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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.07.2017 12.2017.41

27. Juli 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,264 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Nomina di arbitro - competenza per territorio

Volltext

Incarto n. 12.2017.41

Lugano 27 luglio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48 lett. b n. 7 LOG)

sedente per statuire, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC, sull’istanza di nomina di arbitro promossa il 14 marzo 2017 da

IS 1 rappr. da RA 1  

contro  

CO 1 rappr. da RA 2  

domanda avversata dalla convenuta, che con osservazioni 1° maggio 2017 ha postulato la reiezione in ordine dell’istanza, protestando spese e ripetibili;

preso atto della replica 15 maggio 2017 dell’istante e della duplica 26 maggio 2017 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 7 / 13 dicembre 2011 la società zurighese CO 1 e la società ticinese IS 1 hanno sottoscritto due contratti di appalto, uno in lingua italiana (doc. B) e uno in lingua tedesca, quest’ultimo denominato “Übersetzung vom Italienisch” (doc. F), ritenuto che la versione giuridicamente vincolante era la prima (cfr. doc. F);

                                         che, per quanto qui interessa, il punto 8 del contratto in lingua italiana disponeva, in materia di “competenza giudiziaria”, che “per il giudizio su controversie di qualsiasi natura in merito a questo contratto, le parti convengono di dare competenza a

                                         tribunale ordinario

                                         un tribunale arbitrale secondo le direttive SIA 150

                                         se in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo art. 10”;

                                         che tra le parti è successivamente sorto un contenzioso a seguito del quale esse, rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone dell’avv. __________ (cfr. doc. C) rispettivamente dell’avv. __________ (cfr. doc. 5);

                                         che con istanza 14 marzo 2017 IS 1 si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di designare il presidente del tribunale arbitrale;

                                         che con osservazioni 1° maggio 2017 CO 1 si è opposta all’istanza con protesta di spese e ripetibili, obiettando che la competenza territoriale a statuire sull’istanza spettasse all’Obergericht del Canton Zurigo;

                                         che le parti si sono confermate nelle loro antitetiche domande con replica 15 maggio 2017 e duplica 26 maggio 2017;

                                         che ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC la designazione del presidente del tribunale arbitrale è di competenza di un altro tribunale superiore o di un tribunale superiore composto in altro modo, agente quale istanza unica, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, ritenuto che giusta l’art. 355 cpv. 1 e 2 CPC la sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato, in subordine è stabilita dal tribunale stesso e in via ancor più subordinata si trova nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato;

                                         che nel caso di specie il punto 8 del contratto in lingua italiana permette di chiarire quale debba essere la sede del tribunale arbitrale competente a dirimere le controversie tra le parti: in effetti l’indicazione secondo cui “le parti convengono di dare competenza a un tribunale arbitrale secondo le direttive SIA 150” rinvia per l’appunto a quelle direttive (prodotte quali doc. E), che, al loro art. 10, prevedono, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito altrimenti, che la sede del tribunale arbitrale è situata alla sede svizzera (o alla succursale svizzera) della parte convenuta, in subordine alla sede svizzera (o alla succursale svizzera) della parte attrice e in via ancor più subordinata nella città di Basilea; tale conclusione è per altro corroborata dalla successiva aggiunta contrattuale in grassetto, prevista per il caso in cui le parti non si fossero accordate sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello arbitrale giusta le direttive SIA 150 - risolto, come detto, con la barratura del primo a favore del secondo -, secondo cui “se in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo art. 10”, tanto più che l’accenno a quest’ultimo articolo non può che essere riferito proprio alle direttive SIA 150, dato che il contratto non contemplava alcun punto 10;

                                         che il fatto che nel punto 8 del contratto in lingua tedesca sia invece stato indicato, al titolo “Gerichtsbarkeit”, che “Die Parteien erklären für die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag als zuständigen

                                         Gerichtsstand, bzw. Sitz des Schiedrichter

                                         von Locarno”,

                                         non modifica quanto si è detto, ritenuto che le parti avevano pacificamente stabilito la preminenza della versione italiana rispetto a quella tedesca (cfr. doc. F); stante la chiarezza del punto 8 del contratto in lingua italiana, nemmeno può essere considerato rilevante il fatto che i due contratti possano essere stati allestiti dalla convenuta;

                                         che nella presente fattispecie, dovendosi così applicare l’art. 10 delle direttive SIA 150, la sede del tribunale arbitrale va pertanto situata alla sede svizzera della parte convenuta, ovvero nel Canton Zurigo, di modo che la competenza territoriale a statuire sull’istanza di nomina del presidente del tribunale arbitrale spetta all’Obergericht del Canton Zurigo e non alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;

                                         che quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48 lett. b n. 7 LOG, non può che respingere in ordine l’istanza in esame;

                                         che le spese processuali e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore di fr. 620'047.45 (pari alla pretesa litigiosa tra le parti, cfr. doc. C), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

per questi motivi

visti, per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

                                   1.   L'istanza di nomina di arbitro 14 marzo 2017 di IS 1 è respinta in ordine.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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