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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.2020 12.2018.153

27. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,544 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Indebito arricchimento, compensazione

Volltext

Incarto n. 12.2018.153

Lugano 27 marzo 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 5 settembre 2014 da

AO 1  patrocinato dall’avv. __________, 

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1    

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Euro 45'000.- oltre interessi a

titolo di indebito arricchimento;

richiesta avversata dalla convenuta, che vi ha opposto in compensazione un proprio

credito, e che il Pretore ha accolto con decisione 29 ottobre 2018;

appellante la convenuta, che con appello 29 novembre 2018 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accertare il suo

diritto di compensare l’importo preteso con un proprio credito, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 25 gennaio 2019 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        In data 3 gennaio 2011 il AO 1 (qui di seguito “AO 1”) e __________ Srl (società del gruppo __________ facente capo essenzialmente a __________ N__________ e __________ SA, v. doc. D ed E) hanno sottoscritto un mandato di consulenza in ambito pubblicitario con scadenza al 31 dicembre 2013 (doc. C).

B.        In data 22 luglio 2013 AO 1 e __________ SA (qui di seguito “__________”), ora AP 1 (qui di seguito “AP 1”), hanno concluso una transazione, firmata dalle suddette parti e da __________ N__________ in proprio, in cui hanno risolto consensualmente il suddetto contratto, con l’impegno di AO 1 di versare, a saldo di ogni reciproca pretesa derivante dal contratto, complessivi Euro 59'000.- in due rate, ovvero una prima rata di Euro 45'000.- entro il 23 luglio 2013 e una seconda rata di Euro 14'000.- entro due giorni dalla sottoscrizione dell’apposito verbale di conciliazione avanti alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di __________ (doc. F e G).

C.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 5 settembre 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, postulandone la condanna alla restituzione di Euro 45'000.- oltre interessi a titolo di indebito arricchimento a fronte di un erroneo doppio bonifico della prima rata pattuita. Con risposta 7 novembre 2014 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando preliminarmente le eccezioni

di carente legittimazione attiva e di mancanza di una valida rappresentanza professionale della controparte (evase dal Pretore con la decisione incidentale 23 marzo 2015 con cui ha accolto l’istanza di rettifica della denominazione di parte attrice inoltrata da quest’ultima il 25 novembre 2014), presentando altresì un’istanza di chiamata in causa nei confronti dell’__________ (__________) e della __________ (respinta dal Pretore con decisione 20 gennaio 2015 di cui all’inc. SO.2014.4802), e osservando nel merito di non essere tenuta alla restituzione dell’importo, da compensare con un credito di Euro 50'000.- da lei vantato nei confronti dell’attrice (doc. 16). Con replica 7 maggio 2015, duplica 10 luglio 2015 e le prime arringhe del 13 ottobre 2015, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.

D.        Quanto alle opposte tesi delle parti in relazione al credito posto in compensazione da AP 1, quest’ultima ha dapprima rilevato che AO 1 farebbe parte di un gruppo comprendente altresì __________ (__________) e la __________, tre entità gestite e coordinate da un socio unico, con cui essa ha sottoscritto tre diversi contratti di consulenza (doc. C, 6 e 7). Essa ha poi in sintesi osservato che la __________ Sagl (“__________”), società appartenente al gruppo __________, ha svolto attività in ambito pubblicitario per la campagna “__________” (esulanti dal contratto di consulenza doc. C e invece relative a un contratto del 23 dicembre 2011) in favore sia di __________, sia di AO 1 (avendo quale referente, per entrambe le società, l’allora Direttore generale di __________ __________ M__________), emettendo la fattura 101/2013 del 12 aprile 2013 relativa al “Contratto di sponsorizzazione 2012-2013” per un importo di Euro 50'000.- (doc. 16), per cui AO 1 era debitrice di tale somma. __________ è stata poi assorbita per fusione daAP 1 (doc. B), per cui quest’ultima ha acquisito il credito.

AO 1 da parte sua ha in particolare rilevato di non avere mai ricevuto prestazioni e servizi da __________ (la quale comunque è stata assorbita dalla controparte prima della sottoscrizione della transazione 22 luglio 2013 che ha risolto definitivamente ogni rapporto di dare e avere fra le parti) e di essere una società commerciale autonoma dotata di propria personalità giuridica, evidenziando che la fattura doc. 16 non è intestata a lei, bensì a un’altra società, e che essa sarebbe in ogni caso già stata liquidata in base a precedenti accordi.

