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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.06.2016 12.2016.47

23. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,805 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Provvedimento cautelare - appello

Volltext

Incarto n. 12.2016.47

Lugano 23 giugno 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 26 aprile 2013 da

 AO 1 rappr. da RA 2   Comunione ereditaria fu J__________ __________  rappr. da RA 2  

contro

 AP 1  AP 2 tutti rappr. da RA 1  

con cui gli istanti hanno chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine di consegnare il quadro “__________” attribuito ad __________ al rappresentante della Pretura che lo avrebbe poi depositato presso un istituto bancario, in un’apposita cassetta di sicurezza, con costi a carico degli istanti, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 14 marzo 2016, ha sostanzialmente accolto facendo ordine ai convenuti di depositare il dipinto fino a diversa decisione presso la Banca __________, stabilendo che per ogni giorno di ritardo calcolato dall’undicesimo giorno successivo alla ricezione della decisione i convenuti sarebbero stati tenuti in solido a pagare una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno, prevedendo che i costi di trasporto e la relativa assicurazione dall’attuale luogo di deposito a __________ sarebbero stati a carico dei convenuti, prevedendo pure che i costi di deposito sarebbero invece stati a carico degli istanti (tenuti ad anticipare a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione della decisione fr. 10'000.-, pena la decadenza del provvedimento cautelare), obbligando altresì gli istanti a presentare entro 15 giorni dalla ricezione della decisione un contratto di assicurazione per il deposito dell’opera per la somma di fr. 3'600'000.- (pena la decadenza del provvedimento cautelare), il tutto assegnando agli istanti un termine fino al 2 giugno 2016 per presentare l’azione di merito (pena la decadenza del provvedimento cautelare);

appellanti i convenuti con reclamo 29 marzo 2016, con cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata di meglio precisare alcuni dispositivi della decisione pretorile, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli istanti con osservazioni (recte: risposta) 13 aprile 2016 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 21 aprile 2016 con cui il presidente di questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione della decisione cautelare;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                             1.  Con istanza 26 aprile 2013 la società del Liechtenstein AO 1, patrocinata dall’avv. AO 2, e la Comunione ereditaria fu J__________ __________, pure rappresentata dall’avv. AO 2, agente però questa volta nella sua qualità di esecutore testamentario della successione, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 e la società svizzera AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che a questi ultimi fosse fatto ordine di consegnare il quadro “__________” attribuito ad __________ al rappresentante della Pretura che lo avrebbe poi depositato presso un istituto bancario, in un’apposita cassetta di sicurezza, con costi a carico degli istanti, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP.

                                  I convenuti si sono integralmente opposti all’istanza.

                             2.  Con la decisione cautelare 14 marzo 2016 qui impugnata il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza, a suo dire promossa da AO 1 e dall’esecutore testamentario della successione avv. AO 2, facendo ordine ai convenuti di depositare il dipinto fino a diversa decisione presso la Banca __________ (dispositivo n. 1), stabilendo che per ogni giorno di ritardo calcolato dall’undicesimo giorno successivo alla ricezione della decisione i convenuti sarebbero stati tenuti in solido a pagare una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno (dispositivo n. 2), prevedendo che i costi di trasporto e la relativa assicurazione dall’attuale luogo di deposito a __________ sarebbero stati a carico dei convenuti (dispositivo n. 5), prevedendo pure che i costi di deposito sarebbero invece stati a carico degli istanti (tenuti ad anticipare a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione della decisione fr. 10'000.-, pena la decadenza del provvedimento cautelare) (dispositivo n. 3), obbligando altresì gli istanti a presentare entro 15 giorni dalla ricezione della decisione un contratto di assicurazione per il deposito dell’opera per la somma di fr. 3'600'000.- (pena la decadenza del provvedimento cautelare) (dispositivo n. 4), il tutto assegnando agli istanti un termine fino al 2 giugno 2016 per presentare l’azione di merito (pena la decadenza del provvedimento cautelare) (dispositivo n. 6) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere sempre in solido fr. 25'000.- agli istanti a titolo di ripetibili (dispositivo n. 7).

                             3.  Con il reclamo 29 marzo 2016 che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 13 aprile 2016, i convenuti hanno chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico, di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata di precisare i dispositivi n. 1, 2 e 4 della decisione pretorile come meglio si dirà più avanti, con protesta delle spese e delle ripetibili di primo e secondo grado.

