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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.10.2018 12.2017.122

22. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·753 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Volltext

Incarto n. 12.2017.122

Lugano 22 ottobre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 23 agosto 2017 presentato da

 AP 1    RA 1   

contro  

la decisione 21 giugno 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa inc. n. OR.2016.7 promossa contro

 AO 1    RA 2   

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che dal mese di giugno 2010 CO 1 ha ceduto in locazione a IS 1 un'abitazione di sua proprietà situata a __________, in __________, che è poi rimasta gravemente danneggiata a seguito dell’incendio divampato la notte tra il 1° e il 2 ottobre 2010 la cui origine è stata ricondotta alla canna fumaria difettosa;

                                         che con petizione 9 marzo 2016 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di complessivi di fr. 113'988.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito dell'incendio (fr. 102'610.- pari al valore degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili, fr. 10'000.- quale torto morale, fr. 1'378.- quale rimborso delle spese per il trasporto in elicottero del materiale recuperato e per la nafta della nuova abitazione);

                                         che statuendo il 21 giugno 2017 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese processuali all'attrice (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, allo Stato) e obbligandola a rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili;

                                         che con appello 23 agosto 2017 l'attrice ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente all'“importo determinato per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo fr. 31'000.-“, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

                                         che la contestuale richiesta di essere ammessa al gratuito patrocinio anche per la procedura di secondo grado è stata respinta con decisione 5 settembre 2018 di questa Camera (inc. 12.2017.127), siccome la prognosi sull'esito presumibile dell'appello ha condotto a un risultato sfavorevole all'appellante, mancando così il requisito cumulativo della probabilità di successo dell'appello previsto dall'art. 117 lett. b CPC;

che con scritto 9 ottobre 2018 la patrocinatrice dell’appellante ha comunicato la rinuncia ad impugnare il giudizio 5 settembre 2018 (nel frattempo cresciuto in giudicato) e che l’appellante non sarebbe stata in grado di far fronte al pagamento della preannunciata richiesta di anticipo di fr. 5'000.- a garanzia delle spese giudiziarie, invitando quindi questa Camera a esercitare la “facoltà di stralciare dai ruoli la procedura”;

che tale comunicazione può essere intesa come richiesta di evitare, siccome inutile, l’invio della richiesta di anticipo e la successiva assegnazione di un ultrimo termine con le usuali avvertenze, esortanto questa Camera a procedere sin d’ora in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPC che prevede, in caso di mancato pagamento, la non entrata nel merito dell’appello che deve essere dichiarato inammissibile;

che non muterebbe comunque la sostanza neppure un’interpretazione dello scritto 9 ottobre 2018 quale richiesta di stralcio ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPC a seguito di desistenza in causa della parte attrice;

                                         che le spese processuali andrebbero di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono in questo particolare caso, a prescindere da ogni prelievo;

                                         che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30’000.-.

decreta                    1.   L'appello 23 agosto 2017 di  è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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