E.        Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 29 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la petizione e condannato la convenuta a restituire all’attrice Euro 45'000.oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2013, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 5'500.-, a carico della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 7'500.- per ripetibili. In sintesi, il Pretore ha accertato l’erroneo doppio bonifico della prima rata da parte dell’attrice e ha negato il diritto della convenuta di trattenere tale importo e porlo in compensazione con il suo asserito credito nei confronti della controparte, siccome rimasto incomprovato.

F.        Con appello 29 novembre 2018 AP 1ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accertare il suo diritto di compensare l’importo preteso con il proprio credito. Con risposta 25 gennaio 2019 AO 1 si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 29 novembre 2018, sia la risposta all’appello 25 gennaio 2019 sono tempestivi.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in larga parte non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi già esposte in prima sede. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.         Preliminarmente occorre precisare che il petitum del gravame postula, oltre alla reiezione della petizione, anche che AP 1 sia sollevata dalla restituzione di Euro 45'000.oltre interessi in quanto AO 1 è tenuta, in solido con __________, a versare tale importo a __________, nel frattempo assorbita da AP 1, quale corrispettivo per le prestazioni da essa fornite. Come opportunamente evidenziato dalla parte appellata, tale domanda non è tuttavia contenuta negli allegati di prima sede (ove veniva semplicemente postulata la reiezione integrale della petizione della parte avversa), e viene dunque formulata tardivamente e irritualmente in seconda sede senza argomentare sulla base dell’art. 317 cpv. 2 CPC. Essa è dunque irricevibile.

4.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato la presenza di una fattispecie internazionale, la propria competenza ai sensi degli art. 2 CLug e 127 LDip, e l’applicabilità del diritto italiano alla pretesa attorea sulla base dell’art. 128 LDip e della scelta in favore del diritto italiano contenuta nel contratto di consulenza doc. C. Il primo giudice ha poi accertato l’erroneo doppio pagamento, da parte dell’attrice, di Euro 45'000.- (pagamento di un debito già estinto ai sensi dell’art. 2033 CC-it). Tali accertamenti non sono impugnati con l’appello e non sono dunque più controversi.

5.         L’appellante osserva che il Pretore ha respinto varie richieste testimoniali da lei offerte, per poi sentire dapprima i testi della controparte, fra cui l’avv. __________ B__________, e ammettere la testimonianza del suo avvocato __________ T__________ solo in un secondo momento (almeno un anno più tardi), e dunque a maggiore distanza temporale dai fatti, per cui il suddetto teste avrebbe avuto “una memoria più offuscata” (gravame, p. 4). Tale disparità di trattamento, a mente dell’appellante, non si giustificherebbe e sarebbe arbitraria. La censura è tuttavia irricevibile in quanto insufficientemente motivata (art. 310 e 311 CPC). Difatti, l’appellante non specifica in alcun modo a quali suoi testi respinti si riferisca, né spiega perché la loro testimonianza sarebbe stata di rilievo. Non basta poi affermare in maniera generica che uno dei propri testi è stato sentito dal giudice di prime cure in una seconda fase dell’istruttoria per ritenere tale procedere arbitrario, ritenuto che al Pretore dev’essere evidentemente consentito di organizzare l’istruttoria, sentire dapprima un certo numero di testi, e condizionare l’ammissione di ulteriori testi ai risultati di tali audizioni, anche secondo logiche di economia procedurale. Del resto, due dei testi richiesti da AP 1 (__________ M__________ e __________ C__________) sono stati ascoltati già nella prima fase dell’istruttoria, e l’appellante nemmeno specifica quali circostanze l’avv. __________ T__________ avrebbe avuto difficoltà nel ricordare, e perché ciò sarebbe stato determinante ai fini del giudizio.

