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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2019 12.2017.184

26. Juni 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,282 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - pagamento ore supplementari - sistema dell'orario flessibile - Onere della prova in relazione all'asserita necessità aziendale e alla mole di lavoro svolta ricade sul dipendente

Volltext

Incarto n. 12.2017.184

Lugano 26 giugno 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.325 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione dell’11 settembre 2014 da

 AP 1  rappr. dall’  PA 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall  PA 2    

in materia di contratto di lavoro con cui l’attore ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 20'769.89 lordi a titolo di salario per le ore di lavoro straordinario prestate durante il rapporto di impiego, oltre interessi,

richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza 24 ottobre 2017 ha respinto,

appellante l’attore con atto di appello 24 novembre 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta dell’11 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

tenuto conto della decisione del 20 giugno 2016 (inc. 12.2015.120) con cui questa Camera, in accoglimento dell’appello dell’attore di data 4 luglio 2015, ha rinviato gli atti al Pretore affinché completasse l’istruttoria,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con contratto di data 12 ottobre 2009 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di informatico specialista. Il contratto prevedeva un salario mensile di fr. 4'500.- lordi per tredici mensilità poi aumentato nel corso degli anni sino a fr 4'900.- lordi sempre per tredici mensilità (doc. 2, 3e4e doc. B e C).

                                         In data 30 luglio 2013 il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2013.

                                  B.   Previo tentativo di conciliazione (C.M. 2014.158), l’11 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 20'769.89 a titolo di salario per le ore di lavoro straordinarie prestate durante il periodo di impiego, oltre interessi. In breve, egli ha lamentato la mancata compensazione, rispettivamente il mancato pagamento, di un importante numero di ore straordinarie, e più precisamente di 557,02 ore. In particolare, l’attore ha affermato che solo le ore straordinarie preventivamente autorizzate dalla datrice di lavoro sono state compensate in costanza del rapporto di lavoro mentre le altre non sono state pagate malgrado anch’esse fossero state effettuate nell’interesse della convenuta e per esigenze professionali. AO 1 sarebbe inoltre stata perfettamente informata del loro ammontare in quanto le stesse erano registrate nel sistema informatico dell’azienda. L’attore ha inoltre sottolineato che la datrice di lavoro non è mai intervenuta per impedirne lo svolgimento.

                                  C.   La convenuta si è opposta alla petizione contestando la pretesa creditoria. In sintesi, essa ha sostenuto che nell’azienda era in vigore un sistema di orario flessibile e la regola secondo cui il numero massimo di ore cumulabili per ogni mese era pari a 10, pena la decadenza di ulteriori ore accumulate. Non costituirebbero dunque ore supplementari quelle derivanti dall’orario flessibile, ma soltanto quelle cumulate in seguito a richiesta della datrice di lavoro o comunque autorizzate dalla stessa. AP 1 non avrebbe mai sottoposto alcuna richiesta per le ore di cui egli chiede ora il pagamento, motivo per cui le stesse non sono riconosciute come ore supplementari. AO 1 ha contestato inoltre l’obbligo di intervenire per impedire lo svolgimento di ore straordinarie non preventivate, ritenuto che l’attore avrebbe potuto gestire il suo orario di lavoro autonomamente, così come autonomamente avrebbe dovuto inviare una richiesta di autorizzazione delle ore supplementari svolte di propria iniziativa. Da ultimo, la convenuta ha rilevato che l’attore ha riconosciuto la situazione delle vacanze e il saldo delle ore supplementari restanti a fine 2011 e a fine 2012, senza sollevare alcuna obiezione.

                                  D.   In sede di udienza, l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, nel quale ha ribadito come la convenuta fosse perfettamente a conoscenza degli effettivi carichi di lavoro da lui svolti. Egli ha inoltre aggiunto che né il contratto di lavoro né il regolamento menzionavano il sistema di orario flessibile ma prevedevano di contro la compensazione del lavoro supplementare e straordinario. Ha inoltre contestato di aver mai riconosciuto o accettato un sistema di remunerazione parziale delle ore di lavoro che l’attività imponeva.

                                         In duplica orale, la convenuta ha osservato che il sistema di orario flessibile è stato sì precisato nella nota interna doc. 7, emanata nel marzo 2012 ma era in vigore già in precedenza ed era regolarmente utilizzato dai dipendenti.

