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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.02.2019 12.2018.131

27. Februar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,823 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello

Volltext

Incarto n. 12.2018.131

Lugano 27 febbraio 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 9 ottobre 2018 da

RI 1  

(patr. dall’  PA 1 )

contro la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell'

CO 1   

che ne ha ordinato lo scioglimento;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 13 marzo 2018, l'Ufficio del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1, società con sede a __________ e recapito in __________, a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, o a comunicare in forma scritta la validità di quello risultante iscritto a registro di commercio;

                                         che, constatato il mancato rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 27 agosto 2018, l'Ufficio del registro di commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa iscrizione;

che il 28 settembre 2018 l'CO 1, preso atto come all'ordine impartito non fosse stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società, nominando i liquidatori e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di fr. 500.- ciascuno a __________ __________ e __________ __________, in qualità di persone obbligate alla notificazione;

                                         che con il ricorso 9 ottobre 2018 RI 1, rappresentata dal presidente __________ __________ e dal membro __________ __________, è insorta contro la decisione chiedendo di dichiararla “nulla e/o annullabile” e nel contempo di condannare lo Stato del Cantone Ticino in rappresentanza dell’Ufficio del registro di commercio a rifonderle un’indennità di fr. 5'385.- a titolo di rimborso delle spese causate dalla controversia ai sensi dell’art. 49 LPAmm;

che, a mente della ricorrente, i responsabili della società non sarebbero stati in grado di capire quale inadempienza burocratica venisse loro imputata con la diffida del 13 marzo 2018, che le rimproverava di non avere più il domicilio legale nel luogo della sua sede; una dipendente della società avrebbe comunque prontamente interpellato l’CO 1 per comunicare l’operatività della società e sapere come procedere, attenendosi poi alle indicazioni ricevute, in particolare comunicando in forma scritta la validità del domicilio iscritto a RC;

che all’CO 1 viene pertanto rimproverato di aver agito su presupposti errati, siccome la segnalazione di terzi che avrebbe dato avvio alla procedura sarebbe stata menzognera e diffamatoria, come facilmente accertabile; l’Ufficio avrebbe quindi proceduto alla pubblicazione del 27 agosto 2018 in assenza dei presupposti legali, verosimilmente a causa di un disguido interno all’Ufficio, che non aveva preso atto del tempestivo riscontro della società già dopo la prima diffida;

                                         che, con risposta 30 ottobre 2018, l’CO 1 ha confermato la bontà della sua decisione, precisando come la manchevolezza rimproverata alla società fosse da ricondurre all’assenza di locali propri adibiti ad ufficio per l’esercizio dell’attività commerciale nell’immobile sito in __________ a __________, segnatamente per mancanza di un valido contratto di locazione, le comunicazioni societarie successive alla prima notifica (telefonata ed e-mail) non essendo pervenute nelle forme adeguate e non avendo pertanto permesso di chiudere la procedura in corso che avrebbe comunque richiesto all’Ufficio di esperire ulteriori accertamenti, segnatamente in merito all’esistenza di un contratto di locazione;

che, con replica 22 novembre 2018, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta, aumentando a fr. 7'323,60 l’ammontare dell’indennità pretesa; essa rileva anzitutto come solo con la risposta al ricorso avrebbe finalmente preso conoscenza della segnalazione dalla quale avrebbe preso avvio la procedura e lamenta il fatto che mai in precedenza le sarebbe stato indicato che il problema del valido domicilio legale fosse da ricondurre all’esigenza di dimostrare l’esistenza di un contratto di locazione, a suo dire sempre esistito come risulterebbe dalla documentazione prodotta in questa sede; la ricorrente rileva quindi come mai vi sarebbe stato un problema di recapito degli invii postali, contrariamente a quanto fattole credere in un primo tempo; all’Ufficio viene quindi rimproverato l’eccesso di formalismo per aver proceduto alla pubblicazione della diffida sul foglio ufficiale svizzero di commercio, senza un contemporaneo avviso postale raccomandato, a fronte di una svista interna all’ufficio stesso che avrebbe invece dovuto dare adeguato seguito alla comunicazione societaria via e-mail del 15 marzo 2018, essendo chiaro a quel momento che si trattasse di una società pienamente operativa, con una decina di dipendenti attivi nei suoi uffici, situati in __________ a __________, desiderosa di scongiurare una liquidazione;

con duplica 3 gennaio 2018 (correttamente: 2019) l’Ufficio del registro di commercio ha rilevato come non sussista più motivo di procedere allo scioglimento della società, siccome il contratto di locazione prodotto in sede di replica (doc. Z) attesterebbe l’esistenza di un valido domicilio legale nel luogo della sede statutaria; per il resto, a suo dire, la decisione andrebbe comunque confermata, in merito a tasse e ammenda, siccome un valido titolo giuridico per disporre dei locali siti all’indirizzo del domicilio legale iscritto non sussisteva al momento dell’avvio della procedura, il precedente contratto avendo preso termine al 31 dicembre 2017 e un nuovo contratto essendo stato validamente stipulato solo dopo l’emanazione della decisione di scioglimento impugnata;

che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 9 ottobre 2018 da RI 1 è pertanto tempestivo;

che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che, nel caso concreto, a prescindere dalla sua correttezza iniziale, la decisione impugnata deve quindi essere annullata per quanto concerne i dispositivi n. 1 e 2 relativi allo scioglimento e alla nomina dei liquidatori, rispettivamente il dispositivo n. 3 ordinante la nuova iscrizione al registro di commercio nonché il disp. n. 4 e 5 in quanto riferito a quest’ultima operazione;

                                         che, alla luce della contestazione su tasse, spese e ammende inflitte a __________ __________ e __________ __________, in qualità di persone obbligate alla notificazione, resta comunque da esaminare se la decisione di scioglimento della società possa essere ritenuta ineccepibile, ovvero se risulta essere la corretta conseguenza della mancata reazione alle richieste dell’CO 1 di ripristinare la situazione legale;

che, alla luce delle circostanze accertate in questa sede, non può essere rimproverato alla società ricorrente, e meglio al suo presidente e al suo membro, di non essersi adeguatamente attivati o di essere venuti meno ai loro obblighi legali, imponendo così all’Ufficio di emanare la contestata decisione per poter ripristinare una situazione di legalità;

che va piuttosto imputato all’Ufficio un errore di comunicazione per non aver adeguatamente indicato alla società destinataria della diffida del 13 marzo 2018 quale fosse il motivo alla base dell’avvio della procedura, inducendola a credere trattarsi di un problema di recapito o di effettiva operatività negli uffici presso la sede legale; alla medesima autorità va altresì rimproverato di non aver adeguatamente chiarito le circostanze rilevanti neppure a fronte dell’immediata reazione della destinataria della diffida; sebbene avvenuta nella forma di un colloquio telefonico e di un successivo invio e-mail, viola il divieto di formalismo eccessivo ed è contrario alla tutela della buona fede riposta nell’agire dell’autorità amministrativa il rimprovero mosso dall’Ufficio alla società di non aver adeguatamente formalizzato la sua comunicazione (nel rispetto della forma scritta) e di aver atteso confidando nella soluzione della questione;

                                         che va sottolineato come la cancellazione ai sensi dell’art. 938a cpv. 1 CO debba comunque rimanere una conseguenza estrema, a fronte dell’esigenza per la preposta autorità di chiarire d’ufficio le circostanze rilevanti; la procedura di diffida tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio appare senz’altro adeguata a fronte della difficoltà a reperire il destinatario della comunicazione, in particolare quando altri elementi lasciano presagire una mancata reazione; un tale formalismo appare per contro eccessivo quando alla prima diffida fa seguito, come nel caso concreto, un pronto riscontro di una rappresentanza della società, che esprime il desiderio di porre rimedio e interpella l’autorità per sapere come procedere, fornendo altresì elementi che reputa (a torto o a ragione) adeguati per dissipare i dubbi sorti;

che, nel caso concreto, a causa della comunicazione non esplicita dell’autorità, è stato peraltro solo con la risposta di causa in questa sede che la ricorrente ha finalmente potuto comprendere la rilevanza della questione dell’esistenza di un valido contratto di locazione, provvedendo a chiarire le circostanze rilevanti e a fugare ogni dubbio al proposito;

che, nella scelta delle misure atte a ripristinare una situazione conforme alle norme applicabili, tenuto conto anche di possibili interessi di terzi e dell’interesse pubblico, lo scioglimento della società deve rimanere l’ultima ratio e non può essere conseguenza di un automatismo decisionale dell’Ufficio che prescinda dalle informazioni di cui dispone, o di cui può disporre senza particolare sforzo (con riferimento alla giurisprudenza in merito all’esercizio dell’ampio potere di apprezzamento del giudice in caso di lacune organizzative della società ai sensi dell’art. 731b CO cfr. DTF 136 III 371 consid. 11.4.1, con rif.);

che pertanto, non ravvisando una negligente inattività della società e dei suoi organi, sono annullati pure i dispositivi della decisione relativi alle spese e all’ammenda di fr. 500.- inflitta a __________ __________ e __________ __________, che non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CO per non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti dal competente Ufficio;

                                         che la ricorrente chiede di riconoscerle un’indennità ai sensi dell’art. 49 LPAmm quale rimborso delle spese asseritamente causatele dalla controversia (quantificate inizialmente in fr. 5'385.- e successivamente aumentate a fr. 7'323,60); la domanda può essere parzialmente accolta, limitatamente a fr. 1’500.-, ritenuto un dispendio adeguato di tempo per far valere le proprie ragioni in questa sede, chiarendo le circostanze rilevanti;

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 47 e 49 LPAmm nonché la LTG

decide:                       

                                   1.   Il ricorso 9 ottobre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell’CO 1 è annullata.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 1'500.-.

                                   3.   Notificazione:

-      -   - Ufficio federale del Registro di Commercio, Berna    

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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