AO 1
Incarti n. 12.2018.46 12.2018.50
Lugano 4 novembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 19 luglio 2012 da
contro
AO 1 rappr. da PA 2
rispettivamente nella causa - inc. n. OR.2012.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 24 luglio 2012 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
E__________ __________ AP 1 tutti rappr. da PA 1
con cui AP 1, nell’ambito della prima procedura (inc. n. OR.2012.21), ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di CHF 38'803.85, di EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2011, mentre che AO 1, nell’ambito della seconda (inc. n. OR.2012.22), ha chiesto di fare ordine a E__________ __________ - successivamente dimesso dalla lite - e/o a AP 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP e delle conseguenze civili dell’art. 343 cpv. 1 lett. c-d CPC, di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012 e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________ (per questa società dal 1 gennaio 2003), T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________, nonché un riassunto per le proprie prestazioni e per quelle dei corrispondenti e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con i relativi documenti giustificativi (fatture), domande avversate dalle rispettive controparti, che hanno postulato la reiezione delle petizioni di parte avversa;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 14 febbraio 2018, con cui, in parziale accoglimento della petizione di AP 1 (inc. n. OR.2012.21), ha condannato AO 1 al pagamento di CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 e di GBP 118'330.45 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili, e, in parziale accoglimento della petizione di AO 1 (inc. n. OR.2012.22), nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto, ha fatto ordine a AP 1 di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate, sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA, e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.per ripetibili;
appellanti entrambe le parti: AP 1, che con appello 16 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.46) ha chiesto, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la riforma del giudizio pretorile nel senso di accoglierla integralmente, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte (inc. n. OR.2012.22), ha chiesto la riforma del giudizio pretorile in via principale nel senso di respingerla, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, in via subordinata nel senso di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 13'350.- per ripetibili, e in via ancor più subordinata nel senso di lasciare la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo carico, tenuta a rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili di prima istanza; AO 1, che con appello 20 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.50) ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile sulla petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata di riformarla nel senso di essere condannato solo al pagamento di CHF 5'719.57, di EUR 6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012, con le spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e per 19/20 a carico di AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado; AO 1, che con appello incidentale 9 maggio 2018 (inc. n. 12.2018.46) ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP 1 di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________, ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della risposta 8 maggio 2018 di AO 1 all’appello di AP 1 (inc. n. 12.2018.46), della risposta 4 maggio 2018 di AP 1 all’appello di AO 1 (inc. n. 12.2018.50) e della risposta 14 giugno 2018 di AP 1 all’appello incidentale di AO 1 (inc. n. 12.2018.46), con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il maggio 1992 e il gennaio 2008 AO 1 ha conferito a AP 1, rappresentata da E__________ __________, tutta una serie di mandati fiduciari volti alla costituzione e all’amministrazione delle società __________ (il 30 maggio 1995 e 10 aprile 2001), T__________ __________ (il 12 aprile 1994 e 10 aprile 2001), __________ (il 26 agosto 1992 e 10 aprile 2001), R__________ __________ (il 1 gennaio 2008), __________ (il 26 maggio 1992 e 10 aprile 2001), __________ (il 22 maggio 2003), M&__________ __________ (il 28 settembre 2004), __________ (il 23 febbraio 2004), I__________ __________ (l’11 aprile 2003) e __________ (in data non precisata).
Tra il giugno 2009 e il luglio 2010 AO 1 ha in seguito concluso con AP 1, sempre rappresentata da E__________ __________, altre convenzioni fiduciarie volte all’intestazione di un’autovettura Porsche Cayenne Turbo (il 3 giugno 2009), all’intestazione del capitale sociale della società __________ (il 22 luglio 2010) e all’intestazione di un conto corrente presso __________ (il 17 novembre 2009).
I mandati fiduciari sono poi stati revocati nel corso del 2011 e del 2012: il 14 ottobre 2011 AP 1 ha comunicato di rinunciare con effetto immediato ai contratti relativi alle società __________, T__________ __________ e __________; il 23 marzo 2012 AO 1 ha provveduto a rescindere con effetto immediato tutti gli altri contratti.
2. Con petizione 19 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.21), non preceduta dalla procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per ottenerne la condanna al pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85, di EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2011. Essa, in sintesi, ha preteso il saldo delle sue fatture, in parte pure emesse per R__________ __________ e M&__________ __________ dalla sua corrispondente M__________ __________, relative alle società R__________ __________ (EUR 43'847.98), __________ (GBP 161'565.96), __________ (CHF 36'803.83), M&__________ __________ (USD 10'889.49), __________ (GBP 14'588.66 e EUR 60'789.70), I__________ __________ (EUR 34'750.42) e __________ (USD 10'734.26), nonché all’autovettura Porsche Cayenne Turbo (CHF 2'000.-), alla società __________ (EUR 2'635.-) e al conto corrente presso __________ (EUR 150.-).
La controparte si è integralmente opposta alla petizione.
3. Dal canto suo, con petizione 24 luglio 2012 (inc. n. OR.2012.22), AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio E__________ __________ - poi dimesso dalla lite - e AP 1, sempre innanzi alla medesima Pretura, chiedendo di fare a loro ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP e delle conseguenze civili dell’art. 343 cpv. 1 lett. c-d CPC, di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012 e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________ (per questa dal 1 gennaio 2003), T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________, nonché un riassunto per le proprie prestazioni e per quelle dei corrispondenti e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con i relativi documenti giustificativi (fatture).
La controparte si è integralmente opposta alla petizione.
4. Ordinata la congiunzione delle due cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 febbraio 2018, si è pronunciato nel seguente modo.
In parziale accoglimento della petizione di AO 1 di cui all’inc. n. OR.2012.22, nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (dispositivo n. I.1), ha fatto ordine a AP 1 di presentare da una parte un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012 sui seguenti aspetti, ovvero, per le società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, nonché, per la società M&__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate, sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n. I.1.1), e dall’altra una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________ (dispositivo n. I.1.2), ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte CHF 20'000.per ripetibili (dispositivo n. I.2). Egli ha in sostanza rilevato che nella misura in cui non era risultata priva d’oggetto, siccome già adempiuta da AP 1 nel corso della causa, la domanda di rendiconto era fondata.
In parziale accoglimento della petizione di AP 1 di cui all’inc. n. OR.2012.21 (dispositivo n. II.1), ha condannato AO 1 al pagamento di una somma arrotondata di CHF 28'727.-, di EUR 69'306.75, di USD 12'021.35 (recte: USD 10'852.25) e di GBP 118'330.45 (recte: GBP 122'226.50) oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012 (dispositivo n. II.1.1), ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- per 2/5 a carico di AP 1 e per 3/5 a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte CHF 4'000.- per ripetibili (dispositivo n. II.2). Egli ha in sostanza accertato che il saldo ancora dovuto da AO 1 ammontava a EUR 18'856.48 per R__________ __________, a GBP 110'382.43 per __________, a CHF 26'727.01 per __________, a USD 3'721.23 per M&__________ __________, a GBP 11'844.10 e EUR 39'763.67 per __________, a EUR 7'486.61 per I__________ __________, a USD 7'131.02 per __________, a CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo, a EUR 3'000.- per la società __________ e a EUR 200.- per il conto corrente presso __________.
5. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti:
Con appello 16 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 8 maggio 2018, AP 1 ha chiesto, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.21), la riforma del giudizio pretorile nel senso di accoglierla integralmente, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, e, nell’ambito della petizione della controparte (inc. n. OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile in via principale nel senso di respingerla, ponendo le spese processuali di CHF 30'000.- a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 20'000.- per ripetibili, e in via subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata, contestando la quantificazione del valore litigioso e il suo grado di soccombenza, nel senso di porre la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico di AO 1, tenuto a rifonderle CHF 13'350.- per ripetibili, rispettivamente nel senso di lasciare la tassa di giustizia di CHF 5'000.- e le spese a suo carico, tenuta a rifondere a AO 1 CHF 8’000.- per ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili di prima istanza.
Con appello 20 marzo 2018 (inc. n. 12.2018.50), avversato dalla controparte con risposta 4 maggio 2018, AO 1 ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile sulla petizione della controparte (inc. n. OR.2012.21) e di rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti come testi, di un nuovo giudizio, e in via subordinata, riconoscendo di essere semmai debitore solo dei CHF 3'719.57 per __________, dei EUR 3'375.- per __________, dei USD 3'305.39 per __________, dei CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo, dei EUR 3'000.- per la società __________ e dei EUR 200.- per il conto corrente presso __________, di riformarla nel senso di essere condannato al pagamento di CHF 5'719.57, di EUR 6'575.- e di USD 3'305.39 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2012, con le spese processuali di CHF 30'000.- per 1/20 a suo carico e per 19/20 a carico di AP 1, tenuta a rifondergli CHF 19'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili della seconda sede.
Con appello incidentale 9 maggio 2018 (inc. n. 12.2018.46), avversato dalla controparte con risposta 14 giugno 2018, AO 1 ha postulato, nell’ambito della propria petizione (inc. n. OR.2012.22), la riforma del giudizio pretorile nel senso di fare pure ordine a AP 1 di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________, ponendo le relative spese processuali a carico della controparte, tenuta a rifondergli ulteriori CHF 2'500.- per ripetibili di prima istanza, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
sulla petizione di AO 1 – azione di rendiconto (inc. n. OR.2012.22)
6. In base al diritto svizzero, applicabile alla fattispecie (art. 117 LDIP), il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato (art. 400 cpv. 1 CO).
Il diritto di rendiconto, che perdura anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, mira a permettere al mandante di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento danni (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 19 seg. ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 2 segg. ad art. 400 CO; TF 10 dicembre 2007 4A_413/2007 consid. 3.3, 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 5.2.3, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 8.2, 6 aprile 2011 4A_557/2010 consid. 7). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al mandante (cfr. Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (cfr. Werro, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 4 ad art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 25, 27 e 52). Il mandante, sempre che le sue richieste in tal senso non siano già state ossequiate in precedenza (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto (cfr. Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; TF 10 dicembre 2007 4A_413/2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (cfr. Fellmann, op. cit., n. 78 e 82; TF 12 ottobre 2006 4C.206/2006 consid. 4.3.1).
