organi, che potrebbero effettuare un’analisi qualitativamente migliore rispetto ai dipendenti sulle prestazioni lavorative dell’attrice, disponendo di una visione d’insieme, avrebbero anche potuto dimostrare la pessima gestione societaria e il derivante grave peggioramento finanziario, compresa la perdita di clientela.

3.6    Per quanto concerne la conoscenza, da parte di __________ H__________, delle attività di DL svolte dall’attrice, il doc. O1 (lettera di referenze del 21 ottobre 2009) attesta che fra gli incarichi dell’attrice vi erano pure quelli di “direzione lavori e liquidazioni” e la datrice di lavoro anche con l’appello, pur rimarcandone la falsificazione, non ha apportato alcun elemento concreto a tal riguardo, limitandosi a sostenere che lo scritto è antecedente al periodo qui in discussione (2010-2012), che l’attrice non necessitava di referenze e che alla data ivi indicata AP 1 non era ancora stata costituita. Ciò non supporta la tesi della falsità, ritenuto pure che il documento è intestato a __________ SA, ove l’attrice lavorava prima che tutte le attività e il suo contratto di lavoro venissero ripresi dall’appellante. Inoltre, il doc. Q, ovvero una polizza assicurativa di __________ SA, attesta la stipulazione di un’assicurazione per direzione lavori (“Bauleitungstätigkeit”) in favore di AP 1 per il periodo luglio 2010-dicembre 2013 e indica esplicitamente, quale destinatario della corrispondenza, __________ SA, __________. Dalle testimonianze è pure emerso che la fatturazione di AP 1 (ivi compresi i pagamenti relativi ai cantieri in questione) veniva regolarmente trasmessa a __________, ove veniva gestita la contabilità (v. anche doc. 21), che i dipendenti erano al corrente dei cantieri in corso, che la documentazione e le pratiche erano accessibili e visibili negli uffici, che __________ H__________ intratteneva rapporti mensili piuttosto regolari con la convenuta tramite visite e telefonate, e che il committente J__________ e __________ H__________ avevano discusso del cantiere (testi __________ C__________, __________ S__________ e __________ __________ G__________, verbale del 5 ottobre 2016, p. 3-4, 5, 7-9, 11; teste __________ M__________, verbale del 22 settembre 2016m p. 8-9). L’interrogatorio di __________ H__________, quale semplice dichiarazione di parte, non può dunque sovvertire quanto appena detto e non può essere ammesso. La decisione del Pretore di ritenere che la DL rientrasse nelle mansioni contrattuali dell’appellata risulta pertanto corretta. Quanto alla progettazione, il Pretore ha ammesso la possibilità che __________ H__________ non ne fosse a conoscenza (impugnato giudizio, p. 4) e l’appellante omette di confrontarsi con la decisione e di spiegare per quale motivo il suo interrogatorio di possa essere determinante.

3.7    In relazione all’attività dell’attrice nel periodo in esame, le persone che vi lavoravano a stretto contatto, ovvero i dipendenti, come pure due dei committenti, sono già stati ascoltati quali testi. Non si vede dunque come tali accertamenti possano essere modificati dalle dichiarazioni di parte di due organi di cui il primo era attivo alla sede di __________, e l’altra ha iniziato la sua attività solo dopo il licenziamento dell’attrice. Quanto al presunto dissesto amministrativo e finanziario e all’addebito ingiustificato di costi privati a carico della società, l’appellante in prima sede si è limitata ad affermazioni del tutto generiche, omettendo di fornire qualsivoglia elemento concreto (cfr. risposta, p. 76, 19 e 22-23 e duplica, p. 10 e 31): non ha prodotto alcun bilancio societario, dato contabile o dettaglio, né ha precisato il nome di alcun cliente che avrebbe abbandonato l’azienda, quali documenti sarebbero stati persi o quali fatture non sarebbero state pagate. Nemmeno l’addebito a carico della società di fatture personali è supportato da riscontri oggettivi. Con il gravame, l’appellante ha osservato che non disponeva di documentazione, siccome l’implementazione di una contabilità corretta dopo la partenza dell’attrice ha richiesto anni (p. 19 appello), ma questa spiegazione non l’avrebbe comunque esonerata dall’onere di fornire perlomeno qualche specificazione, ritenuto pure il tempo trascorso dal licenziamento dell’attrice allo scambio di allegati introduttivi (tre anni). Essendo l’allegazione e la specificazione insufficienti, non è possibile concedere ai fatti in questione la rilevanza necessaria (art. 150 cpv.1 CPC) per ammettere i richiesti interrogatori, che oltretutto hanno un valore probatorio molto limitato e dovrebbero quindi essere suffragati da ulteriori elementi (v. anche DTF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2), come appena detto non presenti.

