Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.09.2018 12.2017.37

5. September 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,402 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - convenzione di uscita - intepretazione

Volltext

Incarto n. 12.2017.37

Lugano 5 settembre 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 ottobre 2014 da

AO 1AO 1 __________ rappr. dall’   

contro

AP 1  (ora AP 1, __________) rappr. dagli ti RA 1 e  RA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 250'000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

pretesa avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, con riconoscimento della nullità del doc. 7 e con protesta di tasse, spese e ripetibili;

domande sulle quali ha statuito il Pretore con sentenza del 25 gennaio 2017, accogliendo la petizione e condannando la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr. 250’000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012;

appellante la convenuta con atto di appello del 27 febbraio 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili, di entrambe le sedi;

mentre l’attore con osservazioni (recte: risposta) del 21 aprile 2017 postula la reiezione del gravame, irricevibile in ordine e da respingere nel merito, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

riconfermatesi le parti nei loro allegati di replica spontanea e duplica spontanea;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    In data 10 dicembre 2009 AO 1 ha concluso con AP 1, di cui era alle dipendenze sin dal 1990 (doc. M), un contratto di lavoro in base al quale avrebbe assunto il ruolo di Chief Operating Officer (CO) della succursale di __________ a partire dal 1° gennaio 2010, con uno stipendio base annuale di lordi fr. 285'000.-, oltre a fr. 15'000.- annui di spese di rappresentanza e un’indennità di residenza di fr. 36'000.- (doc. 2).

Il 25 agosto 2011, __________ ha proposto a AO 1 di sottoscrivere una “Convenzione d’uscita” (doc. 3) che prevedeva, per quanto qui d’interesse, che egli avrebbe continuato a svolgere il suo lavoro a __________ sino al 31 agosto 2011, per poi essere esonerato dal presentarvisi a partire dal 1° settembre 2011; che con l’ultimo stipendio il datore di lavoro avrebbe proceduto alla liquidazione totale di ogni pretesa contrattuale del dipendente con il versamento di un’indennità di fr. 250'000.-, comprensiva della liquidazione di vacanze ed eventuali ore supplementari; che tale indennità sarebbe stata soggetta alle deduzioni di legge ma non sarebbe stata tenuta in conto nell’ambito della previdenza professionale del 2° pilastro; che la banca si impegnava a proporre al dipendente un contratto di consulenza della durata di un anno, a partire dal 1° ottobre 2011 nell’ambito dell’attività amministrativa dell’affiliata AP 1, con un’indennità mensile di fr. 23'000.- e un’indennità di alloggio mensile di fr. 6'000.-. La proposta di accordo si concludeva con la precisazione che con la sua firma e il relativo versamento le parti avrebbero considerato espressamente e tacitamente regolata ogni pretesa presente e futura del dipendente nei confronti dell’istituto bancario.

Questa proposta di convenzione non è stata sottoscritta da RA 2.

In esito alle contrattazioni che hanno fatto seguito, il 31 agosto 2011 le parti hanno firmato una nuova “Convenzione d’uscita”, dal contenuto in parte diverso rispetto a quella sopra descritta, nella quale il versamento dell’indennità di fr. 250'000.- non era stato più inserito e l’impegno a concludere un contratto di consulenza annuale con la filiale di Hong Kong dell’istituto bancario convenuto, con inizio al 1° ottobre seguente, risultava descritto solo nel principio, ma senza dettagli sul salario e indennità (doc. 4).

Questo contratto di consulenza (“advisory mandate”, doc. 5, non datato), è stato concluso come previsto, ma con effetto a far tempo dal 1° novembre 2011. Il salario mensile è stato fissato in fr. 25'000.- , cui sono stati aggiunti HKD 80'000.al mese per spese, oltre ad altri benefici. L’accordo prevedeva espressamente che il consulente sarebbe stato personalmente responsabile di dichiarare e pagare le tasse sul reddito in Svizzera (doc. 5, pto n. 6, pag. 4).

