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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.07.2018 12.2018.27

5. Juli 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,224 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Locazione - tutela casi manifesti, mora del conduttore

Volltext

Incarto n. 12.2018.27

Lugano 5 luglio 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, mora del conduttore) inc. n. SO.2018.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 11 gennaio 2018 da

AO 1  rappr. da RA 1   

contro

 AP 1   

con cui l’istante ha chiesto di far ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di mettere immediatamente a libera disposizione l’appartamento sito in Via Moncucchetto 19 a Lugano e di riconoscere un’indennità di occupazione pari alla pigione fino all’esecuzione della decisione di sfratto;

domanda alla quale il convenuto si è opposto in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2018 e sulla quale il Pretore si è pronunciato, con decisione 1° febbraio 2018, con cui ha fatto ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, condannandolo altresì a versare mensilmente fr. 900.- dal 1° febbraio 2018 al momento della liberazione dei locali a titolo di indennità per illecita occupazione;

appellante il convenuto con atto di appello 6 febbraio 2018, con cui chiede in sostanza la riforma del giudizio pretorile, subordinatamente un certo tempo per trovare un’adeguata soluzione abitativa alternativa;

mentre l’istante, con risposta 17 maggio 2018, chiede una celere decisione di conferma dello sfratto;

preso atto della replica 24 maggio 2018 con la quale l’appellante contesta l’entità delle pigioni scoperte e della duplica 15 giugno 2018;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con contratto 28 ottobre 2016 (doc. A) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 2 locali con posteggio interno nello stabile sito in via __________ a __________; il canone è stato stabilito in fr. 900.- mensili, comprensivo di acconto sulle spese accessorie;

                                         che la locatrice, non avendo il conduttore provveduto a pagare le pigioni e le spese scadute per complessivi fr. 900.- entro il termine di 30 giorni impartitole con comminatoria di disdetta del 14 settembre 2017 (doc. B), con modulo ufficiale del 30 ottobre 2017 ha notificato la disdetta straordinaria del contratto in applicazione dell’art. 257d CO con effetto dal 31 dicembre 2017 (doc. C);

                                         che con istanza 11 gennaio  2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha chiesto di far ordine alla conduttrice, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di riconsegnare con effetto immediato l’ente locato e di condannare il convenuto a versare un’indennità di occupazione mensile pari alla pigione fino all’esecuzione della decisione di sfratto;

                                         che il convenuto ha preso posizione, in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2018 (atto III), riconoscendo di essere stato in mora con il pagamento della pigione, ma rilevando di aver provveduto a versare i canoni scoperti e di auspicare la continuazione della locazione;

                                         che il Pretore, con la decisione 1° febbraio 2018 qui impugnata, ha fatto ordine al convenuto di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito, condannandolo altresì a versare dal 1° febbraio 2018 fino al momento della liberazione dell’ente locato fr. 900.- mensili a titolo di indennità per illecita occupazione;

                                         che con appello 6 febbraio 2018 il convenuto chiede sostanzialmente la riforma del giudizio pretorile per tener conto della particolare situazione personale alla base della mora e del successivo accordo raggiunto con l’amministrazione dell’immobile per scongiurare le conseguenze della disdetta, con il pagamento del saldo scoperto intervenuto (seppur con un disguido per una parte della somma dovuta a titolo di conguaglio delle spese accessorie); in via subordinata chiede di poter perlomeno disporre del tempo necessario per trovare un’adeguata soluzione abitativa alternativa;

                                         che con risposta 17 maggio 2018 la locatrice ha chiesto la conferma della decisione di espulsione rilevando come il conduttore fosse a quel momento in mora con il pagamento delle pigioni da febbraio a maggio 2018;

che con replica 24 maggio 2018 l’appellante ha comunicato di aver provveduto al pagamento del conguaglio spese e delle pigioni di febbraio e marzo 2018, e di essere ancora in attesa della richiesta di pagamento delle pigioni di aprile e maggio 2018;

che con duplica 15 giugno 2018 l’appellata ha ribadito l’entità dello scoperto a titolo di pigioni e sollecitato una celere decisione;

                                         che l’appello, ancor prima che infondato, risulta irricevibile per carente motivazione: l’appellante, in violazione dei suoi obblighi (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per ordinare l’espulsione e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la decisione sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150);

                                         che l’appellante ha invero prospettato in questa sede la sussistenza di circostanze che avrebbero permesso un ricomponimento bonale della vertenza e, a suo dire, consentito la continuazione consensuale della locazione;

che tali circostanze, asserite in maniera assai vaga e confusa e peraltro senza far fronte all’onere probatorio in merito, non si sono rilevate fondate e non sarebbero comunque atte a sovvertire l’esito del giudizio pretorile;

che peraltro il conduttore non solo non ha integralmente e puntualmente fatto fronte ai suoi impegni in vista della prospettata ricomposizione bonale della vertenza, ma si è altresì rivelato moroso per le successive pigioni;

                                         che, nella misura in cui dalle argomentazioni esposte dall’appellante si volesse dedurre che egli abbia postulato un giudizio di questa Camera sulla richiesta di poter continuare ad occupare il bene locato ancora per un certo periodo, in vista della ricerca di una soluzione abitativa alternativa, la domanda deve essere comunque respinta, siccome infondata, la decisione pretorile di espulsione non potendo essere ritardata dall’autorità d’appello (cfr. II CCA 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.56 secondo cui un’eventuale proroga del termine entro cui dev’essere lasciato l’ente locato può semmai essere accordata dalla parte istante), tanto più in presenza di una disdetta per mora del conduttore (ex art. 257d CO), la concessione di un’eventuale protrazione essendo in tal caso esclusa per legge (cfr. art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

                                         che le spese processuali della procedura di appello, fissate in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte che non ne ha fatto richiesta; il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 26'280.- come ritenuto dal Pretore.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

                                   1.   L’appello 6 febbraio 2018 di AP1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- restano a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

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