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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.11.2017 12.2017.107

21. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,461 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

Volltext

Incarto n. 12.2017.107

Lugano 21 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire sul ricorso 12 luglio 2017 di

RI 1  

                                         contro

la decisione 4 luglio 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, ha pronunciato lo scioglimento dell'insorgente in applicazione dell'art. 153b ORC  

ritenuto

in fatto:

                                  A.   La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 6 novembre 2007. Da quella data ha la sua sede a __________ e il recapito in Via __________ dello stesso comune.

                                  B.   a. A seguito di una segnalazione della C__________, secondo cui la società non aveva probabilmente più domicilio legale nella sede statutaria, il 10 novembre 2016 l'URC ha avviato una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, fissando alla RI 1 un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di tale obbligo. La diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato all'indirizzo della società in Via __________ a __________, è stata ritornata all'Ufficio mittente dalla Posta Svizzera con la specifica "Il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". La diffida è pure stata notificata al socio e gerente della società __________ R__________. Il 13 gennaio 2017 la RI 1 ha quindi comunicato via telefax all'URC, a firma __________ R__________, che il domicilio legale della società era ed era sempre stato in Via __________ a __________. Con lettera dello stesso giorno l'URC ha invitato la società a trasmettere la suddetta dichiarazione in originale, come prescrive l'art. 20 ORC. Ha pure chiesto alla destinataria di verificare con La Posta Svizzera le cause dei problemi delle notifiche degli invii che la concernevano. Anche questa richiesta, spedita per raccomandata, è stata restituita all'URC sempre colla specifica dell'irreperibilità del destinatario. Questo invio è tuttavia pure stato trasmesso a __________ R__________, il quale non ha tuttavia atteso alla sollecitazione dell'URC, ma ha inviato copia dello scritto del 4 febbraio 2017 indirizzato alla C__________. Di conseguenza, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la diffida sul FUSC del 24 febbraio 2017, che è tuttavia rimasta inascoltata. Ciò malgrado, il 4 maggio 2017 l'URC ha ancora scritto alla RI 1, indicando come indirizzo "c/o __________ R__________ ", informandola che la procedura rimaneva in sospeso per altri 30 giorni ed invitandola "a voler verificare con l'ufficio postale eventuali disguidi, ma anche valutare la possibilità di far iscrivere a registro di commercio il recapito della società presso il suo domicilio privato (che peraltro risulta essere il medesimo)". L'8 maggio 2017 la RI 1 ha quindi spedito una raccomandata a La Posta Svizzera, trasmessa in copia all'URC il giorno successivo, in cui ribadiva il recapito della società all'indirizzo di Via __________ di __________, che veniva segnalato anche sulla bucalettere.

                                         b. Il 4 luglio 2017 l'URC ha decretato lo scioglimento della società a norma dell'art. 153b ORC ed ha altresì inflitto a __________ R__________ un'ammenda di fr. 300.- giusta l'art. 943 cpv. 1 CO. La decisione stata intimata con invio raccomandato al domicilio di __________ R__________.

                                  C.   a. Con ricorso 12 luglio 2017, la RI 1 ha impugnato dinanzi a questa Camera la decisione suddetta, di cui ha domandato l'annullamento. L'insorgente ha affermato di sempre aver avuto il domicilio legale in Via __________ a __________.

                                         b. Con risposta 29 agosto 2017, l'URC ha riconfermato la bontà del proprio operato ed ha pertanto sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

                                         c. Con replica 16 settembre 2017, la ricorrente ha ribadito e precisato i propri argomenti, contestando quelli dell'URC.

                                         d. Con duplica 22 settembre 2017 l'URC ha ammesso che, da quanto era emerso nel corso della procedura (di cui si dirà in prosieguo), sembrava che la società avesse ripristinato il suo recapito legale.

considerato

in diritto:

