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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.09.2019 12.2018.42

23. September 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,100 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Affitto - valutazione delle prove

Volltext

Incarto n. 12.2018.42

Lugano 23 settembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.76 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 aprile 2014 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 95'985.11, oltre interessi e accessori, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al versamento di € 278'100.-, subordinatamente di € 60'446.87, a cui l’attrice si è integralmente opposta;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 8 febbraio 2018, con cui ha accolto la petizione limitatamente all’importo di € 64'440.11 oltre accessori e rigettato per tale importo l’opposizione al menzionato precetto, nonché ha respinto integralmente l’azione riconvenzionale;  

appellante la convenuta con appello 9 marzo 2018 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, in via subordinata limitatamente a € 60'446.87, il tutto con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 24 aprile 2018 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Dal 1997AO 1, società italiana attiva nel settore della produzione, imbottigliamento e vendita di acque minerali naturali e gassate nonché di bibite gassate e non gassate (doc. 3) e AP 1, società attiva nel campo dell’importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti (doc. C) hanno intrattenuto un rapporto commerciale concernente l’importazione e la distribuzione in esclusiva dei prodotti della prima in Svizzera (doc. 3). AO 1 spediva la merce ordinata da AP 1 sopra delle cosiddette palette (o pallets) con il treno o con degli automezzi fino alla dogana svizzera di Chiasso, dove veniva consegnata a AP 1 che la distribuiva ai dettaglianti finali mediante dei vetturali svizzeri.

                                  B.   La collaborazione commerciale tra le due società si è interrotta nel mese di aprile 2013 e AO 1 ha inviato a AP 1, per la merce fornita nel 2013, 15 fatture per un valore complessivo di € 64'444.11 (doc. D – T). A tale importo AP 1, con lettera raccomandata 29 aprile 2013 (doc. U) ha posto in compensazione un credito di € 77'318.63 a titolo di risarcimento per 6’180 pallets da lei acquistate nel 2007 ma che AO 1 non le avrebbe consegnato. Il 10 ottobre 2013 quest’ultima ha a sua volta inviato a AP 1 un’ulteriore fattura di € 31'545.- per il mancato ritorno di 3'505 pallets (doc. Z). L’11 novembre 2013 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano, a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. CC).    

                                  C.   Con petizione 14 aprile 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento dell’importo complessivo di € 95'985.11 (€ 64'444.11 per la fornitura di merce non pagata nel corso del 2013 e € 31'545.- pari al valore di 3'505 pallets non restituiti negli anni 2011-2013) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE menzionato per tale importo. Con risposta 26 maggio 2014 la convenuta si è opposta alla petizione, riconoscendo il debito di € 64'440.11 per il mancato pagamento della merce fornita nel corso del 2013 ma contestando l’importo di € 31'545.- pari al controvalore di 3'505 palette. Con azione riconvenzionale di medesima data essa ha chiesto la condanna dell’attrice principale al pagamento di € 278'100 a titolo di costo del noleggio per 6 anni (dal 2007 al 2013) di 6'180 pallets e, in via subordinata, di € 60'446.87 pari al loro controvalore. A suo dire, con contratto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5) essa avrebbe acquistato dalla controparte 6'180 palette che tuttavia non le sarebbero state consegnate. Con replica e risposta riconvenzionale 23 giugno 2014 AO 1 si è opposta all’azione riconvenzionale, rilevando come essa non abbia mai noleggiato, rispettivamente venduto alla controparte le 6'180 paletts. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le loro pretese e le loro argomentazioni in sede di conclusioni scritte.

