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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.2018 12.2017.63

21. August 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,165 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Compravendita - garanzia per difetti - disconoscimento del debito

Volltext

Incarto n. 12.2017.63

Lugano 21 agosto 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.160 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 luglio 2015 da

AP 1  rappr. da  RA 1   

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 34'030.15 oltre interessi e spese di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 marzo 2017 ha respinto;

appellante l'attrice con appello 3 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 9 luglio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Tra il 19 agosto e il 29 settembre 2014 AO 1 ha fornito dei fiori freschi a AP 1 per un importo di fr. 40'530.15 (doc. B1-L14), a fronte del quale le sono stati sinora versati solo tre acconti per complessivi fr. 6'500.- (cfr. doc. M, O e P).

                                         Sulla base di queste circostanze, essa, dopo aver escusso il 20 marzo 2015 la controparte con il PE n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 34'030.15 oltre interessi al 5% dall’11 novembre 2014 (doc. Q), l’8 giugno 2015 (doc. 2), ha ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE.

                                   2.   Con petizione 8 luglio 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di ottenere giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF il disconoscimento del debito di fr. 34'030.15 oltre interessi e spese di cui al PE. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che le forniture di fiori erano risultate difettose e che ciò, oltre ad azzerare ogni eventuale credito residuo della controparte, le aveva pure causato un danno d’immagine nei confronti dei suoi clienti di almeno fr. 40'000.-.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Con la decisione 17 marzo 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che, pacifica l’esistenza e l’entità delle forniture di fiori eseguite dalla convenuta ed oggetto della procedura esecutiva, l’attrice, gravata dell’onere della prova, non avesse dimostrato di aver notificato tempestivamente, secondo le condizioni previste contrattualmente, la loro difettosità e fosse pertanto tenuta a pagarne il saldo, tanto più che nemmeno il presunto danno d’immagine di fr. 40'000.- era stato da lei provato.

                                   4.   Con l’appello 3 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 luglio 2017, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha ribadito di aver senz’altro provato di aver notificato tempestivamente la difettosità delle forniture.

                                   5.   Nella sua decisione il Pretore ha evidenziato che l’attrice, a comprova della tempestività della notifica dei difetti, aveva rilevato come la sua responsabile O__________ __________ avesse sempre informato telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc. 4) il dipendente della convenuta __________ M__________, deputato alla consegna della merce, che i fiori forniti erano difettosi, come risultava poi dagli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014 sottoscritti “per presa visione e ricevuta” da quest’ultimo (doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.). Sennonché, a suo giudizio, lo scambio di messaggi di cui al doc. 4 non poteva costituire la prova di una regolare e tempestiva notifica dei difetti dato che, oltre a non riportare alcuna data, non faceva alcun riferimento ad una contestazione della merce fornita dalla convenuta; e lo stesso valeva per le asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ __________, ritenuto che la dichiarazione resa da quest’ultima, a cui l’attrice si era limitata a rinviare (conclusioni p. 4), risultava contraddetta dalla testimonianza di __________ M__________ (p. 2), che aveva affermato che solo in un’occasione l’attrice aveva mosso delle contestazioni a seguito delle quali la merce era stata ritirata ed era stato allestito un bollettino di resa, circostanza questa che era stata confermata anche dal teste __________ Mo__________ (p. 5), dipendente della convenuta addetto anche lui alla consegna della merce, e dall’amministratrice della stessa G__________ __________ sentita in sede di interrogatorio (p. 10). Del resto, sempre a giudizio del primo giudice, l’attrice pareva misconoscere che tutti i bollettini di consegna da lei sottoscritti (doc. B1-L13) recavano in calce la clausola secondo cui “eventuali reclami devono pervenire entro 24 ore dal ricevimento della merce con riconsegna della stessa. La merce bonificata sarà esclusivamente quella restituita. Non saranno ammesse restituzioni”, di modo che, anche volendo ammettere che con la sottoscrizione dei succitati scritti del 16 e 19 settembre 2014 da parte di __________ M__________ la convenuta avesse potuto sapere delle contestazioni mosse dall’attrice, le stesse risultavano irrimediabilmente tardive, ritenuto come la prima consegna risaliva al mese di agosto 2014 (doc. B1).

                               5.1.   Nel suo appello l’attrice ha innanzitutto dichiarato, sul tema in discussione, che “invero AP 1 comprova tale tempestiva contestazione con la documentazione prodotta agli atti, nonché con le contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e rassicurazioni di M__________ e Mo__________”. Ha in seguito affermato che “appare oltremodo grave dover prendere atto come il signor Mo__________ … in sede dibattimentale abbia negato di aver ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1” (testimonianza p. 5) e che “tuttavia anche in questo frangente, inspiegabilmente il Pretore non solo non si china sull’obbligo di tenere una condotta improntata alla buona fede che regge i rapporti contrattuali, ma nemmeno evidenzia la falsa dichiarazione rilasciata dal Mo__________ in sede dibattimentale”. Ha poi rilevato che “sia Mo__________ sia M__________ erano perfettamente a conoscenza delle contestazioni avvenute tramite messaggi, telefonate, facebook, scritti”, aggiungendo che “diversamente non poteva essere, ritenuto che le contestazioni scritte del 16 rispettivamente 19 settembre 2014 riportavano le firme di ricevuta”. Ed ha infine evidenziato che “AP 1 ha comprovato la tempestività della notifica dei difetti tramite la sua responsabile O__________ __________. Ella ha sempre informato telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc. 4), poche ore dopo la consegna, … __________ M__________ … che i fiori forniti erano difettosi, come risulta poi dagli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014 sottoscritti per presa visione e ricevuta da quest’ultimo”, concludendo che la “sottoscrizione di tali scritti, non contestata, sorpassa il tenore dei bollettini di consegna prodotti agli atti da controparte e le condizioni generali di fornitura, in quanto attesta chiaramente come le contestazioni fossero state recepite come tempestive da AO 1”.

