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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.10.2017 12.2017.119

17. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,333 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - appello irricevibile

Volltext

Incarto n. 12.2017.119

Lugano 17 ottobre 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.5279 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 4 novembre 2016 da

AO 1   AO 2   entrambe rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1  

chiedente la condanna al pagamento di fr. 19'897,25 oltre interessi alla prima parte istante e di fr. 18'854,10 oltre interessi alla seconda parte istante, con contestuale rigetto dell’opposizione interposta al relativo PE; domande alle quali il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto, con decisione 3 luglio 2017, limitatamente alla condanna al pagamento richiesto, senza concedere il rigetto dell’opposizione;

appellante il convenuto, con “opposizione” (correttamente: appello) del 21 luglio 2017, con il quale insorge contro il giudizio pretorile;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AP 1 è proprietario di alcune proprietà immobiliari nel comune di __________ (Canton __________) e meglio di diverse quote di PPP in due distinti immobili condominiali, di cui non occorre in questa sede precisare oltre i dettagli;

che le Comunioni dei comproprietari dei due condomini hanno agito congiuntamente, ognuna per la sua parte, con istanza 4 novembre 2016 nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di somme rimaste scoperte a titolo di contributi condominiali, contributo per il fondo di rinnovamento e spese accessorie, chiedendo nel contempo il rigetto dell’opposizione interposta al PE dell’UE di Lugano:

che il convenuto ha presentato osservazioni del 16 gennaio 2017 con le quali non ha contestato le pretese e i conteggi prodotti dalle istanti a supporto dei pretesi importi (fr. 19'897,25 oltre interessi alla prima parte istante e fr. 18'854,10 oltre interessi alla seconda parte istante), invocando però un non meglio precisato accordo, a suo dire intervenuto nel corso del mese di maggio 2016, che avrebbe comportato la liquidazione del saldo scoperto a quel momento e pure regolato la questione del pagamento dei contributi successivi a tale data;

che, con giudizio 3 luglio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e condannato il convenuto a pagare le somme richieste dalle istanti, e posto tasse e spese a carico del convenuto, condannato altresì a rifondere ripetibili alle due controparti;

che il Pretore ha ritenuto che la fattispecie potesse essere decisa secondo la procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (essendone dati i requisiti ai sensi dell'art. 257 CPC) a fronte di fatti immediatamente comprovabili e di una situazione giuridica chiara; egli ha quindi constatato come il convenuto non fosse stato in grado di far fronte all’onere probatorio in merito all’invocato accordo del mese di maggio 2016 con l’amministratore dei due condomini e che nulla sarebbe stato indicato a proposito del contenuto della pattuizione;

                                         che con scritto 21 luglio 2017 AP 1 è insorto dichiarando di fare “opposizione” contro il giudizio pretorile, limitando la sua argomentazione all’elenco, estremamente succinto, di tre motivi, e alla produzione di tre documenti; in conclusione ha quindi chiesto che fosse onorato l’accordo asseritamente stipulato con l’amministratore condominiale;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito, può essere decisa da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

                                         che la controversia concerne un’azione promossa dai comproprietari di una PPP nei confronti di un comproprietario moroso per oneri comuni e spese amministrative ai sensi dell’art. 712h CC; il fatto che il convenuto abbia contrapposto alla richiesta di pagamento di contributi condominiali un non meglio precisato accordo a saldo delle pretese azionate, a suo dire raggiunto con il rappresentante dell’amministrazione, non sarebbe di per sé sufficiente a comportare la competenza di questa Camera, dato che in discussione è l’esercizio di un diritto reale, ovvero della proprietà immobiliare e più specificatamente della proprietà collettiva (art. 646 segg. e 712a segg. CC); a dover trattare il presente gravame sarebbe quindi la prima Camera civile, che giudica in seconda istanza gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre cose, i diritti reali (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG); l’incarto è stato tuttavia attribuito alla seconda Camera civile che, visto peraltro l’esito del giudizio, evade questo appello per motivi di economia processuale;

                                         che contro una decisione pretorile, come quella in esame, pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine di 10 giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);

che nel caso di specie la decisione pretorile è stata recapitata al convenuto l’11 luglio 2017, per cui il termine per l’inoltro dell’appello giungeva a scadenza il 21 luglio 2017, e per rispettarlo, questi, se  - come in concreto intendeva avvalersi del servizio postale, avrebbe dovuto consegnare alla Posta svizzera, entro l’ultimo giorno utile, il relativo invio (art. 143 cpv. 1 CPC): in tali circostanze, l’invio da lui effettuato l’ultimo giorno utile (21 luglio 2017) tramite la Posta francese è chiaramente tardivo, essendo pervenuto alla Posta svizzera solo il 26 luglio 2017, ciò che comporta l’irricevibilità dell’appello;

                                         che, in ogni caso, con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1);

che nel caso concreto l’appellante contravviene manifestamente ai suoi doveri di motivazione delle censure limitandosi, come evidenziato in precedenza, a presentare uno scarno testo di appello, di appena una decina di righe, con il quale, oltre a non aver formulato un’esplicita domanda di annullamento o di riforma del giudizio pretorile, non ha neppure tentato di confutare le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, producendo altresì documenti in palese violazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC;

che tale modo di procedere è chiaramente inammissibile e comporta nuovamente l’irricevibilità dell’appello, per carenza di motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: l’appellante non si è infatti minimamente confrontato con il giudizio impugnato;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 2 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 38'751,35 (fr. 19'897,25 + fr. 18'854,10); non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 21 luglio 2017 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                

D. Bozzini

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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