Incarto n. 12.2016.55
Lugano 19 maggio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2016.1 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 14 gennaio 2016 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con la quale l’istante ha chiesto che le parti siano citate per l’obbligatorio tentativo di conciliazione e che l’istanza sia interamente accolta, in via principale nel senso di accertare la nullità della disdetta del contratto di affitto agricolo della part. __________ RFD __________ notificata il 26 novembre 2015 dal patrocinatore della convenuta all’istante, in via subordinata, nella misura in cui la disdetta fosse valida, che sia concessa una protrazione del contratto di affitto agricolo stipulato tra le parti per una durata massima di 6 anni;
istanza che il Segretario assessore ha dichiarato irricevibile per difetto di competenza con decisione 12 aprile 2016, dopo che il tentativo di conciliazione era stato limitato a questo tema;
appellante l’istante con atto di appello 25 aprile 2016 con cui chiede che l’istanza sia dichiarata ricevibile e le parti siano nuovamente citate dalla Pretura adita per l’esperimento di conciliazione;
vista la risposta 7 dicembre 2016 della parte appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Con “Dichiarazione” 26 aprile 2003, intitolata anche “Contratto d’affitto”, AO 1 ha concesso a AP 1 la gestione del mapp. __________ di __________, con una superficie di m2 12462, “nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di fitto agricolo” (v. doc. A). In data 26 novembre 2015 il legale di AO 1 ha comunicato a AP 1 di non più ritenere valido il contratto a suo tempo stipulato preannunciando che dal 1° gennaio 2016 sarebbe stato affidato ad altra persona (v. doc. C). Con scritto 2 dicembre 2015 indirizzato al predetto legale AP 1 ha in sostanza contestato la validità della disdetta, facendo riferimento ai termini previsti dalla legislazione sull’affitto agricolo (v. doc. D). L’avvocato di AO 1 ha precisato a AP 1 il 16 dicembre successivo che il terreno era stato concesso a titolo gratuito, che non era mai stato versato un affitto e che quindi si era in presenza di un comodato, revocabile in ogni tempo (v. doc. E).
B. In data 14 gennaio 2016 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che le parti fossero citate per l’obbligatorio tentativo di conciliazione, che fosse accertata la nullità della disdetta al contratto di affitto agricolo della part. __________ RFD __________ e, in via subordinata, nella misura in cui la disdetta fosse valida, che fosse concessa una protrazione per la durata massima di 6 anni.
L’udienza del 18 febbraio 2016 è stata limitata alla discussione sulla competenza dell’autorità adita. Entrambe le parti hanno sostenuto la competenza del Segretario assessore quale autorità di conciliazione e hanno quindi negato la competenza dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
C. Con decisione 12 aprile 2016 il Segretario assessore ha dichiarato irricevibile l’istanza non ritenendo data la sua competenza a trattare la vertenza in esame quale autorità di conciliazione. In sintesi, procedendo all’interpretazione dell’art. 4 della Legge di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) nonché di una sentenza di questa Camera, il Segretario assessore ha ritenuto che occorreva nel caso in esame preventivamente adire l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
D. Con atto di appello 25 aprile 2016 AP 1 chiede che il primo giudizio sia annullato e che le parti siano citate dalla Pretura del Distretto di Riviera per l’esperimento di conciliazione. Premesso come il contratto ha per oggetto un terreno agricolo per il quale è stato sempre corrisposto un fitto consistente in una forma di formaggio, l’appellante rimprovera al Segretario assessore di aver confuso il contratto di affitto regolato dagli art. 275 segg. CO con il contratto di affitto agricolo regolato dalla Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr). A suo avviso le controversie concernenti contratti sottoposti a questa seconda legge sono di competenza del giudice ordinario. Sempre secondo l’appellante il termine “terreni” indicato all’art. 4 LACPC, che regola la competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione, non si riferisce ai terreni sottoposti alla LAAgr.
Con la risposta 7 dicembre 2016 AO 1 ha dichiarato di condividere le argomentazioni giuridiche dell’appellante sul tema della competenza.
Considerato
in diritto:
1. L’appello, inoltrato il 25 aprile 2016 a seguito della notificazione della decisione del Segretario assessore del Distretto di Riviera avvenuta il 12 aprile 2016, è tempestivo (art. 308 segg. CPC). Nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2016 l’istante ha quantificato il valore litigioso in almeno fr. 10'000.- e la parte convenuta si è limitata a prenderne atto. Analogamente ha fatto il Segretario assessore che ha così indicato l’appello quale rimedio giuridico. Qualche perplessità può sorgere in merito, in particolare alla luce del doc. B e di quanto emerge dal punto 2 dell’appello. Visto l’esito del gravame non occore tuttavia approfondire il tema, da un lato poiché la convenuta non ha contestato il dato fornito dall’istante, d’altro lato poiché sul tema in esame la giurisprudenza di questa Camera e quella della Camera civile dei reclami sono identiche.