                                  Con decisione 21 aprile 2016 il presidente di questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione del giudizio impugnato.

                             4.  I convenuti, preso atto dei rimedi giuridici indicati in calce alla decisione pretorile, hanno qui impugnato quella pronuncia con un reclamo, presentato nel termine di 10 giorni dal ricevimento di quell’atto. In realtà, atteso che il querelato giudizio costituiva una decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari attinente una controversia patrimoniale con un valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione, di almeno fr. 10'000.- (il valore del dipinto oggetto dei provvedimenti cautelari è in effetti stato quantificato dal Pretore, senza per altro che le parti abbiano avuto da ridire in questa sede, in fr. 3'600'000.-), esso avrebbe dovuto essere impugnato mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per gli istanti, che del resto nulla hanno eccepito, nulla ostando in effetti a che il reclamo sia “convertito” in appello, di cui per altro adempie tutte le condizioni formali (cfr. TF 7 novembre 2013 4A_137/2013 consid. 7.1; II CCA 8 marzo 2013 inc. n. 12.2013.14, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116, 17 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.164, 17 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.187).

                             5.  Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).

                                  La dottrina e la giurisprudenza ne hanno dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n. 12.2012.38, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.162, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48, 22 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.84).

                             6.  Nel querelato giudizio il Pretore ha innanzitutto considerato non verosimile che gli istanti fossero divenuti proprietari del dipinto in questione, e dunque potessero vantare una pretesa reale alla consegna dello stesso tutelabile in via cautelare, a seguito dell’avvenuto pagamento del prezzo di fr. 360'000.- indicato nel contratto di compravendita 13 febbraio 2007 di cui al doc. B, e ciò in quanto il prezzo effettivamente concordato, come del resto risultava pure dalla “vertrauliche Vereinbarung” del 9 marzo 2007 (doc. D), era quello di € 3'000'000.- riportato nel contratto di compravendita di pari data di cui al doc. 8, non del tutto pagato (fermo restando che in base agli accordi il passaggio di proprietà sarebbe avvenuto solo previo pagamento dell’intero prezzo).

                                  Il giudice di prime cure ha tuttavia ritenuto verosimile che quest’ultimo contratto fosse tuttora in vigore, non essendo risultato che lo stesso fosse stato disdetto e non risultando che alla fine del termine concordato per ridiscutere il prezzo (verso fine 2008) le parti avessero avviato trattative a proposito della vendita o del prezzo, esse avendo anzi continuato a comportarsi come se l’accordo fosse ancora valido e a collaborare in vista della rivendita dell’opera (inviata a Londra per una perizia e successivamente ritrasferita in un deposito blindato presso la ditta B__________ __________). Egli ha pertanto ritenuto che con quel contratto fosse stata resa verosimile l’esistenza di una pretesa obbligatoria alla consegna dell’opera tutelabile in via cautelare. Esaminando poi la questione a sapere se gli istanti corressero il rischio di subire un danno difficilmente riparabile nel caso in cui l’opera fosse rimasta nelle mani dei convenuti tale da imporre l’adozione dei provvedimenti cautelari richiesti, il primo giudice, preso atto da una parte che i convenuti, pur non sembrando finora aver compiuto atti di disposizione sull’opera, persistevano nel sostenere che l’opera apparteneva loro e a rifiutarne il deposito presso terzi, e che dall’altra i rapporti tra le parti apparivano vieppiù difficili a seguito della richiesta di restituzione di un mutuo di fr. 740'000.- presentata dagli istanti, ha in sostanza concluso per l’affermativa, rilevando che la vendita a terzi non era da escludere e avrebbe implicato per gli istanti l’impossibilità di far valere la pretesa contrattuale e il pericolo di subire un ingente danno per l’impossibilità di rivendere l’opera.

                                  Il Pretore, ammessa implicitamente la legittimazione attiva di AO 1, firmataria del contratto di cui al doc. 8 e della “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D), ha infine pure respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’esecutore testamentario della successione fu J__________ __________ avv. AO 2: in effetti benché con scritto 23 marzo 2015 (doc. RR) gli organi del trust avessero preteso che l’opera appartenesse a quella entità giuridica e non agli eredi di J__________ __________, nel testo della “vertrauliche Vereinbarung” quest’ultimo era stato designato come “tatsächlicher Käufer” e di conseguenza non si poteva escludere che egli si identificasse con il trust stesso.