6.         Con il gravame, l’appellante menziona per la prima volta un procedimento di ingiunzione da lei avviato in Italia nei confronti di __________ dopo la reiezione della sua istanza di chiamata in causa, allegando quale doc. D il suo ricorso per decreto ingiuntivo e i documenti ivi annessi. Giova al riguardo ricordare che, giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli neppure con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Con ogni evidenza, non solo tali condizioni non si realizzano nella presente fattispecie, ma l’appellante nemmeno rispetta le esigenze di motivazione connesse con questa norma. L’appellante non fa alcun riferimento all’art. 317 CPC, né tantomeno spiega perché tali fatti e documenti non fossero già proponibili in prima sede. Peraltro, il ricorso per decreto ingiuntivo prodotto neanche reca la data di inoltro, mentre gli annessi documenti sono antecedenti all’avvio della presente causa. Ne discende l’inammissibilità dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova proposti.

7.         L’appellante sostiene altresì che la decisione impugnata sarebbe viziata di carente motivazione, siccome il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare l’attività svolta da __________ sia per __________ che perAO 1, attestata da numerose prove, e il vincolo di solidarietà conseguentemente sorto per la remunerazione delle suddette prestazioni.

7.1    Precisato che l’allusione generica contenuta nel gravame (p. 3, v. anche p. 7) secondo cui tale attività operativa sarebbe “ampiamente documentata ed illustrata segnatamente in Duplica con tanto di un centinaio di documenti sui quali la sentenza non spende la ben che minima considerazione”, rispettivamente sarebbe evidenziata nelle conclusioni di causa, è irricevibile siccome priva di qualsiasi concreto rinvio a specifici documenti o pagine degli allegati di prima sede, e che lo stesso dicasi per il vago e imprecisato riferimento a quanto avrebbero riferito i testi __________ C__________ e __________ M__________, in relazione alla motivazione della sentenza pretorile si può dire quanto segue.

7.2    Il Pretore ha respinto la pretesa compensatoria avanzata dalla convenuta, siccome questa non ha dimostrato l’esistenza di un credito di Euro 50'000.-, o di qualsiasi altro credito nei confronti dell’attrice. Nello specifico, il primo giudice ha rilevato che la convenuta non ha mai prodotto il contratto del 23 dicembre 2011 (in base al quale __________ avrebbe eseguito le sue prestazioni), né ne ha mai riportato l’esatto contenuto relativamente ai suoi punti essenziali. Il Pretore ha pure evidenziato che le uniche fatture agli atti riferite a prestazioni di __________ sono state emesse nei confronti della sola __________, che AO 1 sostiene di non averne mai ricevuta alcuna, né la stessa convenuta l’ha mai sostenuto. Il fatto che __________ controlli al 100% AO 1 non può essere determinante, godendo entrambe le società di una propria personalità giuridica e avendo ambiti di competenza e contabilità separati, ciò che è stato confermato non solo dai testi (__________ C__________, __________ __________ Q__________, __________ B__________, __________ S__________), ma anche dal fatto stesso che esse hanno stipulato con la convenuta contratti di consulenza separati (doc. C e 6), poi liquidati con transazioni distinte (doc. F e 15). I suddetti testi hanno pure indicato che, con la sottoscrizione della transazione del 22 luglio 2013, l’intenzione delle parti era quella di chiudere tutti i rapporti di dare e avere tra AO 1 e __________, __________ N__________ personalmente e le società a lui riconducibili, e che essi non erano a conoscenza di altri rapporti contrattuali esistenti tra AO 1 e dette società, né di altri possibili crediti di queste ultime nei confronti di AO 1, mentre il teste avv. __________ T__________ ha indicato che le questioni relative a __________ non sono mai entrate a far parte delle trattative che hanno condotto all’accordo doc. F. Il semplice fatto che __________ M__________ abbia confermato che __________ N__________ fosse stato incaricato anche da AO 1 di curare, tramite varie aziende, la campagna “__________”, e che a __________ dovevano essere corrisposti Euro 50'000.- all’anno per i relativi servizi, non basta per dimostrare quale società si fosse impegnata a pagare l’importo. Peraltro, giusta quanto accertato dal Pretore, dall’accordo transattivo fra __________ e __________ del 22 luglio 2013 di cui al doc. 15 emerge che una fattura nr. 101/2013 emessa da __________ nei confronti di __________ (corrispondente dunque sia per quanto riguarda il numero della fattura, sia per quanto riguarda emittente e destinataria) è stata oggetto della liquidazione pattuita con tale accordo, ciò che ha rilevato pure il teste __________ B__________.

