Incarto n. 12.2016.42
Lugano 18 maggio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Balerna e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 18 marzo 2015 da
AO 1 rappr. dall' RA 2
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
con la quale l’attore ha postulato l’accertamento di un credito verso il convenuto di fr. 239'054.oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2014, con conseguente condanna al pagamento del medesimo importo a convalida del sequestro di cui al decreto SO.2014.765 della Pretura di Locarno Campagna e al verbale di sequestro dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno del 2 settembre 2014, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno del 15 settembre 2014; con protesta di tasse e spese e ripetibili, comprese quelle relative alla procedura di conciliazione;
domanda avversata da convenuto, che ha chiesto la reiezione integrale della petizione con conseguente conferma dell’opposizione al precetto esecutivo e annullamento del sequestro, e che il Pretore, con giudizio 3 febbraio 2016, ha accolto riconoscendo integralmente il credito vantato dell’attore e rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno del 15 settembre;
appellante il convenuto che con atto di appello 7 marzo 2016 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con conferma dell’opposizione e annullamento del sequestro suddette, con protesta di tasse e spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore, con risposta 13 aprile 2016, chiede di respingere l’appello nella misura in cui è ammissibile, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 10 dicembre 2010 il notaio AO 1 ha rogato l’atto pubblico di compravendita, con cui AP 1 ha venduto a __________ M__________ e __________ C__________ la PPP __________ del mapp. __________ di M__________ per il prezzo di fr. 670'000.-. Al momento della sottoscrizione l’importo era già depositato sul conto clienti dell’attore (doc. C, inc. CM 2014.238 della Pretura di Locarno Campagna, di seguito CM). Secondo la clausola n. 2 del rogito, prima di procedere al versamento del saldo al venditore il notaio doveva estinguere il debito ipotecario di fr. 255'000.- presso C__________ B__________, trattenere e pagare fr. 502.20 per imposte arretrate del convenuto, fr. 25'000.- per debiti del convenuto verso la comunione dei comproprietari garantiti da ipoteche legali provvisorie, fr. 30'000.- a garanzia della tassa sull’utile immobiliare, fr. 3'000.- per onorari e spese notarili, fr. 36'046.- per l’onorario della mediazione di vendita, fr. 9'397.80 ad estinzione di altri debiti del convenuto, fr. 10'000.- a saldo del prezzo di cessione di un parcheggio e trattenere fr. 30'000.- in garanzia del corretto adempimento da parte del venditore di tutte le obbligazioni a suo carico come da punto 4 del rogito. Tutte queste operazioni sono state svolte dall’attore (doc. D e doc. E CM), con la precisazione che per estinguere i debiti garantiti da ipoteca legale egli ha versato fr. 20'186.- dei fr. 25'000.- trattenuti a tale titolo (doc. E7 CM), per la tassa sull’utile immobiliare ha pagato fr. 14'341.- (doc. E9 CM), per la mediazione immobiliare ha versato fr. 40'605.pari all’importo della mercede indicato nel rogito e a due altre fatture (doc. E4 CM), e per estinguere i debiti, oltre a quelli indicati nel rogito per fr. 9'397.80, ha pagato altre due fatture di fr. 540.- e fr. 652.30 (doc. E9 CM e E10 CM). L’attore ha anche effettuato, su richiesta del convenuto (doc. E11 CM), due altri pagamenti di rispettivamente fr. 5'000.- e fr. 7'000.- (doc. E5 CM).
Il notaio AO 1 ha versato a AP 1 il 22 dicembre 2010 fr. 239'054.- (doc. E5 CM, doc. E12 CM) sul conto della C__________ B__________ e fr. 20'000.- sul conto corrente postale a lui intestati (doc. E5 CM, doc. E11 CM), e ancora sullo stesso conto della C__________ B__________ il 24 febbraio 2011 fr. 273'868.- (doc. E8 CM, doc. E12 CM) e il 12 dicembre 2011 fr. 14'466.60 (doc. E10 CM, doc E 12 CM). In sintesi, l’attore ha effettuato pagamenti a terzi per fr. 361'665.40 e ha versato al convenuto fr. 547'388.60, per un totale di uscite dal suo conto clienti di fr. 909'054.--, a fronte dei fr. 670'000.- depositati presso lo stesso quale provento della vendita dell’appartamento di M__________.