                                         Con ordinanza del 28 gennaio 2015 il Pretore ha respinto i mezzi di prova proposti dalle parti con la sola eccezione dei documenti prodotti agli atti dalle stesse. Il reclamo presentato da AP 1 contro questa ordinanza è stato giudicato inammissibile dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello in data 17 febbraio 2015 non avendo l’attore reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                  E.   Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. L’attore ha altresì contestato l’assenza di autonomia nella gestione del suo tempo di lavoro, la flessibilità essendo stata limitata agli orari di inizio e di fine giornata di lavoro e ha sottolineato che il clima aziendale non permetteva di chiedere il pagamento di tutto il lavoro straordinario effettuato.

                                  F.   Con sentenza dell’8 giugno 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ritenendo non sufficientemente allegata e dimostrata la necessità delle ore di cui l’attore ha chiesto la remunerazione.

                                  G.   Con appello 4 luglio 2015 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento di fr. 20'769.89. Con risposta del 10 settembre 2015 la convenuta ha proposto la reiezione del gravame.

                                  H.   Con decisione di data 20 giugno 2016 questa Camera ha rinviato gli atti al Pretore affinché procedesse a un complemento d’istruttoria.

                                    I.   Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testi richiesti dall’attore, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

                                  L.   Con sentenza del 24 ottobre 2017 il Pretore ha nuovamente respinto la petizione ritenendo che l’attore avesse fallito la prova del fatto che la datrice di lavoro “fosse (o potesse essere) a conoscenza del numero di ore svolte da AP 1 per esigenza aziendale e le avesse dunque riconosciute tacitamente quali ore supplementari, così come pure quella del fatto che l’attore non abbia potuto compensare le ore volontariamente accumulate con l’orario flessibile a causa di una direttiva della convenuta o di reali necessità aziendali. Di conseguenza, egli non può vantare alcun diritto al pagamento di queste ore a titolo di lavoro straordinario.” (cfr. sentenza cit., pag. 8).

                                  M.   Con appello del 24 novembre 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento di fr. 20'769.89, protestate tasse, spese e ripetibili mentre che AO 1 con risposta del 11 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:                 1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   2.   Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver riassunto il contenuto degli allegati di causa ed esposto la dottrina e la giurisprudenza relative all’art. 321c CO, ha ricordato che l’onere della prova inerente all’esistenza di ore supplementari ordinate dal datore di lavoro o necessarie all’azienda è a carico del lavoratore. Al riguardo il primo giudice ha stabilito che l’attore, pur conoscendo il sistema di orario flessibile in vigore nell’azienda, non ha mai chiesto ufficialmente l’autorizzazione per le ore di cui chiede ora il pagamento e non ha mai segnalato al suo datore di lavoro di aver svolto ore supplementari oltre a quelle ufficialmente autorizzate e poi compensate. Nel contempo, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato che la datrice di lavoro poteva sapere, sulla base della mole di lavoro da lui svolta, che le ore effettuate per necessità aziendale superavano quelle ufficialmente annunciate. In assenza di un’esplicita direttiva in tal senso o di una reale esigenza aziendale, non circostanziata dall’attore, le ore così accumulate sono state considerate dal primo giudice nell’ambito del saldo dell’orario flessibile e non quali ore supplementari ai sensi di legge. Il Pretore ha inoltre giudicato che né le testimonianze assunte né gli atti confermassero la tesi attorea secondo cui il clima in azienda non permetteva di richiedere il pagamento degli straordinari. Non provato sarebbe inoltre il fatto, asserito dal lavoratore ma non circostanziato, secondo cui egli non avrebbe avuto la possibilità di compensare le ore accumulate in eccesso durante il contratto di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha negato all’attore il diritto al pagamento di queste ore a titolo di lavoro straordinario.

                                   3.   Con l’appello AP 1 censura sia un’errata applicazione del diritto che un assente ed errato accertamento dei fatti da parte del Pretore. In particolare, l’appellante sostiene che AO 1 “era regolarmente informata su tutto il lavoro effettivamente svolto” (cfr. appello, pag. 4) e sulle ore supplementari prestate che risultavano dal sistema informatico che registrava le timbrature del cartellino di presenza; ciò malgrado essa non è mai intervenuta per impedire il lavoro straordinario. Egli afferma pure di non aver potuto compensare queste ore con tempo libero, in quanto ciò sarebbe stato mal visto dai responsabili della società e, oltretutto, vi sarebbero state pressioni affinché si prestasse lavoro straordinario. Il lavoratore sostiene inoltre di non aver mai avuto quella “Zeitsouvranität” che sarebbe caratteristica del lavoro flessibile e nega che vi fosse in vigore un simile sistema.