7. Il Pretore, dopo aver rammentato questi principi, ha preliminarmente rilevato che il fatto che ad oggi Me__________ __________, nuova fiduciaria di AO 1, avrebbe ricevuto tutta la documentazione necessaria alla gestione delle società del gruppo AO 1, ossia quella volta alla continuazione della loro gestione, e che nulla sarebbe stato più richiesto (testi A__________ __________ p. 4 e Ra__________ __________ p. 2), non significava ancora che AO 1 avesse ricevuto tutte le informazioni che gli spettavano sulla modalità con cui le stesse erano state gestite in passato, ciò che era invece proprio l’oggetto della domanda di rendiconto in esame, che non portava tanto sulla riconsegna della documentazione societaria in possesso di AP 1, ma su delle informazioni richieste a quest’ultima sulle modalità con cui aveva svolto il proprio compito e su come aveva impiegato il denaro messole a disposizione. Da questo punto di vista, né le emergenze istruttorie né le dichiarazioni di ricezione di documenti sottoscritte dalla nuova fiduciaria (doc. 3) permettevano dunque di concludere per un’infondatezza della richiesta di AO 1, che anzi, seppur solo in parte (e meglio come precisato in seguito), era ancora di attualità.
Ciò detto, con riferimento ai singoli aspetti della domanda di rendiconto oggetto della causa, egli ha ritenuto che l’aspetto riferito al riassunto delle prestazioni di AP 1 e di quelle dei suoi corrispondenti fosse stato evaso in corso di causa con la produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, da cui risultavano tutti i dettagli delle prestazioni eseguite, con le ore impiegate e il conseguente esposto orario, da cui si evinceva pure la tariffa applicata. Ne ha così dedotto che, su questo punto, la petizione poteva essere considerata priva d’oggetto (recte: stralciata dai ruoli) e che, atteso che quella società, prima dell’inoltro della presente procedura, non aveva compiutamente prodotto quanto richiestole (anche il doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21 era incompleto), essa era da considerarsi soccombente, vista la sua sostanziale acquiescenza.
Con riferimento alla richiesta di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società per il periodo gennaio 2008 - marzo 2012, egli ha stabilito che dalla perizia giudiziaria era emerso che tali posizioni non risultavano dal carteggio processuale (perizia p. 5), né AP 1 aveva provato in altro modo di aver fornito tale documentazione, poco importando invece se agli atti vi fossero diverse liste di fatture scoperte e pagate (doc. 2). Ne ha concluso che, su questo punto, la petizione era fondata e meritava accoglimento.
Per quanto riguardava infine la domanda di un rapporto completo con spiegazione delle modalità di gestione delle varie società, egli ha ritenuto che la petizione potesse essere parzialmente ammessa, nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto (recte: da stralciare dai ruoli) a seguito della sostanziale acquiescenza di AP 1 sul tema del riassunto delle sue prestazioni e di quelle dei suoi corrispondenti rispettivamente dell’accoglimento della domanda di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società, solo laddove era riferita alle società R__________ __________, I__________ __________ e M&__________ __________, atteso che, con riferimento alle prime due, dagli atti non emergeva con chiarezza quale fosse effettivamente il ruolo di M__________ __________, di cosa questa effettivamente si occupasse e la natura delle prestazioni da essa fatturate, su tale aspetto la deposizione di __________ essendo risultata del tutto inconcludente e il perito giudiziario non avendo rilevato prestazioni operative di detto corrispondente (perizia p. 14), mentre che, con riferimento alla terza, oltre a quanto già detto per le due precedenti entità, il teste E__________ __________ aveva spiegato solo in parte le ragioni per cui M__________ __________ aveva fatturato la domiciliazione e l’onorario del CdA, essendosi limitato a ventilare accordi commerciali tra lei e AP 1 (p. 3) mentre tutto si ignorava sull’opportunità e sulla giustificazione della delega operata, per altro contrariamente a quanto previsto dal contratto, dalla mandataria; egli ha invece ritenuto che quella domanda fosse divenuta priva d’oggetto (recte: da stralciare dai ruoli), sempre per quelle medesime ragioni, laddove era riferita alle società __________, __________, __________, __________, __________, __________ e T__________ __________. Con particolare riferimento a quest’ultima, dopo aver evidenziato che AO 1 aveva sostanzialmente chiesto la tipologia e la motivazione delle prestazioni rese da AP 1 nonché i risultati conseguiti (petizione p. 8), ha rilevato che il primo aspetto era già stato evaso con la produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16, mentre che per quanto atteneva al secondo, ovvero il tema dei risultati conseguiti, stante che la funzione di quella società era in sostanza quella di concedere un prestito (petizione p. 9), poi ricevuto da una banca (teste __________ p. 3), si giustificava di ritenere che i risultati di cui costui chiedeva la rendicontazione fossero di mera natura finanziaria, né egli aveva allegato alcunché di contrario, sicché la richiesta poteva rientrare nella domanda di un dettaglio di ogni posizione di dare/avere, che era però già stata accolta in precedenza.
Le spese processuali (comprensive di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili, queste ultime limitate all’aliquota minima per tener conto dell’avvenuta congiunzione con la causa di cui all’inc. n. OR.2012.21, sono state da lui calcolate sulla base della pretesa per la quale le informazioni erano state richieste, che in concreto, visto il valore delle pretese creditorie di cui alla causa congiunta, era di almeno CHF 500'000.-, e sono state da lui poste a carico di AP 1, a cui è stata attribuita una soccombenza pressoché totale.
8. AP 1, con il suo appello, ha chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile nel senso che la petizione, anziché essere parzialmente accolta nella misura in cui non era stata stralciata dai ruoli (per acquiescenza), fosse integralmente respinta, il tutto rilevando di aver già adempiuto al rendiconto ben prima dell’inoltro della causa, rispettivamente evidenziando come quella procedura fosse stata inoltrata in modo abusivo da AO 1, che aveva a più riprese già espresso la sua soddisfazione per la documentazione ottenuta in precedenza, tanto da non averle in seguito più richiesto alcunché, e in definitiva disponeva, o comunque avrebbe già potuto estrapolare da sé, tutte le informazioni necessarie.
8.1. Per potersi esprimere con cognizione di causa sulla censura, occorre preliminarmente accertare quali siano state, sul tema, le allegazioni delle parti negli allegati preliminari e quali siano stati i riscontri probatori emersi dall’istruttoria.
8.1.1. Per quanto riguarda gli allegati preliminari delle parti, si osserva che AO 1, nella petizione, ha sostenuto di aver ricevuto, oltre alla documentazione già consegnata alla sua nuova fiduciaria Me__________ __________ nell’ambito del trasferimento dei dossier (p. 6), unicamente dei conteggi che riassumevano gli scoperti a favore della controparte unitamente a fatture proprie e di terzi (p. 3), mentre che AP 1, nella risposta, ha rilevato di aver rendicontato, già dall’estate 2011, in modo ampio, esaustivo e reiterato (p. 4 segg.), il tutto come risultava dai doc. 3 (corrispondente al doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21), 4, 5, 15 e 16. AO 1 ha in seguito replicato, ma la sua replica 7 marzo 2013 è stata dichiarata irricevibile siccome tardiva (cfr. decisione 11 marzo 2013). Anche gli “allegati A e B”, che pure dovevano essere intesi come una replica, da lui prodotti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 16 dicembre 2013, provvisoriamente ammessi (cfr. decisione 7 gennaio 2014), sono per finire stati dichiarati irricevibili nell’ambito del giudizio finale. A tale proposito, e a confutazione della tesi di AP 1, si può sin d’ora rilevare che dall’irricevibilità della replica non si può desumere l’ammissione delle allegazioni formulate nella risposta (cfr. per analogia, sulla mancata presentazione della replica, Trezzini, Commentario pratico al CPC, Vol. 2, IIª ed., m. 11 ad art. 225 CPC).
8.1.2. Le risultanze probatorie sul tema sono state molteplici e, per una loro miglior comprensione, possono qui di seguito essere suddivise in quelle documentali e in quelle testimoniali.