         Aggiungasi che la richiesta di ammettere quale mezzo di prova il bilancio societario 2015 è inammissibile, innanzitutto poiché menzionato tardivamente solo in occasione del verbale di prime arringhe del 10 dicembre 2015. Inoltre, il documento in quel frangente non esisteva ancora né è stato offerto successivamente, e l’appellante in questa sede omette di motivare la sua assunzione agli atti quale nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 317 CPC. Abbondanzialmente, non si vede la sua pertinenza nella presente controversia, dal momento che esso è di svariati anni successivo al licenziamento dell’attrice, mentre i bilanci degli anni precedenti non sono stati prodotti.

3.8    Quanto alle richieste di informazioni scritte da due diversi uffici di tassazione, dalla banca __________ di __________, da __________ F__________ e da AO 1, che il Pretore ha respinto con la decisione 9 dicembre 2016 di chiusura dell’istruttoria, l’appellante ne chiede l’ammissione in questa sede per chiarire la natura della collaborazione fra AO 1 e __________ F__________ e individuare pagamenti derivanti da eventuali altri cantieri. Ciò per dimostrare da una parte che era l’attrice a svolgere gran parte della progettazione (non potendo dunque il Pretore stabilire che la medesima, a fronte della sua collaborazione con l’arch. F__________, poteva conciliare la sua attività per la società e quella privata di progettazione nel suo tempo libero); dall’altra, per dimostrare quali fossero gli importi derivanti da DL e dunque spettanti a AP 1 (p. 14 e 33-35 appello).

3.9    Non avendo l’appellante mai richiesto alla controparte, in via di compensazione, la restituzione di importi relativi al cantiere B__________/J__________ e avendo l’audizione dei testi __________ F__________, __________ C__________ e __________ B__________ permesso di comprendere quanto è stato complessivamente pagato per gli ulteriori due cantieri (per progettazione e DL) e quanto hanno incassato le parti coinvolte, le richieste di informazioni scritte riguardanti le dichiarazioni d’imposta e le decisioni di tassazione di __________ F__________ e AO 1, rispettivamente riguardanti il conto intestato a “__________ studio d’architettura di __________ F__________ e AO 1” presso la banca __________ devono essere respinte in quanto esorbitanti e sproporzionate, estendendosi a persone non direttamente coinvolte nella controversia (l’arch. F__________) e a dati qui non rilevanti e attinenti alla sfera privata (guadagni globali e movimenti bancari riferiti a più anni), né permettendo comunque di verificare la congruità degli importi incassati. Peraltro, l’appellante non può pretendere l’assunzione agli atti di una tale mole di documenti e che il giudice li esamini poi nel dettaglio alla ricerca di dati che supportino le sue tesi o eventualmente l’esistenza di eventuali altri cantieri di cui non si trova riscontro negli allegati di causa, poiché di tratterebbe di un’inammissibile operazione dal chiaro scopo indagatorio.

         Con riferimento alle informazioni scritte dall’arch. F__________ concernenti le note di onorario da lei emesse per i cantieri in questione, la medesima ha rilevato di non essersi mai occupata della fatturazione (compito che incombeva all’attrice), specificando in grandi linee quanto ha lavorato e quanto ha incassato in relazione a ciasun cantiere (verbale del 22 settembre 2016, p. 3-4), ciò che permette di valutare il suo grado di coinvolgimento nei vari progetti. Ne consegue che un apprezzamento anticipato della prova richiesta conduce a ritenerla inconcludente, di qui la sua reiezione.

         Per quanto riguarda la richiesta di indirizzare tale domanda pure all’attrice, l’appellante in questa sede non rivendica importi derivanti dai cantieri B__________/J__________ e B__________. Diversa è la situazione per il cantiere C__________, a fronte della contestata natura del già menzionato acconto di fr. 10'000.-. Ciononostante, non si vede come l’edizione della relativa documentazione dall’attrice possa essere determinante: il Pretore ha osservato che per nessuno dei tre cantieri è stata allestita una documentazione che permettesse di ricostruire nel dettaglio i costi di progettazione e quelli di DL (impugnato giudizio, p. 8), né l’appellante contesta detto accertamento, anzi, lo rimarca per sottolineare la negligenza della dipendente, che da parte sua ha negato di possedere tale documentazione. Il committente __________ C__________ durante la sua audizione ha d’altronde riferito che il preventivo dei costi di DL e progettazione non distingueva fra l’una e l’altra attività e che non sapeva come venissero calcolati gli onorari (verbale del 12 ottobre 2016, p. 2-3). L’istruttoria ha pure chiarito che __________ non aveva un proprio recapito o propri uffici, bensì tutta la corrispondenza giungeva e partiva dagli uffici di AP 1. La documentazione auspicata, se esistente, avrebbe dovuto trovarsi presso la sede dell’appellante. Non si vede dunque perché la prova richiesta dovrebbe condurre a un esito positivo. Anche in questo caso, un apprezzamento anticipato conduce alla sua reiezione, a conferma della decisione pretorile.