7.3    Ora, ricordato che la motivazione può anche essere breve e concisa, e che essa non deve affrontare tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, purché esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2; DTF 141 III 28, consid. 3.2.4; DTF 134 I 83, consid. 4.1; IICCA del 1° Marzo 2019, inc. 12.2017.147, consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc. 11.2016.114, consid. 6), nel caso concreto il Pretore ha rilevato che, anche volendo ammettere lo svolgimento, da parte di __________ N__________ e di società a lui riconducibili, fra cui __________, di attività in favore del gruppo __________, e dunque anche a beneficio di AO 1, ciò non è sufficiente per ritenere quest’ultima quale debitrice solidale della fattura doc. 16, per tutti i motivi qui sopra elencati. Dalla decisione impugnata si riescono dunque a comprendere i motivi della soluzione adottata dal primo giudice e la sua portata, per cui la censura di carente motivazione deve essere integralmente respinta.

8.         Quanto alle censure appellatorie relative al merito, l’appellante non si confronta puntualmente con quanto osservato dal Pretore in relazione al contenuto dell’accordo transattivo fra __________ e __________ di cui al doc. 15 (ovvero alla menzione di una fattura n. 101). In particolare, essa non spiega di quale fattura si tratti o perché essa non riguardi la fattura doc. 16. L’appellante si limita a osservare piuttosto che i contratti di consulenza doc. Ce6ei relativi accordi transattivi nulla hanno a che vedere con le prestazioni fornite da __________, oggetto di un altro contratto relativo alla parte operativa (forniture, appalti, preparazione di materiale pubblicitario) e remunerato con un importo annuale pari a Euro 50'000.-. Tale censura, e le relative motivazioni (segnatamente che __________ è stata solo successivamente assorbita da AP 1, che i “costi dei terzisti”

- fra cui __________ -, non erano compresi nei contratti di consulenza, che l’avvocato italiano di __________ non rappresentava __________, e che non tutte le società riconducibili a __________ N__________ erano di sua esclusiva proprietà) non sono confrontate con quanto osservato dal Pretore (che mai ha accertato l’inclusione di questioni relative a __________ nell’accordo doc. F), né in effetti riguardano le principali motivazioni che hanno indotto il primo giudice a respingere la sua pretesa compensatoria. Piuttosto, il primo giudice ha semplicemente osservato che, giusta quanto riferito dai testi, lo scopo della transazione doc. F era quello di chiudere definitivamente e integralmente tutti i rapporti di dare e avere tra AO 1e __________, __________ N__________ e le società a lui riconducibili, e che nessuno di essi era al corrente di ulteriori rapporti contrattuali rimasti in sospeso. A tal proposito, l’appellante rileva la presunta inattendibilità dei testi, che a suo dire quali subalterni e addetti al settore amministrativo e contabile non hanno partecipato alle trattative e non potevano conoscere lo scopo degli accordi raggiunti, mentre __________ B__________, quale legale della controparte, difenderebbe la sua cliente. Tale censura è tuttavia eccessivamente generica e inadatta a sovvertire gli accertamenti pretorili, poiché non specifica a quali testi subalterni si riferisca e si limita a esporre una considerazione personale e soggettiva in opposizione a svariate testimonianze dei collaboratori di AO 1, aventi diversi ruoli all’interno della società, che hanno riportato in modo congruente lo scopo degli accordi raggiunti. Per il resto, dagli atti risulta che la fusione fra __________ e __________ è avvenuta il 26 giugno 2013 (doc. P), ovvero prima della conclusione dell’accordo transattivo del 22 luglio 2013 doc. F, né l’appellante ha sostanziato concreti ostacoli all’inserimento di questioni relative a __________, se effettivamente esistenti, all’interno delle trattative fra le parti, per cui la loro assenza, seppur non risolutoria, poteva in ogni caso essere tenuta in considerazione dal primo giudice. In tal senso, le relative considerazioni pretorili resistono alla critica.