8.1.2.1. Dai documenti versati agli atti si è potuto accertare che AO 1 ha iniziato a chiedere e a ottenere da AP 1 delle informazioni relative alle varie società del suo Gruppo già a far tempo dall’aprile 2011: il 5 aprile 2011 ha ricevuto un parere motivato in materia di diritto della navigazione aerea con oggetto R__________ __________ (cfr. doc. 10); il 13 e 15 aprile 2011 ha ottenuto alcune informazioni sullo yacht e ha ricevuto altri documenti relativi a T__________ __________ (cfr. e-mail 14 e 15 aprile 2011 nel plico doc. 4); in occasione dell’incontro del 20 luglio 2011 ha verificato i titoli di proprietà dello yacht, dell’elicottero e dell’appartamento in __________ e li ha ritenuti regolari (cfr. doc. FF dell’inc. n. OR.2012.21); il 21, 22 e 26 luglio 2011 ha chiesto di essere informato sui motivi per cui degli appartamenti erano andati all’asta e ha chiesto un rendiconto scritto sull’utilizzo dei fondi da lui versati (cfr. doc. FF dell’inc. n. OR.2012.21), rispettivamente ha poi precisato la modalità di allestimento del rendiconto scritto (cfr. lettera nel plico doc. 4), rispettivamente ha infine chiesto altri documenti e garanzie sulla proprietà dello yacht, dell’elicottero e degli appartamenti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 27 luglio 2011 AP 1 gli ha risposto, sul tema della proprietà, di aver già in precedenza fornito a Me__________ __________ i relativi documenti (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 28 luglio 2011 ha chiesto un’ulteriore serie di informazioni, e meglio la copia di alcune fatture scoperte non contenute in una busta già consegnatagli, gli estratti conto bancari di tutte le società del Gruppo per gli anni 2009-2010-2011, il rapporto dettagliato sulla gestione dei flussi in entrata e in uscita del Gruppo dal 2009, la copia dei contratti e del dettaglio dei flussi finanziari relativi all’acquisto dell’elicottero e dello yacht, la copia della documentazione relativa al finanziamento dell’acquisto dell’elicottero e agli accordi contrattuali con i submandatari e il resoconto aggiornato della gestione dell’immobile in __________ (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 6 agosto 2011 ha ricevuto i nuovi elenchi delle fatture scoperte aggiornati con copia delle fatture non ancora inviate e gli estratti conti bancari per gli anni 2009-2010-2011 delle varie società (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 22 agosto 2011 ha ricevuto “i rapporti dettagliati sulla gestione dei flussi in entrata e in uscita di tutto il Gruppo per gli anni 2009-2010-2011” nonché una serie di documenti riguardanti l’acquisto e il finanziamento dell’elicottero (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 31 agosto 2011 ha ricevuto un resoconto della gestione dell’appartamento in __________ e vari documenti relativi allo yacht (cfr. lettera nel plico doc. 5); l’1 settembre 2011 ha ricevuto altri dettagli sui flussi relativi all’operazione di leasing dello yacht e sull’utilizzo dei fondi accreditati a favore di T__________ __________ (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il 6 settembre 2011 ha ricevuto altre informazioni sul leasing e sullo yacht (cfr. e-mail nel plico doc. 5); il 7 settembre 2011 ha dato atto che Me__________ __________ aveva confermato di aver ricevuto “le ultime informazioni anche in merito all’utilizzo di fondi di AP 1” (cfr. doc. GG dell’inc. n. OR.2012.21); il 22 novembre 2011, preso atto della rinuncia con effetto immediato della controparte ai contratti relativi alle società __________, T__________ __________ e __________, ha chiesto la consegna di tutta l’usuale documentazione (libri contabili, verbali, estratti, ecc.) (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 28 novembre 2011 è stato richiesto di meglio dettagliare la sua domanda (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 16 gennaio 2012 ha prospettato un incontro avente con oggetto la verifica di tutti i mandati fiduciari conferiti, l’analisi dell’evoluzione dei costi dal 1 gennaio 2008, l’analisi della “situazione excel 2008 riportante i flussi bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già allestite da AP 1 per il 2009/2010/2011)”, la definizione degli importi in sospeso, la chiusura dei tutti i rapporti fiduciari, il trapasso / consegna atti / documenti e la liquidazione di ogni rapporto e liberatorie finali (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21); il 7 febbraio 2012 ha lamentato la carente informazione in merito alle tematiche principali (appartamento, yacht e elicottero) e in merito alla corrispondente M__________ __________, ribadendo la richiesta di consegna di tutta la documentazione relativa ai tre mandati disdetti, il chiarimento del ruolo di M__________ __________ e la richiesta di un rendiconto per tutti i mandati conferiti (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 14 febbraio 2012 gli è stato risposto che la documentazione relativa ai tre mandati disdetti era a sua disposizione già dal precedente 28 novembre, che M__________ __________ era una semplice corrispondente e che la richiesta di un rendiconto per tutti i mandati conferiti era generica e abusiva a fronte delle informazioni sinora già fornite (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 23 febbraio 2012 ha ribadito l’insufficienza delle informazioni in merito a M__________ __________ e ha preavvisato l’inoltro di un’istanza di conciliazione sul tema del rendiconto (cfr. lettera nel plico doc. 4), al che il 7 marzo 2012 gli è stato obiettato che l’attività di M__________ __________ era quella usuale e che la richiesta di un rendiconto sarebbe stata evasa nella misura in cui fosse stata precisata (cfr. lettera nel plico doc. 4); il 16 marzo 2012 ha inoltrato l’istanza di conciliazione, con cui, oltre a formulare le richieste sostanzialmente riprese nella petizione, ha pure chiesto di farsi consegnare tutta la documentazione, in specie tutti i titoli di proprietà, per ogni singola società (cfr. inc. n. CM.2012.38 rich.); il 23 marzo 2012 ha rescisso con effetto immediato tutti gli altri contratti fiduciari, chiedendo di predisporre tutta la documentazione e di metterla a disposizione di Me__________ __________ (cfr. doc. Z); il 28 marzo 2012, tramite quella fiduciaria, ha ricevuto una scatola di documenti relativi alla società __________, una scatola di documenti relativa alla società __________ e 3 scatole di documenti relativi alla società T__________ __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 13 aprile 2012, ancora tramite quella fiduciaria, ha ricevuto 4 scatole di documenti relativi alla società __________ e 17 scatole di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 25 aprile 2012, sempre tramite quella fiduciaria, ha ricevuto una scatola di documenti relativi alla società __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 9 maggio 2012, sempre tramite quella fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi a __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21); il 12 luglio 2012, sempre tramite quella fiduciaria, ha ricevuto 2 scatole di documenti relativi alla società I__________ __________ e una scatola di documenti contenenti i mandati di costituzione di __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________, come pure delle non meglio precisate note e estratti bancari relativi a __________, T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________ e __________ (cfr. doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21), ritenuto che in tutti i “verbali di consegna documentazione” di cui al plico doc. NN dell’inc. n. OR.2012.21 era stata apposta la frase, ovviamente riferita solo ai documenti allora consegnati e dunque priva di un’eventuale valenza più ampia (cfr. teste A__________ __________ p. 2), “con la sua firma la ricevente __________ Me__________ __________ dichiara incondizionatamente di aver accuratamente verificato la documentazione della società oggetto della presente ricevuta e di essere pienamente soddisfatta al riguardo, confermando infine di averla trovata completa e di non avere altro da vantare o da ottenere dalla AP 1, nulla escluso, né eccettuato”.
8.1.2.2. Sulle informazioni richieste da AO 1 e fornite, le parti rispettivamente i testimoni si sono espressi nei termini seguenti.
E__________ __________, titolare di AP 1, ha affermato che “nel trasferimento dei dossier con la Me__________ __________ vi è stato lo scambio di tutte le informazioni necessarie per comprendere tutti i contenuti, a soddisfazione del nuovo mandatario. Dopo un certo periodo non abbiamo più avuto nessuna richiesta e abbiamo ritenuto che il passaggio fosse stato completato a loro soddisfazione” (p. 4).
AO 1 ha dichiarato che “dopo gli eventi successivi all’incontro con [__________] __________ ho chiesto di effettuare delle verifiche e sono state rivolte richieste di spiegazioni anche con i corrispondenti che risultavano per le diverse strutture societarie gestite da [E__________] __________: da tutti ho avuto delle indicazioni, mentre non ho potuto aver nessun riscontro da M__________”, aggiungendo di pensare “che attualmente la Me__________ sia soddisfatta della documentazione che ha ricevuto da AP 1 e non abbia più fatto richiesta di documentazione” (p. 6).
B__________ __________, dipendente di AP 1, ha riferito che “la situazione dei flussi finanziari per le diverse società era da me aggiornata regolarmente, anche con diversi riassunti settimanali … Quando è iniziata la controversia io ho partecipato all’operazione di trasferimento del dossier da AP 1 a Me__________. Per la Me__________ avevo come riferimenti [A__________] __________ e Ra__________ __________. Ai documenti 3 … riconosco i verbali e gli elenchi dei documenti consegnati a Me__________. La frase di chiusura dei diversi verbali tra cui si diceva che tutta la documentazione era stata consegnata e Me__________ non aveva più niente da chiedere era corretta nel senso che effettivamente dopo le diverse consegne per le varie società non c’è stato più chiesto niente e la documentazione veniva verificata al momento della consegna. Durante il passaggio delle consegne c’è stata una buona collaborazione con Me__________ e non ci sono state particolari difficoltà” (p. 2).
A__________ __________, titolare di Me__________ __________, ha testimoniato che “verso la primavera del 2011 ho iniziato io con la mia collega Ra__________ __________ a seguire direttamente [AO 1] AO 1 per le problematiche che stavano sorgendo nei confronti di AP 1. Per AP 1 ho sempre trattato con E__________ __________ o con B__________ __________, con occasionali incontri con altri collaboratori. In questa fase io chiedevo i dati necessari per la verifica delle diverse situazioni e ho sempre avuto soddisfazione delle mie richieste”. Con riferimento allo scritto di cui al doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21 ha confermato “di aver partecipato alla riunione indicata nella lettera all’avv. [PA 1] PA 1. Alla riunione parteciparono AO 1, E__________ __________, PA 2, il ragioniere [Ma__________] __________ ed io … La riunione è durata diverse ore ed è stata la prima occasione, a mia conoscenza, che avevano avuto le parti per esporre le rispettive posizioni. Ognuna delle parti indicò le proprie argomentazioni e dubbi, da parte di [AO 1] AO 1 e da parte di [E__________] __________ sono state date delle risposte e dei chiarimenti, non sempre accettati dal cliente. La riunione non è stata risolutiva ... A mio parere in quell’occasione E__________ __________ si dimostrò collaborativo”. Ha aggiunto, con riferimento al doc. MM dell’inc. n. OR.2012.21, che “dopo la disdetta del mandato a AP 1 tutti i documenti vengono trasferiti a Me__________ … Per AP 1 partecipava B__________ __________, con la controfirma di un’altra impiegata, e da parte di Me__________ Ra__________ __________ e il sottoscritto. La documentazione è stata consegnata con la relativa ricevuta per tutte le società elencate … Mi viene mostrato il doc. NN (… dell’inc. n. OR.2012.21). Su tutti i documenti del plico c’è la mia firma e questa modalità di consegna è la prassi tra fiduciari. Con la consegna non viene dato nessuno scarico per l’operato del precedente mandatario, né io avevo nessuna autorizzazione a dare questo scarico da parte del cliente”. E ancora, con riferimento al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, “ho visto anche fatture/richieste di acconto di un corrispondente chiamato M__________. Nelle mie attività non ho mai avuto occasione di parlare con nessuna delle persone facenti capo a M__________, né scambiare corrispondenza con nessuno di loro. Oltre alle fatture io non ricordo di aver visto altri documenti firmati da M__________”. Riguardo al tema dello yacht, ha osservato che “io spiego che nella struttura attuale la società T__________ ha un’opzione sulla barca per la garanzia del credito concesso per l’acquisto. Io non so però che tipo di incarico abbia dato il cliente a AP 1. La struttura è stata spiegata dal dottor [E__________] __________ ed è stata discussa più volte anche con me. Per tutte queste operazioni noi abbiamo la documentazione che ci è stata consegnata dalla AP 1”. Con riferimento al doc. 5, ha osservato che “posso confermare che con AP 1 per il trapasso degli incarichi vi è stata collaborazione … Con B__________ __________ ho sempre avuto una buona collaborazione e tutto quello che ho chiesto mi è stato consegnato salvo alcuni documenti di dettaglio (schede contabili di società che hanno dovuto essere ricostruite contabilmente da Me__________). Nei mesi o anni successivi non sono riuscito sempre a dare compiuta risposta al cliente per tutte le sue richieste, quando non trovavo i documenti negli incarti: è successo una volta per esempio quando mi chiedeva il documento relativo al pagamento dell’IVA per una barca detenuta da T__________, acquistata molti anni fa. Il trapasso della documentazione è avvenuto a luglio 2012. Durante tutto questo periodo c’è stata collaborazione e scambio di informazioni tra AP 1 e Me__________, nelle persone di B__________ __________ e Ra__________ __________” (p. 1 segg.).