Sempre in occasione della riunione del 31 agosto 2011, concretizzando quanto pattuito, AP 1 ha allestito e poi consegnato a AO 1 uno scritto con il quale gli confermava che nel mese di marzo 2012 gli avrebbe corrisposto, come convenuto, un importo di fr. 250'000.- (doc. 7). Poco dopo, prima del termine dell’incontro, AP 1 ha allestito e consegnato a AO 1 un secondo scritto, perfettamente identico al primo in ogni punto, nello stile, nell’impaginazione e nella data, ma con l’aggiunta della frase “Le imposte relative all’importo percepito saranno a suo carico” (doc. 8).

Il 4 aprile 2012 AP 1 ha accreditato sul conto di AO 1 presso  __________ la somma di fr. 250'000.-.

2.    In data 3 dicembre 2012, AO 1, sostenendo che la convenuta si fosse impegnata a versargli fr. 500'000.-, non solo fr. 250'000.-, ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti per i restanti fr. 250'000.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012 e spese (PE n. __________, doc. E dell’incarto del tentativo di conciliazione CM.2014.320), al quale la banca ha interposto opposizione.

La procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione che ne è scaturita (SO.2013.1054) è sfociata nella reiezione dell’istanza, confermata dalla CEF, adita con reclamo dal dipendente, con decisione 2 ottobre 2013.

3.    Con petizione 24 ottobre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha così convenuto in giudizio AP 1, __________, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 250'000.- oltre interessi di mora dal 1° aprile 2012, con protesta di spese e ripetibili.

Egli ha sostenuto che tra le parti era stata concordata la fine consensuale del rapporto di lavoro, con un indennizzo di liquidazione al lavoratore di fr. 500'000.-. Per metà di questo importo le imposte sarebbero state assunte dalla banca, mentre che di quelle relative all’altra metà si sarebbe fatto carico il lavoratore. Questo impegno sarebbe stato formalizzato quindi dalla banca con i due scritti del 31 agosto 2011, che sarebbero pertanto complementari.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

Con decisione 25 gennaio 2017 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AP 1 a pagare a AO 1 fr. 250'000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, caricando gli oneri processuali di primo grado di fr. 5'200.-, nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.- alla convenuta, condannata pure a pagare all’attore fr. 18'500.- di ripetibili.

4.    Con l’appello 27 febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta del 20 aprile 2017, la convenuta chiede che la decisione di primo grado venga riformata nel senso di respingere integralmente la petizione, con accollamento degli oneri processuali a AO 1, nonché la sua condanna a rifonderle fr. 18'500.- a titolo di ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili della procedura d’appello.

L’attore si è opposto all’appello postulando che venga dichiarato irricevibile in ordine e che venga respinto nel merito.

Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

5.    L’appellante critica la decisione del Pretore poiché viziata da un errato accertamento dei fatti e da un’errata applicazione del diritto consistente nel riconoscimento dell’esistenza di un contratto tra le parti comportante, complessivamente, il versamento da AP 1 a AO 1 di un’indennità di partenza di fr. 500'000.-, suddivisa in due tranches da fr. 250'000.- l’una, in modo tale da poter accollare al dipendente gli oneri fiscali su una di esse ed all’istituto di credito quelli sull’altra.

6.    Con il giudizio, il Pretore ha anzitutto stabilito che gli appunti manoscritti dell’attore, nei quali sono indicati, in forma di “checklist”, vari aspetti dello scioglimento del rapporto contrattuale (doc. 6), sono antecedenti sia al contratto “advisory mandate” sottoscritto tra l’attore e AP 1 Ltd (Hong Kong) il 31 agosto 2011 (doc. 5), sia alla convenzione d’uscita di medesima data (doc. 4) conclusa e siglata dall’attore e da AP 1.