                                   4.   Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le affermazioni appellatorie secondo cui il sistema dell’orario flessibile sarebbe stato implementato solo in astratto e non sarebbe stato possibile effettuare compensazioni in tempo libero, il fatto che il titolare dell’azienda si sarebbe compiaciuto di questa situazione e l’asserita (ma assolutamente non circostanziata) imposizione da parte della direzione di “illecite condizioni di lavoro” (cfr. appello, pag. 4 e 5).

                                         L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

                                   5.   Il Pretore ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In considerazione degli ampi estratti citati dall’appellante nel proprio ricorso a sostegno della propria tesi, è però necessario ribadire i seguenti principi: ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto, a condizione che mediante accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito o disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO).

                                         Non costituisce lavoro straordinario ai sensi della predetta norma il tempo di lavoro che supera quanto pattuito se prestato dal lavoratore volontariamente, in virtù di un orario di lavoro flessibile che gli permette di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, in particolare l’orario di inizio e fine giornata lavorativa, nonché la durata della pausa. Tale autonomia implica la responsabilità del lavoratore di compensare tempestivamente, mediante congedo, un saldo di ore attivo rispettivamente di non superare i limiti imposti nel caso concreto dal relativo regolamento o dalle direttive del datore di lavoro. In questo senso, il Tribunale federale ha confermato che il regolamento sull’orario flessibile può prevedere che solo una parte delle ore accumulate venga trasferita da un periodo all’altro, con la conseguenza che al termine del periodo di riferimento decade il diritto alla compensazione delle ore eccedenti il limite consentito, senza per questo che il datore di lavoro debba remunerarle (DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Un'indennità entra unicamente in linea di conto se i bisogni aziendali o le direttive del datore di lavoro non permettono di compensare un tale saldo attivo durante l'orario di lavoro flessibile e rispettando eventuali fasce obbligatorie; in questo caso l'eccedenza di ore non è da qualificare quale credito attivo di ore, ma come vere e proprie ore supplementari (DTF 123 III 469 consid. 3b, confermato in STF 4A_611/2012 del 19.02.2013, consid. 3.2; DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Nella pratica, è spesso difficile differenziare tra ore supplementari e saldo positivo di ore accumulate nell’ambito di un orario flessibile. Determinante per la qualificazione delle ore supplementari ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO è il fatto che le stesse non vengono prestate volontariamente dal lavoratore, ma per ordine del datore di lavoro o per necessità aziendale. Affinché sia data una necessità aziendale, non è sufficiente che il lavoro sia utile per il datore di lavoro, ma è necessario che lo stesso vada svolto proprio in quel momento, che non sia possibile rinviarlo (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. ed., n. 4 ad art. 321c CO, pag. 215; Senti in AJP 2003 pag. 287).

                                         L’onere della prova relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di lavoro o necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF 129 III 171 consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito (DTF 129 III 271). Normalmente, egli non è tenuto a dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2). In presenza di un orario di lavoro flessibile il semplice superamento dell’orario lavorativo non indica però automaticamente che sono state effettuate ore supplementari. Considerata l’autonomia del lavoratore nel gestire il proprio orario lavorativo e il suo onere di compensare tempestivamente le ore volontariamente accumulate, l’accettazione tacita di ore supplementari da parte del datore di lavoro può essere ammessa soltanto quando egli era a conoscenza, oltre che del superamento dell’orario di lavoro pattuito, anche del fatto che le ore in più sono state effettuate per necessità aziendale. In caso contrario, la mancata segnalazione da parte del lavoratore porta alla perenzione del suo diritto alla compensazione o alla remunerazione delle stesse.