3.10  Ne consegue che le richieste di assunzione di prove in seconda sede formulate dall’appellante devono essere integralmente respinte. Ciò non significa che le sue censure inerenti alla mancanza di trasparenza da parte dell’attrice siano prive di pertinenza, come si dirà meglio nel seguito.

4.      Nel merito, l’appellante critica il Pretore per aver negato i presupposti di un licenziamento immediato, sottolineando che la rottura del rapporto di fiducia con la dipendente è stato causato dalla sua attività abusiva nei cantieri e dalle derivanti conseguenze negative. Subordinatamente, ritiene che l’indennità per licenziamento ingiustificato accordata alla dipendente debba essere ridotta.

5.      L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (IICCA del 30 gennaio 2015, inc. 12.2013.95, consid. 6; DTF 127 III 351, consid. 4a; DTF 130 III 28, consid. 4.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 310, consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

5.1    Può ad esempio costituire un grave motivo di disdetta l’esercizio, da parte del dipendente, di un’attività accessoria non concorrenziale, se essa impedisce o ostacola il dipendente nel regolare svolgimento dei suoi compiti, con conseguente diminuzione del suo rendimento e della sua efficienza (Staehlin in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 4a ed. 2006, n. 38 e 40 ad art. 321a CO; Portmann/Rudolph in: Honsell/Vogt/ Wiegand [ed.], Basler Kommentar, OR I, 6a ed. 2015, n. 21 ad art. 321a CO). Anche l’esercizio di un’attività privata durante l’orario di lavoro, o l’utilizzo non autorizzato di risorse aziendali per scopi estranei può costituire una grave violazione del dovere di fedeltà (art. 321a CO) laddove il dipendente può pure essere tenuto a consegnare al datore di lavoro gli eventuali ricavi che ne ha tratto, dopo deduzione delle sue spese e della sua remunerazione (Streiff/Von Känel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed. 2012, n. 7, p. 185 ad art. 321a CO; Staehlin, op. cit., n. 38 e 40 ad art. 321a CO e n. 3 ad art. 321b CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 2010, n. 3 ad art. 321b CO).

5.2    Al dipendente che riveste un ruolo dirigenziale incombono obblighi di fedeltà e diligenza accresciuti. Conseguentemente, le sue eventuali violazioni o inadempienze devono essere giudicate con maggiore severità. Il dipendente che ricopre il ruolo di organo è peraltro sottoposto all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 717 CO, che di principio è più esteso e gli impone di salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (IICCA del 28 giugno 2019, inc. 12.2018.33, consid. 5.2; DTF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018, consid. 3.2.1; DTF 127 III 86 consid. 2c; Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO; Staehlin, op. cit., n. 8 ad art. 321a CO).

6.      Dall’istruttoria è emerso che perlomeno fino a fine 2010, __________ H__________ era molto soddisfatto del lavoro dell’attrice (e difatti l’ha promossa a direttrice e presidente del CdA), e che in seguito l’ha richiamata in un’unica occasione, a causa delle lamentele dei clienti sulla sua scarsa reperibilità (teste __________ C__________, verbale del 5 ottobre 2016, p. 3), ma nulla permette di ammettere che vi sia stato un avvertimento sulla possibile fine del rapporto di lavoro.

         La medesima, alla quale dev’essere pacificamente riconosciuta una posizione dirigenziale e di organo, aveva ad ogni modo accresciuti obblighi di fedeltà nei confronti della società.

7.      Ora, il Pretore ha accertato che l’attività di progettazione, oltre a non essere concorrenziale, era accessoria e svolta nel tempo libero, come appurato in sede testimoniale. L’appellante critica quest’ultimo accertamento, sostenendo che i testi non erano in grado di giudicare il lavoro della direttrice e i motivi delle sue assenze. Quest’ultima aveva un ruolo dirigenziale impegnativo, a maggior ragione non avendo esperienza nell’ambito della gestione immobiliare e dovendo seguire il corso __________ (cfr. consid. E), che la impegnava i sabati e una sera alla settimana per 3 ore, per cui non poteva ragionevolmente disporre di tempo aggiuntivo per attività accessorie di progettazione (p. 4-7 e 22-23 appello). A suo dire, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, AO 1 non ripartiva la progettazione con l’arch. ____________________ F__________, che piuttosto fungeva da prestanome. Difatti, quest’ultima nella sua audizione ha dichiarato di avere incassato importi del tutto esigui per la progettazione dei cantieri B__________/J__________ e B__________, rispettivamente di non aver mai fatto disegni per il cantiere B__________ e di non aver mai incontrato tale committente (p. 11-15 appello). Inoltre la progettazione riferita ai tre cantieri, considerati i costi di costruzione e il doc. 44 (indicante a livello statistico, per progettazioni analoghe, un tempo medio di lavoro di circa 50 giorni lavorativi), ha sicuramente richiesto un elevato numero di ore di lavoro, non conciliabili con gli incarichi a tempo pieno della direttrice (p. 9-11 appello). Il Pretore non avrebbe neppure tenuto in debita considerazione le testimonianze di __________ B__________ e __________ C__________, che hanno confermato l’esercizio da parte della direttrice di attività di progettazione in orario di lavoro, né l’utilizzo di uffici, materiale di cancelleria e personale per lo svolgimento di tali incarichi (appello, p. 15-17 e 19-20).