Egli ha poi stabilito che dal fatto che le note manoscritte facciano riferimento unicamente all’importo di fr. 250'000.- non si poteva desumere che l’accordo tra le parti verteva solo su quella cifra e non su fr. 500'000.-. Il doc. 6 non lo indica e i due scritti emessi dalla banca il 31 agosto 2011, contenenti l’impegno a pagare fr. 250'000.- , identici nel loro tenore ad eccezione dell’aggiunta, in uno, della specificazione circa l’assunzione delle imposte, dimostrerebbero il contrario. Inoltre, per il primo giudice la nota iscritta nel doc. 6 “all other taxes paid by the BK” attesterebbe che, oltre ai fr. 250'000.- per i quali il dipendente si era assunto l’onere fiscale, vi era un altro versamento che generava delle imposte che in questo caso avrebbero dovuto essere accollate alla banca.

Ad ulteriore comprova, almeno indiziaria, della fondatezza delle rivendicazioni attoree, il Pretore ha considerato il comportamento dei due funzionari della banca che il 31 agosto 2011 non avevano chiesto all’attore, una volta consegnato quello che secondo loro era lo scritto con il testo corretto, di restituire la dichiarazione precedente. Trattandosi di un atto elementare, se l’accordo fosse stato realmente limitato ai fr. 250'000.-, sarebbe stato sicuramente effettuato senza difficoltà dai due esperti collaboratori.

Per il Pretore, poi, i due testimoni __________ M__________ e __________ S__________, non hanno un peso probatorio sufficiente a “sottomurare l’argomentazione di parte convenuta”.

Infine, il primo giudice ha considerato non provato il vizio di volontà consistente nell’errore di base della convenuta.

7.    In primo luogo, l’appellante considera errata la conclusione del Pretore secondo la quale il fatto che l’attore non abbia firmato la convenzione 25 agosto 2011, ma abbia poi sottoscritto quella del 31 agosto 2011, costituirebbe una “dimostrazione perlomeno indiziaria che l’attore non fosse d’accordo con la stessa” (sentenza impugnata pag. 3) e che tale indizio risulterebbe rafforzato “dal fatto che effettivamente, quel giorno 31 agosto 2011 (data del doc. 4) la banca convenuta ha rilasciato due riconoscimenti di debito, per fr. 250'000.- ciascuno” (ibidem).

A suo dire, la convenzione ratificata il 31 agosto 2011 dall’attore costituiva un significativo miglioramento rispetto alla proposta di convenzione del 25 agosto 2011, quantificato in un maggior importo a suo favore di fr. 100'000.-. E’ dunque perfettamente comprensibile che AO 1 abbia firmato la versione finale, poiché questa gli ha consentito di trarre notevoli vantaggi.

Inoltre, l’accordo concluso tra le parti contiene esattamente tutti gli elementi che si trovano nella nota manoscritta di cui al doc. 6, prova del fatto che tutte le richieste migliorative formulate dall’attore rispetto alla bozza sottopostagli inizialmente sono state accolte.

Essendo, quindi, l’accordo di cui al doc. 4 effettivamente migliorativo per il dipendente, nulla si può dedurre, nemmeno a titolo indiziario, in relazione al suo asserito diritto di beneficiare di due importi di liquidazione da fr. 250'000.ciascuno.

L’attore, nelle sue osservazioni, ha contestato recisamente queste critiche, illustrando come la conclusione del Pretore sia del tutto corretta.

                                         Sicuramente corretta è la spiegazione dell’appellante, secondo la quale, a differenza di quella che era la situazione delle trattative al 25 agosto 2011 (doc. 3), la convenzione d’uscita del 31 agosto 2011 (doc. 4) e l’”advisory mandate” (doc. 5) contengono esattamente tutti gli elementi che si trovano nelle note manoscritte allestite dall’attore in vista della discussione con la banca e riportanti le sue rivendicazioni (doc. 6), per cui la mancata sottoscrizione della prima bozza in atti del 25 agosto 2011 e la firma dei contratti del 31 agosto 2011 si inseriscono nella logica evoluzione delle discussioni tra le parti e non consentono di desumere alcun indizio di un disaccordo di AO 1 nei confronti di un’indennità di partenza di fr. 250'000.-.

