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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2016 12.2016.183

1. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,466 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Espulsione del conduttore

Volltext

Incarto n. 12.2016.183

Lugano 1° dicembre 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2016.4659 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza di espulsione (sfratto) 30 settembre/1° ottobre 2016 da

AO 1 AO 2  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione del convenuto dall'appartamento di 2 locali al primo piano dello stabile denominato C__________ a __________, con protesta di tassa, spese e ripetibili, domanda alla quale AP 1 non si è opposto e che la Pretora ha accolto con decisione 20 ottobre 2016, ordinando l'espulsione del convenuto entro 10 giorni dalla data di intimazione della decisione medesima;

appellante AP 1 che, con appello non datato, spedito il giorno 7 novembre 2016, chiede di annullare il querelato giudizio e, in ogni caso, di differire l'espulsione al 1° gennaio 2017;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che dal 1° agosto 2012 AP 1, convenuto, è conduttore dell'appartamento di 2 locali al primo piano dello stabile denominato C__________ a __________ (doc. A);

                                  che la pigione mensile ammonta a fr. 1'000.-, oltre a fr. 50.- quale acconto sulle spese accessorie (doc. A);

                                  che, con raccomandata spedita al convenuto il 13 giugno 2016, i locatori lo hanno diffidato a versare entro 30 giorni le pigioni scadute, comprendenti gli acconti per le spese accessorie, riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, pari a fr. 3'150.-; la diffida conteneva la comminatoria della disdetta del contratto nel caso in cui il termine fissato fosse scaduto infruttuosamente a tenore dell’art. 257d CO (doc. B);

                                  che, in assenza del pagamento di quanto richiesto, il 29 luglio 2016 i locatori hanno notificato all'inquilino, con il modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 agosto 2016 (doc. C, D);

                                  che, difettando la riconsegna dell'ente locato, con istanza del 30 settembre 2016, spedita il giorno successivo, i locatori hanno chiesto alla Pretura l’espulsione del convenuto;

                                  che l'istanza è stata trattata secondo la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 248 lett. a, 252-256 e 257 CPC);

                                  che, all'udienza del 20 ottobre 2016, il convenuto ha riconosciuto di non aver pagato l'importo richiesto dai locatori entro il termine fissato nella diffida del 13 giugno 2016;

                                  che con decisione 20 ottobre 2016 la Pretora, ritenuti adempiuti i requisiti di cui agli art. 257d CO e 257 CPC, ha accolto l'istanza e ordinato l’espulsione del convenuto, con le comminatorie di rito, entro 10 giorni dalla notificazione della sua decisione;

                                  che, con appello non datato, spedito il 7 novembre 2016, AP 1 sostiene che, durante l'udienza in Pretura, egli aveva assunto l'impegno a versare le pigioni arretrate entro la fine del corrente anno; per questo motivo chiede di annullare il querelato giudizio e, in ogni caso, di differire l'espulsione al 1° gennaio 2017;

                                  che l'appello non è stato notificato ai locatori per la presentazione della risposta, poiché irricevibile in quanto tardivo e manifestamente infondato nel merito (art. 312 cpv. 1 in fine CPC);

                                  che l’espulsione di un conduttore dall'ente locato dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, può avere luogo seguendo la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC; cfr. DTF 139 III 38; RtiD I-2015 n. 35c; II-2014 n. 42c), che non richiede la previa conciliazione (art. 198 lett. a CPC); giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo nei casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che la giudice di prime cure ha verificato se, nel caso di specie, sussistevano i requisiti per poter accedere alla domanda dei locatori secondo la procedura sommaria testé menzionata; la verifica, in concreto agevole, ha dato esito positivo;

                                  che il termine per presentare appello è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni se – come in concreto – la decisione è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC); quest'ultimo termine è peraltro stato correttamente indicato alla voce Rimedi giuridici ai piedi della pag. 2 della sentenza impugnata;

                                  che la decisione pretorile in rassegna, del 20 ottobre 2016, è stata spedita mediante invio raccomandato del giorno stesso, che è stato notificato all'appellante, allo sportello postale di __________, il 24 ottobre successivo, alle ore 08.00 (art. 138 cpv. 2 CPC; cfr. tracciamento relativo all'invio n. __________, nell'incarto trasmesso dalla Pretura);

                                  che, pertanto, il termine di ricorso di 10 giorni è iniziato a decorrere l'indomani, 25 ottobre 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è venuto a scadenza il (giovedì) 3 novembre 2016;

                                  che l'impugnativa in esame, non datata, è stata consegnata alla posta il giorno 7 novembre 2016: essa si appalesa, di conseguenza, irricevibile, in quanto tardiva (art. 143 cpv. 1 CPC);

                                  che, a torto, l'appellante afferma che la sentenza impugnata gli sia stata notificata solo il 28 ottobre u.s., ovvero l'ultimo giorno in cui egli avrebbe potuto ritirare l'invio raccomandato contenente il giudizio pretorile presso l'ufficio postale di __________: quest'ultima data entrava in linea di conto solo se egli non avesse ritirato la menzionata missiva nel periodo di 7 giorni in cui era autorizzato a procedervi (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); in caso di ritiro, come si è avverato in concreto, vale quale giorno di notificazione quello in cui l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

                                  che quanto al merito della contestazione, che viene affrontato - a questo punto - a titolo abbondanziale, l'appellante, il quale non censura minimamente le deduzioni della Pretora - vizio che già di per sé costituisce un motivo di irricevibilità dell'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) - pretende di spuntare l'annullamento della decisione di espulsione per aver promesso, all'udienza del 20 ottobre u.s., di onorare il debito scoperto entro la fine del corrente anno; ora, tuttavia, a prescindere dal fatto che quest'allegazione non trova riscontro nel verbale dell'udienza testé citata, essa non può influire in alcun modo sulla legittimità della decisione di espulsione, ma nemmeno può interferire su quella della disdetta per mora che ne sta alla base: in effetti per decidere sulla validità di quest'ultima è determinante il ritardo nel pagamento della pigione alla scadenza del termine fissato mediante diffida ai sensi dell'art. 257d CO, non quello ad altre date successive;

                                  che l'insorgente domanda, inoltre, di differire in ogni caso l'espulsione sino alla fine del prossimo mese di dicembre; giacché l'appello ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), questa domanda - pure esaminata a titolo abbondanziale - è in parte divenuta priva di oggetto (mese di novembre); per quanto ancora d'attualità (mese di dicembre), essa dev'essere recisamente respinta, poiché la scadenza del termine di 10 giorni per la riconsegna dell'ente locato fissato dalla Pretora nel giudizio 20 ottobre 2016 è avvenuta a quasi tre mesi dal giorno (29 luglio 2016) in cui i locatori avevano notificato all'appellante la disdetta del contratto (doc. C, D): periodo in principio sufficiente per trovare una nuova sistemazione e che, grazie alla presentazione dell'appello, è lievitato, di fatto, di un ulteriore mese;

                                  che, in conclusione, l'appello va dichiarato irricevibile, poiché tardivo ed altresì immotivato; in ogni caso avrebbe dovuto essere respinto nel merito, in quanto manifestamente infondato;

che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC); ai locatori, che non sono stati invitati a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;

                                  che il valore litigioso, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato fissato dalla Pretora ad almeno fr. 36'000.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello non datato, spedito il 7 novembre 2016, di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall'appellante, sono poste a carico dello stesso. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- - -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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