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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.2018 12.2017.187

23. Mai 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,444 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Sentenza di appello - revisione

Volltext

Incarto n. 12.2017.187

Lugano 23 maggio 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.126 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 7 maggio 2007 da

 IS 1  rappr. da  RA 1   

contro  

CO 1  rappr. da  RA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, domanda avversata da quest’ultima che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 27 settembre 2007 ha respinto;

nell’ambito della quale la scrivente Camera, con sentenza 22 gennaio 2008 (inc. n. 12.2007.215), pronunciandosi sull’appello 8 ottobre 2007, mediante il quale l’istante aveva chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha respinto il rimedio giuridico, senza prelevare né tasse né spese ed obbligando l’istante a rifondere fr. 1'500.- per ripetibili;

ed ora sull’istanza di revisione 27 novembre 2017, con cui l’istante ha chiesto in via principale la riforma della sentenza 22 gennaio 2008 nel senso di accogliere il suo appello, in via subordinata l’annullamento del giudizio di seconda istanza e la conseguente riapertura dell’istruttoria innanzi alla Camera, e in via più subordinata l’annullamento delle decisioni di primo e di secondo grado con rinvio dell’incarto al Pretore per riapertura dell’istruttoria, il tutto protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 19 gennaio 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 2 febbraio 2018 dell’istante e dell’ulteriore scritto (duplica spontanea) 14 febbraio 2018 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AP 1 è stato assunto il 1° dicembre 2003 dalla ditta individuale __________, poi ripresa dalla società AO 1, in qualità di gessatore. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 29.- orari, esclusi tredicesima, vacanze, giorni festivi e infrasettimanali, che in seguito è stato aumentato a fr. 29.20 nel 2004, a fr. 29.60 nel 2005 e a fr. 30.- nel 2006. Per quanto non previsto nel contratto, faceva stato il Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, di cui la datrice di lavoro era firmataria.

                                   2.   Con istanza 7 maggio 2007 AP 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, rilevando di aver prestato, tra il 2004 ed il 2006, molte ore straordinarie in più rispetto a quanto stabilito nei calendari di lavoro depositati dalla datrice di lavoro presso la Commissione Paritetica del gesso e dell’intonacatura. Queste ore straordinarie essendogli state retribuite solo in modo parziale, ne risultava un importante saldo a suo favore, di 291.25 ore per il 2004, di 269.25 ore per il 2005 e di 155.25 ore per il 2006. Di qui, stante il supplemento del 25% dovuto per le ore straordinarie prestate (a cui andava pure aggiunta la quota per vacanze, festivi e tredicesima), la sua pretesa di complessivi fr. 32'924.95, ridotta come indicato più sopra per poter beneficiare della procedura speciale per mercedi e salari di cui all’art. 416 segg. CPC/TI.

                                         La convenuta si è integralmente opposta all’istanza.

                                   3.   Con sentenza 27 settembre 2007 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dello Stato ed obbligando l’istante a rifondere fr. 1'500.per ripetibili. Il giudice di prime cure ha rilevato che tre colleghi dell’istante (E__________ __________, F__________ __________ e Fe__________ __________), sentiti come testimoni, avevano riferito che in seno alla convenuta poteva capitare di effettuare ore straordinarie, anche di sabato, le quali erano però di solito pagate, e che un altro ex dipendente della convenuta (M__________ __________), pure sentito quale teste, si era espresso in modo contraddittorio in merito all’attività svolta con l’istante di sabato e la sua deposizione, la cui attendibilità era oltretutto discutibile in considerazione del suo interesse all’esito della lite, non consentiva in ogni caso di definire la frequenza con cui l’istante aveva prestato ore supplementari. Egli ha pertanto ritenuto che la tesi dell’istante riguardo allo svolgimento di ore straordinarie non remunerate non aveva trovato riscontro negli atti. E del resto, se costui non fosse stato adeguatamente retribuito, non si vedeva per quale motivo avrebbe atteso fino al 2007 per lamentare prestazioni scoperte già dal 2004, senza aver sollevato prima la benché minima doglianza ed avendo anzi sottoscritto “per accettazione” sia i conteggi mensili di salario sia i riepiloghi annuali, recanti entrambi il numero delle ore straordinarie fornite e pagate.

                                   4.   Con appello 8 ottobre 2007, avversato dalla convenuta con osservazioni 18 ottobre 2007, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza. Egli ha ribadito il buon fondamento della pretesa per ore straordinarie, a suo dire debitamente provata, e ha censurato il fatto che il primo giudice potesse nondimeno averla disattesa, basandosi su testimonianze di persone nei confronti delle quali era stata inoltrata una denuncia penale per falsa testimonianza, rispettivamente senza aver ritenuto di assumere altre prove. Censurato era pure il fatto che il Pretore non gli avesse riconosciuto quanto meno la somma corrispondente al minor numero di ore da lui eseguite rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari di lavoro depositati presso la Commissione Paritetica. E pure contestato era infine che nemmeno gli fosse stato attribuito almeno l’importo di fr. 14'250.- netti, somma che il primo giudice aveva a suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza in via transattiva.