                                  D.   Con decisione 8 febbraio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento dell’importo di € 64'440.11, oltre interessi, a favore dell’attrice e rigettando in tale misura l’opposizione al PE menzionato, mentre ha integralmente respinto l’azione riconvenzionale. In sintesi, egli ha riconosciuto la pretesa fatta valere dall’attrice per la fornitura della merce nel corso del 2013, non essendo stata contestata dalla controparte, mentre ha invece respinto la pretesa di € 31'545.- quale controvalore di 3'505 pallets asseritamente non restituite dalla convenuta negli anni 2011 – 2013, rilevando come in quegli anni la gestione del parco pallets tra le parti avveniva secondo il metodo dello scambio immediato, in base al quale il trasportatore consegna e ritira allo stesso momento un numero uguale di pallets, di modo che un ammanco appariva poco verosimile. Il primo giudice ha invece respinto integralmente l’azione riconvenzionale. Egli ha ritenuto non provata la tesi di AP 1 secondo cui con atto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5) essa sarebbe diventata proprietaria delle 6'180 palette, le quali non le sarebbero mai state (ri)consegnate dall’attrice principale malgrado il dettagliante finale __________ AG avesse dichiarato di averle ritornate al punto di origine.  

                                  E.   Con appello 9 marzo 2018 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, in via principale per l’importo di € 278'100.-, subordinatamente per quello di € 60'446.87, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 24 aprile 2018 quest’ultima si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello, con considerazioni che, se necessario, saranno riprese nei prossimi considerandi.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestivi. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

                                   2.   Il Pretore, per quanto in questa sede di interesse, ha rilevato come l’istruttoria non aveva permesso di confermare la tesi di AP 1, secondo cui essa sarebbe diventata proprietaria di 6'180 paletts con atto di compravendita 5 febbraio 2007 (doc. 5). Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che il doc. 5 costituiva una fattura emessa da AO 1 con la quale ha addebitato alla convenuta il controvalore di 9'510 pallets che quest’ultima non le aveva restituito a fine dicembre 2006. La stessa era stata pagata tramite il versamento di due acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6, e l’altro di € 10'000.-, doc. 7, corrispondente al controvalore di 6'180 palette) mentre che a saldo della fattura le parti avevano tenuto conto del controvalore di 3'330 palette che il dettagliante finale __________ AG aveva nel frattempo restituito. Il primo giudice ha poi precisato che ad ogni modo, anche se con il saldo della fattura l’attrice riconvenzionale era diventata “proprietaria” delle 6’180 palette oggetto della pretesa riconvenzionale (9'510 ./. 3'330), essa non era riuscita a dimostrare che l’appellata era ritornata in possesso delle stesse, di modo che non poteva validamente chiederle il pagamento del loro noleggio o il rimborso del loro controvalore.

                                   3.   Si rileva preliminarmente che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la fattura di cui al doc. 5 non costituisce un atto di compravendita, contrariamente a quanto da lei asserito con gli allegati introduttivi e ribadito in questa sede, bensì una fattura con cui le è stato addebitato il controvalore di 9'510 pallets ricevuti in comodato d’uso e non restituiti al 31 dicembre 2006. Altresì pacifiche le modalità con cui tale fattura è stata saldata, ossia tramite il versamento di due acconti (uno di € 34’500.-, doc. 6, e l’altro di € 10'000.-, doc. 7), mentre che a saldo della fattura le parti hanno tenuto conto del valore di 3'330 palette restituite a AO 1 (nel corso del 2007 e fino al 31 maggio 2008).

                                   4.   L’appellante, con una serie di argomentazioni, contesta la conclusione pretorile secondo cui non è stato dimostrato che i 6'180 pallets, oggetto della pretesa, siano ritornati in possesso di AO 1.

                                4.1   Con la prima censura l’appellante lamenta una violazione dell’art. 150 CPC. A suo dire, la circostanza non era da provare, non essendo stata contestata dalla controparte. Anzi, quest’ultima in sede di replica e risposta riconvenzionale avrebbe ammesso che __________ AG in ragione della loro diretta collaborazione commerciale a dicembre 2008 le aveva ritornato tutte le palette, quindi anche quelle oggetto della pretesa riconvenzionale. La censura è manifestamente infondata. L’appellante estrapola un passaggio dell’allegato di controparte, decontestualizzandolo e attribuendogli un significato a lei favorevole ma non aderente alla realtà. L’appellata non ha mai ammesso il rientro in suo possesso dei 6'180 pallets. Essa alla cifra 4 del suo allegato ha semplicemente contestato di avere venduto tali palette all’appellante e di avere impedito a __________ AG di restituirle “alla legittima proprietaria”, ossia a AP 1, “chiedendo alla spettabile __________ AG di riportarle all’attrice”, come sostenuto in sede di risposta e azione riconvenzionale dall’appellante (risposta e azione riconvenzionale, ad 4, pag. 3 e 4). L’affermazione dell’appellata, estrapolata ad arte, riguardava dunque tutt’altra questione di modo che la censura va disattesa.