7.1    Nella fattispecie, nulla agli atti permette di ritenere che AO 1 abbia percepito degli onorari per il cantiere B__________/J__________. Nel relativo contratto, firmato dalla dipendente in nome e per conto di AP 1, è previsto un onorario complessivo per DL e progettazione in favore della società di fr. 180'000.- (doc. 35). L’arch. F__________ F__________ ha dichiarato a tal riguardo di aver fatto dei disegni, oltre ad occuparsi della domanda di costruzione, ma di avere incassato un importo esiguo (fr. 1'000.-/2'000.-, rispettivamente fr. 500.-), riferendo poi di avere svolto gran parte della progettazione per il cantiere C__________ (incassando fr. 20'000.-), e di essersi invece occupata solo marginalmente del cantiere B__________ (controllo progetti e domanda di costruzione), incassando fr. 2'000.- (verbale del 22 settembre 2016, p. 3-4). Si deve pertanto concludere da un lato che essa ha eseguito almeno una parte dei piani, e dall’altra che AO 1 ha svolto per i tre cantieri attività di progettazione non indifferenti (soprattutto con riferimento al cantiere B__________, almeno in parte per il cantiere B__________/J__________, e in misura minore per il cantiere C__________), in aggiunta alle sue funzioni dirigenziali e alla partecipazione al corso __________.

7.2    Vi è tuttavia pure da considerare che la stessa datrice di lavoro, nella sua risposta del 29 maggio 2015 (p. 26 e 31), ha riferito che la direttrice poteva compensare il tempo che investiva nei corsi __________ con le ore di lavoro. Ne discende che essa aveva a disposizione del tempo libero che poteva impiegare per la progettazione, tanto più se effettuata nel corso di più anni con almeno una parziale collaborazione dell’arch. __________ I dipendenti hanno dichiarato di non averla vista disegnare in ufficio, mancando peraltro la necessaria attrezzatura. La teste __________ T__________ ha riferito che, frequentando regolarmente l’abitazione dell’appellata, la vedeva spesso disegnare alla sera e nel fine settimana (verbale del 22 settembre 2016, p. 6). È pur vero che i compiti di un progettista non si limitano al mero disegno e che alcune incombenze sono state parzialmente svolte dalla direttrice presso gli uffici societari: i committenti __________ B__________ e __________ C__________ hanno difatti dichiarato di avere discusso dei progetti con AO 1 almeno in parte presso gli uffici di AP 1 in orario di lavoro (verbale del 12 ottobre 2016, p. 2-3 e 6). Non si deve tuttavia dimenticare che a AO 1 era stata conferita la più ampia flessibilità e autonomia. Nella misura in cui lavorava per la società fuori orario di lavoro (i committenti C__________ e B__________ hanno pure riferito di svariati incontri avvenuti alla sera, sui rispettivi cantieri o presso la propria abitazione, cfr. verbale del 12 ottobre 2016, p. 56), non le si può dunque rimproverare di non essere stata sempre attiva per la società durante gli orari d’ufficio. In particolare, in considerazione di tale autonomia e in mancanza di ulteriori elementi, pur essendo possibile che l’attrice talvolta non abbia limitato la progettazione al suo tempo libero, la questione sfugge alla dimostrazione, e non può essere utilizzata per fondare un licenziamento in tronco, d’accordo con il primo giudice.

7.3    L’apprendista __________ G__________ ha riferito di avere fatto, su incarico dell’appellata, delle fotocopie di disegni e capitolati e di averla accompagnata in due occasioni sul cantiere C__________ per effettuare delle misurazioni (verbale del 5 ottobre 2016, p. 10-11). È peraltro pacifico che AO 1 abbia indicato alle varie persone e autorità coinvolte nei cantieri il recapito di AP 1 per la ricezione di comunicazioni, anche attinenti alla progettazione (vedi doc. 15-16, 19-20, 22-23 e 26-27). In assenza di ulteriori indicazioni, non si può tuttavia ammettere un ampio o sistematico utilizzo di risorse aziendali per questioni estranee che giustifichi un licenziamento in tronco, tanto più che le progettazioni erano funzionali ai mandati attribuiti alla società. In particolare, __________ B__________ e __________ C__________ sono divenuti clienti dell’appellante in virtù di tale occupazione (cfr. teste __________ F__________, verbale del 22 settembre 2016, p. 1; testi __________ C__________ e __________ B__________, verbale del 12 ottobre 2016, p. 3-4 e p. 6), mentre tutti gli onorari del cantiere B__________/J__________ sono stati pattuiti in favore dell’appellante.

