Incarto n. 12.2018.148
Lugano 25 febbraio 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.120 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 giugno 2016 da
AO 1 patrocinato da PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 45'000.- oltre interessi, per il periodo dal 1. luglio 2015 al 31 marzo 2016, nonché di fr. 5'000.- mensili oltre interessi a partire dal 1. aprile 2016 sino a completa ripresa dell’attività lucrativa, poi quantificati definitivamente in sede di conclusioni in fr. 77'500.- oltre interessi, quale richiesta principale, e fr. 55'000.- oltre interessi come richiesta in via subordinata;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 18 ottobre 2018 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 51'593.60 oltre interessi del 5% a decorrere dalla scadenza di ogni singola mensilità riconosciuta;
appellante la convenuta con atto scritto 21 novembre 2018, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio degli atti al Pretore affinché quantifichi l’ammontare delle indennità giornaliere a favore di AO 1 sulla base della seconda versione della polizza assicurativa stipulata tra le parti, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 21 gennaio 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1, ex pugile professionista attivo come personal trainer indipendente, ha concluso con AO 1 un contratto di copertura assicurativa contro gli infortuni di “persone professional” con effetto a partire dal 1. maggio 2012, per un salario assicurato di fr. 54'000.- (polizza n. __________).
Il 29 gennaio 2013 la compagnia assicurativa ha allestito una nuova proposta contrattuale in base a una rinegoziazione del premio e una riduzione del salario assicurato - motivata dall’imminente possibilità di impiego al 50% quale responsabile del settore giovanile del Football Club __________ - a fr. 27'000.-, concretizzata dopo la ratifica dalle parti del 30 gennaio 2013 nella nuova polizza n. __________, la cui entrata in vigore è stata concordata per il 1. gennaio 2013.
Il 15 ottobre 2014, svanita l’ipotesi di collaborazione con la società sportiva __________, è stata allestita una nuova proposta di assicurazione infortuni, questa volta per un salario annuo assicurato di fr. 60'000.-, realizzatasi nella terza versione della polizza n. __________ con effetto a partire dal 1. gennaio 2015 e termine il 31 dicembre 2017.
2. Il 6 novembre 2014 AO 1, mentre si trovava nella doccia della Palestra __________, è scivolato a terra riportando un trauma alla spalla sinistra che lo ha costretto a un periodo di inabilità lavorativa conclusosi il 31 gennaio 2015, debitamente indennizzato da AP 1.
Il 1. febbraio 2015 l’attore è così tornato al lavoro.
Il 4 agosto 2015 AO 1 ha contattato telefonicamente AP 1 per informare di avere subito una ricaduta e di essersi quindi dovuto sottoporre, il 23 luglio 2015, ad un’operazione presso la Clinica __________. Dal rapporto operatorio 23 luglio 2015 tramesso qualche giorno dopo, è stato possibile stabilire che il chirurgo ortopedico __________ T__________ aveva proceduto alla ricostruzione del sovraspinoso, alla resezione dell’acromion claveare e alla decompressione sottocromiale della spalla sinistra.
Chiamata a versare le indennità giornaliere per il periodo di inabilità lavorativa che ha fatto seguito a questo secondo episodio, con scritto del 18 settembre 2015 AP 1 ha rifiutato la copertura, motivando la decisione con l’assenza di un nesso causale tra l’evento del 6 novembre 2014 e i problemi alla spalla insorti nel luglio del 2015, rispettivamente l’intervento chirurgico che ne ha fatto seguito.
Le parti hanno così dato avvio a uno scambio epistolare che non ha tuttavia prodotto alcun risultato, avendo la compagnia di assicurazione ribadito fermamente ancora con scritto del 7 gennaio 2016 il proprio rifiuto d’indennizzo, sostanziandolo con la perizia da essa demandata al dr. __________ G__________ che ha concluso che “l’infortunio avvenuto in data 6 novembre 2014 con trauma contusivo alla spalla sinistra e distorsione dell’acromioclavicolare non ha causato una lesione strutturale con risultanti postumi infortunistici ma ha reso manifesta una sintomatologia algica temporanea. In assenza di postumi traumatici, la causalità è da ritenere estinta e lo stato quo sine raggiunto a distanza di almeno 6 mesi post-trauma. In assenza di una rottura oggettivabile della cuffia dei rotatori immediatamente dopo il trauma, in assenza di sintomi a ponte e dati i referti indicativi per un’artropatia temporanea post-traumatica dell’articolazione acromioclavicolare, non si può ammettere un nesso causale almeno probabile tra l’infortunio del 6 novembre 2014 e la ricaduta del 1. luglio 2015, rispettivamente l’intervento chirurgico del 23 luglio 2015” (doc. 20).