                                4.2   Con le ulteriori argomentazioni (appello, ad 2.2 – 2.4) l’appellante propone una propria lettura delle risultanze istruttorie nel tentativo di dimostrare che __________ AG avrebbe restituito le 6'180 direttamente a AO 1. Le censure, irricevibili nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione del primo giudice (art. 311 cpv. 1 CPC), sono infondate già solo per il fatto che le 6'180 palette (9'510 ./. 3'330) non erano da ricondurre al traffico di merci con __________ AG, come dato per scontato dall’appellante già in prima sede. La fattura di cui al doc. 5 riguarda infatti l’addebito del controvalore di 9’510 pallets che AP 1 non ha restituito all’appellata a fine dicembre 2006. Tali palette non riguardavano unicamente il traffico merci con il cliente finale __________ AG bensì quello con tutti i dettaglianti finali svizzeri cui AP 1 distribuiva i prodotti dell’appellata in virtù del contratto di importazione e distribuzione in esclusiva (doc. 3), come emerge dallo scambio di posta elettronica avvenuto tra le parti tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 (doc. 14). Da tale documento, prodotto dalla stessa appellante, risulta infatti che l’importo fatturato, pari al controvalore di 9’510 palette, corrisponde alla somma del saldo dei pallets usati da AP 1 nel 2005 e nel 2006 per consegnare la merce dell’appellata a tutti i dettaglianti finali in Svizzera. Delle 3'663 palette non restituite da AP 1 per l’anno 2006 solo 2'893 erano da ricondurre al traffico con __________ AG (cod. __________), mentre le restanti erano da attribuire agli altri dettaglianti finali per i quali l’appellante importava e distribuiva la merce della convenuta riconvenzionale (doc. 14, pag. 1). A ciò aggiungasi che il teste __________ R__________, responsabile dell’ufficio estero dell’appellata, ha confermato di non avere mai ricevuto le 6’180 palette, né da parte dell’appellante né da parte di __________ AG (verbale di udienza 14 gennaio 2015, pag. 3).

                                         Così stando le cose, le argomentazioni dell’appellante concernenti l’interpretazione della dichiarazione di __________ AG di avere reso tutte le palette al “punto di origine”, rispettivamente che a partire da marzo 2007 quest’ultima poteva restituire le palette mancanti solo alla sede italiana dell’appellata risultano ininfluenti ai fini di causa. A prescindere dalla loro rilevanza, le stesse sono pure infondate.

                             4.3.1   L’appellante critica il Pretore per avere ritenuto che il “punto di origine” (“Ursprungsort”) dove __________ AG ha dichiarato di avere restituito le palette era verosimilmente Chiasso e non la sede dell’appellata in Italia.

