Incarto n. 12.2018.137
Lugano 16 ottobre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.14 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 25 marzo 2015 da
AP 1 PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22'269,80 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e chiesto riconvenzionalmente il versamento di fr. 16'401,35 oltre interessi;
richieste di giudizio sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 25 settembre 2018, con la quale ha parzialmente accolto la domanda principale limitatamente a fr. 1'116,93 oltre interessi e respinto l’azione riconvenzionale, ponendo le ripetibili a carico delle parti sulla base del rispettivo grado di soccombenza;
appellante l’attrice che, con appello 26 ottobre 2018, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili, formulando contestualmente un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello, accolta da questa Camera con giudizio 27 novembre 2018 (inc. 12.2018.138);
censure alle quali l’appellata si è opposta con risposta 7 marzo 2019;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 dal 2011, con contratti stagionali a tempo parziale, al servizio della struttura alberghiera in qualità di cameriera ai piani. Per l’anno 2014 il rapporto di impiego prevedeva un lavoro al 50% dal 1° aprile 2014, poi aumentato al 70% nel periodo dal 1° giugno 2014 al 15 ottobre 2014, con facoltà di disdetta con un mese di preavviso (doc. A inc. CM.2015.13).
2. La mattina dell’11 agosto 2014 AP 1 non si è presentata al lavoro. Il giorno stesso, con lettera raccomandata, la datrice di lavoro ha diffidato la dipendente a riprendere l’attività al più tardi entro il 14 agosto 2014, preannunciando che l’assenza sarebbe stata ritenuta quale risoluzione immediata del contratto, come poi effettivamente formalizzato con raccomandata 14 agosto 2014 (doc. C e D inc. CM.2015.13).
3. Il 18 agosto 2014, al rientro dalle vacanze all’estero, la dipendente ha preso conoscenza dei due scritti e, con invio raccomandato del giorno stesso, ne ha contestato il contenuto asserendo di aver preannunciato da tempo l’assenza per vacanze e di essere stata autorizzata verbalmente ad assentarsi, come sempre avvenuto negli anni precedenti. Considerati gli scritti della datrice di lavoro alla stregua di una disdetta del contratto senza preavviso, la dipendente ha quindi preteso il versamento del salario fino al termine di disdetta ordinario, ovvero fino a fine settembre (doc. E e G inc. CM.2015.13).
4. Ribadite in un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti le loro antitetiche tesi, la datrice di lavoro ha quindi versato il 4 settembre 2014 l’importo da lei considerato corrispondere al saldo delle reciproche pretese.
5. Con petizione 25 marzo 2015 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 22'269,80 oltre interessi a titolo di salario, quota parte della tredicesima mensilità e indennità per licenziamento abusivo.
6. Con “osservazioni” (correttamente: risposta) 7 maggio 2015 la convenuta si è opposta alla petizione e contestualmente promosso un’azione riconvenzionale chiedente il versamento di fr. 16'401,35 oltre interessi a titolo di indennità e risarcimento del danno subito a seguito dell’ingiustificato abbandono del posto di lavoro. Con la risposta riconvenzionale e la replica, rispettivamente con la duplica, così come con i memoriali conclusivi 10 e 13 agosto 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande, fatta eccezione per la riduzione a fr. 10'000.- della pretesa riconvenzionale.
7. Con sentenza 25 settembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda principale, limitatamente a fr. 1'116,93 oltre interessi, e respinto la domanda riconvenzionale, statuendo in merito alla rifusione di indennità per ripetibili sulla base del rispettivo grado di soccombenza delle parti.
8. Con appello 26 ottobre 2018 l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la petizione.
9. Con decisione 27 novembre 2018 (inc. 12.2018.138) questa Camera ha accolto la richiesta dell’appellante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di secondo grado.
10. Con risposta 7 marzo 2019 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello.
11. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in casu: fr. 22'269.80) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Essendo la notifica della sentenza 25 settembre 2018 a AP 1 avvenuta il giorno successivo, l’appello 26 ottobre 2018 è tempestivo.
12. L’appello che qui occupa espone a tratti, in maniera inammissibile, una propria tesi e una propria lettura dei fatti, prive di confronti puntuali con la decisione impugnata (art. 311 CPC). Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone critiche circostanziate al giudizio pretorile.