                             7.  Con la prima censura d’appello i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver riconosciuto all’avv. AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, la legittimazione attiva nella presente fattispecie: essi hanno in particolare rilevato che la causa era stata inizialmente promossa dalla Comunione ereditaria fu J__________ __________ rappresentata dall’avv. AO 2 in qualità di esecutore testamentario e non invece da quest’ultimo personalmente; hanno evidenziato che nemmeno si conosceva in modo certo ed ufficiale la composizione della Comunione ereditaria; hanno aggiunto che l’avv. AO 2 neppure era al beneficio di un valido certificato di esecutore testamentario, l’attestazione 8 febbraio 2013 (doc. P), oltretutto erronea nella misura in cui non menzionava l’esistenza - pacifica - di un testamento pubblico, non potendo essere intesa in tal senso; ed hanno in ogni caso contestato che J__________ __________, che non aveva firmato a titolo personale il contratto di cui al doc. 8, potesse identificarsi con il trust stesso sulla base del contenuto della “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D) e con ciò pretendere l’adozione dei provvedimenti cautelari in parola.

                                  Dovendosi già accogliere - come meglio si dirà qui di seguito - quest’ultima censura, non è necessario esprimersi sulle altre.

                                  Il solo fatto che nella “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D) J__________ __________, che aveva firmato l’atto in rappresentanza dell’ “offizieller “Käufer”” AO 1, fosse stato designato come “tatsächlicher Käufer” non basta in effetti per ritenere verosimile (e non solo - come preteso dal Pretore - per non escluderlo, ciò che di per sé non sarebbe ancora sufficiente per consentire l’adozione dei provvedimenti cautelari a suo favore) che egli si identificasse con il trust stesso. In realtà dal punto 4 dell’accordo (secondo cui “wird bei einem Wiederverkauf des “__________” durch die “Treuhand” nach Abzug von Spesen und Provisionen Dritter und eines 3% igen Honorars für die “Treuhand” beim Wiederverkauf des “__________” mehr als 3'000'000.- Euro erlöst, so steht von der verbleibenden Erlössumme jeweils die Hälfte dem “Verkäufer” und der “Treuhand” (zugunsten Herrn J__________ __________ als tatsächlicher “Käufer”) zu”) si evince unicamente che l’eventuale quota di utile del 50% spettante al trust in caso di rivendita dell’opera ad un prezzo superiore a € 3'000'000.- sarebbe andata internamente a favore di J__________ __________ per il suo fattivo intervento in una tale vendita (senza per altro che un’analoga indicazione fosse stata prevista per il caso di ottenimento di un prezzo inferiore a € 3'000'000.-), mentre nulla risulta in merito al fatto che il trust fosse un mero “paravento giuridico” di quest’ultimo. E in ogni caso gli organi del trust avevano dichiarato che gli attivi di quell’entità giuridica, pure utilizzati per l’acquisto del quadro (doc. GG), mai erano appartenuti a J__________ __________ personalmente (doc. RR). Le circostanze indicate dal Pretore, cui gli istanti non ne hanno aggiunte altre in questa sede, sono in definitiva ben lungi dal far apparire verosimile che quest’ultimo si identificasse con il trust stesso e potesse così vantare un diritto obbligatorio alla consegna del dipinto in base al doc. 8.

                             8.  I convenuti hanno in seguito contestato al Pretore di non aver provveduto a sanzionare il manifesto conflitto di interessi in cui era venuto a trovarsi l’avv. AO 2, che agiva da un lato quale esecutore testamentario della successione fu J__________ __________ e dall’altro quale patrocinatore di AO 1 nonostante dallo scritto di cui al doc. RR risultava chiaramente che quelle parti si trovavano su posizioni diametralmente opposte sulla questione della titolarità dei diritti sul dipinto. Il rilievo è in realtà infondato. Nonostante sia vero che quelle due parti pretendevano di essere ciascuna l’esclusiva titolare dei diritti sul dipinto qui litigioso, è in effetti incontestabile che esse in questa procedura hanno per un momento lasciato da parte ogni loro divergenza d’opinione sul tema e si sono invece “coalizzate” per ottenere l’adozione delle misure cautelari nei confronti dei convenuti (cfr. doc. GG). Non essendo in presenza di un conflitto di interessi, non vi è pertanto motivo per non ammettere che le stesse possano essere qui rappresentate o patrocinate dal medesimo legale.