8.      L’appellante ribadisce la cattiva gestione societaria e i disagi derivanti dalle frequenti assenze della direttrice. Dell’infondatezza dei rimproveri mossi alla dipendente in relazione all’asserito tracollo finanziario, al dissesto amministrativo, alle fatture perse o non liquidate e alla perdita di clientela si è già detto (v. consid. 3.7). L’accertamento pretorile secondo cui le mansioni della dipendente le imponevano delle frequenti assenze dagli uffici non è stato validamente contestato, per cui non si può imputare la sua scarsa reperibilità e le conseguenti problematiche (in particolare le lamentele dei clienti), anch’esse emerse nell’istruttoria, alla sola progettazione, né si può muovere alla direttrice un particolare biasimo a tal riguardo, anche considerando che la medesima svolgeva attività per la società pure fuori orario (alla sera e nel fine settimana) e che, secondo quanto riferito dai dipendenti, era sempre reperibile telefonicamente.

9.      L’appellante sostiene pure che l’attività di progettazione della sua dipendente avveniva in violazione delle direttive OTIA, presentandosi ella indebitamente quale architetto malgrado la sua formazione di disegnatrice edile, rispettivamente utilizzando l’arch. __________ F__________ quale prestanome. La questione non necessita qui di essere approfondita, attenendo a una presunta violazione del diritto pubblico e non del rapporto di lavoro, essendo piuttosto determinante esaminare se e quali pregiudizi abbia patito la società a causa della dipendente.

10.    L’appellante rileva come l’appellata non separasse debitamente la progettazione dalla DL e i derivanti onorari, per cui non si riesce tutt’ora a capire come avvenisse la suddivisione (p. 28-29, 34 e 36 appello). La medesima nemmeno aveva le competenze per svolgere la professione di architetto e avrebbe pure coinvolto la società in questo abuso, facendola apparire quale uno studio di architettura, firmando a suo nome e per suo conto un contratto comprendente anche la progettazione (cfr. doc. 35), indicandola nelle domande di costruzione ed esponendola dunque ai relativi rischi e responsabilità, che si sarebbero in effetti concretizzati, avendo il committente J__________ avanzato, nei suoi confronti, pretese di risarcimento (cfr. doc. 36 e 40). Peraltro, la stessa in un’occasione avrebbe fatto lavorare l’apprendista di commercio __________ __________ G__________ sul cantiere B__________/J__________. Dette circostanze sarebbero state erroneamente trascurate dal Pretore, il quale a torto avrebbe osservato che la dipendente, essendo il maggiore organo societario, non era sottoposta a controlli o verifiche, siccome ciò non le permetteva comunque di agire arbitrariamente (p. 36-37 appello).

10.1  La censura dell’appellante deve essere parzialmente condivisa. Come detto, una dipendente con funzioni dirigenziali e di organo ha obblighi di diligenza e fedeltà accresciuti, e deve sempre agire tenendo presente l’interesse della società, evitando qualsiasi conflitto di interessi. Nel caso concreto, in considerazione degli impegnativi incarichi a tempo pieno, fra cui lo svolgimento della DL, e dell’esercizio di un’attività parallela privata di progettazione (queste ultime due mansioni difficilmente distinguibili l’una dall’altra agli occhi di un committente, soprattutto laddove AP 1 e i relativi recapiti erano indicati come riferimento per tutte le questioni inerenti ai cantieri), a AO 1 incombeva perlomeno l’obbligo di tenere ben separati i due ambiti, documentando quando e quali incarichi svolgesse e in quali vesti. In particolare, aveva il dovere di suddividere con chiarezza gli onorari dell’una e dell’altra mansione, in modo da poter sempre giustificare l’incasso privato di importi derivanti dai cantieri in aggiunta al proprio stipendio. Inoltre, pur essendo vero che ella poteva agire in nome e per conto della società e vincolarla nei confronti di terzi (art. 55 CC, art. 718a CO), a livello interno doveva attenersi ai suoi compiti e alle direttive ricevute.

