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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.06.2017 12.2017.80

8. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·832 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Espulsione - appello irricevibile

Volltext

Incarto n. 12.2017.80

Lugano 8 giugno 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.400 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 28 aprile 2017 da

AO 1 rappr. da RA 1  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 24 maggio 2017;

appellante la convenuta che con appello del 2 giugno 2017 dichiara di “opporsi alla decisione”;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AP 1 conduce in locazione dei locali adibiti ad uso commerciale nello stabile in via B  a T, per una pigione mensile di fr. 5’132.-, in virtù del contratto di ripresa sottoscritto il 23/28 maggio 2014 (doc. B);

che il 2 gennaio 2017 la locatrice AO 1 ha diffidato la conduttrice a voler versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del contratto per mora (doc. D);

                                         che con raccomandata 15 febbraio 2017 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo 2017 (doc. F);

                                         che, non avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna dei locali entro la data fissata, con istanza 28 aprile 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinarne l’espulsione;

che con giudizio 24 maggio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione immediata della conduttrice, con le comminatorie di rito;

                                         che con scritto non datato, ma inviato il 2 giugno 2017, la convenuta dichiara di opporsi alla decisione;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto l’appellante ha presentato un testo di poche righe, con il quale si limita a esprimere la sua contrarietà (“sono contro la decisione perché amerei portare degli elementi e chiedere alle persone di manifestare per fare dire la verità”) senza indicare quale sarebbe la conclusione pretorile soggetta a critica;

che l’appellante, già assente in prima sede in occasione dell’udienza di discussione, non può seriamente ritenere di poter inibire gli effetti della decisione a lei sgradita con una comunicazione che si riduce sostanzialmente alla sola dichiarazione di voler fare appello, come se neppure sussistesse l’onere di esprimere i motivi della propria richiesta, perlomeno in modo succinto e informale;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità del gravame per carente motivazione, non essendo manifestamente adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che si ritiene opportuno soprassedere alla richiesta di un anticipo per le spese, il cui effetto sarebbe solo quello di procrastinare una decisione a fronte della chiara inconsistenza dell’allegato ricorsuale;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 15'370,56, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 2 giugno 2017 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                

D. Bozzini

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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