                             9.  I convenuti hanno pure censurato siccome errato l’accertamento pretorile secondo cui le parti avrebbero continuato a comportarsi come se l’accordo di cui al doc. 8 fosse ancora valido e a collaborare in vista della rivendita dell’opera (inviata a Londra per una perizia e successivamente ritrasferita in un deposito blindato presso la ditta B__________ __________), aggiungendo poi che l’esistenza della presente controversia tra le parti e l’inoltro di una procedura giudiziaria volta al recupero di un mutuo di fr. 740'000.- dimostravano la chiara volontà degli istanti di ritenere conclusi tutti gli accordi tra le parti, tra cui il contratto di cui al doc. 8; parimenti censurata era così la conclusione del Pretore secondo cui in base a quel contratto era stata resa verosimile l’esistenza di una pretesa obbligatoria alla consegna dell’opera tutelabile in via cautelare. La censura deve essere disattesa.

                                  In questa sede i convenuti, venendo meno all’obbligo di motivazione a loro incombente (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno in effetti censurato l’assunto pretorile secondo cui era stato reso verosimile che quest’ultimo contratto non fosse stato disdetto e non era risultato che alla fine del termine concordato per ridiscutere il prezzo (verso fine 2008) le parti avessero avviato trattative a proposito della vendita o del prezzo, essi essendosi limitati a censurare, oltretutto a torto (cfr. la “request and offer for a credit agreement” formulata nel luglio 2011 all’indirizzo di terzi da AO 1 [doc. 3 prodotto dai convenuti], con per altro la relativa ammissione dei convenuti in merito al fatto che gli istanti stavano a quel momento agendo per loro a titolo fiduciario [lettera 3 maggio 2013 p. 2], rispettivamente l’ulteriore coinvolgimento degli istanti nelle trattative intavolate con altri interessati nel marzo 2012, risultante dal doc. QQ e ulteriormente confermato dagli stessi convenuti [complemento della duplica 30 marzo 2015 p. 12 seg. e soprattutto p. 14], sicché la questione a sapere se l’invio del dipinto a Londra nel febbraio 2008 per una perizia e il suo successivo trasferimento nel maggio 2011 in un deposito blindato presso la ditta B__________ __________ sia avvenuto ad opera degli istanti o dei convenuti può anche rimanere indecisa), l’ulteriore argomento secondo cui esse avevano anzi continuato a comportarsi come se l’accordo fosse ancora valido e a collaborare in vista della rivendita dell’opera.

                                  È vero che essi hanno qui aggiunto che l’esistenza della presente controversia tra le parti e l’inoltro di una procedura giudiziaria volta al recupero di un mutuo di fr. 740'000.dimostrerebbero la chiara volontà degli istanti di ritenere conclusi tutti gli accordi tra le parti, tra cui il contratto di cui al doc. 8, sennonché quanto evocato non è idoneo a sconfessare la diversa conclusione pretorile secondo cui era invece verosimile che quel contratto fosse tuttora in vigore: innanzitutto quelle circostanze sono state invocate a sostegno del loro buon diritto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); non si vede del resto come si possa ritenere che l’inoltro di questa procedura, volta a far depositare il dipinto presso terzi in vista dell’inoltro della causa di merito finalizzata alla riconsegna dello stesso, possa indiziare la mancanza di volontà degli istanti di prevalersi delle prerogative contenute nel doc. 8, tutt’altro; nemmeno il fatto che gli istanti abbiano inoltrato una procedura giudiziaria volta al recupero di un mutuo di fr. 740'000.-, che in base alla “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D) avrebbe potuto essere compensato in caso di rivendita del dipinto (“das … gegebene Gesamtdarlehen von 740'000.- SFR … kann von der “Treuhand” im Wiederverkaufsfalle mit dem dem “Verkäufer” zustehenden Verkaufserlös verrechnet werden”), può essere ragionevolmente inteso nel senso che gli istanti ritenessero ormai terminato quell’accordo, il tenore della “Vereinbarung” non escludendo affatto che quella somma potesse essere recuperata anche in altri modi.