2. Occorre in primo luogo rilevare che il Segretario assessore sembra partire dal presupposto che il contratto concluso dalle parti (v. doc. A) sia regolato dalla LAAgr. Detto presupposto non appare di per sé errato. Se è vero che il legale di AO 1 aveva contestato la natura del contratto (v. doc. E), è altrettanto vero che nel corso dell’udienza in Pretura entrambe le parti avevano convenuto che “trattasi di un terreno agricolo”, ciò che risulta sufficiente ai fini del presente giudizio nel senso che l’applicazione della LAAgr non appare certamente da escludere. A questo risultato si giunge inoltre alla luce del doc. A che fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di affitto agricolo, come pure del doc. B che dà atto dell’esistenza di una controprestazione. Rimangono beninteso riservati gli approfondimenti sul contratto che potranno emergere dall’istruttoria di causa. Si tratta quindi di stabilire se una vertenza concernente un terreno agricolo, oggetto di un contratto che perlomeno di primo acchito è sottoposto alla LAAgr, dev’essere sottoposta alla preventiva conciliazione del giudice ordinario (in casu il Segretario assessore) o dell’autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto.
3.
3.1. Stante quanto precede occorre rilevare che, in base a quanto prescrive l'art. 276a CO, la LAAgr si applica all'affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all'agricoltura in quanto preveda disposizioni speciali, mentre per il resto torna applicabile il Codice delle obbligazioni (a eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali). Giusta l'art. 47 LAAgr alle azioni civili si applicano le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, stabilisce che l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione (art. 3 CPC), come pure la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali è determinata dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC), salvo per quel che concerne l'obbligo per i Cantoni di istituire delle autorità paritetiche di conciliazione per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC) e in quelle concernenti la legge federale sulla parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC; cfr. Haldy in: Code de procédure civile commenté, 2011, art. 3, n. 5).
3.2. Per quanto concerne invece le controversie in materia di contratto di affitto agricolo, i Cantoni non hanno nessun obbligo di disporre di un'autorità paritetica di conciliazione e sono liberi di approntare la loro organizzazione giudiziaria, l'art. 200 cpv. 1 CPC non applicandosi all'affitto agricolo (Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. ediz., Art. 200 N 3; Alvarez/Peter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 200 N 4; Infanger, BSK ZPO, 2. ediz., Art. 200 N 2e). In virtù dell'art. 33 CPC per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa. Tale disposizione è applicabile anche all'affitto agricolo (Trezzini, CPC Comm, art. 33, pag. 59; Feller/Bloch in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. ediz., Art. 33 N 27).
3.3. A livello cantonale l'art. 23 della Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL 8.1.3.1) prevede che “le controversie relative al contratto d'affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile”. E siccome il Codice di diritto processuale civile svizzero dispone che per le controversie (come quella in esame) con un valore inferiore a fr. 100'000.- la procedura decisionale dev'essere sempre preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione (art. 197 e 199 cpv. 1 CPC), nel Cantone Ticino l'autorità di conciliazione per il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie con un valore litigioso superiore a fr. 5'000.- è di principio il Segretario assessore (art. 3 cpv. 1 LACPC, art. 35 cpv. 2 lett. a, 37 LOG).
In definitiva, la controversia che riguarda un contratto di affitto agricolo non rientra nella competenza speciale degli Uffici di conciliazione in materia di locazione ma in quella del Segretario assessore (rispettivamente del Giudice di pace a dipendenza del valore: art. 2 LACPC e 31 LOG).
Visto quanto precede a torto quindi il Segretario assessore ha negato la sua competenza. Giova per concludere osservare che egli neppure poteva riconoscere una competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione in virtù di un’interpretazione (a contrario) della sentenza 2 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 12.2008.121), da un lato poiché pronunciata sotto l’egida di normative processuali differenti, d’altro lato poiché dal considerando 8 di quel giudizio non si può dedurre che, essendo stata pure postulata - in via subordinata - una protrazione (nell’ipotesi di conferma della validità della contestata disdetta), insorga una competenza dei citati uffici.
4. Ciò posto, l’appello dev'essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio dell'incarto al Segretario assessore affinché convochi nuovamente le parti per il tentativo di concilazione (art. 202 segg. CPC).
Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si rinuncia al prelievo delle spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (art. 107 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 25 aprile 2016 di AP 1 è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Segretario assessore del Distretto di Riviera affinché proceda al tentativo di conciliazione.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricordo in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso.