Incarto n. 12.2016.207
Lugano 11 febbraio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.241 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 dicembre 2014 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 67'667.- oltre interessi dal 1° maggio 2014 a titolo di ore straordinarie e supplementari non retribuite;
domanda alla quale si è opposta la convenuta che con istanza 15 giugno 2016 ha pure postulato la produzione di nuovi mezzi di prova;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 10 novembre 2016 con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 64'414.40 oltre interessi e respinto l’istanza della convenuta volta all’assunzione di nuovi mezzi di prova;
appellante la convenuta con atto di appello 12 dicembre 2016, con cui ha chiesto la sospensione della procedura di secondo grado ai sensi dell’art. 126 CPC nonché, in via principale, l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore previo accoglimento dell’istanza 15 giugno 2016 e, in via subordinata, la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5 febbraio 2017 l’attore ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado;
richiamata la decisione 21 febbraio 2017 con cui il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello fino all’avvenuta decisione definitiva sulla denuncia penale 18 novembre 2016 di AP 1 nei confronti del convenuto;
preso atto della decisione processuale ordinatoria 4 dicembre 2019 con cui è stata riattivata la procedura di appello di cui al presente incarto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. A partire dal 1° marzo 2012 AO 1 è stato assunto dalla AP 1 (società attiva nella consulenza e messa a disposizione di servizi relativi all’organizzazione di imprese, in particolare nel settore bancario) in qualità di vice direttore, capo del back office, con un salario annuo lordo di fr. 130'000.- per 42 ore settimanali. Il contratto di lavoro prevedeva che le ore supplementari sarebbero state compensate soltanto in determinati casi (doc. A).
B. Il 21 febbraio 2014 AP 1 ha disdetto ordinariamente il contratto di lavoro con effetto al 30 aprile 2014 ed ha esonerato AO 1 dal prestare lavoro (doc. B). Con scritto 22 giugno 2014 il dipendente ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di un numero importante di ore di lavoro straordinarie (doc. E), a cui quest’ultima non ha dato seguito.
C. Con petizione 8 dicembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio __________ (ora: AP 1) innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 67'667.-, oltre interessi. L’attore ha fondato la sua pretesa sulle registrazioni delle ore lavorative nel programma “time-sheet” aziendale, da lui stesso compilato elettronicamente e prodotto in causa (doc. I), da cui ha estratto i dati delle tabelle riguardanti le ore supplementari e straordinarie (doc. H, L, M).
D. Con risposta 27 febbraio 2015 la datrice di lavoro si è integralmente opposta alla petizione, contestando lo svolgimento di ore straordinarie e supplementari da parte dell’attore e la fedefacenza del programma di registrazione “time-sheet” e delle tabelle prodotti in causa dal dipendente (doc. H, I, L) e rilevando come ad ogni modo le parti avessero pattuito che le stesse non sarebbero state remunerate, stante la posizione di quadro all’interno della società del attore.
E. Al termine dell’istruttoria la datrice di lavoro, con istanza 15 giugno 2016, ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova (documenti attestanti l’asserita manipolazione dei dati, nuovo interrogatorio del convenuto, perizia tecnica), allo scopo di determinare la data in cui sono state inserite dall’attore le registrazioni delle ore di lavoro nel programma informatico “time-sheet”. A suo dire infatti, le registrazioni sarebbero state modificate dal dipendente dopo la notifica della disdetta del rapporto di lavoro, aggiungendovi delle ore lavorative in realtà mai eseguite.
Nei rispettivi allegati conclusivi del 14 e 15 giugno 2016 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e argomentazioni.
F. Con sentenza 10 novembre 2016, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la datrice di lavoro a pagare al dipendente fr. 64'414.40, oltre interessi, e ha respinto l’istanza 15 giugno 2016 di assunzione di nuovi mezzi di prova, caricando le spese processuali alla datrice di lavoro, con l’obbligo di rifondere fr. 6'500.- al dipendente a titolo di ripetibili.
G. Il 18 novembre 2016 la AP 1 ha presentato una denuncia penale nei confronti di AO 1, per i titoli di truffa e di falsità in documenti, con riferimento alle registrazioni da lui effettuate nel programma informatico “time-sheet” e alle tabelle prodotte nella presente causa civile.
H. Con appello 12 dicembre 2016, a cui si è integralmente opposto il dipendente con risposta 5 febbraio 2017, la datrice di lavoro ha impugnato la sentenza del Pretore menzionata, chiedendo la sospensione della procedura di appello ai sensi dell’art. 126 CPC nonché, in via principale, l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore previo accoglimento dell’istanza 15 giugno 2016 e, in via subordinata, la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione processuale 21 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello in attesa dell’esito del procedimento penale.
I. Con istanza 18 novembre 2019 AO 1 ha chiesto la riattivazione della causa, rilevando in particolare come con sentenza 30 ottobre 2019 (6B_1022/2019) il Tribunale federale ha respinto il ricorso della datrice di lavoro, nella misura in cui era ammissibile, contro la decisione 3 luglio 2019 della Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (inc. 60.2019.64) con cui era stato confermato il decreto di abbandono 28 febbraio 2019 del Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale a suo carico a seguito della denuncia 18 novembre 2016 per il titolo di truffa e falsità in documenti. Con lo scritto 2 dicembre 2019 AP 1, a cui è stata notificata l’istanza di riattivazione per la formulazione di eventuali osservazioni, ha comunicato di confermarsi integralmente nelle proprie precedenti allegazioni.
Con decisione ordinatoria 4 dicembre 2019 la procedura di appello è stata riattivata.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi e nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella decisione impugnata il Pretore, sulla base delle emergenze istruttorie, ha concluso che le parti avevano modificato per atti concludenti la clausola contrattuale secondo cui le ore supplementari e straordinarie prestate dal dipendente sarebbero state remunerate unicamente previo accordo preventivo firmato dal responsabile del gruppo e controfirmato dalla direzione, convenendo anche la possibilità di un accordo tacito della datrice di lavoro. Il primo giudice ha quindi accertato che quest’ultima era a conoscenza delle ore straordinarie svolte dal dipendente senza mai eccepire alcunché. Egli, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ha riconosciuto all’attore sulla base delle registrazioni delle ore lavorative nel programma “time-sheet” l’importo di fr. 64'414.40, pari al monte ore comprovato e alla maggiorazione remunerativa del 25% ai sensi dell’art. 321c cpv. 2 e 3 CO. Il Pretore ha infine respinto l’istanza 15 giugno 2016 della datrice di lavoro chiedente l’assunzione di nuovi mezzi di prova, non realizzandosi i presupposti dell’art. 229 CPC per potere ammettere la produzione di pseudonova.
3. In via principale l’appellante critica il Pretore per avere respinto l’istanza 15 giugno 2016 volta all’assunzione di nuovi mezzi di prova. A suo dire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, al momento dello scambio degli scritti introduttivi non aveva nessun motivo di ritenere che l’attore potesse avere un comportamento non rispettoso delle leggi, contrario al precetto della buona fede e pertanto lesivo dell’art. 52 CPC. E’solo a seguito dell’interrogatorio dell’attore che l’appellante si sarebbe “insospettita” in merito all’agire del dipendente, il quale avrebbe manipolato le registrazioni delle ore straordinarie nel programma “time-sheet” dopo la notifica della disdetta ordinaria del contratto di lavoro. La censura è irricevible ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC, l’appellante non confrontandosi compiutamente con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto che i mezzi di prova oggetto dell’istanza, volti a dimostrare la manipolazione della registrazione delle ore nel programma “time-sheet” da parte del dipendente, avrebbero potuto essere offerti dalla datrice di lavoro in termini proceduralmente diligenti con gli atti introduttivi, atteso che già in quegli scritti la tesi da lei sostenuta era quella dell’assenza di fedefacenza del “time-sheet” e delle tabelle prodotti in causa dall’attore (doc. H, I, L). La critica si rileva comunque infondata. Nulla agli atti permette di ritenere un comportamento del dipendente contrario alla buona fede o lesivo dell’art. 52 CPC, la tesi dell’appellante, secondo cui il dipendente con la produzione del “time-sheet” manipolato avrebbe indotto il Pretore a riconoscergli ore straordinarie e supplementari mai effettuate o eseguite in numero inferiore, essendo del resto smentita dagli accertamenti esperiti in sede penale.
Ne discende che l’appello su questo punto è infondato e la richiesta di rinvio della causa all’istanza inferiore dev’essere respinta.
4. In via subordinata l’appellante chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, non sussistendo la prova dell’esecuzione di ore straordinarie “in considerazione delle manipolazioni effettuate dall’appellato” (appello, pag. 7). La censura, irricevibile per carente motivazione, l’appellante non confrontandosi con la motivazione del primo giudice sul tema (art. 311 cpv. 1 CPC), è altresì infondata, ritenuto che l’asserita manipolazione della registrazione delle ore supplementari è stata smentita dagli accertamenti esperiti in sede penale, dai quali non vi è motivo di scostarsi. A maggior ragione in concreto visto l’assenza di specifiche osservazioni al riguardo, l’appellante essendosi limitato a confermare le sue precedenti allegazioni (decisione di riattivazione 4 dicembre 2019).
5. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 64'414.40, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 12 dicembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).