9.         L’appellante nemmeno può essere seguita quando rimprovera al Pretore di essersi concentrato unicamente sul contratto di consulenza doc. C fra __________ e AO 1 e sul diritto a esso applicabile, ignorando il contratto distinto fra __________ e AO 1/__________. Il Pretore ha difatti esaminato il contratto di consulenza doc. C e il diritto a esso applicabile per statuire sulla pretesa attorea relativa all’indebito arricchimento. Del resto, il Pretore evidentemente non poteva esaminare un asserito contratto fra AO 1 e __________ neanche prodotto agli atti. Anche su questo punto, l’appello non merita accoglimento. La questione a sapere se l’esistenza di prestazioni di __________, anche a beneficio di AO 1, possa fondare un debito di quest’ultima, verrà affrontata nei considerandi che seguono.

10.      Relativamente a __________ e AO 1, l’appellante sostiene che i riscontri istruttori non dimostrerebbero la presenza di società separate e indipendenti, ma piuttosto l’unità del gruppo __________. Oltre a sottoscrivere contratti di consulenza distinti, ma contenenti i medesimi servizi (v. doc. C, 6 e 7), vi sarebbero infatti state un’unità di intenti, anche a livello comunicativo, la coordinazione delle varie iniziative per creare un’immagine di gruppo, l’uniformazione dell’immagine visiva del gruppo (v. doc. 59 e 60) e la produzione congiunta di materiale pubblicitario, ciò che era vantaggioso per il gruppo anche dal punto di vista economico.

A titolo di esempio, l’appellante osserva che la società __________, facente capo a __________ N__________, avrebbe incluso in un’unica fattura intestata a __________ prestazioni che riguardavano anche AO 1, e che pure in altri ambiti __________ N__________ emetteva per praticità fatture cumulative all’indirizzo di __________ e/o AO 1. L’appellante rileva inoltre che per tutti i rapporti fra __________ e il gruppo __________, i referenti sono sempre stati __________ N__________ da una parte e __________ M__________ (rispettivamente __________ C__________) dall’altra (v. doc. C e 6), unici testimoni chiave, mentre i testi subalterni di AO 1 non potevano conoscere gli accordi fra le parti, per cui il loro unico contributo significativo sarebbe quello di aver dichiarato di essere stati assunti e di avere operato “da e per ambo le società del Gruppo __________/__________” (gravame, p. 10). L’appellante evidenzia pure che il gruppo faceva capo a un unico legale e aveva un’unità dirigenziale, laddove ad esempio nel doc. G __________ P__________ ha sottoscritto il verbale di conciliazione per conto di __________ e di AO 1, mentre il teste __________ C__________ ha riferito nella sua audizione del 14 marzo 2017 di essere stato assunto quale direttore amministrativo di __________ e AO 1 con un contratto unico. Inoltre, frequentemente le comunicazioni e le decisioni relative a tutto il gruppo giungevano da una sola entità. Quanto alle prestazioni di __________, l’appellante rileva che l’attività da questa svolta, e meglio in favore di tutto il gruppo __________, sarebbe ampiamente documentata da prove e testimonianze. Nello specifico, la campagna “__________” sarebbe stata condotta in modo unitario anche per AO 1, che ha conferito tale incarico unitamente a __________, come confermato da __________ __________ e ____________________ M__________, per cui AO 1 è da ritenere una delle mandanti e debitrice perlomeno solidale della relativa remunerazione, indipendentemente da formalità quali la fattura doc. 16 o dal contratto con __________ (che nemmeno necessitava la forma scritta). __________ M__________ del resto oltre a riconoscere la retribuzione annua di WSC per i servizi prestati (Euro 50'000.-), avrebbe altresì dichiarato che detto importo era dovuto da __________ e AO 1.

10.1  Ricordato che giusta l’art. 8 CC, l’onere di dimostrare l’esistenza della pretesa posta in compensazione, e dunque anche la legittimazione passiva di AO 1 (quale debitrice perlomeno solidale), incombeva a AP 1, un debito solidale può sorgere per legge o tramite una dichiarazione, in particolare nell’ambito di un contratto, se più di una parte promette al creditore l’adempimento dell’intero debito (art. 143 CO), ritenuto che una tale dichiarazione può altresì avvenire per atti concludenti (Kratz in: Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 2015, n. 163 ad art. 143 CO).

