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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2019 12.2018.166

20. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,207 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Società anonima - scioglimento d'ufficio per assenza di domicilio legale - ricorso - rispristino della situazione di legalità

Volltext

Incarto n. 12.2018.166

Lugano 20 marzo 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 20 dicembre 2018 da

RI 1   

contro la decisione 11 dicembre 2018 (n. 8853/2017) dell'

Ufficio del registro di commercio, Biasca  

che ne ha ordinato lo scioglimento;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 1° settembre 2017 l'Ufficio del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1 a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, siccome sulla base della segnalazione ricevuta non vi sarebbe più stato un domicilio legale nel luogo della sede statutaria;

                                         che, constatato il mancato rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ 2017, l'Ufficio del registro di commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa iscrizione;

che l’11 dicembre 2018 l'Ufficio del registro di commercio, preso atto come all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società, nominando un liquidatore e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di fr. 500.- a G__________ __________ __________, __________, in qualità di persona obbligata alla notificazione;

                                         che con il ricorso 20 dicembre 2018 RI 1 rappresentata dall’amministratore unico G__________ __________ __________, è insorta contro la decisione dichiarando di “non voler chiudere la società”, indicando che avrebbe proveduto “a regolarizzare tramite notaio la nuova sede legale” per rimediare così alle incomprensioni sorte e preannunciando la trasmissione a questa Camera della relativa documentazione;

                                         che con risposta 11 gennaio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha preso atto delle intenzioni dichiarate dalla ricorrente e, rilevato di non aver ricevuto la preannunciata istanza atta a sanare la situazione legale, ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare la decisione di scioglimento impugnata;

che con scritto 28 dicembre 2018 (correttamente: gennaio 2019) l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso i documenti nel frattempo ricevuti dalla ricorrente, preannunciando di voler prendere posizione in merito nell’ambito dell’auspicata duplica;

che con replica 12 febbraio 2019 G__________ __________ __________, per conto della ricorrente, ha comunicato l’intervenuta modifica della sede statutaria e l’inoltro della relativa istanza di iscrizione e postulato “di accogliere la richiesta di ripristino della società con l’iscrizione della nuova sede”;

che con duplica 15 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha confermato l’intervenuto ripristino della situazione legale nelle more della procedura, chiedendo di conseguenza l’accoglimento parziale del ricorso e la conferma della decisione in merito a tasse e ammenda;

                                         che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 20 dicembre 2018 da G__________ __________ __________ per conto di RI 1 è pertanto tempestivo;

                                         che nel caso di specie la decisione di scioglimento della società è ineccepibile, l’istruttoria avendo permesso di accertare che RI 1 non ha reagito alle richieste dell’Ufficio del registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti;

che resta da esaminare se la società abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

  che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di Commercio, la società ha nel frattempo provveduto ad inoltrare una regolare istanza atta a ripristinare la situazione legale relativa al domicilio;

che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 e 3 relativi allo scioglimento, alla nomina del liquidatore e alla nuova iscrizione nel registro di commercio;

che per contro, considerata la negligente inattività della società e del suo amministratore unico, non vi sono motivi per annullare i dispositivi della decisione relativi alle spese e all’ammenda inflitta a G__________ __________ __________, responsabile per non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti dal competente Ufficio;

                                         che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

                                         che la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

                                         che in definitiva il ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

decide:                       

                                   1.   Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 11 dicembre 2018 dell’Ufficio del registro di commercio sono annullati. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-   ; - Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca; - Ufficio federale del registro di commercio, Berna.  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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