                                   6.   Preliminarmente è necessario chiarire che, contrariamente a quanto cerca di sostenere AP 1, l’istruttoria ha permesso di accertare che presso AO 1 era effettivamente in vigore un sistema di orario flessibile in base al quale i dipendenti dovevano svolgere le ore lavorative settimanali previste contrattualmente - nel caso del qui attore 40 ore settimanali (doc. 2 con relativi rinvii, doc. C, doc. B) - rispettando una fascia di presenza obbligatoria tra le 8:00 e le 11:30 e tra le 13:30 e le 17:00 mentre che per la rimanenza godevano di una certa autonomia, nel rispetto - evidentemente - delle esigenze aziendali. Le ore straordinarie per essere riconosciute e conteggiate come tali nel foglio presenza necessitavano dell’autorizzazione della Direzione (doc. C) ciò che, come accertato, poteva avvenire sia preventivamente che a posteriori tramite compilazione di un formulario apposito, rispettivamente - dopo la messa in servizio del “work flow presenze” - tramite l’inserimento nell’applicativo della relativa richiesta da parte del dipendente (cfr. anche audizioni testimoniali del 3 aprile di P__________, pag. 2 seg., di M__________, pag. 4, di E__________, pag. 6, e di P__________, pag. 7). Questo sistema è stato sì dettagliatamente regolamentato nella nota interna di data 20 marzo 2012 – redatta dallo stesso appellante e da lui trasmessa a tutti i dipendenti di AO 1 (cfr. osservazioni del 27 ottobre 2014, pag. 2, non contestate, e doc. 5) - ma, stando a quanto emerso in fase istruttoria, era in vigore già in precedenza, (cfr. al riguardo verbale di dibattimento dell’11 dicembre 2014, pag. 2, non contestato, nonché audizioni testimoniali del 18 maggio 2017 di T__________, pag. 2 e di Vi__________, pag. 3) tant’è che veniva regolarmente utilizzato dai dipendenti tra cui lo stesso AP 1 (doc. I e doc.I°/I). 

                                         Le affermazioni dell’appellante secondo cui il “sistema dell’orario flessibile era implementato solo in astratto nelle norme del regolamento aziendale, ma di fatto al lavoratore non era permesso effettuare tali compensazioni in tempo libero” e che il titolare di AO 1 si sarebbe compiaciuto di questa situazione (cfr. appello, pag. 4) non solo non sono state minimamente comprovate in sede istruttoria ma neppure circostanziate negli allegati di causa, ragion per cui si rivelano palesemente inammissibili (consid. 4).

                                         Per quanto attiene alle lagnanze dell’appellante relative al mancato riporto da un mese all’altro di un cumulo di ore superiore a 10, si rinvia a quanto esposto al consid. 5 e alla decisione del Tribunale federale ivi citata che sancisce la legittimità di una simile regolamentazione.

                                   7.   Si tratta ora di valutare se le 557,02 ore di cui AP 1 chiede il pagamento in questa sede costituiscano, come da questi sostenuto, lavoro straordinario ai sensi dell’art. 321c CO o siano piuttosto un’eccedenza accumulata in relazione all’orario flessibile, opinione seguita dalla convenuta.

                               7.1.   Al riguardo è utile rilevare sin da ora che, come correttamente osservato da AO 1 (cfr. risposta, pag. 6), nei propri allegati AP 1 non indica esplicitamente in che periodo sarebbero state accumulate queste ore, ciò è nondimeno desumibile dai doc. I°/I e dall’allegato al doc. K da cui si evince che esse sono state accumulate durante i quasi 4 anni di attività presso la convenuta e non unicamente nel 2013 come si potrebbe essere erroneamente indotti a pensare se ci si attenesse unicamente al calcolo proposto dal lavoratore, che utilizza quale salario di riferimento quello percepito nel 2013 (cfr. anche appello, pag. 5 in fine). Pertanto, nell’ipotesi in cui queste ore dovessero essere effettivamente riconosciute quali ore straordinarie, per determinare l’importo dovuto quale remunerazione si dovrà tenere conto dell’evoluzione dello stipendio del lavoratore nel corso dei 4 anni di servizio.     