Ra__________ __________, dipendente di Me__________ __________, ha deposto, con riferimento al doc. 3, che “mi sono occupata del trasferimento dei dossier da AP 1 a Me__________. Ricordo di aver visto le ricevute che sono state firmate da A__________ __________ ed ero presente anche io. Nel trapasso AP 1 è stata collaborativa nel senso che per quanto ne so io ha consegnato tutto quello che doveva consegnare. Sulla completezza della documentazione io non posso esprimermi, tuttavia da allora non abbiamo riscontrato delle circostanze che potessero far pensare alla mancanza di documenti, non so però se AP 1 abbia trattenuto qualcosa. Le nostre richieste di documentazione si sono risolte nell’arco di circa 6 mesi a partire dal maggio 2012. Successivamente non abbiamo più avuto necessità di chiedere cose particolari. Il rapporto di collaborazione nei primi tempi è stato intenso e con l’andare del tempo si è affievolito, anche in seguito a delle difficoltà che AP 1 aveva avuto con il cliente, almeno a mio giudizio. Comunque ogni nostra richiesta, alla fine forse con qualche ritrosia, è stata evasa” (p. 2).
Ma__________ __________, commercialista di AO 1, ha riferito che “dopo che i rapporti tra [AO 1] AO 1 e la AP 1 si erano guastati [AO 1] AO 1 mi chiese di verificare le diverse strutture, che io sapevo dovevano esistere ma che non conoscevo nel dettaglio. A quel momento … facendo le verifiche ne sono venuto a conoscenza … Ho sentito parlare della società M__________ ma non ho mai avuto nessun contatto con operatori o dirigenti della società: il nome della società l’ho visto solo in relazione a verifiche di pagamenti effettuate a __________ insieme a A__________ __________ ... Chi si occupava di capire tutti i meccanismi era A__________ __________” (p. 4 seg.).
8.1.3. L’istruttoria di causa ha in definitiva permesso di accertare che AP 1, prima dell’inoltro della causa, aveva già fornito a AO 1, in diversi momenti, tutta una serie di documenti e di informazioni in merito alle società del suo Gruppo (cfr. in particolare doc. 4 e doc. NN dell’inc. n.OR.2012.21); che le richieste di documenti formulate al suo indirizzo, salvo quelle aventi per oggetto il corrispondente M__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________ __________ p. 3 e Ma__________ __________ p. 4), le uniche ancora attuali prima dell’inoltro dell’istanza di conciliazione (cfr. lettera 23 febbraio 2012 nel plico doc. 4), erano state sostanzialmente da lei evase a completa soddisfazione di Me__________ __________ (cfr. deposizione AO 1 p. 6; testi A__________ __________ p. 1e4e Ra__________ __________ p. 2), la quale non ha pertanto ritenuto di dover formulare ulteriori domande al suo indirizzo (cfr. deposizioni E__________ __________ p. 4 e AO 1 p. 6; testi B__________ __________ p. 2 e Ra__________ __________ p. 2); e che quest’ultima, pur non essendo stato in grado, in un’unica occasione, di rispondere a un quesito postogli dal suo cliente (cfr. teste A__________ __________ p. 4), ha aggiunto di essere riuscita a ricostruire, sulla base di quanto ottenuto, i pochi dati mancanti (cfr. teste A__________ __________ p. 4).
8.2. Stando così le cose, la censura di AP 1 secondo cui tutte le domande di rendiconto fatte valere con la petizione dovevano essere respinte in quanto essa aveva già adempiuto al rendiconto prima dell’inoltro della causa, rispettivamente siccome AO 1 aveva manifestamente abusato del suo diritto per averlo nelle particolari circostanze reiterato in causa, può in definitiva essere risolta nel modo seguente.
8.2.1. La censura deve essere disattesa nella misura in cui è riferita alla domanda, poi parzialmente accolta dal Pretore, volta alla presentazione di un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, e, per la società M&__________ __________, oltre che su questi aspetti anche sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA.
In questa sede AP 1, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non si è in effetti confrontata con le dettagliate argomentazioni, per altro confortate dai necessari riscontri probatori, che avevano indotto il giudice di prime cure a ritenere che la petizione, in tale misura, non solo fosse ancora d’attualità, ma meritasse anzi di essere accolta: essa non ha in particolare spiegato, non avendo per altro neppure menzionato nel gravame la corrispondente M__________ __________, se e in quale occasione, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione, avrebbe già fornito, a piena soddisfazione della controparte, le informazioni richieste in merito a quella società, rispettivamente se e come quelle informazioni sarebbero comunque state evincibili dai documenti consegnati.
E comunque l’istruttoria ha chiaramente permesso di stabilire come le informazioni fornite su quella tematica fossero effettivamente carenti (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3).
8.2.2. La censura può invece essere accolta, con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, nella misura in cui è riferita alla domanda, parzialmente ammessa dal Pretore, volta alla presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012 relativamente alle società __________, T__________ __________, __________, R__________ __________, __________, __________, M&__________ __________, __________, I__________ __________ e __________. Le prove menzionate in questa sede da AP 1 hanno in effetti permesso di confermare da una parte che AO 1, prima dell’inoltro della petizione, aveva già ricevuto le posizioni dare/avere relative agli anni 2009/2010/2011, dalla sua lettera 22 agosto 2011 (nel plico doc. 4) risultando per l’appunto l’avvenuta consegna a Me__________ __________ dei “rapporti dettagliati sulla gestione dei flussi in entrata ed uscita di tutto il Gruppo, per gli anni 2009-2010-2011”, che dall’altra in occasione dell’incontro del 16 gennaio 2012, poi avvenuto (cfr. teste A__________ __________ p. 1), gli era stata sottoposta una “situazione excel 2008 riportante i flussi bancari di tutte le società (identiche alle posizioni già allestite da AP 1 per il 2009/2010/2011)” (cfr. doc. LL dell’inc. n. OR.2012.21) e che in generale tutte queste informazioni, ivi compresa quindi la posizione dare/avere relativa agli anni 2012, erano state estrapolate o in ogni caso avrebbero potuto esserlo dalla documentazione che gli era stata consegnata prima dell’inoltro della causa (cfr. supra consid. 8.1 e 8.1.3). Oltretutto la teste B__________ __________ aveva a sua volta riferito che “la situazione dei flussi finanziari per le diverse società era da me aggiornata regolarmente, anche con diversi riassunti settimanali” (p. 2).
8.2.3. La censura può parimenti essere accolta - fatto salvo quanto si dirà nel prossimo considerando - con conseguente reiezione, su questo punto, della petizione, anche laddove è riferita alle altre domande di rendiconto formulate con la petizione, per altro in larga misura esposte solo genericamente da AO 1.
8.2.4. Un’eccezione s’impone tuttavia per quanto riguarda la domanda volta alla presentazione di un riassunto delle prestazioni di AP 1 e di quelle dei suoi corrispondenti, contenente in particolare i dettagli delle prestazioni eseguite, le ore impiegate e la tariffa applicata, l’istruttoria non avendo permesso di ritenere che quei dati fossero già stati forniti, rispettivamente fossero evincibili dai documenti messi a disposizione prima dell’inoltro della causa (cfr. supra consid. 8.1.3).
Pacifico, a questo stadio della lite, che quella richiesta di rendiconto sia stata evasa con la produzione da parte di AP 1 dei classeur di cui ai doc. 15 e 16, versati agli atti con la risposta di causa, si tratta di esaminare se quei documenti fossero già stati consegnati a AO 1 in precedenza. Non è così. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è in effetti vero che la teste B__________ __________ avrebbe confermato che la documentazione contenuta nei classeur in questione (che invero nemmeno corrisponde al doc. OO dell’inc. n. OR.2012.21, per altro ritenuto incompleto dal giudice di prime cure, senza che quel suo assunto sia qui stato censurato) veniva regolarmente inviata alla controparte e da essa vagliata unitamente al proprio commercialista Ma__________ __________; neppure è poi vero che tali affermazioni sarebbero state rinsaldate da AO 1; mentre è del tutto irrilevante che in quei documenti fossero presenti anche le fatture di AP 1, queste sì rimesse in precedenza a AO 1 e da lui versate agli atti (cfr. doc. M-X). La stessa AP 1 ha del resto ammesso, sia pure partendo dal presupposto - rimasto tuttavia non provato - che tutto fosse già in possesso di AO 1, che “in tutta la corrispondenza successiva al settembre 2011 non si scorge … la minima richiesta della controparte in punto alle fatture di AP 1 e dei corrispondenti” (cfr. appello p. 20).
È dunque a ragione che il Pretore ha ritenuto, per tale posizione, che la petizione era da stralciare dai ruoli per acquiescenza.
9. AO 1, con il suo appello incidentale, ha postulato la riforma del giudizio pretorile nel senso di imporre a AP 1 pure la presentazione di un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 per la società T__________ __________. Il gravame, con cui AO 1 si è in sostanza limitato a contestare l’assunto del Pretore secondo cui, lo scopo della società essendo quello “di concedere un prestito”, la rendicontazione sarebbe “di natura meramente finanziaria” e sarebbe già stata accolta nell’ambito della domanda di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società, dev’essere disatteso, sia in ordine che nel merito.