13. L’appellante contesta l’apprezzamento del Pretore in merito alle circostanze da questi ritenute rilevanti e per aver dedotto che la sua assenza per vacanze non fosse stata autorizzata, deducendone una risoluzione immediata del contratto da parte sua. Al Pretore viene pure rimproverato di aver considerato il suo comportamento atto a far venire meno la necessaria fiducia in lei da parte della datrice di lavoro. A mente dell’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto relativizzare la forza probatoria delle dichiarazioni rese da due testi, siccome questi sarebbero in stretti rapporti con la direzione della società convenuta e avrebbero pertanto un interesse personale all’esito della lite. In merito a queste audizioni testimoniali il Pretore avrebbe altresì omesso di rilevarne la contraddittorietà alla luce di quanto emerso dalla deposizione degli altri testi.
14. Le censure non possono venire accolte. Il giudizio pretorile ha riepilogato il contenuto del documento consegnato ai dipendenti della struttura appurando, grazie alle dichiarazioni di un teste, che lo stesso è stato consegnato e spiegato a AP 1, anche per l’esigenza di traduzione dal tedesco, e conteneva tra le varie indicazioni anche un esplicito divieto di vacanze per i mesi da giugno a agosto (“Urlaubssperre”, doc. 3 pag. 20). Il Pretore ha quindi proceduto a esaminare le circostanze concrete per accertare se l’assenza della dipendente dall’11 al 18 agosto 2014 fosse stata o meno autorizzata. Le due persone che, secondo la tesi della dipendente, l’avrebbero autorizzata ad assentarsi per le ferie sono state sentite come testi e hanno riferito di essere effettivamente stati più volte interpellati a tal proposito durante i mesi di giugno e luglio, ma di aver sempre negato il consenso. Alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie il primo giudice ha altresì respinto le obiezioni dell’attrice in merito all’attendibilità di tali deposizioni, suffragate in particolare da quanto riferito nella deposizione della dipendente che ha assistito e funto da interprete in alcune di queste discussioni. L’appellante ripropone le argomentazioni già esposte in prima sede senza riuscire a scalfire l’attendibilità dei testi e la portata delle loro congruenti dichiarazioni. La conclusione pretorile su questo aspetto merita pertanto conferma.
15. Dagli atti non emergono elementi atti a mettere in discussione la forza probatoria delle dichiarazioni rese dai due testi indicati dall’appellante in stretti rapporti con la direzione della società convenuta e come personalmente interessati all’esito della lite. Alla luce delle motivazioni esposte nel giudizio impugnato non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto nell’apprezzamento, un diniego aprioristico di valore probatorio, come preteso dall’appellante, non entrando in linea di conto, potendo bastare la prudenza e la circospezione con le quali il primo giudice ha valutato l’insieme delle emergenze istruttorie (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 95 seg. ad art. 157 CPC e giurisprudenza ivi menzionata).
16. L’appellante qualifica altresì come imprecise ed evasive le dichiarazioni rese dai due testi in questione, rimproverando al Pretore di non aver considerato molteplici inesattezze e contraddizioni. Il tentativo di estrapolare tali pretese incongruenze da alcune singole dichiarazioni risulta sostanzialmente una soggettiva interpretazione e finanche una semplice congettura, ovvero una tesi infondata e di dubbia ricevibilità. Gli ampi estratti delle dichiarazioni dei testi riproposti con l’appello non permettono affatto di suffragare la tesi dell’intervenuto accordo della datrice di lavoro in merito allo svolgimento delle ferie. Suffragate da alcune dichiarazioni rese con l’interrogatorio formale, le deposizioni in questione confermano piuttosto il contrario, ovvero che il comportamento dell’appellante fosse stato quello di una dipendente fermamente intenzionata a partire a ogni costo per le preannunciate vacanze, con o senza il consenso più volte negatole, seppur premurandosi di sapere che il servizio fosse di conseguenza organizzato. La mancanza di un accordo dei superiori ancora nelle fasi immediatamente precedenti la partenza è peraltro implicitamente ammesso dalla stessa appellante laddove, non senza una certa contraddizione, espone le circostanze che a suo perere sarebbero atte a dimostrare che un tale consenso possa essere ricondotto alla discussione avuta mesi prima, al momento dell’assunzione, con l’allora responsabile che, ben prima delle vacanze in oggetto, aveva poi cessato di lavorare alle dipendenze della convenuta.