10.2  Nella fattispecie, il committente __________ C__________ ha confermato il mancato allestimento di un contratto e l’esistenza di un preventivo che non differenziava fra costi di progettazione e di DL, ma ha perlomeno riferito di sapere che alla AP 1 incombevano solo compiti di DL (verbale del 12 ottobre 2016, p. 1-3). La committente __________ B__________ ha riferito dapprima dell’inesistenza di un contratto, di non conoscere il ruolo della AP 1 nel suo cantiere e di non aver mai avuto contatti con quest’ultima, con __________ o l’arch. __________ F__________, riferendo relativamente a quest’ultima: “sapevo che lavorava alla __________ con la signora __________” (verbale del 12 ottobre 2016, p. 6-8 e 10). La teste ha poi riferito che “per me l’architetto era la signora __________” e che “la signora __________ mi ha indicato che la DL sarebbe stata fatta sotto la __________” (p. 9).

         È pur vero che per entrambi i cantieri venivano richiesti acconti separati, e meglio quelli per DL venivano chiesti in nome e per conto di AP 1, e quelli per la progettazione in nome e per conto di __________, ma non risultano distinte o liquidazioni che permettano di verificare quali onorari corrispondano a quali prestazioni concretamente eseguite. La medesima, oltretutto, in svariati documenti attinenti alla progettazione indicava, oltre al proprio nominativo, anche quello di AP 1, ciò che sicuramente ha contribuito a creare confusione (es. vedi doc. 22-28).

10.3  Per il cantiere B__________/J__________ (ristrutturazione di uno stabile) la situazione è differente, poiché la dipendente ha sottoscritto con i committenti, in nome e per conto della società, un contratto globale datato 11 giugno 2010 comprendente sia progettazione che DL (doc. 35), coinvolgendola dunque in un ambito estraneo al suo campo di attività (seppure connesso), invece di allestire contratti separati o chiarire chi fosse l’architetto responsabile per la progettazione, ritenuto che nello scritto doc. 36 il committente __________ J__________ descrive AO 1 come l’architetto, impiegata presso AP 1. __________ M__________, la quale ha lasciato la società a fine 2010, ovvero agli stadi iniziali del progetto B__________/J__________, ha riferito che “di questo progetto il sig. H__________ ne era a conoscenza perché era stato messo al corrente dalla signora __________” (verbale del 22 settembre 2016, p. 9), ma in mancanza di ulteriori elementi, non si può compiutamente valutare la situazione. __________ __________ G__________ ha confermato il suo coinvolgimento sul cantiere, dichiarando di essersi offerto quale operaio tuttofare per alcuni giorni siccome i lavori erano in ritardo (verbale del 5 ottobre 2016, p. 10-11), ciò che sicuramente non è opportuno.

10.4  Ne consegue che AO 1 per questi cantieri ha certamente violato i suoi accresciuti obblighi di diligenza, fedeltà e trasparenza. Non è per contro ravvisabile un agire doloso o dissimulatorio. Le operazioni avvenivano alla luce del sole (v. sopra consid. 3.6), e la società stessa ha conferito alla sua direttrice autonomia totale rinunciando a effettuare controlli, richiedere rendiconti o informarsi sulle modalità di organizzazione del lavoro pur sapendo dell’esistenza dei cantieri sopra indicati. L’agire di AO 1 da una parte era atto a creare un profitto alla società, dall’altra le ha causato un pregiudizio nella misura in cui vigeva sicuramente confusione sui ruoli, i diritti e le responsabilità delle varie parti, tanto che neppure nella presente procedura si è riusciti a ricostruirli e verificarli debitamente. Questa problematica non è stata tenuta in sufficiente considerazione dal Pretore, anche se a mente di questa Camera non raggiunge la soglia necessaria per ammettere un licenziamento in tronco, anche perché __________ H__________, almeno in parte a conoscenza della situazione (come si è visto), ha omesso di intervenire per imporre la necessaria chiarezza.

10.5 Non possono invece essere considerate, contrariamente a quanto pretende l’appellante, le situazioni verificatesi solo dopo il licenziamento, e meglio i problemi sorti in connessione con il cantiere B__________/J__________ (sanzione pecuniaria del Municipio di __________ e richieste di risarcimento dei committenti verso la società, risalenti al 2014, cfr. doc. 36 e 40), e l’incasso dei due importi di fr. 6'376.65 e 21'500.- spettanti alla società. Peraltro, anche qualora si volesse considerare pure il qui ancora contestato acconto di fr. 10'000.- del 20/21 settembre 2012 (di cui si dirà nel seguito), la stessa appellante ha sempre sostenuto che esso è successivo al licenziamento, a suo dire avvenuto il 7 settembre (v. risposta del 29 maggio 2015, p. 6 e conclusioni dell’8 febbraio 2017, p. 15).

11.    L’appellante critica il Pretore anche per non aver debitamente considerato le false informazioni fornite dalla dipendente alla società in relazione alla sua formazione, essendosi ella presentata come architetto, e l’omissione di informazioni riguardanti la sua pessima situazione finanziaria, che ostacolava il vitale rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria ai sensi della LFid (p. 4 e 22-23 appello).