                           10.  Come detto, il Pretore, preso atto da una parte che i convenuti, pur non sembrando finora aver compiuto atti di disposizione sull’opera, persistevano nel sostenere che la stessa apparteneva loro e a rifiutarne il deposito presso terzi, e che dall’altra i rapporti tra le parti apparivano vieppiù difficili a seguito della richiesta di restituzione di un mutuo di fr. 740'000.- presentata dagli istanti, aveva ritenuto che questi ultimi corressero il rischio di subire un danno difficilmente riparabile nel caso in cui l’opera fosse restata nelle mani dei convenuti, rilevando che la vendita a terzi non era da escludere e avrebbe implicato per gli istanti l’impossibilità di far valere la pretesa contrattuale e il pericolo di subire un ingente danno per l’impossibilità di rivendere l’opera.

                                  A fronte di questa circostanziata argomentazione, in questa sede i convenuti si sono limitati a censurare come errato il fatto che essi avessero persistito a rifiutare il deposito dell’opera presso terzi. Ora, a parte il fatto che la contestazione di questo solo aspetto non è ancora sufficiente a sconfessare la conclusione che il Pretore aveva poi tratto da tutte le altre circostanze appena menzionate, si osserva che la stessa è comunque incontestabilmente infondata. Con decisione supercautelare 29 aprile 2013 il Pretore aveva in effetti ordinato ai convenuti di consegnare immediatamente alla Pretura il dipinto in questione. Nonostante sia vero che costoro a più riprese si siano detti disposti ad adempiere a questo ordine previo il chiarimento da parte del giudice di tutta una serie di aspetti (cfr. lettera 3 maggio 2013 e complemento istanza di cauzione 22 maggio 2013), che nel corso dell’udienza del 22 maggio 2013 le parti abbiano concordato di prendere visione dell’opera quello stesso giorno presso AP 2 per permettere alla parte istante di sincerarsi del luogo in cui la stessa era allora depositata (verbale di udienza p. 2) e che ad un certo punto, dopo vari incontri tra le parti, gli istanti abbiano dichiarato di non essere contrari a che il quadro rimanesse per il momento nel caveau presso AP 2 (cfr. lettera 18 luglio 2013), è però altrettanto vero che l’ordine supercautelare, immediatamente esecutivo (a prescindere dal buon fondamento o meno dei postulati chiarimenti), non è mai stato formalmente revocato e ciononostante non è mai stato adempiuto dai convenuti.

                           11.  Per il caso, qui verificatosi, di conferma del giudizio che ammetteva il provvedimento cautelare volto al deposito del dipinto presso terzi, i convenuti hanno chiesto in via subordinata di modificare alcuni dei dispositivi pretorili, da loro ritenuti poco chiari e lacunosi, e meglio nel senso di precisare: con riferimento al dispositivo n. 1, l’indirizzo e la precisa localizzazione dello stabile __________ della Banca __________ presso cui doveva avvenire il deposito (__________, __________, __________ o altro), il nome e il cognome del funzionario di banca a cui ci si doveva rivolgere per la consegna, il nome del titolare della relazione bancaria e dunque del deposito in cui doveva avvenire il deposito, il nome, il cognome e la qualifica della persona incaricata di verificare la conformità e lo stato di conservazione dell’opera da consegnare e della sua cornice nonché l’adeguatezza del suo imballaggio, l’indicazione del tenore della ricevuta che doveva essere rilasciata ai depositanti a nome delle persone che la dovevano sottoscrivere; con riferimento al dispositivo n. 2, l’indicazione che la multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno decorreva unicamente dall’undicesimo giorno dalla ricezione della comunicazione da parte della Pretura che le controparti avevano adempiuto compiutamente a tutti gli obblighi che erano stati loro imposti; con riferimento al dispositivo n. 4, il nome e il cognome, rispettivamente la ragione sociale dei beneficiari della polizza assicurativa (ossia quali delle parti in causa oppure la Pretura), l’indicazione che la polizza doveva durare sino alla crescita in giudicato della causa di merito, l’indicazione che la polizza doveva contenere una clausola che prevedeva l’avviso automatico ed immediato alla Pretura qualora le parti obbligate non avessero pagato tempestivamente i premi, l’indicazione che il provvedimento cautelare decadeva non solo qualora non venisse fornita la prova della assicurazione nel termine di 15 giorni ma anche nel caso di ritardo nel pagamento dei successivi premi. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la diversa formulazione dei dispositivi n. 1, 2 e 4 adottata dal Pretore sarebbe errata e con ciò da riformare. Il solo fatto che essi abbiano affermato di ritenere poco chiari e lacunosi quei dispositivi e abbiano così instato per una loro precisazione non è a sua volta sufficiente, dato che essi non hanno illustrato (salvo quanto si dirà qui di seguito con riferimento alla polizza assicurativa) i motivi alla base delle loro critiche, poco importando se le precisazioni ora postulate (perlopiù riguardanti mere questioni di dettaglio) potessero essere utili o anche opportune. Contrariamente a quanto preteso nel gravame non è invece vero che la formulazione del dispositivo pretorile n. 4 avrebbe già indotto i convenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa a favore degli eredi di J__________ __________ nonostante costoro non fossero legittimati attivamente: il dispositivo pretorile non prevedeva in effetti che la polizza fosse allestita a favore di costoro.