Esso è innanzitutto irricevibile, atteso che in questa sede AO 1, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non ha assolutamente spiegato per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che il tema della tipologia e della motivazione delle prestazioni rese dalla mandataria fosse già stato evaso con la produzione da parte di quest’ultima dei doc. 15 e 16; e neppure ha spiegato per quali ragioni il primo giudice avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che, alla luce di quanto era stato addotto nella petizione (p. 8), circostanza su cui l’impugnativa non si è puntualmente confrontata (se non in modo generico e comunque senza mai fornire i necessari riscontri), l’altro tema, quello dei risultati conseguiti dalla mandataria, fosse già stato evaso nell’ambito della domanda di presentazione di una posizione di dare/avere per ciascuna società.
Ad ogni buon conto, alla luce di quanto si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 8.1, 8.1.3 e 8.2.3) e a cui si può rinviare, la domanda di rendiconto in esame sarebbe stata da stralciare dai ruoli nel suo primo tema e da respingere nel secondo.
10. Visto quanto precede, la petizione di AO 1, nella misura in cui non è stralciata dai ruoli per acquiescenza, deve essere parzialmente accolta (dispositivo n. I.1), nel senso che a AP 1 va fatto ordine di presentare un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro) per il periodo gennaio 2008 - fine marzo 2012, per le società I__________ __________ e R__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate e sulle tariffe applicate, e, per la società M&__________ __________, sulle prestazioni rese da M__________ __________, sulle ore da questa dedicate, sulle tariffe applicate e sulla questione a sapere per quale ragione fosse M__________ __________ a fatturare la domiciliazione e l’organo del CdA (dispositivo n. I.1.1).
11. AP 1, con il suo appello, ha pure chiesto, non solo in via subordinata e in via ancor più subordinata, ma anche, come si evince dalla motivazione da lei addotta (p. 30), in via principale, di riformare la decisione pretorile nel senso di ridurre da CHF 15'800.- (l’entità delle spese per l’assunzione delle prove, di CHF 14'200.-, non è invece stata censurata) a CHF 5'000.- la tassa di giustizia e da CHF 20'000.- a CHF 8’000.- l’indennità (piena) per ripetibili, rilevando che il valore litigioso della causa di rendiconto era quello di CHF 50'000.- proposto dalle parti e non quello di CHF 500'000.- stabilito, sulla base di un raffronto improponibile con quanto era oggetto della causa creditoria di cui all’inc. n. OR.2012.21, dal giudice di prime cure.
La censura è infondata. Giusta l’art. 91 cpv. 2 CPC se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è in effetti determinato dal giudice. Nel caso di specie si è per l’appunto confrontati con una situazione del genere, visto e considerato che la petizione non verteva su una determinata somma di denaro e che l’accordo delle parti circa un valore litigioso di almeno CHF 50'000.- (cfr. l’indicazione a p. 1 della petizione, non contestata nella risposta) era manifestamente errato. In una causa di rendiconto, il valore litigioso corrisponde in effetti alla somma per il cui riconoscimento/disconoscimento giudiziale era stata formulata la domanda di informazioni (cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 pubbl. in: SZZP 2008 p. 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2, 17 dicembre 2014 4A_343/2014 consid. 1), ritenuto che in concreto, stante nella causa di cui all’inc. n. OR.2012.21 AO 1 era stato convenuto in lite da AP 1 per il pagamento di una somma arrotondata di CHF 38'803.85, di EUR 142'173.10, di USD 21'623.75 e di GBP 176'154.60 oltre interessi, ben si può ritenere che il suo valore litigioso era di almeno CHF 500'000.-. Non va del resto nemmeno scordato che il rendiconto era stato richiesto con riferimento a società che pacificamente detenevano, o avevano detenuto, tra le altre cose, un appartamento in __________, uno yacht (pagato almeno EUR 1'200'000.-), un elicottero, automobili varie e importanti brevetti (cfr. teste A__________ __________ p. 2 segg.).
12. Ritenuto che, alla luce di quanto si è detto, il dispositivo n. I.1 deve essere parzialmente riformato, la domanda con cui AP 1, con il suo appello, ha chiesto in via subordinata rispettivamente in via ancor più subordinata di attribuire le spese giudiziarie tenendo conto di una sua soccombenza di 1/3 (ritenendo che le domande petizionali fossero state ammesse solo in minima parte) rispettivamente nulla (ritenendo - invero a torto - che, a fronte della sua parziale acquiescenza già con la risposta, la controparte fosse malvenuta ad aver ribadito in sede conclusionale l’integrale accoglimento della petizione, ivi compresa della parte, pari a 1/3, per la quale vi era stata acquiescenza), risulta in sé priva d’oggetto.
Visto che al termine dell’esame delle rispettive censure delle parti AO 1 è in definitiva risultato vincente, per l’acquiescenza della controparte, laddove aveva preteso per le 10 società un riassunto delle proprie prestazioni e di quelle dei corrispondenti e/o altri terzi (dettaglio prestazioni rese, ore dedicate, tariffe orarie), con relativi documenti giustificativi (fatture); che è risultato soccombente, per l’infondatezza delle sue richieste, laddove aveva preteso per le 10 società la presentazione di una posizione dare/avere con saldo d’apertura al 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2012; mentre che, con riferimento alla domanda di allestimento di un resoconto scritto completo (essenziale, ma chiaro e comprensibile) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, fine marzo 2012, è risultato vincente per 3 delle 10 società, per il parziale accoglimento delle sue richieste e per l’acquiescenza della controparte, ed è invece risultato vincente e soccombente in modo sostanzialmente uguale per le rimanenti 7 società, per l’acquiescenza della controparte e per l’infondatezza delle sue richieste, appare tutto sommato giustificato ed equo, in riforma del dispositivo n. I.2, porre le spese processuali della prima istanza, confermate in CHF 30'000.-, per 9/20 a carico di AO 1 e per 11/20 a carico di AP 1, tenuta altresì a rifondere a quest’ultimo CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
sulla petizione di AP 1 – azione creditoria (inc. n. OR.2012.21)
13. Giusta l’art. 8 CC, colui che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità della sua pretesa. Il mandatario deve in particolare provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate (Weber, Kurzkommentar, n. 21 ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 40 e 46 ad art. 394 CO), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso, fermo restando che la stessa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259 consid. 2.2).
14. Il Pretore, dopo aver rammentato questi principi, ha stabilito che la remunerazione concretamente dovuta a AP 1 per l’amministrazione delle varie società, che essa era tenuta a dimostrare, era costituita da un importo forfetario fisso o di base, da una retribuzione perlopiù non meglio pattuita per le prestazioni supplementari, con le relative spese vive, e dalle remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti. A tale proposito ha escluso che la correttezza delle somme azionate fosse stata ammessa da AO 1 con gli scritti da lei menzionati a p. 9 delle sue conclusioni (ossia con il doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4 dell’inc. n. OR.2012.22), che non contenevano alcun riconoscimento di debito, e ha quindi aggiunto che il fatto che in passato costui non avesse contestato e avesse anzi fatto fronte ad alcune fatture non significava ancora che avesse accettato anche in futuro le modalità di fatturazione adottate, segnatamente i tariffari orari, che per altro mai emergevano espressamente dalle varie fatture.
Ciò premesso, ha ritenuto che, per la parte fissa o di base, non contestata da AO 1, AP 1 potesse fatturare GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________, USD 3'666.67 per __________, EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo, EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il conto corrente presso __________.
In merito alla parte di onorario esulante dalla parte fissa, contestata da AO 1 tranne per quanto riguardava le spese vive, si è espresso in maniera differenziata.
La contestazione in merito alla congruità delle ore esposte è stata da lui disattesa: a fronte delle indicazioni contenute nella petizione nonché dei documenti prodotti in quell’allegato (doc. OO e PP) e poi richiamati nella replica (doc. 15 e 16 dell’inc. n. OR.2012.22), la stessa era in effetti del tutto insufficiente, essendo stata formulata da AO 1 in modo generico (risposta p. 4), poco importando in tali circostanze se sul tema fosse ancora pendente un’azione di rendiconto, di cui per altro AO 1 non aveva preteso l’evasione preventiva; essa sarebbe stata in ogni caso da respingere a seguito della produzione dei vari dettagli agli atti (doc. OO e doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi escussi (testi L__________ __________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________ __________ p. 2, Mi__________ __________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________ __________ p. 3), il perito giudiziario, nonostante non avesse potuto confermare, vista la mole dei dati e il tempo trascorso, la correttezza del dispendio orario indicato per ogni singola voce nei dettagli (delucidazione peritale p. 4), avendo indicato che le ore fatturate potevano essere considerate correnti/ricorrenti e rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione, rispettivamente non esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8), ciò che permetteva di concludere che il tempo esposto nelle fatture era congruo.
La contestazione in merito alle tariffe applicate è invece stata parzialmente ammessa. In effetti, alla luce di quanto indicato dal perito giudiziario (perizia p. 4) e considerato che i tariffari da lui presi quale riferimento non erano vincolanti ma potevano fungere da base al prudente apprezzamento del giudice, le tariffe applicate da AP 1 risultavano in generale eccessive per rapporto a quanto usuale nel settore, né risultava per il resto che l’attività da lei svolta presupponesse responsabilità o capacità tali da giustificare un raddoppio delle tariffe massime indicate dal perito giudiziario (perizia p. 5), ciò che incombeva in ogni caso alla medesima di comprovare e ancora prima allegare (il che in realtà era stato compiutamente fatto solo in sede conclusionale e dunque tardivamente), mentre dal carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività svolta era quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto internazionale. Ora, non potendo entrare in linea di conto un ricalcolo voce per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP 1, ben si giustificava operare una riduzione forfetaria e lineare sugli onorari esposti nelle 75 fatture. Visto da una parte che E__________ __________ fatturava oltre il doppio dell’onorario mediano normalmente previsto per i titolari, Ro__________ __________ (semplice impiegata di commercio, cfr. doc. SS) il 50% in più del minimo previsto per i collaboratori non qualificati, B__________ __________ (con un mero diploma commerciale, cfr. doc. SS) l’85% in più del minimo previsto per i collaboratori non qualificati, Mi__________ __________ (che aveva eseguito dei corsi specialistici in finanza e contabilità, cfr. doc. SS) eccedeva di poco il massimo per la categoria degli impiegati qualificati e Li__________ __________ (con diploma __________ in economia, cfr. doc. SS) superava del 40% il massimo previsto per collaboratori qualificati con particolari responsabilità, considerato dall’altra che le ore svolte dai vari impiegati erano ben maggiori di quelle svolte da E__________ __________ e ritenuto infine che Li__________ __________ non ricordava le invero poche ore da lei fatturate, la riduzione forfetaria, non applicata però alle spese vive, è stata da lui fissata in 1/3, ritenuto che dalle fatture per __________ sono pure state dedotte le spese per onorario CdA del corrispondente, non comprovate e non risultanti dal contratto.
Le fatture relative a queste posizioni, comprensive delle spese vive, sono così state rettificate in GBP 117’704.75 per __________, in CHF 23'007.43 per __________, in EUR 18'856.48 per R__________ __________, in EUR 7'486.61 per I__________ __________, in USD 3'825.63 per __________, in GBP 5'850.19 e EUR 36'388.67 per __________ e in USD 4'890.34 per M&__________ __________.
Le remunerazioni cedute a AP 1 dai suoi corrispondenti sono state riconosciute unicamente nella misura in cui non erano state contestate da AO 1, ossia in ragione di GBP 6'125.38 per __________ e in ragione di GBP 5’993.91 per __________. Laddove erano riferite alla corrispondente M__________ __________, e meglio con riferimento alle società R__________ __________, M&__________ __________ e I__________ __________, le stesse sono state invece respinte, siccome AO 1 le aveva contestate, anche in punto alla loro congruità (risposta p. 5 e duplica p. 8), ed esse non erano state sufficientemente provate, non bastando la produzione delle relative fatture, e in particolare difettando da una parte un dettaglio che permettesse di comprendere l’attività svolta e le spese sostenute, e il contratto di mandato non prevedendo dall’altra uno specifico onorario per CdA e domiciliazione siccome non compilato su questo punto (doc. O e Z), fermo restando oltretutto che gli importi esposti, che per altro in assenza di disposizioni particolari sarebbero dovuti spettare alla mandataria e non a terzi, nemmeno corrispondevano a quanto indicato a p. 4 della petizione.
Da tutte le somme così attribuite ha infine provveduto a dedurre gli importi che risultavano essere già stati pagati da AO 1, come emergeva dal doc. PP e dai plichi di fatture nell’inc. n. OR.2012.22, ossia GBP 17'347.70 per __________, CHF 1'132.42 per __________, USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________ __________.
Al saldo così ottenuto ha infine aggiunto gli interessi legali del 5% dalla data della petizione, rilevando che lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ), riferito a una lista di fatture allegata ignota, non poteva assurgere a valida interpellazione, tanto più che alcune fatture litigiose erano finanche successive allo stesso.
Le spese processuali (comprensive di CHF 14'200.- per l’assunzione delle prove) e le ripetibili, queste ultime limitate anche in questo caso all’aliquota minima per tener conto dell’avvenuta congiunzione con la causa di cui all’inc. n. OR.2012.22, sono state da lui calcolate sulla base del valore litigioso di circa CHF 500'000.- e sono state da lui poste a carico delle parti in base al rispettivo grado di soccombenza.
15. AO 1, nel suo appello, ha chiesto in via principale di annullare la decisione pretorile e di rinviare l’incarto al Pretore per l’emanazione, previa l’assunzione dell’edizione di documenti relativa a M__________ __________ e l’escussione dei suoi dipendenti come testi, di un nuovo giudizio, o quanto meno, come si evince dalla motivazione da lui addotta (p. 21), di far assumere queste medesime prove direttamente da questa Camera. Egli, a sostegno della sua richiesta, si è limitato a contestare “che la domanda di edizione da M__________ e/o AP 1 non fosse rilevante ai fini del giudizio”, evidenziando invece che la stessa “era più che giustificata e avrebbe certamente contribuito a comprendere l’effettivo ruolo di M__________ in questa vicenda e, soprattutto, le prestazioni fornite direttamente o per delega per oltre EUR 100'000.-” (p. 17 seg.).
15.1. La richiesta di assunzione di tali prove ad opera del Pretore è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con l’appello AO 1 non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - esposti a p. 6 dell’ordinanza sulle prove 7 marzo 2014 (nella quale il magistrato, con due motivazioni alternative e indipendenti, gli aveva rimproverato di aver “disatteso il suo onere di porre il giudice nella possibilità di determinare la pertinenza di un mezzo di prova”, rispettivamente aveva rilevato che quella prova era “sproporzionata dal momento che ogni fattispecie potrà essere chiarita già mediante le audizioni testimoniali e l’interrogatorio delle parti”) - che avevano indotto il giudice di prime cure a non ammetterle e non ha dunque spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto gli stessi sarebbero errati o comunque non condivisibili.
Ritenuto che quelle prove, che non costituivano dei nova autentici, avrebbero ragionevolmente potuto essere - e del resto sono già state - richieste in prima sede, è parimenti escluso che le stesse possano ora essere assunte da questa Camera in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. II CCA 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 5 novembre 2015 inc. n. 12.2014.35, 18 giugno 2018 inc. n. 12.2017.23).
15.2. Le prove in questione erano oltretutto inutili, visto e considerato che né il Pretore, né questa Camera (cfr. infra consid. 20) avevano in definitiva ritenuto di riconoscere a AP 1 le remunerazioni relative a M__________ __________.
16. AP 1, nel suo appello, ha ritenuto che la sua petizione dovesse essere integralmente accolta per il fatto che AO 1 con il doc. FF e con la lettera 26 luglio 2011 nel plico doc. 4 dell’inc. n. OR.2012.22 aveva già ammesso la correttezza delle somme da lei azionate. A torto.
Il rilievo è irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che nell’occasione AP 1 si è limitata a ricopiare quanto aveva addotto nel suo allegato conclusionale (p. 9 seg.), che ovviamente non poteva costituire una valida censura al giudizio pretorile, a quel momento non ancora reso (cfr. TF 26 giugno 2014 4A_97/2014 e 4A_101/2014 consid. 3.3, 1 settembre 2014 4A_290/2014 consid. 3.2).
Ma sarebbe stato in ogni caso da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che in quei documenti, in cui AO 1 aveva sostanzialmente espresso solo la disponibilità a pagare, a determinate condizioni, poi non realizzate, dei non meglio precisati importi asseritamente già accantonati, non era ravvisabile alcun riconoscimento di debito, come ha per finire dovuto ammettere anche la stessa AP 1, laddove ha dichiarato che “può essere vero che gli scritti appena esplorati supra … non assurgono tecnicamente a riconoscimenti di debito conformi ai parametri stringenti dell’art. 82 LEF (… perché non incondizionati)” (cfr. appello p. 34).
17. AO 1, nell’ambito della sua richiesta d’appello in via subordinata, ha ritenuto di non poter essere obbligato a pagare alcunché a AP 1 per le prestazioni supplementari, contestando in sostanza il giudizio con cui il Pretore, con riferimento alla parte di onorario esulante dalla parte fissa, aveva disatteso la sua contestazione della congruità delle ore esposte. Egli ha in particolare osservato che la contestazione delle fatture era da lui già stata formulata nella fase preprocessuale e che nella risposta una contestazione puntuale del dispendio orario non era possibile in quanto nella petizione la controparte, che non aveva ancora provveduto al necessario rendiconto, non aveva sufficientemente ossequiato al suo onere di allegazione; e ha evidenziato che neppure era vero che AP 1 avesse comunque dato seguito al suo onere probatorio sul tema, tant’è che il perito giudiziario si era detto impossibilitato, per l’insufficienza delle informazioni a sua disposizione, di confermare la correttezza del dispendio orario (delucidazione peritale p. 4). Subordinatamente ha rilevato che il perito giudiziario non era stato in grado di verificare il 73% delle fatture (allegato A della perizia), ciò che a suo dire imponeva quanto meno di ridurre in tale proporzione l’onorario supplementare della controparte, e che, sempre per il medesimo esperto, alcune delle pretese supplementari, segnatamente quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti, redazione verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al mandante, ecc.” rientravano in realtà in quelle fatturate a forfait (delucidazione peritale p. 2) e dovevano con ciò essere dedotte da quelle pretese relative a questa posizione.
La censura è irricevibile, atteso che AO 1, a fronte di una decisione pretorile fondata su due motivazioni alternative e indipendenti, non è riuscito a dimostrare - come si vedrà - che entrambe non reggessero (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3).
AO 1 non è innanzitutto riuscito a dimostrare l’erroneità della conclusione pretorile secondo cui la sua contestazione negli allegati preliminari in merito alla congruità delle ore esposte non era sufficiente. A tale proposito è a ragione che il giudice di prime cure ha evidenziato come AP 1 nella petizione avesse regolarmente ossequiato al suo onere di allegazione, spiegando che le sue pretese si fondavano sulle fatture prodotte quali doc. OO e sulla tabella riassuntiva versata agli atti quale doc. PP (cfr. petizione p. 8). È pure a ragione che il primo giudice ha aggiunto che nella risposta AO 1 non aveva formulato contestazioni sulla congruità delle ore fatturate, ritenuto che in questa sede non è stato assolutamente preteso che una tale contestazione possa essere stata da lui formulata con la duplica, dopo che con la replica AP 1 aveva pure fatto riferimento ai doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22 (che, come si è visto, costituivano un valido rendiconto sul tema, cfr. supra consid. 8.2.3). Ed è ancora a ragione che il giudice ha aggiunto che una tale contestazione avrebbe senz’altro potuto essere formulata da quest’ultimo, anche se sul tema era pendente un’azione di rendiconto, tant’è che lo stesso era stato comunque in grado di contestare altri aspetti della fatturazione, segnatamente la congruità delle tariffe orarie (cfr. risposta p. 6 seg. e duplica p. 8). Poco importa dunque se il perito giudiziario, che per altro non risulta affatto aver ritenuto che alcune pretese supplementari tanto meno quelle relative a “contabilità, bilanci, deposito atti, redazione verbali, amministrazione, indirizzo, ritiri posta, inoltro al mandante, ecc.”, tema evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - rientrassero con certezza in quelle fatturate a forfait e fossero eccessive (cfr. delucidazione peritale p. 1 seg.), non sia stato in grado di verificare il 73% delle fatture, oppure possa essersi detto impossibilitato, per l’insufficienza delle informazioni a sua disposizione, di esprimersi sul tempo impiegato per le prestazioni supplementari (cfr. delucidazione peritale p. 4).