         Il rimprovero relativo alla formazione della dipendente non convince. Se da una parte è vero che AO 1 abbia assunto un atteggiamento ambiguo a tal proposito (fra l’altro, nel curriculum vitae allegato alla documentazione richiamata dall’autorità di vigilanza LFid, ella si definiva titolare, dal 1986, di uno studio d’architettura in proprio), dall’altra la stessa non è stata assunta da AP 1 in qualità di architetto o progettista. La società era consapevole che le mancassero le necessarie competenze per lo svolgimento delle sue mansioni, tant’è che le ha fatto seguire il corso __________, come rettamente osservato dal primo giudice. Quanto alla sua situazione finanziaria, pur essendo vero che dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, nel periodo qui di rilevanza (ovvero fino al 2012) alcune esecuzioni e due attestati di carenza beni risalenti al 1996 a carico della dipendente, e che tali ACB erano d’ostacolo al rilascio dell’autorizzazione fiduciaria (art. 8 cpv. 1 lett. c LFid, v. anche consid. F), incombeva innanzitutto alla società, in funzione dell’importanza che attribuiva a tale autorizzazione, informarsi in proposito, ciò che non ha fatto, come già accertato dal primo giudice e non validamente contestato con l’appello. I rimproveri mossi all’appellata potranno essere considerati nella fissazione dell’indennità per licenziamento ingiustificato.

12.    Da tutto ciò discende da un lato che una parte dei rimproveri dell’appellante nei confronti di AO 1, alcuni dei quali particolarmente gravi, non hanno trovato un riscontro probatorio, rispettivamente che le censure appellatorie non possono sovvertire la decisione del Pretore di ritenere il licenziamento in tronco ingiustificato, ricordata pure la gravosità di un licenziamento per una dipendente in età professionalmente avanzata, come nel caso qui in esame.

         Dall’altro lato, il comportamento dell’appellata, per i motivi sopra esposti, non è risultato esente da critiche. In particolare, per una dipendente con importanti funzioni dirigenziali non è assolutamente accettabile l’avere creato una situazione di tale ambiguità e confusione, segnatamente omettendo di separare opportunamente le attività svolte per la società da quelle svolte privatamente. A fronte delle indubbie manchevolezze dell’appellata (v. sopra), le considerazioni pretorili relative alla totale infondatezza delle accuse mosse dalla società alla dipendente, rispettivamente allo svolgimento corretto, da parte di quest’ultima, dei propri compiti, appaiono inadatte a sorreggere un’indennità pari a quattro mensilità. Piuttosto, il riconoscimento di un’indennità pari a due mensilità (fr. 15'000.-) appare ben più corretto nel caso concreto, al fine di meglio tenere conto dell’insieme delle circostanze descritte nei considerandi che precedono, di qui la parziale riforma del giudizio impugnato.

13.    L’appellante chiede infine che dalle pretese di controparte venga sottratto l’importo di fr. 10'000.-, a valere quale 4° acconto versato a __________ dal committente __________ C__________ il 20/21 settembre 2012, in quanto atteneva alla direzione lavori. Il Pretore ha respinto tale argomento ritenendo che la società non l’avesse dimostrato malgrado l’onere della prova a lei incombente, limitandosi a un ragionamento deduttivo. L’appellante si oppone, sottolineando l’ingiustizia di farle sopportare le conseguenze negative di una mancata dimostrazione malgrado l’assenza di prove fosse dovuta al comportamento della controparte. Inoltre, il suo ragionamento deduttivo sarebbe logico, nel senso che l’acconto è stato versato a ridosso del termine dei lavori (novembre 2012), per cui riguardava la DL e non certo la progettazione, ben antecedente nel tempo.

13.1  Chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC). Detta regola si applica di principio anche alla prova di un fatto negativo, ad esempio la dimostrazione che un versamento non riguardava la progettazione, o in caso di emergenza probatoria, ovvero laddove la parte gravata dall’onere della prova non disponga o non conosca i mezzi di prova disponibili, ma questa esigenza è temperata dalle regole della buona fede, che obbligano la controparte a cooperare alla procedura probatoria (art. 2 CC). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove il giudice dovrà in tal caso pronunciarsi sul risultato della collaborazione della controparte, rispettivamente trarrà le conseguenze del rifiuto di collaborare. Trattandosi di fatti difficili da dimostrare, può entrare in considerazione anche una riduzione della gradazione probatoria, potendo bastare una verosimiglianza preponderante (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol.  1, n. 73 seg. ad art. 152 CPC; DTF 142 III 369 consid. 4.2). I suesposti principi devono valere a maggior ragione se il fatto è difficile da provare a causa del comportamento della controparte, laddove entrano in considerazione i principi della buona fede e dell’equità.