                               7.2.   In relazione allo svolgimento di queste ore lavorative, di cui egli chiede ora il pagamento, risulta dagli atti che AP 1 non ha mai chiesto ufficialmente l’autorizzazione alla Direzione, e questo benché egli conoscesse perfettamente il sistema vigente all’interno dell’azienda, e neppure ha mai segnalato alla datrice di lavoro di aver svolto ore supplementari oltre a quelle ufficialmente autorizzate e compensate (consid. 5) e tantomeno ha fatto presente alla stessa di non aver potuto compensare le ore accumulate in ragione del suo carico di lavoro. Egli ha, di contro, accettato il saldo ore supplementari sottopostogli da AO 1 in relazione agli anni 2011 e 2012 (doc. 7 e 8). Malgrado quanto cerca di sostenere ora l’appellante con il suo richiamo all’art. 341 CO, è innegabile che, nell’ambito di una valutazione complessiva delle circostanze, questi elementi indeboliscono la sua tesi. 

                                         Nel contempo, contrariamente a quanto sostenuto da AP 1, l’istruttoria non ha dimostrato che la datrice di lavoro fosse consapevole che le (asserite) ore supplementari superavano quelle annunciate ufficialmente. Infatti, sebbene le ore di presenza in ufficio del dipendente venissero registrate nel sistema delle timbrature interne, questo non implica ancora che AO 1 dovesse qualificare automaticamente quali ore supplementari tutte le ore svolte in “eccesso” dal dipendente. Proprio perché al beneficio dell’orario flessibile AP 1 era autorizzato a gestire in maniera autonoma il proprio tempo di lavoro, nel rispetto della fascia di presenza obbligatoria. In assenza di un’esplicita autorizzazione della Direzione o di una comprovata esigenza aziendale (consid. 5), la sola presenza in ufficio del dipendente non è però sufficiente per qualificare il suo lavoro di straordinario.

                                         Nel caso specifico, le allegazioni del dipendente, su cui ricade l’onere della prova, in merito alla presunta necessità aziendale e alla mole di lavoro svolto, contestate dalla convenuta, non solo non sono state circostanziate ma - malgrado il rinvio degli atti deciso in data 20 giugno 2016 da questa Camera al Pretore affinché completasse l’istruttoria come auspicato da AP 1 - non hanno neppure trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi la cui audizione è stata richiesta dall’attore e che, a mente dello stesso, avrebbero dovuto riferire proprio su questo aspetto (cfr. verbale dell’11 dicembre 2014).

                                         Il numero di ore svolte in eccesso da AP 1, all’apparenza molto elevato, va comunque relativizzato. Come accennato poc’anzi (consid. 7.1), si tratta sì di 557,02 ore ma ripartite su quasi 4 anni, il che corrisponde a una media di poco più di 30 minuti al giorno, e pertanto non certo di entità tale da richiedere - come invece sostenuto dall’appellante -  l’intervento della datrice di lavoro per impedirne l’esecuzione, considerato che - come accertato - nella società era in vigore il regime dell’orario flessibile.     

                                         Alla luce di queste considerazioni le ore così accumulate, in assenza di una puntuale e tempestiva comunicazione alla datrice di lavoro sul loro carattere straordinario, possono essere legittimamente conteggiate quale saldo attivo nell’ambito dell’orario flessibile e non come ore supplementari ai sensi di legge.

                               7.3.   A questo vada inoltre aggiunto che i testimoni - pur dando atto che AO 1 richiedeva effettivamente, almeno in certi periodi, la prestazione di lavoro straordinario - non hanno confermato la tesi attorea secondo cui il clima in azienda e/o il carico di lavoro era tale da non permettere di compensare o richiedere il pagamento del lavoro straordinario. Anzi, dall’istruttoria è emerso l’esatto contrario, ovvero che la datrice di lavoro ha sempre riconosciuto le ore straordinarie svolte se vi era una valida motivazione rispettivamente ha sempre trovato una soluzione coi lavoratori (cfr. audizioni cit. del 3 aprile di P__________, pag. 2 seg., di E__________, pag. 5 seg., e di P__________, pag. 7 seg., qui date per trascritte); ciò che per altro è avvenuto anche con AP 1 in relazione alle ore supplementari da lui notificate ufficialmente (cfr. petizione, pag. 4) e pure per quelle accumulate poco prima del termine del rapporto di impiego per la migrazione dei dati infornatici (doc. 9).

                               7.4.   Alla luce di tutte queste considerazioni, la decisione pretorile si rivela corretta e va pertanto confermata.

                                   8.   Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20'769.89.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 24 novembre 2017 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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