B. Il 26 agosto 2014 il notaio AO 1, accortosi di avere effettuato a favore di AP 1 un versamento di fr. 239'053.40 superiore a quanto gli spettava, dedotti dall’importo ricavato dalla vendita i pagamenti concordati, ha richiesto a quest'ultimo la rifusione dell'eccedenza (doc. F CM). Il 1° settembre 2014, vantando il predetto credito ha anche ottenuto il sequestro del foglio di PPP n. __________ del mapp. __________ di __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. 13, di proprietà di AP 1, in applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF. A convalida del sequestro, il 15 settembre successivo egli ha fatto spiccare contro il convenuto dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno il precetto esecutivo n. __________, avverso il quale l'escusso ha interposto opposizione.
C.
a. Il 22 dicembre 2014 il notaio AO 1 ha promosso un’istanza di conciliazione, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 239'053.40 contro di lui vantato, a convalida del sequestro del 1° settembre 2014, e il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. La procedura si è conclusa con il rilascio dell’autorizzazione ad agire in giudizio il 15 marzo 2015 (doc. A), cui l’attore ha dato seguito inoltrando la petizione in esame mediante la quale, dopo aver esposto le circostanze di fatto dell’errore in cui è incorso, ha sottoposto a giudizio le medesime richieste.
b. Con risposta 20 maggio 2015 il convenuto si è opposto alla richiesta attorea, sostenendo che il rimborso era stato richiesto tardivamente e che nel frattempo, non essendosi accorto del versamento sul suo conto, dopo avere estinto i suoi debiti, ha continuato a prelevare in buona fede delle somme per il suo sostentamento.
c. In replica l’attore ha contestato l’eccezione di prescrizione della sua pretesa e la sussistenza della buona fede da parte del convenuto.
d. Il convenuto non ha prodotto alcuna duplica.
e. Sentite le parti all’udienza di prime arringhe e assunte le audizioni testimoniali, le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi riconfermandosi nelle rispettive richieste.
D. Con decisione 3 febbraio 2016 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo un credito a favore del notaio AO 1 di fr. 239'054.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2014 e per questo importo ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno del 15 settembre 2014. Il primo giudice ha posto a carico del convenuto la tassa di giustizia, di fr. 2'000.-, le spese, di fr. 200.-, e le ripetibili, di fr. 16'000.-, dell’azione di merito, così come la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, di fr. 2'000.-. Il Pretore ha ammesso la sussistenza di una pretesa per indebito arricchimento dell’attore e ha negato che fosse intervenuta la prescrizione del credito, così come non ha ammesso che il convenuto non fosse tenuto alla restituzione del denaro perché lo aveva utilizzato in buona fede.
Considerato
in diritto: 1. La dottrina e la giurisprudenza richiedono che l’appellante si confronti criticamente con la decisione impugnata e spieghi per quali ragioni di fatto e motivi di diritto sarebbe errata e da riformare
(decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). Nella fattispecie, l'appellante non si confronta criticamente con le argomentazioni del Pretore, ma si limita a proporre una sua interpretazione dei fatti. L'appello risulta pertanto, in larga misura irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), salvo per quanto verrà esaminato nel seguito.
2.
2.1. L’appellante sostiene che il Pretore ha accertato i fatti in modo parziale, perché a suo parere l’attore sarebbe già stato a conoscenza della situazione finanziaria e dello stato dei versamenti il 12 dicembre 2011. Questa circostanza risulterebbe dal doc. 1 da lui prodotto, con l’indicazione della causale dell’ultimo versamento ricevuto dal notaio e indicante “saldo compravendita M__________”. Per questo motivo, allorquando l’attore ha avanzato la pretesa di ripetizione dell’indebito versato, questa era già prescritta. L’appellante sostiene che già il giorno 12 dicembre 2011, con una tenuta contabile regolare che avrebbe dovuto essere prodotta agli atti (che lui peraltro non ha mai richiesto prima, nemmeno in edizione) e l’avvenuta “segnalazione” della fine della pratica a livello di pagamenti, l’attore “conosceva (o avrebbe dovuto conoscere)" (cfr. atto IX, pag. 3, punto 3 seg.) di aver versato un importo eccessivo rispetto al saldo rimasto, dedotti dal ricavato della vendita i pagamenti che doveva eseguire.
