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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.02.2017 12.2017.15

27. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·863 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Appello irricevibile per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2017.15

Lugano 27 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.90 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 9 gennaio 2017 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 AP 2  

chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda alla quale essi si sono opposti e che il Pretore ha accolto con decisione 25 gennaio 2017;

appellanti i convenuti che con appello del 2 febbraio 2017 chiedono “un po’ di tempo in più”;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che a partire dal 1° gennaio 2016 AP 1 e AP 2 conducono in locazione l’appartamento di 2 ½ locali in viale Cattaneo 25 a Lugano, per una pigione mensile di fr. 1'300.- (doc. A);

che il 5 ottobre 2016 la locatrice ha diffidato i conduttori, con lettere separate, a voler versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del contratto per mora (doc. B - B5);

                                  che con raccomandate separate del 14 novembre 2016 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre 2016 (doc. C - C5);

                                  che, non avendo i conduttori provveduto alla riconsegna dei locali entro la data fissata, con istanza 9 gennaio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori;

che con giudizio 25 gennaio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione dei conduttori entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;

                                  che con appello 2 febbraio 2017 i convenuti insorgono contro il giudizio pretorile chiedendo “a livello umanitario, un po’ di tempo in più” essendo a loro dire comunque intenzionati a lasciare l’appartamento entro fine mese;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b cfr. 3 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto gli appellanti hanno presentato un breve testo di appello, con il quale peraltro riconoscono le circostanze poste alla base della decisione appellata, limitandosi a chiedere un ulteriore termine per motivi umanitari, viste le difficoltà a trovare una sistemazione alternativa per problemi economici e di salute e preannunciando l’intenzione di riconsegnare i locali a fine mese;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con la sentenza pretorile che ha già tenuto conto delle circostanze invocate fissando un termine scadente a fine mese;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che al lato pratico la procedura d’appello, a prescidere dall’irricevibilità dell’atto, ha comunque sostanzialmente scaturito il risultato auspicato, così che le paventate difficoltà risultano comunque superate;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 46’800.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello 2 febbraio 2017 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- - -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente              

D. Bozzini

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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