Incarto n. 12.2018.127
Lugano 11 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)
chiamato a giudicare in merito al ricorso 28 settembre 2018 presentato da
, Lugano
contro la decisione 24 settembre 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, che ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società RI 1, __________;
ritenuto
in fatto e in diritto: che sin dalla sua costituzione il 13 ottobre 2015 il recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere in via Canevascini 10 a __________;
che con scritto 22 febbraio 2016 l’Ufficio controllo abitanti di Lugano ha informato l’Ufficio del registro di commercio che RI 1 non aveva più indirizzo valido nel Comune, avendo nel frattempo comunicato il trasferimento in un altro Comune;
che in data 15 marzo 2016 l’Ufficio del registro di commercio ha assegnato alla società un termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 153a cpv. 1 ORC per notificare il nuovo domicilio legale per l’iscrizione a registro di commercio, rendendo attenta la destinataria della possibilità di applicazione di un’ammenda fino a fr. 500.- ai sensi dell’art. 943 CO;
che, in assenza di riscontri, l’invio postale essendo stato ritornato con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 24 ottobre 2016 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, menzionando nuovamente le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;
che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma, con decisione 24 settembre 2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quale liquidatore il suo socio gerente __________ V__________ (dispositivo n. 2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e ammenda (dispositivi n. 4-7);
che con ricorso 28 settembre 2018 __________ V__________ ha impugnato la predetta decisione;
che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 28 settembre 2018 da __________ V__________ è pertanto tempestivo;
che il ricorrente non rivolge critiche specifiche alla decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusa, invocando un errore di valutazione e ipotizzando il mancato recapito di una non meglio precisata lettera che sarebbe andata smarrita;
che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento è irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una critica adeguata al giudizio impugnato;
che, se anche la censura fosse ritenuta ricevibile, essa risulterebbe comunque infondata nel merito, siccome la decisione di scioglimento della società è ineccepibile, l’istruttoria avendo permesso di accertare che la società non ha reagito alle richieste dell’Ufficio del registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti;
che il ricorrente ha comunque rilevato che “il domicilio legale della RI 1 è il medesimo della mia abituale abitazione”, senza specificare se questo corrisponda all’indirizzo di via __________ a __________ indicato quale recapito del mittente;
che perlomeno tale comunicazione andrebbe ritenuta quale domanda ricevibile, ovvero quale espressione del desiderio di ripristinare nelle more della causa la situazione legale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);
che la società, benché in tal senso esplicitamente esortata con la risposta 18 ottobe 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, non ha però proceduto a notificare nelle forme adeguate il nuovo recapito inoltrando la relativa istanza; la domanda di annullamento della decisione di scioglimento, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinta;
che le spese giudiziarie della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm); all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 20'000.-, pari al capitale nominale della società risultante a registro di commercio (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133);
che alla società, e per essa al ricorrente, va nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento.
Per questi motivi,
decide 1. Il ricorso 27 settembre 2018 di __________ V__________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- , - Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).