3. Con petizione 16 giugno 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 45'000.- e interessi al 5% dall’esigibilità delle singole mensilità, per il periodo 1. luglio 2015 - 31 marzo 2016, oltre alla somma di fr. 5'000.- mensili e interessi al 5% dall’esigibilità delle singole mensilità a partire dal 1. aprile 2016 sino alla completa ripresa dell’attività lucrativa.
Con le conclusioni 11 luglio 2018, avendo AO 1 ricominciato a lavorare nel maggio del 2017, la somma rivendicata è stata definitivamente fissata in fr. 77'500.- oltre interessi al 5% dall’esigibilità delle singole mensilità, per il periodo 1. luglio 2015 – 30 aprile 2017, e, in via subordinata, in fr. 55'000.- oltre interessi al 5% dall’esigibilità delle singole mensilità, per il periodo 1. luglio 2015 – 31 luglio 2016.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
4. Con decisione 18 ottobre 2018 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 51'593.-, oltre interessi al 5% a far tempo dalla scadenza di ogni mensilità, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le spese di fr. 2'620.- oltre a quelle per la procedura di conciliazione di fr. 200.- a carico dell’attore nella misura del 33% e della convenuta per il restante 67%, quest’ultima tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’200.- per ripetibili.
In sostanza, il giudice di prime cure ha accertato l’esistenza del nesso causale tra il trauma subito dall’attore il 6 novembre 2014 e la rottura del tendine sovraspinoso per la quale si è reso necessario l’intervento chirurgico del 23 luglio 2015, mentre lo ha escluso per le lesioni pregresse, e meglio per la tendinosi del sovraspinoso e la tendinopatia del capolungo del bicipite, pure oggetto dell’operazione del 23 luglio 2015, seppur con un intervento a sé stante. In seguito, egli ha esaminato sotto quale delle tre versioni della polizza assicurativa sottoscritta dall’attore dovesse essere collocata la ricaduta, giungendo alla conclusione, sulla scorta dell’art. C-5.3. delle Condizioni generali (CGA), che il salario di riferimento per il calcolo delle prestazioni fosse quello indicato nella terza polizza, pari a fr. 60'000.- annui. Infine, egli ha valutato i periodi di inabilità lavorativa conseguenti all’intervento facendo capo alla perizia giudiziaria, stabilendo che l’attore è stato inabile al 100% dal 23 luglio 2015 al 31 marzo 2016 e al 50% dal 1. aprile 2016 al 31 luglio 2016.
5. Con appello 21 novembre 2018 AP 1 ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con l’impugnativa essa ha concentrato le proprie critiche sulla quantificazione dell’indennizzo, ritenendo che il primo giudice abbia commesso un errore nel prendere come riferimento il salario annuo di fr. 60'000.- e nel considerare come determinante la terza polizza. Per contro, pur non condividendola, ha dichiarato di non mettere più in discussione la conclusione pretorile circa l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio avvenuto nella doccia e la ricaduta.
Con risposta 21 gennaio 2019, l’attore si è opposto all’appello.