Si aggiunga che AO 1, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, neppure si è confrontato con la seconda motivazione del Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe in ogni caso sufficientemente dato seguito al suo onere probatorio con la produzione dei vari dettagli agli atti (doc. OO e doc. 15 e 26 dell’inc. OR.2012.22), confermati dai testi escussi (testi L__________ __________ p. 1, B__________ __________ p. 2, S__________ __________ p. 2, Mi__________ __________ p. 1, V__________ __________ p. 1 e Ro__________ __________ p. 3), tanto più a fronte della conclusione del perito giudiziario, il quale aveva indicato che le ore fatturate potevano essere considerate correnti/ricorrenti e rientrare nel normale svolgimento dell’amministrazione, rispettivamente non esulavano dall’oggetto dei vari mandati (perizia p. 6-8).
18. Nell’evenienza, realizzatasi (cfr. supra consid. 17), in cui la contestazione della controparte in merito alla congruità delle ore fatturate per le prestazioni supplementari fosse stata disattesa, AP 1, nel suo appello, ha da parte sua preteso che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, AO 1 dovesse essere obbligato a pagarle l’integralità di quegli onorari per il fatto che le tariffe orarie applicate, a lui note, erano state da lui ammesse per atti concludenti a seguito del precedente pagamento, non contestato in causa, di numerose altre fatture esposte con quelle stesse modalità e tariffe (doc. 2 dell’inc. OR.2012.22; perizia p. 20; deposizione E__________ __________; testi B__________ __________, Ro__________ __________ e L__________ __________) ed erano comunque usuali, rientrando per tutti i suoi dipendenti, viste le competenze messe in campo e l’indubbia complessità e difficoltà del mandato da lei già evocate a p. 10 della replica e corredate dalle necessarie prove, nei limiti delle tariffe della categoria (perizia p. 4, 5 e 20). A torto.
In merito alla presunta ammissione delle tariffe da parte di AO 1, per atti concludenti, a seguito del precedente pagamento di numerose altre fatture esposte con quelle stesse modalità, si osserva che AP 1 non ha in realtà dimostrato che da quelle precedenti fatture si potessero evincere le tariffe applicate (accertate in effetti solo la consegna del doc. OO e dei doc. 15 e 16 dell’inc. n.OR.2012.22), che neppure è stato provato fossero altrimenti note a AO 1 (la teste B__________ __________, a p. 2, ha anzi riferito di non aver mai consegnato un tariffario), tanto più che quest’ultimo, più che aver pagato le fatture, si era limitato a fornire i fondi che coprivano solo le spese di gestione da lui indicate (cfr. teste B__________ __________ p. 2) e che venivano poi destinati dalla fiduciaria a tale scopo. Nel prosieguo dell’appello AP 1, contraddicendo quanto da lei stessa dichiarato in precedenza, ha per altro ammesso che le tariffe orarie da lei applicate neppure erano sempre state invariate ma avevano raggiunto l’entità poi considerata nel giudizio solo con il passare degli anni (cfr. appello p. 38 segg.).
E nemmeno è vero che le tariffe orarie applicate da AP 1 erano usuali. Il perito giudiziario ha in effetti rilevato che le tariffe applicate per i suoi dipendenti eccedevano in generale quanto previsto dal tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di Fiduciari/Suisse - sezione Ticino (cfr. perizia p. 4 seg. e 20). Egli ha invero aggiunto che il tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria, sostanzialmente analogo a quest’ultimo, permetteva la fatturazione fino a un massimo del doppio delle tariffe in casi specifici, dove era richiesta particolare responsabilità, dove vi erano interessi significativi, dove erano richieste speciali conoscenze ed esperienze (cfr. perizia p. 5 e 20): sennonché negli allegati preliminari AP 1 non aveva mai preteso che nell’occasione ricorressero queste particolari condizioni, essendosi limitata a evidenziare di essere una fiduciaria “seria” composta da “persone con formazione specifica” (cfr. replica p. 11), né lo aveva in definitiva comprovato, non essendo a tale scopo sufficiente, a fronte dell’accertamento pretorile - neppure censurato e comunque ineccepibile (cfr. perizia p. 9, secondo cui “in linea generale … le prestazioni possono essere considerate usuali e rientrano nella normale amministrazione”) - secondo cui dal carteggio processuale risultava che in fin dei conti l’attività svolta era quella classica di una fiduciaria attiva in un contesto internazionale, il fatto che le gestioni societarie potessero essere delicate e contraddistinte da elementi di internazionalità rispettivamente vertessero su patrimoni importanti.
19. Nell’ipotesi, pure verificatasi (cfr. supra consid. 18), in cui la correttezza delle tariffe orarie fatturate per le prestazioni supplementari non fosse stata confermata, entrambe le parti, nei loro rispettivi appelli, hanno censurato, in via subordinata, il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto che quelle tariffe orarie e con ciò l’onorario per le prestazioni supplementari - escluse le spese vive, ammesse, e le spese per onorario CdA del corrispondente contenute nelle fatture per __________, non ammesse - dovessero essere ridotte in ragione di 1/3.
Mentre AP 1 ha postulato una riduzione massima del 6.5%, rilevando che solo gli onorari di E__________ __________ e di Li__________ __________, che “pesavano” in tale limitata misura, eccedevano quanto previsto dalle tariffe professionali, e ritenendo che in ogni caso il giudice di prime cure da una parte avesse misconosciuto che le tariffe orarie non erano sempre state quelle considerate nel giudizio ma avevano raggiunto quelle entità solo con il passare degli anni, dall’altra avesse inserito nella categoria “collaboratori non qualificati” e al minimo tariffale anziché in quella dei “collaboratori qualificati” i suoi dipendenti B__________ __________ e Ro__________ __________, e infine non avesse a torto accolto l’istanza di assunzione di nuove prove (di cui è nuovamente chiesta l’ammissione da parte di questa Camera) volta a dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla dipendente Li__________ __________; AO 1 ha auspicato una riduzione di almeno il 40% - 50%, ritenendo eccessivo l’onorario riconosciuto in tal modo dal Pretore per i singoli dipendenti della controparte, anche perché L__________ __________, Ro__________ __________, B__________ __________ e Mi__________ __________ andavano in realtà inseriti nella categoria “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori qualificati”.
19.1. Premesso che in questa sede le parti non hanno censurato l’assunto pretorile secondo cui, non essendo praticabile un ricalcolo voce per voce di ogni dettaglio delle ore prestate da AP 1, doveva semmai entrare in considerazione solo una riduzione forfetaria e lineare, si osserva che, per poter decidere con cognizione di causa se ed eventualmente in quale misura il giudizio con cui il Pretore ha ridotto in ragione di 1/3 le tariffe orarie fatturate dai dipendenti di AP 1 debba essere riformato, occorre dapprima accertare quali erano le tariffe previste dalla categoria, quali erano le tariffe concretamente applicate da AP 1, e come il giudice di prime cure aveva provveduto a risolvere la questione.
19.1.1. Sul tema delle tariffe previste dalla categoria, il perito giudiziario ha chiarito che, in base al tariffario indicativo edizione 13.07.2012 di Fiduciari/Suisse - sezione Ticino, sostanzialmente analogo al tariffario 18.11.2002 della Camera fiduciaria (cfr. supra consid. 18), i “titolari e direzione” potevano fatturare da CHF 200.- a CHF 300.-, i “collaboratori qualificati con particolari responsabilità” da CHF 180.- a CHF 250.-, i “collaboratori qualificati” da CHF 150.- a CHF 180.-, gli “altri collaboratori” da CHF 100.- a CHF 150.- e gli “apprendisti e stagisti” da CHF 50.- a CHF 100.- (cfr. perizia p. 4 seg.).
19.1.2. Sul tema delle tariffe concretamente fatturate dai dipendenti di AP 1, si osserva invece che AO 1, con la sua risposta, aveva sostenuto che, per ogni ora lavorativa, E__________ __________ aveva fatturato CHF 500.- fino al 2009 e CHF 600.- in seguito, Ro__________ __________ CHF 150.-, B__________ __________ e Mi__________ __________ CHF 185.- e Li__________ __________ CHF 350.- (p. 6). Tale assunto deve essere considerato assodato, non essendo stato contestato con la replica da AP 1, che dunque è assai malvenuta a sostenere, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che le tariffe orarie non erano sempre state quelle ma avevano raggiunto quelle entità solo con il passare degli anni.
19.1.3. Come detto, nella sua decisione il Pretore aveva rilevato che E__________ __________ aveva in realtà fatturato oltre il doppio dell’onorario mediano previsto per i “titolari” (che era di CHF 250.-), che Ro__________ __________ aveva fatturato il 50% in più del minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era di CHF 100.-), che B__________ __________ aveva fatturato l’85% in più del minimo previsto per i “collaboratori non qualificati” (che era di CHF 100.-), che Mi__________ __________ aveva fatturato poco più del massimo previsto per i “collaboratori qualificati” (che era di CHF 180.-) e che Li__________ __________ aveva fatturato il 40% in più del massimo previsto per i “collaboratori qualificati con particolari responsabilità” (che era di CHF 250.-).
19.2. Ciò detto, la censura delle parti in merito alla categoria tariffaria in cui il Pretore aveva inserito alcuni dei dipendenti di AP 1 può essere evasa come segue: mentre l’assunto con cui quest’ultima ha ritenuto che le sue dipendenti B__________ __________ e Ro__________ __________ dovessero in realtà far parte della categoria “collaboratori qualificati” anziché di quella dei “collaboratori non qualificati” o “altri collaboratori” è corretto solo limitatamente alla prima (cfr. perizia p. 5), con conseguente correzione a CHF 150.- della sua tariffa oraria minima, mentre non lo è per quanto riguarda la seconda, non potendo bastare il solo fatto che essa disponesse di un attestato di capacità quale “impiegata di commercio con formazione estesa” (cfr. doc. SS), la tesi di AO 1 secondo cui la dipendente Mi__________ __________ dovesse rientrare nella categoria “collaboratori non qualificati” o “altri collaboratori” anziché in quella dei “collaboratori qualificati” è infondata (cfr. perizia p. 5).