                                         Al riguardo il primo giudice ha accertato che per quanto concerneva le modalità di scambio delle palette con la cliente __________ AG, le parti, vista la grossa quantità di merce, avevano adottato il cosiddetto “interscambio differito”. Secondo tale modalità la merce pallettata veniva trasportata su camion dalla sede dell’appellata fino a Chiasso, stoccata in un deposito di merci dell’appellante e infine condotta tramite un vetturale svizzero o in treno fino a uno dei depositi di __________ AG in Svizzera, che distribuiva la merce nelle sue filiali di vendita, ritirando le palette vuote e portandole nei suoi depositi. Raggiunto un certo numero di pallets vuote, __________ AG avvisava il trasportatore, che si incaricava di riportare le palette vuote a Chiasso in treno, dove venivano scaricate e poi messe su dei camion verso la sede dell’appellata in Italia. A fronte di tale modalità di scambio, il primo giudice ha pertanto concluso che appariva più verosimile che il “luogo di origine” dove __________ AG ha affermato di avere restituito le palette mancanti fosse Chiasso e che pertanto l’appellante non aveva dimostrato che le palette erano state restituite all’attrice principale. L’appellante ritiene questa conclusione in contraddizione con le modalità di scambio dei pallets accertato dal primo giudice in relazione al cliente finale __________ AG. A suo dire, sarebbe “più logico” considerare la sede dell’attrice principale il punto di origine, visto che Chiasso “costituisce soltanto la seconda tappa del circuito delle palette all’andata, ed il penultimo al rientro” (appello, ad 2.2, pag. 6). L’argomentazione, irricevibile poiché si limita a proporre una propria visione secondo logica (art. 311 cpv. 1 CPC), non è comunque idonea a scalfire la conclusione del Pretore, rilevante essendo la questione a sapere quale fosse il “luogo di origine” per __________ AG. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, agli atti non vi è nessun riscontro di un’avvenuta consegna di palette alla sede dell’appellata in Italia da parte di __________ AG, non essendo sufficiente allo scopo la sua dichiarazione di avere restituito tutte le palette al “luogo di origine” (“Ursprungsort”, doc. 9 e 10). Intanto, come visto, le palette mancanti (cioè non restituite all’appellata) a fine 2006 attribuibili a __________ AG erano solo 2'893. Dal citato scambio di posta elettronica risulta che queste palette erano state ritornate da __________ AG proprio a AP 1 a Chiasso ma che quest’ultima non le aveva rese a AO 1 (doc. 14, pag. 6). Ciò a dimostrazione che il “luogo di origine” inteso da __________ AG nei doc. 9 e 10 era Chiasso e non la sede dell’appellata, visto e considerato che il traffico delle merci dell’appellata per __________ AG è sempre avvenuto tramite AP 1 in virtù del rapporto di importazione e distribuzione in esclusiva dei prodotti di AO 1 e ciò almeno fino al momento in cui quest’ultima le è subentrata direttamente a marzo 2007. L’istruttoria ha tuttavia permesso di accertare che anche le palette ritornate all’appellata successivamente e riconducibili al traffico AP 1/__________ AG sono state rese “attraverso il vettore di AP 1” (teste __________ R__________, verbale di audizione 14 gennaio 2015, pag. 3; doc. MM).

                             4.3.2   L’appellante critica poi il Pretore per non avere considerato il fatto che da marzo 2007 l’appellata le sarebbe subentrata direttamente nel traffico merci con __________ AG, di modo che da quella data le palette non potevano più essere restituite ai suoi vetturali ma dovevano per forza di cose essere rese da __________ AG direttamente alla sede dell’appellata. La censura è infondata e smentita dalle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, dagli atti emerge infatti come __________ AG, nel corso del 2007 - 2008, abbia restituito 3’126 palette ancora per il tramite del vetturale di AP 1 (teste __________ R__________, verbale di audizione 14 gennaio 2015, pag. 3, doc. MM). Infine, nemmeno il rinvio ad un passaggio del contenuto dell’email del 27 dicembre 2006 del responsabile del dipartimento export dell’appellata (doc. 14) giova alla tesi dell’appellante, essendo la stessa riferita a tutt’altra problematica, ovvero alla questione dei “pallets rotti” e non a quelli non restituiti.

                                         Ne discende che l’appellante, a cui incombeva l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare che l’appellata è rientrata in possesso dei 6'180 pallets da lei asseritamente acquistati.

                                   5.   Così stando le cose è superfluo esaminare le ulteriori censure concernenti l’esistenza del noleggio e l’entità del fitto, rispettivamente l’entità dell’indennizzo richiesto in via subordinata a titolo di controvalore per i pallets non restituiti.

                                   6.   In conclusione l’appello dell’attrice riconvenzionale deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 278'100.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 9 marzo 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 2018 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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