                           12.  I convenuti hanno infine ritenuto “assai difficile da comprendere”, ponendosi pure alcune domande lasciate senza risposta, le ragioni che avevano indotto il Pretore a rifiutare di subordinare l’emanazione dei provvedimenti cautelari alla presentazione di una garanzia di fr. 1'400'000.- a carico degli istanti: in assenza di una critica puntuale dell’argomentazione resa dal Pretore sul tema, ciò non costituisce ancora una valida censura d’appello. Non essendo poi neppure stato preteso che, in riforma del giudizio pretorile (di cui era stato chiesto solo l’annullamento), una tale garanzia dovesse essere concessa da parte di questa Camera, il rilievo dev’essere dichiarato irricevibile.

                           13.  In definitiva, l’appello può pertanto essere accolto solo parzialmente e meglio nella misura in cui all’avv. AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, andava negata la legittimazione attiva, ciò che implica di riformare di conseguenza i dispositivi pretorili n. 3, 4, 6 e 7. Quanto al dispositivo n. 6, avente per oggetto il termine del 2 giugno 2016 per l’inoltro della causa di merito, lo stesso deve pure essere modificato nel senso che quel termine, nel frattempo trascorso (senza alcun effetto pratico, dato che al gravame era stato concesso l’effetto sospensivo), viene ora riagendato al 30 agosto 2016.

                                  Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'600'000.-, seguono di principio la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che a questo proposito si è pure tenuto conto del fatto che entrambe le parti istanti erano state rappresentate dal medesimo legale, il quale nell’occasione neppure aveva provveduto ad allestire allegati separati per ciascuna di esse, e che il tema della legittimazione attiva dell’esecutore testamentario (che aveva poi comportato la soccombenza della Comunione ereditaria fu J__________ __________) aveva comportato un dispendio di lavoro tutto sommato contenuto, ciò che giustificava una ripartizione delle spese e delle ripetibili tra le parti sulla base di considerazioni equitative (art. 107 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 seg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

                              I.  Il reclamo (recte: appello) 29 marzo 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

                                  Di conseguenza la decisione 14 marzo 2016 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

                                   1.     (invariato)

                                         2.     (invariato)

                                         3.     I costi di deposito presso la Banca __________ sono a carico dell’istante AO 1, __________, che verserà a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione l’importo di fr. 10'000.- a titolo di anticipo sul conto della Pretura di Locarno-Campagna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento della somma entro il termine, questo provvedimento cautelare decade.

                                         4.     L’istante AO 1, __________, è tenuto a presentare entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione un contratto d’assicurazione per il deposito dell’opera per l’importo di fr. 3'600'000.-, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare decade.

                                         5.     (invariato)

                                         6.     All’istante AO 1, __________, è assegnato un termine fino al 30 agosto 2016 per presentare l’azione di merito, tendente al riconoscimento della proprietà dell’opera o alla consegna dell’opera, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare decade.

                                         7.     La tassa di giustizia di fr. 15’000.-, da anticipare dagli istanti in solido, è a carico dall’istante avv. AO 2, __________, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, per 1/4 e per 3/4 è a carico dei convenuti in solido. L’istante avv. AO 2, __________, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, rifonderà ai convenuti fr. 12'500.- per ripetibili. I convenuti rifonderanno in solido all’istante AO 1, __________, fr. 25'000.- per ripetibili.

                                         8.     (invariato)

                             II.  Le spese processuali di fr. 15’000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato avv. AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________. L’appellato avv. AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, rifonderà agli appellanti fr. 6’250.- per ripetibili. Gli appellanti rifonderanno in solido all’appellato AO 1 fr. 12’500.per ripetibili.

                            III.  Notificazione:

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2016.47 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.06.2016 12.2016.47 — Swissrulings