In particolare l’affiancamento alla finca dell’elenco manoscritto “departure allowance” del riquadro in cui si trova la dicitura “CHF 250'000 with tax optimisation on HK for max 20%” , il cui significato non può che essere tradotto con “indennità di partenza CHF 250'000.- con ottimizzazione fiscale su Hong Kong per al massimo 20%”, permette di comprendere perché dal progetto di convenzione iniziale è stata completamente tolta la clausola relativa al pagamento dell’indennità di fr. 250'000.- al dipendente unitamente all’ultimo stipendio, con l’assoggettamento dell’importo alle deduzioni di legge (doc. 3), cioè alla tassazione elvetica. Clausola che è stata poi concretizzata proprio con lo scritto del 31 agosto 2011 (doc. 7 e 8), che, prevedendo il versamento dell’importo “nell’ambito della sua attività di consulenza presso l’Affiliata AP 1 (Hong Kong)”, consentiva di sottrarre la liquidazione dall’imposizione fiscale in Svizzera, assoggettandola a quella del dipendente a Hong Kong, molto più vantaggiosa.

D’altronde, sempre sul doc. 6, proprio sotto all’annotazione relativa all’ottimizzazione fiscale dell’indennità d’uscita, l’attore ha scritto “(incomprensibile) bonus”, parole che consentono di intendere che il pagamento sarebbe dovuto avvenire come una forma di bonus.

Lo stesso dicasi della nota “all other taxes paid by the BK” (“tutte le altre tasse pagate dalla banca”), che si trova realizzata nella clausola n. 6 dell’”advisory mandate” (doc. 5, pag. 4), con la quale è stato stabilito che tutte le tasse sul reddito conseguito a Hong Kong sarebbero state a carico della convenuta.

E’ dunque errato arguire, come fatto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4, 1 paragrafo), che questa nota attesta che oltre ai fr. 250'000.-, per i quali l’attore si assumeva l’onere fiscale, era stato definito un altro versamento d’uscita di pari importo che generava delle imposte a carico della banca. In effetti “all other taxes” non è stato scritto accanto al punto dedicato alla “departure allowance” ma costituisce un punto a sé: segno che si tratta di due questioni ben distinte e che queste “ulteriori tasse” non concernevano l’indennità di partenza, ma altri importi, quali, appunto, quelli relativi ai salari pagati per la consulenza a Hong Kong ed alle relative prestazioni accessorie (vitto, alloggio, ecc.). Del resto, l’uso del termine “all” è indicativo di una pluralità di redditi/capitali imponibili.

8.    L’appellante sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato pure nel concludere che il fatto che nel doc. 6 si parli unicamente di fr. 250'000.- non è un motivo per ritenere che l’accordo verteva su quella cifra e non su fr. 500'000.-. Per il Pretore, il documento allestito da AO 1 non lo afferma mentre i doc. 7 ed 8 attestano il contrario (sentenza impugnata, pag. 1, 1. paragrafo).

Come pacificamente riconosciuto anche dall’attore, il doc. 6 contiene le sue note autografe “che riassumono gli aspetti in discussione nell’ambito della formalizzazione dell’accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro” (cfr. per tutti risposta all’appello del 20 aprile 2017, pag. 8 ad. 3.1).

                                         Questo manoscritto è stato consegnato dall’attore ai rappresentanti della convenuta, a discussione avvenuta e prima dell’allestimento della versione definitiva della convenzione d’uscita e del contratto di mandato di consulenza. E’ evidente - e altrimenti non potrebbe essere - che se ciò è stato fatto è affinché la banca avesse a disposizione un riassunto di tutti i punti dell’accordo per preparare la documentazione necessaria alla sua attuazione.