6. L’appellante ha in primo luogo sostenuto che il Pretore avrebbe commesso un errore considerando che l’indicazione salariale menzionata nella proposta assicurativa e nella polizza dovesse essere considerata quale salario annuo fisso e dunque base di calcolo per la determinazione dell’indennità giornaliera, prescindendo dalla determinazione dell’effettivo pregiudizio economico patito dall’assicurato. Trattandosi di un’assicurazione contro i danni e non di un’assicurazione di somme, per la quale è garantita una prestazione definita al momento della conclusione del contratto e non dipendente dal verificarsi di un pregiudizio economico, le indennità avrebbero dovuto essere calcolate sulla base del danno effettivamente patito e non della somma assicurata. Di conseguenza non avrebbe dovuto essere applicato l’art. C-5.3. delle CGA ma l’art. C-5.1 CGA. In concreto, non avendo, a suo dire, AO 1 dimostrato di aver subito un danno economico nel periodo seguente l’operazione del luglio 2015, ma risultando addirittura che egli ha realizzato, in quell’anno, ricavi da prestazioni per fr. 93'694.50 con un reddito fiscale complessivo di fr. 73'288.-, nessuna prestazione dell’assicurazione gli sarebbe dovuta.
6.1. Il Pretore ha stabilito che al caso in esame debba trovare applicazione la clausola delle CGA n. C-5.3. e non la C-5.1. poiché a essere assicurata non è un’azienda ma una persona e perché non vi è necessità di calcolare il salario essendo stato già preventivamente fissato dalle parti, cosa possibile anche nell’assicurazione contro i danni. Fatto ciò, interpretando le clausole contenute nella sezione C-6 ha concluso che il contraente, in buona fede, al momento della conclusione del contratto poteva e doveva attendersi che la copertura assicurativa in caso di infortunio, o ricaduta che fosse, prevedesse delle prestazioni adeguate al premio pagato in quel momento, vale a dire calcolate in base al salario stabilito contrattualmente. Interpretando le clausole contrattuali egli ha in seguito stabilito che il salario di riferimento valido per il calcolo delle prestazioni dovute da AP 1 è quello inserito nella terza polizza, ossia quello annuo di fr. 60'000.- (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).
6.2. Le argomentazioni dell’appellante, che in buona parte si limita, in maniera irricevibile (art. 310 e 311 CPC), a riproporre una propria versione e interpretazione dei fatti senza confrontarsi con le argomentazioni del giudizio pretorile e senza soprattutto spiegare perché esse sarebbero sbagliate, non possono in ogni modo essere seguite.
In effetti, dando per assodato che quella in oggetto è un’assicurazione di copertura del danno e non un’assicurazione di somme (sulla distinzione cfr. DTF 119 II 361 consid. 4 e STF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007 consid. 4.4.2.), è corretta l’interpretazione data dal Pretore sulla base del principio dell’affidamento (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, n. 276; DTF 135 III 410, consid. 3.2.) alle clausole contrattuali e alle CGA, per cui il danno assicurato era quello derivante dalla perdita di guadagno effettiva intervenuta al momento in cui si è verificato l’evento infortunistico, che le parti hanno contrattualmente fissato a priori stabilendo il salario di riferimento in base al quale calcolare le indennità giornaliere. Come statuito dall’art. C-5.3. CGA, se i contraenti hanno pattuito un salario annuo fisso, come avvenuto nel caso concreto, è questo a essere determinante. Non trova di riflesso applicazione l’art. C-5.1. CGA che, oltre a rivestire un ruolo sussidiario, quale norma generica, all’art. C-5.3., è valido per i lavoratori dipendenti, non per quelli indipendenti come AO 1.
Da quest’ultima clausola e da quelle dell’art. 6 CGA, si desume come in caso di inabilità lavorativa, l’assicurazione debba corrispondere all’assicurato l’indennità giornaliera indicata nella polizza (C-6.1. e C-6.2. CGA) e come eventuali prestazioni di terzi debbano essere computate se è stata stipulata un’assicurazione contro i danni, come nella fattispecie, mentre non lo sono se è stata conclusa un’assicurazione di somme (C-5.3. CGA). Quali siano le prestazioni di terzi lo si può desumere dall’art. C-6.4. CGA che parla di prestazioni in denaro da parte dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione, della previdenza professionale, di analoghe assicurazioni estere oppure da parte di un terzo responsabile.