13.2  Nel caso concreto, gli unici fatti certi sono che AP 1 aveva l’incarico di seguire la DL relativa al cantiere di __________ C__________, che AO 1, oltre a svolgere tale mansione per conto della società, si è pure occupata della relativa progettazione in collaborazione con l’arch. __________ F__________, e che __________ C__________ il 20/21 settembre 2012 ha versato sul conto di __________ un acconto di fr. 10'000.-. Né i documenti agli atti, né l’audizione del committente hanno potuto chiarire la natura di tale acconto. Giova avantutto osservare che AO 1, in qualità di organo e unica responsabile, all’interno della società, dei lavori di progettazione e costruzione, ha omesso di allestire l’opportuna documentazione per permettere di chiarire la natura dei vari importi, tant’è che nemmeno il committente era in grado di verificarli. Già si è detto peraltro che la dipendente aveva il dovere di essere trasparente in merito agli importi che incassava direttamente in aggiunta al suo salario mensile, che già copriva la remunerazione per il suo lavoro. Ella tuttavia non ha fornito alcuna prova o spiegazione che permetta di verificare se l’importo conteso derivasse da una sua attività privata di progettazione, limitandosi a osservare che la ripartizione effettuata corrisponderebbe a quella usuale secondo le direttive SIA, ciò che non è convincente oltre a essere oltremodo generico. In effetti questa circostanza non può essere determinante, in primis perché la dipendente, che si è occupata perlomeno di una parte della progettazione, non è un architetto, bensì una disegnatrice edile, e inoltre poiché non esistono delle pattuizioni a tal riguardo né si sa quale fosse la sua retribuzione oraria. Nell’apprezzamento degli elementi a disposizione, l’argomentazione della controparte appare invece fondata. Considerato che l’abitabilità dell’abitazione di __________ C__________ è stata concessa nel novembre 2012 (verbale del 12 ottobre 2016, p. 3), è logico ritenere, in ragione delle regole della comune esperienza, che un pagamento avvenuto il 20/21 settembre 2012 attiene alla DL e non alla progettazione, salvo prova del contrario che avrebbe però in tal caso dovuto essere apportata da AO 1, ciò che ella ha omesso di fare. Considerando queste circostanze (come pure il parziale utilizzo di risorse di AP 1 per l’espletamento dei compiti di progettazione e la confusione fra le varie attività), è pertanto AO 1 a dover assumere le conseguenze dell’assenza della prova a sostegno della propria tesi, ciò che si impone anche in considerazione del principio della buona fede e dell’equità. Essa deve dunque essere considerata arricchita senza causa legittima a danno del patrimonio dell’ex datrice di lavoro, ed è tenuta a restituire l’arricchimento (art. 62 cpv. 1 CO). La censura appellatoria può dunque essere accolta, nel senso che dagli importi incassati da AO 1 deve essere dedotto l’importo di fr. 10'000.-, in quanto di spettanza di AP 1.

14.    Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che AP 1 è condannata a pagare a AO 1 fr. 3'631.- (fr. 13'631.- – fr. 10'000.-) al lordo delle deduzioni sociali oltre interessi e fr. 15'000.- al netto delle deduzioni sociali oltre interessi quale indennità per licenziamento ingiustificato. La ripartizione delle spese giudiziarie effettuata dal Pretore (che ha stabilito una soccombenza attorea del 63%, tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 4'500.- e ripetibili in favore di AP 1 pari a fr. 5'600.-) deve dunque essere modificata nel senso che AO 1 risulta in prima sede soccombente nella misura dell’ 84%, considerando pure che le ampie richieste istruttorie di AP 1 e le difficoltà della controversia sono state in parte determinate dal comportamento non trasparente dell’attrice. Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 43'631.-, seguono la reciproca soccombenza. Ritenuto che la pretesa principale dell’appellante e le richieste probatorie sono state respinte, mentre quella subordinata è stata invece parzialmente accolta, si giustifica di ripartire le spese processuali della presente decisione in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese processuali vengono calcolate secondo i dettami degli art. 2, 7 e 13 LTG.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                               1.      L’appello 5 aprile 2018 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così modificata:

                                        1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la convenuta è condannata a pagare all'attrice l'importo di:

                                        - fr. 3'631.- al lordo delle deduzioni sociali con interessi al 5% dal 1. gennaio 2013 +

                                        - fr. 15'000.al netto delle deduzioni sociali con interessi al 5% dal 1. aprile 2013.

                                        2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'500.- da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attrice in ragione dell’84% e della convenuta per il 16%. L'attrice è condannata a pagare alla convenuta l'importo di fr. 7’000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                        3. invariato

                                        4. invariato

                               2.      Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono ripartite fra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                               3.      Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).