                                         Il fatto che si faccia cenno esclusivamente all’importo di fr. 250'000.-, in un simile contesto, è espressione evidente che la volontà delle parti verteva soltanto su tale cifra. D’altro canto, il documento data del 31 agosto 2011, sicché non è per nulla irragionevole considerare che riprenda - visto anche e proprio perché è stato lasciato alla controparte (fosse stato superato da nuovi accordi non avrebbe avuto alcun senso consegnarlo alla convenuta) - l’esito finale delle negoziazioni.

                                         Che la checklist, oltre alla data, riporti pure la firma dell’attore è indicativo della sua valenza, se non quale offerta vera e propria ai sensi dell’art. 4 CO (questione che può rimanere aperta visto l’esito dell’appello), quantomeno come riassunto dei punti del patto d’uscita.

                                         Di conseguenza, anche su questo punto le contestazioni dell’appellante sono valide e la sentenza impugnata errata: l’assenza di qualsiasi riferimento alla somma di fr. 500'000.- (della quale, d’altronde, non si trova accenno in nessuno dei documenti agli atti) non può che essere intesa come espressione del fatto che le parti non hanno mai definito un’indennità a favore del dipendente di tale ammontare.

9.    AP 1 sostiene altresì che il Pretore ha erroneamente considerato le due promesse di pagamento di cui ai doc. 7 e 8 attestazione di un accordo delle parti per un indennizzo di fr. 500'000.-, fondandosi soprattutto sulla costatazione che il doc. 8 riporta una specifica fiscale in linea con i desiderata dell’attore che si ritrovano sulla sua checklist. In effetti, a mente dell’appellante, il doc. 8 è il risultato di una specifica richiesta di AO 1 di assoggettare l’indennità di liquidazione di fr. 250'000.- al regime fiscale di Hong Kong, come detto decisamente più favorevole di quello elvetico. Inoltre, il fatto che nemmeno il secondo impegno al pagamento di fr. 250'000.- rinvii a un altro versamento, come ci si potrebbe aspettare in situazioni del genere, sconfessa le conclusioni pretorili.

Il primo giudice sbaglia quindi, secondo l’istituto di credito, anche quando definisce risibili le giustificazioni addotte e non credibili i testi __________ M__________ e __________ S__________.

                               9.1.   La spiegazione fornita dalla convenuta per giustificare l’esistenza dei due documenti è del tutto convincente. In effetti è perfettamente conciliabile con le prove in atti il fatto che la banca abbia dapprima allestito e consegnato all’attore una lettera con l’impegno al versamento nel corso del mese di marzo 2012 di fr. 250'000.- e che poi, una volta ricordatasi che andava anche regolata la problematica dell’assunzione degli oneri fiscali, ha allestito una seconda versione dello stesso scritto, con la dovuta precisazione in tal senso. Pure credibile è che, per una grave leggerezza, i due funzionari dirigenti della banca non abbiano inserito una clausola d’annullamento della precedente versione, rispettivamente non si siano fatti consegnare lo scritto ormai divenuto superato.

                               9.2.   Il Pretore ha, come accennato in precedenza, misconosciuto alle dichiarazioni dei due testimoni __________ M__________ e __________ S__________ il valore probatorio necessario per poter giudicare valida l’argomentazione della parte convenuta, in ragione del fatto che essi sono dipendenti della banca e che la causa in disamina è direttamente funzionale al loro agire (essendo gli estensori dei due scritti del 31 agosto 2011 di cui ai doc. 7 e 8), così che la loro neutralità sarebbe compromessa. Ciò, a maggior ragione, considerato che a suo dire, le prove indiziarie sono di segno perfettamente contrario a quanto da loro asserito.

                                         Per l’appellante, invece, le affermazioni dei due funzionari trovano pieno conforto nelle risultanze istruttorie e nella documentazione in atti.

                                         Detto che gli indizi in atti sono a favore della tesi della convenuta, come testé illustrato, anche la conclusione pretorile in merito all’attendibilità dei testi non può essere condivisa.