Nell’occasione le parti si erano invero espresse anche sulla categoria che avrebbe dovuto essere attribuita ai dipendenti L__________ __________ e S__________ __________, ma non hanno poi censurato la loro mancata considerazione da parte del Pretore nell’ambito dell’apprezzamento sulla riduzione dell’onorario. La questione non necessita pertanto di essere approfondita.
19.3. Nella sua decisione, il Pretore non ha invece spiegato, se si prescinde da un suo breve accenno ai relativi titoli di studio conseguiti, perché a suo giudizio i dipendenti di AP 1 potessero esporre la tariffa minima (Ro__________ __________ e B__________ __________), mediana (E__________ __________) o massima (Mi__________ __________ e Li__________ __________) prevista dalla rispettiva categoria professionale, aspetto quest’ultimo che invero non è stato ora censurato in modo chiaro dalle parti.
Ciononostante, ritenuto che per il perito giudiziario l’attività svolta da AP 1 era tutto sommato normale (cfr. supra consid. 18) e che negli allegati preliminari le parti non avevano approfondito più di tanto il tema delle più o meno estese qualifiche professionali dei suoi dipendenti (AP 1 essendosi limitata ad evidenziare, a p. 11 della replica, che oltre ad E__________ __________, “dottore in economia e commercio, laureato presso l’Università __________ di __________, iscritto all’albo dei fiduciari e navigato esperto in ambito fiduciario”, annoverava tra i suoi dipendenti “numerose altre persone con formazione specifica”), si è qui ritenuto, per semplicità di calcolo (con una soluzione per altro leggermente vantaggiosa per la fiduciaria, ritenuto in particolare che in tal modo - rispetto a quanto riconosciuto dal Pretore, con la correzione di cui si è detto sopra - sono stati attribuiti CHF 25.- in più per Ro__________ __________, CHF 15.- in più per B__________ __________ e CHF 15.in meno per Mi__________ __________), di attribuire a tutti i dipendenti la tariffa oraria mediana prevista per la loro rispettiva categoria (il tutto come meglio risultava a p. 4 della perizia).
19.4. Del tutto infondata è invece la censura con cui AP 1 ha lamentato la reiezione, con decisione 17 marzo 2016, della sua istanza di assunzione di nuove prove documentali (con conseguente richiesta di loro ammissione da parte di questa Camera), volte a dimostrare l’attività effettivamente svolta dalla dipendente Li__________ __________, la quale non era stata in grado di ricordare le ore da lei fatturate. A parte il fatto che in questa sede nemmeno è dato di sapere quali sarebbero le prove in tal modo da assumere, neppure specificate nel gravame o prodotte, si osserva che, come spiegato a suo tempo dal giudice di prime cure, lo scopo dell’art. 229 CPC non è in effetti quello di permettere alle parti di assumere o di produrre nuovi mezzi di prova che si sono appalesati come necessari a fronte dell’inconcludenza, contraddittorietà o insufficienza di quelli ritualmente offerti (cfr. Trezzini, op. cit., m. 39 e n. 650 ad art. 229 CPC, con rif. a TF 1 aprile 2005 4P.61/2005 consid. 4 / 6.2).
19.5. Tutto ciò premesso, ritenuto da una parte che AP 1 poteva così fatturare CHF 250.- anziché i CHF 500.- esposti fino al 2009 e i CHF 600.- esposti in seguito (con una media di CHF 550.-) per E__________ __________, CHF 125.- anziché i CHF 150.- esposti per Ro__________ __________, CHF 165.- anziché i CHF 185.- esposti per B__________ __________ e per Mi__________ __________ e CHF 215.- anziché i CHF 350.- esposti per Li__________ __________; considerato dall’altra che, come rilevato dal Pretore e non censurato dalle parti in questa sede, le ore svolte dai vari impiegati (ossia da Ro__________ __________, B__________ __________, Mi__________ __________ e Li__________ __________) erano ben maggiori di quelle svolte da E__________ __________, che già solo a detta di AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11.4%) del totale (cfr. appello p. 42 e risposta all’appello della controparte p. 20, essendo pari a CHF 57'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); e preso atto che Li__________ __________ non aveva ricordato le invero poche ore da lei fatturate, che sempre a detta di AP 1 ammontavano a circa il 10% (recte: l’11%) del totale (cfr. appello p. 42, essendo pari a CHF 55'000.- a fronte dei CHF 500'000.- azionati); si ha che il Pretore, attribuendo una riduzione forfetaria del 33.3%, senza per altro che in questa sede le parti si siano confrontate in modo approfondito sul calcolo da lui posto alla base del giudizio, non ha certamente abusato del suo ampio potere di apprezzamento, per cui la riduzione da lui decisa può senz’altro essere confermata (da un punto di vista meramente aritmetico, sulla base dei dati di cui si è detto sopra, in parte favorevoli a AP 1, risulterebbe invero una riduzione complessiva di circa il 27%: in effetti per le prestazioni complessivamente svolte da Ro__________ __________, B__________ __________, Mi__________ __________, pari al 77.6% del totale, s’imponeva una riduzione media del 12.7% per ciascuna [per la prima del 16.6%, da CHF 150.- a CHF 125.-, e per le altre due del 10.8% ciascuna, da CHF 185.- a CHF 165.-], che “pesava” in ragione del 9.8% del totale; per le prestazioni svolte da E__________ __________, pari al’11.4% del totale, s’imponeva una riduzione del 54.5% [da CHF 550.- a CHF 250.-], che “pesava” in ragione del 6.2% del totale; e per le prestazioni svolte da Li__________ __________, pari all’11% del totale, che non risultavano essere state sufficientemente dimostrate, s’imponeva una riduzione che “pesava” in ragione dell’11% del totale).
20. AP 1, nel suo appello, ha chiesto l’integrale attribuzione delle remunerazioni riferite ai suoi corrispondenti. In sostanza ha preteso che, per la corrispondente M__________ __________, le siano così riconosciuti altri EUR 16'105.- con riferimento alla società R__________ __________, altri USD 4'781.25 (somma per altro inferiore alla parte fissa per il periodo 2010-2012) con riferimento alla società M&__________ __________ e altri EUR 23'953.75 (o almeno la parte fissa di EUR 9’500.- per il periodo 2009-2012) con riferimento alla società I__________ __________, il tutto rilevando che le fatture cedute erano relative al periodo dal 2009/10 al 2012, erano riferite agli onorari per CdA e domiciliazione, talora comprensive delle spese esterne non contestate, per altri corrispondenti europei.
La richiesta dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), visto e considerato che nell’occasione AP 1 non ha spiegato per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto che AO 1 aveva contestato quelle fatture, anche in punto alla loro congruità (risposta p. 5 e duplica p. 8), e che le stesse non erano state sufficientemente provate per i motivi dettagliatamente esposti nella decisione, tra cui quello secondo cui gli importi esposti nemmeno corrispondevano a quanto indicato a p. 4 della petizione (che faceva riferimento alle parti fisse previste dal contratto), e ai quali si può senz’altro rimandare.
21. Ricapitolando, AP 1 può dunque fatturare: per la parte fissa o di base (non censurata in questa sede), GBP 3'900.- per __________, CHF 4'852.- per __________, USD 3'666.67 per __________, EUR 3'375.- per __________, CHF 2'000.- per l’autovettura Porsche Cayenne Turbo,
EUR 3’000.- per la società __________ e EUR 200.- per il conto corrente presso __________; per la parte di onorario esulante dalla parte fissa, comprensiva delle spese vive (queste ultime non censurate in questa sede), GBP 117’704.75 per __________, CHF 23'007.43 per __________, EUR 18'856.48 per R__________ __________, EUR 7'486.61 per I__________ __________, USD 3'825.63 per __________, GBP 5'850.19 e EUR 36'388.67 per __________ e USD 4'890.34 per M&__________ __________; per le remunerazioni cedutele dai suoi corrispondenti (in tale misura non censurate in questa sede) GBP 6'125.38 per __________ e GBP 5’993.91 per __________. Da queste somme devono poi essere dedotti i pagamenti già effettuati da AO 1 (anch’essi non censurati in questa sede), ossia GBP 17'347.70 per __________, CHF 1'132.42 per __________, USD 361.28 per __________ e USD 1'169.11 per M&__________ __________.
Il saldo arrotondato a favore di AP 1 ammonta quindi, come ritenuto dal Pretore ma con la rettifica di due errori di calcolo - uno dei quali, quello relativo alle pretese in GBP, già rilevato da AP 1 nel suo appello - a CHF 28'727.-, a EUR 69'306.75, a USD 10'852.25 e a GBP 122'226.50.
22. AP 1, nel suo appello, ha infine contestato anche l’assunto pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ) era riferito a una lista di fatture allegata ignota e non poteva assurgere a valida interpellazione. A suo dire, ammesso che questa Camera condividesse tale “confutata” conclusione, la decorrenza doveva perlomeno essere fissata dal 1 novembre 2011 ex art. 108 CO, dato che dall’ottobre 2011 il contegno via via assunto da AO 1 lasciava emergere che egli non intendeva pagare e che, quindi, particolari e formali costituzioni in mora (comunque avvenute a più riprese) a nulla sarebbero valse (doc. 4 inc. n. OR.2012.22).
La censura è irricevibile, siccome non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), laddove è riferita all’assunto pretorile secondo cui lo scritto 5 luglio 2011 (doc. QQ) era riferito a una lista di fatture allegata ignota e non poteva assurgere a valida interpellazione.
Essa è parimenti irricevibile, questa volta siccome fondata su fatti preesistenti ma allegati per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), laddove fa riferimento a circostanze, oltretutto non meglio precisate e comprovate, dalle quali si dovrebbe concludere per l’inutilità, a far tempo dall’ottobre 2011, di un’eventuale interpellazione all’indirizzo di AO 1.
23. La modifica, tutto sommato marginale, della decisione pretorile, nel senso dei considerandi che precedono, giustifica di lasciare invariato il giudizio sulle spese giudiziarie della prima istanza.
conclusione
24. Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono, mentre che l’appello e l’appello incidentale di AO 1 devono essere respinti in quanto ricevibili.