                               5.2.   La censura dell’attrice è chiaramente irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti assolutamente confrontata con le argomentazioni rese dal Pretore (secondo cui - come detto - la tempestività della notifica dei difetti non era stata provata né dallo scambio di messaggi via facebook [doc. 4], che non riportava alcuna data e non faceva alcun riferimento ad una contestazione della merce fornita dalla convenuta, né dalle asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ __________, quanto dichiarato da quest’ultima teste essendo stato contraddetto dalle testimonianze di __________ M__________ e di __________ Mo__________ nonché dall’interrogatorio di G__________ __________, fermo restando poi che la sottoscrizione “per presa visione e ricevuta” da parte di __________ M__________ degli scritti del 16 e 19 settembre 2014 [doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.] dimostrava unicamente che la convenuta era stata a quel momento informata delle contestazioni mosse dall’attrice) e non ha minimamente spiegato per quali motivi di fatto e di diritto le stesse sarebbero errate e dovrebbero con ciò essere modificate (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

                               5.3.   Ma, quand’anche, per mera ipotesi, la censura non fosse stata irricevibile per le ragioni appena esposte, la stessa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, atteso che le motivazioni addotte in questa sede dall’attrice, nella misura in cui sono risultate comprensibili, non erano in ogni caso tali da rimettere in discussione la conclusione a cui era giunto il Pretore.

                                         L’attrice ha innanzitutto lamentato che il teste __________ Mo__________ avesse reso una falsa testimonianza laddove, a p. 5 della sua deposizione, aveva “negato di aver ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1”. Orbene, a parte che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha spiegato in questa sede da quali eventuali risultanze istruttorie si potesse e dovesse concludere per la falsità di quella dichiarazione (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1), si osserva che il fatto di dover far astrazione da quella testimonianza, che in tal caso si sarebbe imposto, non sarebbe comunque ancora stato tale da far ritenere errato l’assunto, qui non censurato, con cui il Pretore aveva ritenuto che la versione resa dalla teste O__________ __________ fosse stata contraddetta dalle testimonianze di __________ M__________ e dall’interrogatorio di G__________ __________.

                                         L’attrice ha in seguito preteso di aver comprovato la tempestiva notifica dei difetti “tramite la sua responsabile O__________ __________”, la quale aveva “sempre informato telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc. 4), poche ore dopo la consegna, … __________ M__________ … che i fiori forniti erano difettosi, come risulta poi dagli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014 sottoscritti per presa visione e ricevuta da quest’ultimo”, rispettivamente e più in generale di averlo fatto “con la documentazione prodotta agli atti, nonché con le contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e rassicurazioni di M__________ e Mo__________”: sennonché essa non ha spiegato e dimostrato per quali ragioni a questi presunti documenti (da individuarsi così nel doc. 4 e nel doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.) avrebbe dovuto essere riconosciuta una valenza diversa da quella attribuita loro dal Pretore; e nemmeno ha spiegato e dimostrato quali sarebbero state queste presunte contestazioni telefoniche riferite da O__________ __________ ed i comportamenti e le rassicurazioni fornite da __________ M__________ e da __________ Mo__________ che le avrebbero eventualmente confermate, per quali motivi queste circostanze sarebbero state costitutive di una notifica tempestiva dei difetti, rispettivamente ancora per quali ragioni il Pretore, dopo aver rilevato che il contenuto delle asserite telefonate intercorse tra le parti non aveva potuto essere accertato a seguito della contraddittorietà delle versioni rese dalle persone sentite nel corso dell’istruttoria, avrebbe poi sbagliato a non prenderle in considerazione.

                                         Infine, contrariamente a quanto preteso dall’attrice, nulla ha permesso di confermare che la sottoscrizione da parte di __________ M__________ degli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014 (doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.) “sorpassa il tenore dei bollettini di consegna prodotti agli atti da controparte e le condizioni generali di fornitura, in quanto attesta chiaramente come le contestazioni fossero state recepite come tempestive da AO 1”, la loro pacifica sottoscrizione “per presa visione e ricevuta” dimostrando solo, come rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure, che la convenuta era stata a quel momento informata delle contestazioni mosse dall’attrice e non che quelle contestazioni erano state tempestive.

                                   6.   In questa sede l’attrice non ha invece censurato l’assunto pretorile in merito alla pretesa risarcitoria per asseriti danni conseguenti ai difetti, quantificata in almeno fr. 40'000.- e posta in compensazione al credito rivendicato dalla convenuta, ritenuta dal primo giudice non fondata, oltre per non essere stata minimamente provata, per il fatto che l’azione in risarcimento del danno poteva essere esercitata solo se l’attrice avesse ossequiato il dovere di tempestivo avviso dei difetti, ciò che - come detto - non era stato il caso. La questione non necessita pertanto di essere ulteriormente riesaminata.

                                   7.   Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 34'030.15, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 3 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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