                                   5.   Con sentenza 22 gennaio 2008 (inc. n. 12.2007.215) questa Camera ha respinto l’appello, senza prelevare né tasse né spese ed obbligando l’istante a rifondere fr. 1'500.- per ripetibili.

                                         Essa, a titolo preliminare, ha dichiarato irricevibile la richiesta dell’istante di far riferimento ad altre procedure giudiziarie che avevano visto coinvolta la convenuta, a richieste d’intervento formulate da altri suoi lavoratori all’indirizzo del sindacato __________, nonché a sanzioni emesse a suo carico dalla Commissione Paritetica, ed ha disatteso, siccome irricevibili e infondati, il rimprovero mosso al Pretore di non aver ritenuto di assumere altre prove oltre a quelle effettivamente esperite, e la domanda di riapertura dell’istruttoria con la facoltà, per l’istante, di proporre l’assunzione di nuove prove, in parte neppure indicate.

                                         Nel merito, essa ha dapprima respinto la censura con cui l'istante aveva lamentato il fatto che il Pretore non avesse ritenuto sufficienti a fondare la sua pretesa per ore straordinarie il controllo delle ore di lavoro da lui prodotto quale doc. EeFe le testimonianze agli atti, rilevando come l’istante non fosse stato in grado di dimostrare che le indicazioni contenute nel controllo delle ore da lui allestito, che di per sé costituiva un’allegazione di parte ed aveva solo una valenza indiziaria, corrispondessero alla realtà. Nessuno dei testimoni sentiti in istruttoria aveva in effetti confermato che l’istante avesse svolto ore straordinarie, oltretutto non retribuite, dal lunedì al venerdì, tanto meno in ragione di 55.05 come risultava dal riepilogo di cui al doc. G. Quanto alle ore straordinarie asseritamente svolte dall’istante di sabato, che nel doc. G erano state quantificate in 660.7 (per le 130 ore successive al gennaio 2006 non vi era invero stata alcuna registrazione nel doc. F), solo le testimonianze di M__________ __________ e di Fe__________ __________ avrebbero potuto essere di un certo rilievo, sennonché, con riferimento alla testimonianza del primo, l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non aveva spiegato per quale ragione il giudizio - per altro ineccepibile - con cui il Pretore aveva concluso per la contraddittorietà e l’inattendibilità di quel teste, rispettivamente per l’impossibilità di desumere dalla sua deposizione la frequenza con cui l’istante aveva prestato ore supplementari, sarebbe stato errato e con ciò da riformare, mentre il secondo si era limitato ad affermare di aver lavorato con l’istante “qualche sabato”, ma ciò non bastava per riconoscere, nemmeno in parte, il buon fondamento della pretesa dell’istante, dato che dalla deposizione non risultava, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati in cui l’istante aveva lavorato, e soprattutto la convenuta aveva comunque dimostrato di aver talora retribuito all’istante i lavori da lui svolti il sabato. Il fatto che nei confronti di E__________ __________ e F__________ __________ fosse stata nel frattempo inoltrata una denuncia penale per falsa testimonianza non era al momento tale da ritenere non veritiero quanto da loro dichiarato innanzi al Pretore.

                                         Ha in seguito respinto, siccome irricevibile e infondata, la richiesta dell’istante volta a farsi riconoscere quanto meno la somma, per altro imprecisata, corrispondente al minor numero di ore da lui eseguite rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari di lavoro depositati presso la Commissione Paritetica.

                                         Ed ha infine rigettato, siccome infondata e persino temeraria, la domanda con cui l’istante aveva chiesto che gli fossero attribuiti almeno i fr. 14'250.- netti che il primo giudice aveva a suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza in via transattiva.