Non si parla quindi di una deduzione per eventuali guadagni derivanti da attività lavorativa anche perché il diritto all’indennizzo è dato in proporzione all’incapacità al lavoro, totale o parziale, dell’assicurato, per cui sarebbe un controsenso: o la persona in questione è inabile al lavoro oggetto dell’assicurazione, o non lo è e quindi non ha diritto ad alcun indennizzo in base al contratto concluso.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa non ha mai messo in discussione l’inabilità attestata dai medici e dalla perizia giudiziaria, così che è da considerare dimostrato che l’attore non ha potuto lavorare dall’operazione del 23 luglio 2015 al 16 marzo 2016 in misura del 100% e da quel momento sino al 31 luglio 2016 in quella del 50% (perizia giudiziaria 17 aprile 2018, pag. 2).
Il pregiudizio economico subito da AO 1 consiste quindi nella perdita di guadagno in relazione al salario assicurato. Dimostrando la propria inabilità lavorativa e l’ammontare del salario egli ha fatto fronte ai doveri d’allegazione e di prova a suo carico.
Il doc. L attesta unicamente che l’attore ha conseguito, nel 2015, un reddito dichiarato di fr. 73'288.-, che si compone tuttavia di fr. 44'981.- di reddito da attività indipendente principale (il reddito poi accertato dall’autorità fiscale è risultato essere molto superiore, come emerge dalla documentazione richiamata dall’attore, ma è stato del tutto ignorato dall’appellante), fr. 14'302.- di reddito da attività dipendente accessoria e fr. 14'000.- di reddito da sostanza immobiliare (valore locativo, affitti). Da questi dati nulla si può desumere circa le modalità con cui i guadagni sono stati conseguiti o i periodi in cui AO 1 ha potuto esercitare la sua attività, anche tenuto conto del fatto che di certo egli ha potuto lavorare dal 1. febbraio sino all’operazione di fine luglio 2015.
A ogni modo, il fatto che l’attore abbia potuto guadagnare in maniera simile (o anche maggiore) all’anno precedente non implica automaticamente che non abbia subito un danno economico derivante dall’impossibilità di lavorare a seguito della ricaduta. Del tutto ipotizzabile è infatti che senza quest’ultima egli avrebbe potuto guadagnare la somma effettivamente ricavata maggiorata del salario perso a causa dell’inabilità lavorativa.
A questo va aggiunto che in caso di un’assicurazione infortuni di risarcimento del danno, le CGA prevedono la deduzione degli indennizzi ricevuti da altre istituzioni sociali o da terzi, ma non di altri tipi di guadagno, quali quello per attività professionali diverse da quella assicurata, redditi immobiliari o da capitali.
Su questo punto, dunque, l’appello deve essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
7. Quale seconda argomentazione volta a sconfessare il giudizio di prime cure, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel considerare applicabile la terza polizza assicurativa poiché avrebbe ingiustificatamente fatto capo al principio dell’affidamento, senza tenere conto del chiaro tenore della polizza e delle CGA, rispettivamente dei fatti riportati e documentati.
Nuovamente, AP 1 si richiama all’art. C-5.1. CGA per sostenere che a fare stato deve essere l’ultimo salario percepito dalla controparte al momento del sinistro, cioè quello indicato nella seconda polizza assicurativa, in vigore nel 2014, quando è avvenuto l’infortunio alla spalla. Questo varrebbe a maggior ragione in considerazione del contenuto della clausola C-7.6. CGA.
In effetti, a suo dire, a rigor di logica, se AO 1 ha subito una ricaduta dell’infortunio del 6 novembre 2014, anche le prestazioni relative a questo secondo evento devono essere erogate in applicazione della seconda polizza assicurativa, cioè di quella vigente al momento dell’incidente originario. In altri termini: o si è trattato di una ricaduta e dunque l’inabilità lavorativa seguente al 23 luglio 2015 è ascrivibile a un infortunio, o non vi è stata alcuna ricaduta per cui non è data la nozione di infortunio e la copertura assicurativa decade.