Indubbiamente i due testimoni in questione, non solo sono dipendenti della convenuta, ma hanno avuto un ruolo attivo nelle trattative per l’uscita dalla banca dell’attore. Alle loro deposizioni non può quindi essere a priori accreditata la stessa attendibilità e concludenza probatoria di un mezzo di prova oggettivato, non avendo essi il medesimo distacco di un comune testimone. Pur dovendo il loro dire essere valutato con prudenza, non si può ritenere il loro coinvolgimento tuttavia sufficiente a considerarle, come vorrebbe il Pretore, prive di sufficiente valore probatorio.

Lette nel contesto della ricostruzione dei fatti resasi possibile sulla scorta degli altri indizi, esse appaiono credibili e convergenti. In effetti, a quasi quattro anni di distanza dagli eventi, i due funzionari hanno univocamente spiegato che gli accordi d’uscita vertevano sul pagamento a contanti di un importo di fr. 250'000.- e sull’impiego in qualità di consulente a Hong Kong, che mai si era parlato di una cifra di fr. 500'000.-, che i due scritti del 31 agosto 2011 di cui ai doc. 7 e 8 sono stati allestiti a breve distanza temporale uno dall’altro e che il secondo costituiva la versione completata del primo (che andava a sostituire), nonché che entrambi hanno commesso un grave errore, a loro dire inspiegabile, non chiedendo all’attore di restituire o distruggere la prima versione di cui al doc. 7. Infine, essi hanno fornito una giustificazione del tutto razionale sul motivo per cui si era reso necessario riscrivere l’impegno di pagamento aggiungendo la frase relativa all’assunzione dell’onere fiscale: ossia perché la banca non voleva sorgessero malintesi in merito al fatto che le imposte sui fr. 250'000.- venivano assunte dal dipendente (v. verbali d’interrogatorio 7 luglio 2015 di __________ S__________, pag. 3 seg., e __________ M__________, pag. 8).

Questa versione dei fatti è compatibile con gli altri elementi che si ritrovano negli atti di causa.

Inoltre essa è avvalorata indirettamente da un terzo teste, __________ M__________, che non era presente quando è stato perfezionato l’accordo tra le parti, ma che ha confermato di essere stato informato dei suoi contenuti (in special modo dell’ammontare dell’indennità d’uscita e del contratto di consulenza presso la filiale asiatica della banca) da __________ M__________ e che a Hong Kong, dove egli era capo del personale, aveva discusso della questione con l’attore, che si era inizialmente lamentato del mancato pagamento (poi sollecitato e effettuato) ma mai che questo, una volta effettuato, non era stato completamente corrisposto (v. verbale d’interrogatorio 7 luglio 2015 di __________ M__________, pag. 2). Nonostante il peso probatorio di questa deposizione sia molto limitato, non è nullo, così che essa costituisce un tassello in più a favore dell’affidabilità degli altri testi.

Infine, che i dipendenti possano aver agito con troppa leggerezza è confermato dal fatto che l’”adivsory mandate” nemmeno riporta una data di sottoscrizione (doc. 5).

In conclusione, dalle audizioni testimoniali di __________ S__________ e di __________ M__________ è dunque possibile desumere ulteriori indizi a favore della tesi della convenuta, per la quale la cifra dell’indennità d’uscita da corrispondere al dipendente a contanti era di fr. 250'000.- e non di fr. 500'000.- (suddivisa in due tranches da fr. 250'000.-).

La tesi attorea, che costituisce mera allegazione di parte, non può godere di maggior peso a discapito delle deposizioni di due testi, benché questi siano dipendenti della convenuta.

                                10.   L’appellante ha, come detto in precedenza, eccepito anche il fatto che il giudice di prime cure abbia completamente omesso di considerare il comportamento dell’attore che, nonostante si aspettasse di ricevere fr. 500'000.- entro la fine di marzo 2012 e ne abbia ricevuto solo la metà a inizio aprile 2012, è rimasto silente fino al dicembre 2012 quando ha fatto spiccare il menzionato precetto esecutivo.