2.2. Nelle comparse di prima sede, eccependo l’intervenuta prescrizione della pretesa della controparte, l'appellante aveva affermato che il termine dovesse essere calcolato a partire dal 3°-5° giorno del mese successivo all’addebito dell’importo di fr. 273'868.- al momento della recezione dell’estratto conto cartaceo o subordinatamente dai primi mesi dell’anno 2012 (cfr. atto II, pag. 2, ad 1). Secondo gli atti il versamento di detto importo è avvenuto il 24 febbraio 2011 (doc. E8 CM). Nelle conclusioni l'appellante ha esposto genericamente che l’attore “avrebbe dovuto accorgersi dell’eccessivo versamento già nei mesi seguenti dall’estratto conto bancario e/o dal controllo contabile necessario per l’attività e dunque essere a conoscenza da anni” (cfr. atto VII, pag. 3, punto 1). In appello il ricorrente propone una terza versione dei fatti, affermando che il 12 dicembre 2011 costituiva la data a partire dalla quale si doveva calcolare il termine di prescrizione e appoggiandosi inoltre, senza il benché minimo riscontro agli atti, alla "segnalazione" della fine della pratica (peraltro non è dato di sapere a chi, dove, e quando). I riferimenti ad alcune affermazioni della teste M__________, estrapolate dall’appellante senza alcuna concludenza probatoria, nulla portano a riguardo di questa tesi. La censura è quindi irricevibile, visto che la circostanza è stata addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
3. L’appellante riprende ancora, come aveva già sostenuto nella risposta, che la data del 24 febbraio 2011 costituiva il momento a partire dal quale l’attore “avrebbe dovuto rendersi conto che a parte venditrice era stato versato un importo eccessivo a seguito della compravendita” (cfr. atto IX, pag. 4, punto 5). L’affermazione, priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, non rappresenta una valida motivazione e nemmeno mette in discussione i rilievi del Pretore.
4. L’appellante afferma che la teste M__________ “ha ammesso che lo studio notarile era a conoscenza del saldo negativo (ovvero eccessivo versamento), ma non l’ha comunicato”. Questa affermazione non trova alcun riscontro nella citata testimonianza. Anzi, la teste ha inequivocabilmente riferito che solamente nell’agosto 2014 è stato scoperto l’eccessivo versamento in favore dell’appellante e che l’errore fosse da ricondurre alla mancata contabilizzazione nella scheda del cliente del versamento fatto il 22 dicembre 2010.
5. L’appellante assume che determinante per stabilire l’inizio della prescrizione è “il momento in cui il notaio, usando l’attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione” ed enumera, per l’ennesima volta, le due possibili date, cioè febbraio 2011 e dicembre 2011. Questa tesi è tuttavia in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza, citate dal Pretore, secondo cui l’inizio del termine di cui all’art. 67 cpv. 1 CO non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito, facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze, bensì al momento in cui se ne è effettivamente accorto (DTF 129 III 506 consid. 3.4). L’opinione del ricorrente non può essere condivisa perché, come stabilito dal Tribunale federale, in materia di prescrizione né l’art. 60 CO né l’art. 67 CO equiparano l’ignoranza colposa alla conoscenza, diversamente da quanto stabilisce per l’errore l’art. 26 CO. Questa differenza si giustifica con il fatto che, interpretando in senso restrittivo le norme sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione, si renderebbe eccessivamente ardua, per il danneggiato, la possibilità di esigere sia la riparazione di un danno causato da atto illecito (art. 41 CO) sia la retrocessione di un trapasso patrimoniale indebito (art. 62 CO). Secondo costante giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo comincia a decorrere una volta che il creditore ha conosciuto l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99 consid. 1c e rinvii).
6. Ne consegue che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere integralmente respinto ed il giudizio di prime cure confermato (art. 318 cpv. 1 let. a CPC). Le spese processuali fissate in applicazione degli art. 7 e 13 LTG sulla base di un valore litigioso di fr. 239'054.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, sono poste a carico dell’appellante, che è inoltre tenuto a rifondere alla controparte congrue ripetibili (art. 11 Rtar).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide
I. L’appello 7 marzo 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna (inc. OR.2015.9) è confermata.
II. La tassa di giustizia e le spese di appello, di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all'appellato fr. 6’000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).