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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.09.2017 12.2017.144

22. September 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·940 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Locazione - disdetta straordinaria - espulsione - appello irricevibile

Volltext

Incarto n. 12.2017.144

Lugano 22 settembre 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4028 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 7 agosto 2017 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda alla quale la conduttrice si è opposta, e che il Pretore ha accolto con decisione 4 settembre 2017;

appellante la convenuta, con scritto del 13 settembre 2017, con il quale chiede la revoca della decisione impugnata;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AP 1 conduce in locazione dal 1° gennaio 2012 una serie di strutture e un immobile adibiti a magazzino sul fondo mapp. __________ RFD __________ (doc. A e B);

che, previa diffida del 18 aprile 2017 (doc. B-B2), la locatrice AO 1 ha notificato alla conduttrice in data 19 giugno 2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 luglio 2017 (doc. C);

                                         che in assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza 7 agosto 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione della conduttrice, assortita delle comminatorie atte a esigerne l’esecuzione effettiva;

che all’udienza del 4 settembre 2017 (atto III) la convenuta non è comparsa e, con giudizio di stessa data, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato l’espulsione della conduttrice, e per essa la socia e gerente __________ M__________, entro 30 giorni, con le comminatorie di rito;

                                         che con scritto 13 settembre 2017 __________ M__________ ha inoltrato una “opposizione alla decisione di sfratto” dichiarando di presentare “ricorso” contro il giudizio pretorile di cui ha richiesto la “revoca”;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

                                         che contro la decisione pretorile pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);

                                         che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto la socia e gerente della società convenuta ha presentato un breve testo con il quale non contesta le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, insistendo invece nell’esposizione della sua situazione personale a seguito di un’inabilità lavorativa con conseguente disagio economico per la difficoltà ad ottenere rendite assicurative e prestazioni sociali;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio impugnato;

che parimenti irricevibili per carente motivazione risultano le considerazioni espresse in merito ai motivi della mancata comparsa all’udienza in prima sede, alle difficoltà di tipo organizzativo nella gestione della corrispondenza e a non meglio precisati episodi di sottrazione di incarti privati e confidenziali, esposte quale premessa senza peraltro formulare precise censure o domande, salvo la richiesta a questa Camera di trasmettere ogni invio solamente tramite posta elettronica, alla quale non può essere dato seguito, l’invio postale raccomandato essendo la modalità prevista per la notifica degli atti giudiziari;

che abbondanzialmente va pure rilevato come non rientri manifestamente nella competenza di questa Camera l’emanazione di una decisione giudiziaria che obblighi non meglio precisati enti ad “erogare le prestazioni sociali dovute”, come richiesto in modo irrito dall’appellante;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 27’720.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 13 settembre 2017 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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