AO 1 ha giustificato la sua inattività verso la controparte con l’intenzione di attendere la fine del mandato di consulenza a Hong Kong prima di intraprendere i passi nei confronti della Banca per ottenere quanto da lui ritenuto spettargli, al fine di evitare attriti con la controparte durante tale periodo, che avrebbero potuto comportare per lui delle pesanti ripercussioni negative, quali la rottura dei contratti ancora in essere. Ciononostante, a suo dire, il tema è stato sin da subito affrontato, come comprovato da alcune e-mail prodotte con le osservazioni d’appello.

I nuovi documenti sono irricevibili ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, poiché l’attore avrebbe potuto senza difficoltà (con una semplice ricerca) addurli già davanti al Pretore, trattandosi di e-mail estrapolate dal suo indirizzo “AO 1@gmail.com”, al quale ha fatto capo, ad esempio, per farsi trasmettere il parere dell’avv. __________ prodotto come doc. P. A prescindere da questo, i loro contenuti risultano, comunque sia, irrilevanti per valutare la tematica, trattandosi di corrispondenza tra il dipendente e il suo precedente patrocinatore, nella quale il primo espone la sua versione dei fatti come mera allegazione di parte.

Ciò posto, a ragione l’appellante ritiene che, a titolo di ulteriore indizio a favore dell’inconsistenza della tesi per la quale l’indennità d’uscita era stata concordata in fr. 500'000.-, debba essere considerato il lungo tempo intercorso tra i termini di pagamento stabiliti e le azioni avviate dal dipendente per ottenere i fr. 250'000.- a suo dire dovutigli. In effetti, il saldo di solo una parte del dovuto, a fronte di un chiaro accordo in merito e di due riconoscimenti di debito, avrebbe dovuto indurre chiunque a rivendicare in tempi ragionevolmente brevi l’adempimento degli impegni assunti dalla banca, dapprima informalmente, ma poi anche formalmente. Inoltre, se gli accordi fossero realmente stati quelli, l’attore non avrebbe avuto nulla da temere, poiché avrebbe semplicemente preteso quanto promessogli e dovutogli, sicché la banca non avrebbe avuto alcun motivo per avviare ritorsioni nei suoi confronti.

Il fatto che egli abbia atteso così tanto tempo e la fine di ogni rapporto contrattuale è indizio dell’infondatezza delle sue pretese.

Non giova al dipendente l’essersi rivolto ad un legale prima di avanzare le pretese. Anzi, visti i contenuti del parere, ciò è indizio della volontà di sondare il terreno per verificare se dall’errore commesso dalla banca fosse possibile trarre qualche beneficio.

Anche su questo punto, l’appello risulta dunque fondato.

                                11.   Per tutto quanto precede, l’appello deve quindi essere accolto e la decisione 25 gennaio 2017 del Pretore riformata nel senso che la petizione 24 ottobre 2014 introdotta da AO 1 è integralmente respinta, le spese processuali sono poste a carico dell’attore e questi deve essere condannato a pagare alla convenuta fr. 18'500.- a titolo di ripetibili.

Le spese processuali e le ripetibili d’appello seguono la soccombenza e sono calcolate sulla base del valore litigioso pari a fr. 250'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I.          L’appello 27 febbraio 2017 di AP 1 (ora AP 1) è accolto. Di conseguenza la decisione 25 gennaio 2017, inc. OR.2014.210, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.         La petizione 24 ottobre 2014 di AO 1 è respinta.

2.         La tassa di giustizia e le spese di fr. 5'200.-, nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.-, sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 1 (ora AP 1) fr. 18’500.a titolo di ripetibili.

II.       Le spese processuali di appello, pari a fr. 9’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 (ora AP 1) fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

III.      Notificazione:

-     __________   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2017.37 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.09.2018 12.2017.37 — Swissrulings