Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.05.2017 12.2017.21

29. Mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,113 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

Volltext

Incarto n. 12.2017.21

Lugano 29 maggio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2017 della

RI 1  

contro  

la decisione 20 gennaio 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della notificazione 17 gennaio 2017 concernente il domicilio della T__________ Sagl, __________;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Il 5 settembre 2016 la RI 1 ha sollecitato l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, a cancellare il suo indirizzo di via M__________ a __________ come recapito della T__________ Sagl. Il 27 settembre successivo l'URC ha risposto alla richiedente che, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, la T__________ Sagl aveva degli uffici propri all'indirizzo suddetto. Poiché tuttavia era possibile che non fosse più attiva al citato recapito, l'URC ha informato la richiedente che avrebbe proceduto a norma dell'art. 153a ORC.

                            B. 

                             a.  Il 17 gennaio 2017 la RI 1 ha rinnovato la richiesta.

                             b.  Con decisione 20 gennaio 2017 l'URC ha respinto la domanda. Esso ha richiamato l'art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, per cui una notificazione concernente la cancellazione del domicilio legale poteva essere fatta solo dalla gerente della T__________ Sagl. La possibilità che fosse il domiciliatario a richiedere la cancellazione del recapito a tenore del cpv. 3 (recte: 2) lett. c della stessa disposizione non entrava invece in linea di conto nel caso di specie, poiché la predetta società disponeva di uffici propri.

                            C. 

                             a.  Con ricorso 30 gennaio 2017 la RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente afferma che la T__________ Sagl è in mora, nei suoi confronti, nel pagamento delle spese di domiciliazione per gli anni 2015 e 2016. Essa ribadisce pertanto la domanda di cancellazione del recapito di detta società presso la stessa.

                             b.  Con risposta 14 marzo 2017 l'URC riconferma la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto. Chiede preliminarmente di accertare la natura giuridica dell'insorgente e se sia validamente rappresentata.

                             c.  Con replica erroneamente datata 20 ottobre 2016, ricevuta dalla Camera il 22 marzo 2017, I'insorgente produce il contratto con cui il suo segretario, __________ D__________, le ha sublocato due locali adibiti a uffici e sede sociale al primo piano dello stabile in via M__________ a __________.

                             d.  Il 4 aprile 2017 l'URC ha comunicato di rinunciare a presentare l'allegato di duplica.

Considerato

in diritto:

                             1. 

                          1.1.  La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).

                          1.2.  Per quanto concerne la legittimazione a ricorrere della RI 1 questa Camera considera quanto segue. Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sul registro di commercio testé menzionata), dev'essere esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2; inoltre RtiD II-2006 n. 1 consid. 1.3). In concreto è quantomeno dubbio che all'insorgente - che non è iscritta a registro di commercio - possa essere riconosciuta la capacità di essere parte alla procedura (art. 3 LPAmm), la quale sottende il possesso della personalità giuridica. In effetti, l'insorgente non ha dimostrato, com'era suo compito, di esistere in quanto persona giuridica del diritto privato e di essere pertanto legittimata, in tale veste, a dolersi della decisione di reiezione della sua istanza. L'unico documento che potrebbe aiutarla a questo scopo è costituito dalla copia del contratto di sublocazione (doc. B allegato alla replica), in cui essa figura come "associazione costituita sulla base degli art. 60 ss CCS"; ma questa specifica costituisce, al più, un semplice indizio della sussistenza della sua personalità giuridica; per dimostrare questo presupposto dinanzi all'Autorità l'insorgente avrebbe dovuto produrre quantomeno una copia del suo statuto (cfr. pro multis STA 52.2014.239 del 1° luglio 2014 consid. 2.3). Del pari, l'insorgente non ha provato che il suo segretario, __________ D__________, che ha sottoscritto il gravame, la possa vincolare con firma individuale, come risulta sempre dal suddetto contratto di locazione (doc. B allegato alla replica). Ad ogni buon conto il quesito circa la legittimazione della ricorrente, così come quello del potere di rappresentarla del suo segretario, possono rimanere irrisolti, giacché l'impugnativa è votata al sicuro insuccesso nel merito.

                             2. 

                          2.1.  Giusta l'art. 17 cpv. 1 ORC, la notificazione all'URC è effettuata dall'ente giuridico interessato. Per quanto concerne la cancellazione del domicilio legale di cui all'art. 117 cpv. 3 ORC, l'art. 17 cpv. 2 lett. c ORC permette inoltre di effettuare la notifica al cosiddetto domiciliatario, ossia alla persona che ha concesso all'ente giuridico un domicilio legale ai sensi dell'art. 2 lett. c ORC (cfr. Florian Zihler, SHK-HRegV, art. 17 n. 3).

                          2.2.  Nel caso di specie, la T__________ Sagl, che ha sede a __________, è iscritta a registro di commercio con un proprio recapito (uffici propri), nella predetta città, in via __________. Dagli atti del registro di commercio non risulta, invece, che essa abbia un domicilio legale, ovvero un indirizzo, presso terzi. Per questo motivo la ricorrente non era legittimata a presentare un'istanza di cancellazione del domicilio legale della predetta società, che essa asserisce sia presso la ricorrente stessa. A ragione, quindi l'URC ha rigettato la sua istanza. I motivi addotti dalla ricorrente, concernenti i rapporti economici tra la stessa e la predetta società, non le permettono di ovviare all'assenza di legittimazione a chiedere la sollecitata cancellazione, che deve - rispettivamente può - essere effettuata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro.

                                  Va, del resto, rilevato che, a seguito della segnalazione dell'insorgente, l'URC ha avviato verso la T__________ Sagl una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, tuttora in corso di svolgimento.

                             3.  Sulla scorta di quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.

                             4.  La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 200.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione all'Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedio giuridico:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

12.2017.21 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.05.2017 12.2017.21 — Swissrulings