7.1. Il Pretore ha accertato che ci si trova di fronte a un contratto “per così dire in evoluzione” composto dalle 3 polizze e dalle CGA a esse allegate. Le polizze prevedevano tutte una data d’inizio e una data di fine della copertura assicurativa, la tipologia di assicurazione, cioè danni, e il salario determinante per il calcolo delle prestazioni, mentre per il resto rinviavano esplicitamente alle CGA. Non essendo stato regolamentato il caso specifico di una ricaduta, il Pretore ha tra le altre cose accertato, in base sempre al principio dell’affidamento, che il contraente poteva legittimamente aspettarsi che in caso di qualsiasi evento infortunistico, cioè primo infortunio, secondo infortunio o ricaduta, la copertura assicurativa prevedesse delle prestazioni adeguate al premio pagato in quel momento, ossia calcolate con riferimento al salario stabilito contrattualmente. A suo giudizio, le parti avevano infatti posto come condizione per l’erogazione delle prestazioni l’inabilità lavorativa dovuta a un infortunio, cosa che valeva in tutta evidenza anche per le ricadute. Costituendo quindi l’incapacità lavorativa scaturita dalla ricaduta l’evento da cui deriva l’obbligo d’indennizzo, il Pretore ha concluso che il salario di riferimento valido per il calcolo delle prestazioni dovute dalla convenuta all’attore fosse quello inserito nella terza polizza (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).
7.2. Innanzitutto va sgomberato il campo da confusioni chiarendo che gli articoli C-7.1/8 CGA richiamati dall’appellante non possono trovare applicazione alla fattispecie in quanto concernono l’”indennità giornaliera per il personale”, quindi per i lavoratori dipendenti della ditta assicurata, mentre devono invece trovare spazio quelli C-6.1/8 CGA concernenti l’”indennità giornaliera per il titolare e per i familiari occupati nell’azienda”.
Inoltre, la norma C-7.6 CGA non sarebbe a ogni modo calzante poiché espressamente dedicata a ricadute e conseguenze tardive di infortuni che al loro verificarsi “non erano assicurati o per i quali non sussiste più l’obbligo di prestazione dell’assicurazione ancora in corso”, laddove la ricaduta del luglio 2015 è invece relativa a un infortunio coperto dall’assicurazione.
Ciò premesso, non si può che condividere le motivazioni e conclusioni pretorili. In effetti, le stipulazioni contrattuali non hanno regolato l’eventualità di una ricaduta per un lavoratore indipendente e le conseguenze in caso di modifica del salario di riferimento.
Di conseguenza, in base al principio dell’affidamento, un’inabilità lavorativa derivante da una ricaduta di un infortunio subito da quello che nella polizza è stato definito il “titolare dell’azienda” ma che in concreto è il lavoratore indipendente, non poteva che essere trattata alla stessa stregua di quella direttamente susseguente a un infortunio.
Con la modifica della polizza assicurativa, l’assicurato non poteva che aspettarsi che la copertura dei danni derivanti da inabilità lavorative insorte dopo la stipulazione dell’ultima versione, sarebbe stata determinata in base al nuovo salario di riferimento concordato dalle parti.
A fare stato nel caso di specie è quindi la terza versione della polizza, fondata su una proposta allestita già il 15 settembre 2014 e firmata il 1. ottobre 2014, quindi prima della caduta nella doccia del novembre 2014, la cui entrata in vigore è stata decisa per il 1. gennaio 2015, quindi 7 mesi prima dell’operazione.
Il fatto che nel gennaio 2015 AO 1 abbia ricevuto indennità giornaliere calcolate sul salario di fr. 27'000.- indicato nella seconda polizza e non su quello di fr. 60'000.- della terza, nonostante già da quel mese quest’ultima avesse iniziato a vincolare le parti, nulla muta, tenuto presente che a quel momento si trattava di continuare a coprire, per l’ultimo mese, il danno insorto nel periodo di validità di quella polizza (la seconda). L’evento scatenante per l’inabilità lavorativa qui in disamina è stato invece la ricaduta con conseguente operazione chirurgica verificatasi nel luglio 2015, sotto l’egida dell’ultima versione della polizza e senza legame di continuità temporale con le conseguenze della lesione subita nella doccia, preso atto che a separare i due episodi vi è stato un periodo di ripresa del lavoro durato più mesi.
Anche su questo aspetto, pertanto, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
8. In base a queste considerazioni, non si può che decretare la completa reiezione dell’appello.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 51'593.-, seguono la soccombenza integrale dell’appellante (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 21 novembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali d’appello di fr. 3’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).