                                   6.   Con l’istanza di revisione 27 novembre 2017 che qui ci occupa, avversata dalla convenuta con osservazioni 19 gennaio 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 febbraio 2018 e la duplica spontanea 14 febbraio 2018), l’istante ha evidenziato che con decisione 29 agosto 2017 (doc. D di revisione), cresciuta in giudicato, E__________ __________ e F__________ __________, che a suo dire avrebbero dovuto confermare in Pretura che egli aveva lavorato di sabato assieme a loro e che anch’essi non erano stati pagati per le ore straordinarie svolte, erano stati condannati dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona per il reato di falsa testimonianza. Preso atto che quelle due testimonianze, che dovevano così essere estromesse dall’incarto, avevano influito in maniera incisiva sul giudizio pretorile prima e su quello d’appello poi, egli, dopo aver rilevato l’inaffidabilità del teste Fe__________ __________ e l’attendibilità del teste M__________ __________, ha pertanto chiesto in via principale di riformare la sentenza di seconda istanza nel senso di accogliere il suo appello, in via subordinata di annullare quel medesimo giudizio e di riaprire l’istruttoria innanzi alla Camera (con ordine alla convenuta di produrre tutti i conteggi ore che lo riguardavano e assegnazione di un termine per indicare ulteriori testi da assumere), e in via più subordinata di annullare le decisioni di primo e di secondo grado e di rinviare l’incarto al Pretore per riapertura dell’istruttoria (con ordine alla convenuta di produrre tutti i conteggi ore che lo riguardavano e assegnazione di un termine per indicare ulteriori testi da assumere), il tutto protestando spese e ripetibili.

                                   7.   Giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, applicabile alla fattispecie dal punto di vista intertemporale in virtù dell’art. 405 cpv. 2 CPC, una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se, tra gli altri casi che qui non interessano, da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto, ritenuto che non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale, e ritenuto pure che, se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo (lett. b).

                                         La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), fermo restando che se la stessa viene accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Va innanzitutto premesso che nella decisione 29 agosto 2017 (doc. D di revisione), per altro resa senza motivazione, E__________ __________ e F__________ __________ sono stati ritenuti autori colpevoli del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP) per avere, a Bellinzona il 26 giugno 2007 davanti al Pretore, reso una falsa deposizione in veste di testimoni, e meglio come descritto nei decreti d’accusa (dispositivi n. 1 e 1.1), e dunque, come risulta da questi ultimi (il cui tenore è stato ripreso a p. 1 e 2 della decisione), il primo per aver dichiarato contrariamente al vero: “… non ho mai lavorato con l’istante (n.d.r.: IS 1) …”, quando in realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di lavoro IS 1, per conto della ditta CO 1, rispettivamente il secondo per aver dichiarato contrariamente al vero: “… non ho mai lavorato con l’istante (n.d.r.: IS 1) …” [recte: “… mi è capitato di lavorare con l’istante, ma solo durante la settimana, mai il sabato …”], quando in realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di lavoro IS 1, per conto della ditta CO 1. Contrariamente a quanto lasciato intendere dall’istante, non risulta invece che essi siano pure stati ritenuti colpevoli per aver a suo tempo dichiarato, in qualità di testimoni, di essere sempre stati pagati per le ore straordinarie da loro prestate, circostanza questa di cui l’istante nemmeno è stato in grado di dimostrare l’eventuale falsità in altro modo: il fatto, da lui evocato nella sua istanza di revisione, che E__________ __________ e F__________ __________ potessero essersi a suo tempo rivolti ai sindacati per cercare di farsi pagare quelle ore straordinarie, pur costituendo un indizio serio in tal senso, non è in effetti ancora sufficiente, dato che in occasione del dibattimento penale essi avevano poi dichiarato di averlo fatto “in modo leggero” siccome “ingolositi da una causa che si prospettava già vinta”, salvo aver in seguito cambiato idea, non ritenendo “corretto ottenere qualcosa di non dovuto” (cfr. doc. D di revisione p. 4).

                                   9.   Nel caso di specie l’istanza di revisione - che è ricevibile solo nella misura in cui è rivolta contro la decisione del giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza (art. 328 cpv. 1, 331 cpv. 1 e 2, e 333 cpv. 1 CPC), ossia in concreto nella misura in cui è rivolta contro la sentenza d’appello 22 gennaio 2008 - dev’essere dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 329 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’istante, non essendosi minimamente confrontato con le argomentazioni poste alla base della precedente decisione di questa Camera, riassunta più sopra, non ha di fatto spiegato in che modo e in quale misura il motivo di revisione da lui invocato sarebbe stato rilevante, ossia avrebbe comportato un esito diverso, per lui migliore, di quello risultante in quel giudizio (Herzog, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13 ad art. 329 CPC).

                                10.   L’istanza di revisione, quand’anche fosse stata ricevibile, sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito.

