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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.01.2018 12.2017.136

16. Januar 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·986 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Locazione - espulsione - appello irricevibile per carente motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2017.136

Lugano 16 gennaio 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nelle cause - inc. n. SE.2015.30/31 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud - promosse con petizioni 7 maggio 2015 da

RE 1  

  contro  

CO 1 rappr. dall’avv. RA 1  

chiedenti l’annullamento della disdetta del contratto di locazione (SE.2015.31) e la riduzione del conteggio delle spese accessorie relative al periodo 1.7.2013 – 30.6.2014 (SE.2015.30) nonché la concessione del beneficio del gratuito patrocinio per entrambe le cause;

domande alle quali si è opposta la convenuta chiedendo in via riconvenzionale l’espulsione immediata dell’attrice dai locali da essa occupati con contestuale condanna della stessa al versamento di fr. 730.- mensili, oltre l’anticipo delle spese accessorie di fr. 90.-, a titolo d’indennità per occupazione abusiva fino a completa liberazione dell’ente locato;

sulle quali il Pretore supplente ha statuito con sentenza 28 giugno 2017, con la quale ha integralmente respinto le petizioni e la domanda di concessione del gratuito patrocinio, mentre ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale, ordinando l’espulsione di RE 1 dall’ente locato con effetto al 31 agosto 2017, condannandola al versamento di un’indennità di fr. 730.- mensili fino alla liberazione dei locali;

              reclamante l’attrice con scritto 1° settembre 2017, con il quale dichiara di opporsi al primo giudizio, con riserva di completazione del rimedio giuridico;

ritenuto

in fatto e in diritto:        che con decisione 28 giugno 2017 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto le petizioni di RE 1 volte all’annullamento della disdetta 3 dicembre 2014 del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 3 febbraio 2004 concernente un appartamento di 2 ½ locali a __________ e alla riduzione del conteggio delle spese accessorie relative al periodo 1.7.2013 – 30.6.2014 nonché la domanda di assistenza giudiziaria, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale con cui la CO 1 ha chiesto l’espulsione dell’attrice dai locali da essa occupati;

                                         che con scritto 1° settembre 2017 denominato “reclamo” RE 1 ha dichiarato di opporsi al giudizio pretorile, informando questa Camera di avere interposto ricorso al Tribunale federale contro le decisioni 24 agosto 2017 della terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2017.73 e inc. n. 13.2017.82) “sull’istanza di gratuito patrocinio e nomina di un avvocato d’ufficio”, aggiungendo che “al fine di non perdere il termine d’impugnazione della sentenza di merito, appena il Tribunale federale pronuncerà la decisione, la reclamante trasmetterà senza indugio il reclamo completato”;

                                         che la presentazione di un’istanza di gratuito patrocinio non è atta né a salvaguardare né a sospendere i termini per impugnare una decisione, essendo questi determinati dalla legge e in quanto tali non possono essere né prorogati (art. 144 CPC) né sospesi oltre le ipotesi previste all’art. 145 CPC;

                                         che la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 28 giugno 2017 e il termine di 30 giorni per presentare appello, rispettivamente reclamo (dispositivo 6 e 6.1), tenuto conto della sospensione dei termini, scadeva al più tardi il 6 settembre 2017;

                                         che entro il suddetto termine RE 1 ha inoltrato lo scritto 1° settembre 2017 denominato “reclamo”;

                                         che il termine di 10 giorni per presentare reclamo contro la decisione con cui il Pretore supplente ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio è scaduto infruttuoso il 13 luglio 2017 (decisione 24 agosto 2017 inc. n. 13.2017.73 della terza Camera civile; il TF ha dichiarato inammissibile con sentenza 2 ottobre 2017, inc. 4A_420/2017, il ricorso di RE 1 contro la predetta decisione);

                                         che l’atto 1° settembre 2017 non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

                                         che per l’appello valgono analoghe esigenze di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso concreto l’atto inoltrato da RE 1 il 1° settembre 2017 non presenta alcuna motivazione critica al riguardo della sentenza del Pretore supplente e nemmeno indica contro quale/i punto/i del dispositivo essa intende aggravarsi;

                                         che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 321 cpv. 1 CPC, rispettivamente dell’art. 311 cpv. 1 CPC;

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate tenuto conto dell’art. 2 cpv. 2 LTG; il valore litigioso della presente procedura ammonta a fr. 32'747.95, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il reclamo 1° settembre 2017 di RE 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

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