17. L’appellante pretende inoltre che il consenso alle vacanze possa essere dedotto “secondo l’andamento normale delle cose” (appello pag. 10) dal comportamento avuto dalla datrice di lavoro nei primi giorni di assenza. Il ragionamento non può essere seguito. Infatti, la reazione descritta dall’appellante non risulta affatto incoerente o inusuale sulla base di quanto ritenuto dal Pretore, ovvero a fronte della decisione della dipendente di assentarsi comunque in assenza di un accordo ripetutamente ricercato e mai ottenuto. Non può sovvertire la conclusione pretorile in merito al negato consenso alle vacanze l’invocazione da parte dell’appellante delle vacanze godute durante la stessa stagione da altri dipendenti. Che la cosiddetta “Urlaubsperre” non avesse valore assoluto e potesse conoscere delle eccezioni non è in discussione. Determinanti sono le circostanze che permettono di concludere, come correttamente fatto dal primo giudice, che una deroga a tale principio non è stata concessa all’attrice per l’assenza oggetto del contenzioso.
Ne consegue che, per quanto ricevibile, la censura dell’appellante in merito alla deduzione pretorile sul mancato consenso alle vacanze deve essere respinta.
18. L’appellante rimprovera al Pretore di aver a torto considerato come giustificato il licenziamento per motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO sulla base di un erroneo accertamento dei fatti; un’assenza ingiustificata di tre giorni, senza causare particolari pregiudizi alla datrice di lavoro, non potrebbe a mente dell’appellante essere qualificata quale grave mancanza da parte di una dipendente in buona fede, impiegata da ben quattro anni senza che le siano mai stati mossi rimproveri e ottenendo invece il riconoscimento per l’impegno e la diligenza sempre dimostrati. Le argomentazioni dell’appellante ripropongono nuovamente, quindi invano, le tesi volte a negare di aver lasciato il posto di lavoro per le vacanze senza il necessario consenso della datrice di lavoro, e ribadiscono anzitutto il diritto all’indennità massima prevista dell’art. 337c cpv. 1 CO. Anche questa censura si regge sulla circostanza, come visto non provata, di aver ottenuto un’autorizzazione a partire per le vacanze e alla mancanza di un’esigenza impellente della datrice di lavoro di poter disporre della dipendente durante quel periodo. In merito all’applicazione della menzionata norma, non può essere rimproverato al Pretore di aver intravvisto elementi di gravità tale da ritenere giustificata l’interruzione immediata del rapporto d’impiego. Ricordata la giurisprudenza al proposito del Tribunale Federale, con specifico riferimento alle ferie unilateralmente decise dal dipendente contro la volontà del datore di lavoro, il Pretore ha infatti correttamente ravvisato nel caso in questione una violazione del dovere di lealtà da parte della dipendente, sottolineando altresì come il comportamento scorretto si fosse manifestato nella consapevolezza di essere l’unica dipendente rimasta quale addetta alle camere, oltrettutto in un momento di massima affluenza stagionale per la struttura turistica gestita dalla datrice di lavoro. Non cambia quindi la sostanza della questione il fatto che l’assenza di alcuni giorni fosse da ritenere più o meno breve o che un simile comportamento non si sia mai manifestato in passato. Pure ininfluente al riguardo è il fatto che la destinataria non potesse rispondere alla lettera ricevuta al domicilio mentre era all’estero. Determinante nel caso concreto è stato il venir meno del rapporto di fiducia necessario a seguito della decisione della dipendente di assentarsi comunque, pur non avendo ottenuto il necessario consenso più volte richiesto e sempre rifiutato. Non è atta a scalfire le conclusioni pretorili nemmeno la generica e irricevibile invocazione della presunzione di buona fede della dipendente per essersi assentata per un periodo di vacanza malgrado le indicazioni e le direttive della datrice di lavoro.
19. L’appellante censura infine la decisione del Pretore relativa all’attribuzione di ripetibili, siccome non avrebbe considerato che l’attrice non è risultata interamente soccombente con la domanda principale, contrariamente alla controparte interamente soccombente con la domanda riconvenzionale.
La censura è irricevibile. Il petitum dell’appello postula infatti la revisione del giudizio unicamente con riferimento all’accoglimento della pretesa azionata di fr. 22'269,80, senza formulare proposta alcuna di nuovo giudizio in merito alle ripetibili di primo grado. In ogni caso, anche le motivazioni addotte a questo riguardo risultano carenti, limitandosi alla semplice critica omettendo di indicare quale sarebbe il calcolo esatto e il risultato che ne dovrebbe scaturire.
20. Ne consegue che, nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è pari a fr. 21'152,87 (22'269,80 ./. 1'116,93) e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide:
1. L'appello 26 ottobre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L’appellante è tenuta a rifondere a AO 1 __________ a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).