                                         Come detto, per la scrivente Camera le indicazioni dell’istante contenute nel controllo delle ore da lui allestito, che costituiva un’allegazione di parte ed aveva solo una valenza indiziaria, non erano di per sé sufficienti, a meno che fossero state confermate da altre risultanze istruttorie. Sennonché, nessuno dei testimoni sentiti in istruttoria aveva confermato che l’istante avesse svolto ore straordinarie, oltretutto non retribuite, dal lunedì al venerdì, tanto meno in ragione di 55.05 come risultava dal riepilogo di cui al doc. G. Quanto invece alle ore straordinarie da lui asseritamente svolte di sabato, che nel doc. G erano state quantificate in 660.7 (per le 130 ore successive al gennaio 2006 non vi era invero stata alcuna registrazione nel doc. F), appurato che le testimonianze di M__________ __________ e di Fe__________ __________ non erano idonee a confermarle (in effetti con riferimento alla testimonianza del primo, l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non aveva spiegato per quale ragione il giudizio - per altro ineccepibile - con cui il Pretore aveva concluso per la contraddittorietà e l’inattendibilità di quel teste rispettivamente per l’impossibilità di desumere dalla sua deposizione la frequenza con cui l’istante aveva prestato ore supplementari sarebbe stato errato e con ciò da riformare, mentre il secondo si era limitato ad affermare di aver lavorato con l’istante “qualche sabato”, ma ciò non bastava per riconoscere, nemmeno in parte, il buon fondamento della pretesa dell’istante, dato che dalla deposizione non risultava, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati in cui l’istante aveva lavorato, e soprattutto la convenuta aveva comunque dimostrato di aver talora retribuito all’istante i lavori da lui svolti il sabato), le testimonianze di E__________ __________ e F__________ __________ avrebbero potuto essere rilevanti, per l’istante, se dalle loro deposizioni fosse risultato che la convenuta non aveva retribuito i lavori straordinari svolti il sabato, rispettivamente se e nella misura in cui dalle stesse fosse stato possibile evincere, almeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati in cui l’istante aveva lavorato: in realtà, pacifico che l’eventuale estromissione di quelle due testimonianze non sarebbe tale da fornire una prova di quanto precede, si osserva che, come detto, non è stato provato che quei due testimoni avessero dichiarato il falso laddove avevano riferito che la convenuta aveva sempre retribuito i lavori straordinari svolti il sabato, rispettivamente che il fatto che sia ora stato appurato che costoro avevano in realtà lavorato di sabato con l’istante in almeno un’occasione - ma non è dato di sapere quando (ovvero se ciò fosse avvenuto in una data che gli era già stata retribuita o meno) e quante altre volte - non è a sua volta tale da confermare, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati non remunerati in cui egli aveva concretamente lavorato. E comunque, nella migliore - per l’istante - delle ipotesi, ovvero qualora si volesse ritenere inattendibile anche la testimonianza di Fe__________ __________, l’unica soluzione possibile, per la questione delle ore straordinarie asseritamente svolte dall’istante di sabato, sarebbe nuovamente stata quella di decidere, sul tema, a sfavore della parte gravata dell’onere della prova, ossia sempre dell’istante.

                                11.   L’istante non può infine essere seguito nemmeno laddove, dopo aver preso atto che in occasione del dibattimento penale E__________ __________ e F__________ __________ avevano prodotto dei conteggi, consegnati dalla convenuta, sulle ore da loro tre lavorate da luglio a dicembre 2015 (doc. E di revisione), ha chiesto, in via subordinata, di riaprire l’istruttoria in seconda istanza e con ciò di far ordine alla controparte di produrre tutti i conteggi ore in suo possesso che lo riguardavano e di assegnargli un termine per indicare ulteriori testi da assumere, il tutto allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato, anche di sabato. Nel nuovo giudizio di appello, che andrebbe reso qualora fosse dato un motivo di revisione tale da comportare l’annullamento del querelato giudizio, non è in effetti possibile assumere le eventuali nuove prove - e meglio, in concreto, solo quelle documentali (quelle testimoniali non essendo state specificate sufficientemente) - che con la necessaria diligenza avrebbero già potuto essere assunte in prima istanza (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sennonché, nel caso di specie, l’istante si è limitato a sostenere che quei documenti, già esistenti al momento del giudizio pretorile, erano emersi, su semplice richiesta di E__________ __________ e F__________ __________, in occasione del procedimento penale nei loro confronti, ma non ha con ciò assolutamente spiegato, ancor prima di averlo dimostrato, se e in quale misura nelle particolari circostanze non gli sarebbe a sua volta stato possibile, rispettivamente non gli sarebbe stato ragionevolmente esigibile formulare, almeno a titolo eventuale, una richiesta analoga innanzi al Pretore. Oltretutto l’assunzione di nuove prove documentali e testimoniali, da esperire nell’ambito di una “riapertura dell’istruttoria”, allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato, anche di sabato, era già stata postulata dall’istante in occasione del suo appello, che su tale punto, come detto, era però stato disatteso siccome irricevibile e infondato.

                                12.   Ne discende che l’istanza di revisione in esame deve essere respinta nella misura in cui è ricevibile.

                                         Per il presente giudizio non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di appello, calcolate su un valore di fr. 29'999.95, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’istanza di revisione 27 novembre 2017 di IS 1 è respinta nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. L’istante rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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