                                   1.   La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3; inoltre art. 165 cpv. 2 e 4 ORC). La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. b ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici direttamente interessati da un'iscrizione d'ufficio e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. Nella fattispecie l'URC, dopo aver ossequiato le procedure previste dagli art. 153a e 153b ORC, ha pronunciato lo scioglimento della ricorrente. Com'è ammesso dallo stesso URC (che usa comunque il condizionale), la procedura di ricorso ha tuttavia permesso di appurare che la società ricorrente ha ripristinato a tutti gli effetti il proprio domicilio legale originario, semmai lo avesse perso in precedenza. Lo attesta, peraltro, il fatto che tutti gli invii raccomandati spediti da questa Camera all'indirizzo in Via __________ di __________ sono stati regolarmente ritirati dalla destinataria. Ferma questa premessa, il ricorso dev'essere accolto e la decisione 4 luglio 2017 annullata; questo vale, ovviamente, anche per quanto concerne l'ammenda inflitta contestualmente alla decisione di scioglimento al socio e gerente __________ R__________.

                                         2.2. A questo punto, si tratta di determinare se la RI 1, ancorché vittoriosa, debba comunque assumere i costi della procedura dinanzi all'URC e di quella di ricorso. In effetti, secondo l'opinione espressa dall'URC, il ripristino della legalità ha avuto luogo solo a seguito dell'avvio, nei confronti della predetta società, della procedura di iscrizione d'ufficio giusta l'art. 153a seg. ORC, ritenuto che il mancato recapito della corrispondenza fosse da attribuire al comportamento della ricorrente, "verosimilmente perché non era indicato sulla bucalettere la sua ragione sociale" (cfr. duplica 22 settembre 2017). Ora, da un lato è assodato che la procedura d'ufficio sia stata iniziata perché non appariva effettivamente possibile recapitare gli invii alla ricorrente all'indirizzo di Via __________ di __________, ciò che faceva presumere la perdita del domicilio legale della medesima in quel luogo: l'avvio della procedura d'ufficio appariva pertanto giustificato. D'altro canto, questa Camera non riesce a comprendere perché, dopo aver ricevuto la lettera spedita l'8 maggio 2017 dalla RI 1 a La Posta Svizzera, in riscontro alla sospensione della procedura disposta dall'Autorità di prima istanza il 4 maggio precedente proprio per permetterle di far luce sull'impossibilità di recapitare gli invii destinati alla società, l'URC abbia potuto emettere la decisione di scioglimento dell'ente giuridico, gravida di conseguenze e di oneri finanziari. La trasmissione di quel documento all'URC appariva difatti suscettibile di chiudere immediatamente la procedura o quantomeno di dimostrare che la società ricorrente si era tosto attivata, per quanto in suo potere, per rendere possibile il recapito degli invii indirizzatile, così come suggerito dall'Ufficio stesso. Alla luce dello svolgimento dei fatti, l'emanazione dell'ostata decisione risultava pertanto sia comechessia intempestiva, ovvero illegittima. L'unico onere che potrebbe pertanto apparire giustificato di far assumere alla ricorrente è la tassa della diffida iniziale del 10 novembre 2016, che l'URC ha fissato in fr. 100.- appoggiandosi alla disposizione a carattere generale di cui all'art. 9 lett. h dell'Ordinanza federale sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954, com'era del resto anticipato anche nella diffida medesima; tassa che l'URC ha inserito nel dispositivo n. 3 della decisione di scioglimento qui impugnata. Ora, tuttavia, una simile diffida ricadeva nel campo di applicazione dell'art. 12 della citata Ordinanza, norma speciale applicabile alle diffide secondo gli art. 152-155 ORC, per cui, a tenore di quest'ultimo disposto, essa "è dovuta soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente"; nella fattispecie, in assenza di iscrizione della decisione di scioglimento della società, che è stata annullata in questa sede (cfr. supra, consid. 2.1), non può dunque essere nemmeno prelevata la suddetta tassa di diffida.

                                   3.   3.1. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata dev'essere dunque annullata interamente, in ogni suo dispositivo.

                                         3.2. Visto l'esito, questa Corte non preleva tasse né spese per quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso 12 luglio 2017 di RI 1 è accolto. Di conseguenza:

 1.1. La decisione 4 luglio 2017 dell'URC è integralmente annullata.

2.    Non si preleva una tassa di giudizio per la procedura di ricorso. L'anticipo delle presumibili spese processuali concernenti quest'ultima, di fr. 300.-, dev'essere restituito alla ricorrente.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione all'Ufficio federale del registro di commercio di Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedio giuridico:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

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