10.2  Tutte le considerazioni dell’appellante in relazione all’asserita illecita disdetta, da parte delle società riconducibili al gruppo __________, dei diversi contratti di consulenza, sono irricevibili laddove tali aspetti, superati dalla conclusione dei vari accordi transattivi (v. doc. F e 15) non concernano la controversia in esame. Certo, l’appellante sostiene che tali disdette non siano state formulate separatamente, quanto piuttosto tramite dichiarazioni congiunte, ma ciò oltre a non riguardare il rapporto di collaborazione con __________ non è neppure stato sostanziato con opportune prove o riferimenti agli atti. Parimenti irricevibili, come già detto (v. sopra, consid. 7.1) sono tutti i vaghi riferimenti dell’appellante alla documentazione e agli allegati di causa a dimostrazione della portata dell’attività svolta da __________, siccome privi di qualsivoglia specificazione concreta.

10.3  Che le società facenti parte di un gruppo possano condividere dirigenti, strategie e sinergie, e collaborare nell’ambito di più iniziative, ancora non significa che esse agiscano sempre in comune o con l’intento di vincolarsi in solido, ricordato che esse rimangono in ogni caso personalità giuridiche ben distinte. Nel caso concreto l’appellante, più che contestare gli accertamenti pretorili, evidenzia svariati ambiti in cui le due società erano legate da comunanza di intenti e collaborazione, ciò che è di dubbia ricevibilità. Essa ad ogni modo non può essere seguita laddove sostiene che le testimonianze di __________ M__________ e __________ C__________ dimostrerebbero che AO 1 è da considerare quale mandante e debitrice solidale delle prestazioni di __________. I due testi hanno semplicemente confermato che AO 1 e__________ hanno incaricato __________ N__________ di curare la campagna “__________”. Tale incarico è pacifico, ed è espressamente menzionato nei contratti di consulenza doc. C e 6 ovvero, come già rilevato dal primo giudice, da due contratti ben distinti statuenti diritti e obblighi di ciascuna parte. Altrettanto pacifico è che __________ N__________ abbia poi dato seguito a tale incarico per il tramite di società a lui riconducibili. Come si sia poi concretizzata tale collaborazione non è dato sapere, siccome agli atti non vi è alcun documento che lo dimostri, tantomeno i relativi contratti. In particolare, nulla si sa dell’asserito contratto su cui è fondata la fattura 16, e in particolare, fra quali parti esso è stato stipulato, se esso menzionasse o meno AO 1 e in quale misura.

10.4  Dall’istruttoria è altresì emerso come nessuno dei testi fosse a conoscenza di accordi fra AO 1 e __________, ritenuto che la generica contestazione appellatoria relativa alla loro inattendibilità, limitata a una mera opinione soggettiva priva di alcuna specificazione, è irricevibile. Del resto, i testi __________ Q__________ e __________ S__________ (i quali peraltro, a differenza dei dirigenti, non hanno mai affermato di essere stati attivi anche per __________, contrariamente a quanto sembra alludere l’appellante), proprio perché impiegati nell’ambito amministrativo e contabile di AO 1, avrebbero dovuto sapere quali spese sosteneva la predetta società. Essi hanno altresì precisato che AO 1 e __________ tenevano una contabilità distinta, e che ciascuna società pagava solo le proprie fatture, e non quelle dell’altra (v. teste __________ Q__________, verbale rogatoriale 14 marzo 2017, ad. 4-5, 23-24 e 28; teste __________ S__________, verbale rogatoriale 14 marzo 2017, ad. 4a e 4b, 23-26 e 28). L’appellante menziona poi delle asserite fatture congiunte, ma senza indicare alcun concreto riferimento o riscontro negli atti, per cui ancora una volta, la censura non è atta a sovvertire il giudizio del Pretore, che ha opportunamente sottolineato come le uniche fatture agli atti siano intestate a __________, e che non risulta in alcun modo l’esistenza di fatture di __________ emesse nei confronti di AO 1.

10.5  In sostanza, nulla agli atti permette di concludere che AO 1 si sia impegnata a pagare eventuali remunerazioni dovute a __________, e in particolare la fattura doc. 16. Alla luce dei complessi e intersecati rapporti fra varie società, la convenuta non ha apportato la necessaria chiarezza né ha fornito la prova della propria pretesa, per cui ne deve subire le conseguenze negative. Ne consegue che la decisione pretorile resiste alla critica e dev’essere confermata.

11.      Per tutti questi motivi l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 45'000.- (all’incirca fr. 50'000.-), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 3'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 29 novembre 2018 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).