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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.03.2018 12.2017.123

30. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,262 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Attività giudiziaria ammessa durante la sospensione del procedimento, richiesta di prestare cauzione; regiudicata

Volltext

Incarto n. 12.2017.123

Lugano 30 marzo 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.62 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 marzo 2014 (correttamente: 13 marzo 2014) da

 AP 1   

  contro  

 AO 1  e  AO 2  entrambi rappr. dallo ,   

con cui ha chiesto di condannare i convenuti al versamento di fr. 77'888.95 oltre interessi e di fr. 103.- ciascuno per spese di esecuzione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 aprile 2013 fatto spiccare dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;

petizione dichiarata irricevibile con decisione 7 luglio 2017 per mancato pagamento della cauzione processuale nei termini impartiti;

appellante l’attore, che con “ricorso” (correttamente: appello) postula l’annullamento della decisione impugnata, con la conseguenza che la vertenza rimane sospesa fino all’esito del procedimento penale di cui al doc. C, con protesta di spese processuali e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 14 marzo 2014 (correttamente: 13 marzo 2014) AP 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, chiedendo di condannarli al versamento di fr. 77'888.95 oltre interessi e fr. 103.- ciascuno per spese di esecuzione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 aprile 2013 fatto spiccare dall’Ufficio esecuzioni di Lugano. Con disposizione ordinatoria processuale 2 giugno 2014 la Pretora ha respinto la domanda di sospensione del procedimento ex art. 126 cpv. 1 CPC formulata dai convenuti. Il 1° luglio successivo ha invece accolto la richiesta in tal senso presentata nuovamente dagli stessi in data 23 giugno 2014, sospendendo il procedimento fino a esito conosciuto della denuncia penale presentata il 24 aprile 2014 da questi ultimi nei confronti dell’attore.

                                  B.   Il 29 dicembre 2016 l’attore ha chiesto la riattivazione della causa. Contestualmente alle osservazioni in relazione a tale domanda, il 30 gennaio 2017 i convenuti hanno chiesto di ordinare alla controparte il versamento di una cauzione per le spese ripetibili pari a fr. 8'000.-. Con decisione 22 febbraio 2017 la prima giudice ha accolto l’istanza in questione, condannando l’attore al versamento dell’importo testé menzionato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione sulla cauzione, con la precisazione che fino ad avvenuto versamento della medesima la trattazione della causa sarebbe rimasta sospesa giusta l’art. 126 CPC. L’8 marzo 2017 l’attore ha interposto reclamo avverso la decisione testé citata, chiedendone il suo annullamento. Il 7 aprile 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il gravame in questione (inc. 12.2017.24). L’8 giugno 2017 la Pretora ha assegnato all’attore un ultimo e improrogabile termine di dieci giorni per prestare la cauzione. Essendo decorso infruttuoso detto termine, con decisione 7 luglio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la petizione e ha di conseguenza stralciato la causa dai ruoli.

                                  C.   Con “ricorso” (correttamente: appello) l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato, postulandone l’annullamento, con la conseguenza che la vertenza rimane sospesa fino all’esito del procedimento penale di cui al doc. C. Il gravame non è stato intimato alla controparte.

considerato

in diritto:                  1.   L’appellante produce in questa sede tutta una serie di documenti. Gli stessi sono, in parte, già agli atti. I restanti, invece, sono inammissibili già perché, alla luce di quanto esposto nel seguito, irrilevanti ai fini del giudizio (Verda Chiocchetti in: Trezzini e al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2. ediz., versione aggiornata al 6 febbraio 2018, vol. 2, N 47 ad Art. 317).

                                   2.   Constatato che anche il secondo, ultimo e improrogabile termine assegnato in data 8 giugno 2017 per prestare la cauzione - provvisto dell’avvertimento di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC - era decorso infruttuoso, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la petizione, stralciando di conseguenza la causa dal ruolo.

                                   3.   L’appellante rimprovera anzitutto al primo giudice di non aver tenuto conto che la procura rilasciata dai convenuti allo studio legale RA 1 è datata 20 febbraio 2017 e che, quindi, produrrebbe effetti solo da questo momento. La censura non può essere seguita già solo per il motivo che producendo la medesima sono stati altresì ratificati gli atti eseguiti in precedenza.

                                   4.   Secondo AP 1, poi, il Pretore aggiunto non avrebbe potuto emettere la decisione sull’istanza di cauzione formulata dalle controparti, in quanto la causa era sospesa. Di conseguenza, il giudizio qui impugnato dovrebbe essere annullato.

                                4.1   Durante la sospensione del procedimento è interrotta ogni attività giudiziaria, a esclusione di quella volta alla riattivazione del medesimo. Resta, inoltre, riservata la possibilità di assumere delle prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) o di istruire e decidere dei procedimenti provvisionali (art. 261 seg. CPC), già perché gli stessi vanno a formare degli incarti individuali e differenti rispetto a quello sospeso, ancorché quello provvisionale sia strumentale allo stesso, nei termini dell’art. 263 CPC (Trezzini in: Trezzini e al., op. cit., vol. 1, N 27 ad Art. 126). Gli atti compiuti durante la sospensione non sono tuttavia nulli, bensì impugnabili (Gschwend in: Spühler e al., Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. ediz., N 17 ad Art. 126; Kaufmann in: Brunner e al., Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-196, 2. ediz., N 25 ad Art. 126; Frei in Berner Kommentar, Vol. I, Art. 1-149, 2012, N 17 ad Art. 126).

                                4.2   Nella fattispecie AP 1 ha impugnato dinanzi alla terza Camera civile la decisione sulla cauzione emessa dalla Pretora in data 22 febbraio 2017. La Camera adita ha respinto il suo reclamo e tale decisione è passata in giudicato. Con il presente appello egli afferma, come detto, che la decisione sulla cauzione non poteva essere emessa dato che la causa era, in quel momento, sospesa. L’appellante non si avvede, tuttavia, che - come evidenziato nel considerando precedente - un simile atto giudiziario non è nullo (ossia privo di effetti giuridici), bensì annullabile. Ciò significa che se esso non è impugnato, rispettivamente se lo è e l’istanza superiore conferma la decisione querelata e tale giudizio passa in giudicato come nel caso concreto - non può più essere messo in discussione in una fase successiva del procedimento. Ne consegue la reiezione dell’appello.

                                   5.   Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano, invece, ripetibili alle controparti. Infatti, essendo il gravame manifestamente infondato non è stato loro notificato (art. 312 cpv. 1 CPC). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 77'888.95.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il “ricorso” (correttamente: appello) 24 agosto 2017 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-   ; -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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