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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.12.2016 12.2016.154

19. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,199 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Domanda cautelare accolta - assegnazione del termine per promuovere l'azione di merito - appello - lite divenuta priva d'oggetto - spese e ripetibili

Volltext

Incarto n. 12.2016.154

Lugano 19 dicembre 2016/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG)

visto l'appello 29 settembre 2016 presentato da

 AP 1  AP 2 entrambe rappr. dall’ RA 1  

avverso la decisione 15 settembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa (inc. n. CA.2015.213/215) da loro promossa con istanza 3 giugno 2015 nei confronti di    

AO 1 rappr. dallo RA 2    

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 giugno 2015 AP 1 e AP 2 hanno promosso nei confronti di AO 1, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, un’istanza di misure supercautelari e cautelari (volta in sostanza a far divieto alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, di dichiarare le istanti decadute dei loro diritti di azioniste, di annullare le loro azioni e/o di emettere nuove azioni nonché di adottare delibere per attuare le iniziative previste mediante la diffida 6 maggio 2015 e/o di convocare assemblee generali straordinarie aventi per oggetto delibere per dichiarare le istanti decadute dei loro diritti di azioniste, di annullare le loro azioni e/o di emettere nuove azioni);

che con decisione 5 giugno 2015 il Pretore ha accolto in via supercautelare l’istanza;

che con decisione 15 settembre 2016 il Pretore ha confermato in via cautelare il giudizio supercautelare, fissando alle istanti, senza alcuna particolare motivazione, “un termine di 40 giorni, a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento, per promuovere l’azione di merito a titolo di convalida del presente assetto cautelare, pena il suo decadimento in caso di mancata presentazione tempestiva di tale causa di merito”;

che con appello 29 settembre 2016, a cui la convenuta non si è opposta rimettendosi al giudizio di questa Camera (cfr. scritto 10 ottobre 2016), le istanti, rilevando che la causa di merito era già stata promossa in precedenza, hanno chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale di annullare il dispositivo pretorile che fissava il termine per promuovere l’azione di merito e in via subordinata di rinviare l’incarto alla Pretura per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili;

                                  che con scritto 17 ottobre 2016 esse, preso atto che il 5 ottobre 2016, in accoglimento della domanda di rettifica da loro inoltrata il 19 settembre 2016, il Pretore aveva provveduto ad annullare il dispositivo che fissava il termine per promuovere l’azione di merito, hanno chiesto di stralciare la procedura d’appello con protesta di spese e ripetibili;

                                  che a seguito dell’annullamento da parte del Pretore del dispositivo che è oggetto d’impugnazione nell’appello, quest’ultimo è effettivamente divenuto privo d’oggetto e deve senz’altro essere stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);

                                  che, per il giudizio sulle spese e sulle ripetibili d’appello, che va effettuato secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), occorre stabilire, con un giudizio sommario, se il gravame, senza la circostanza che aveva portato al suo stralcio, sarebbe stato destinato all’accoglimento o meno (Killias, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 242 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 107 CPC; II CCA 9 settembre 2016 inc. n. 12.2016.50);

                                  che giusta l’art. 263 CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine; la dottrina ne ha dedotto che se la causa di merito è già pendente la fissazione di un tale termine non è necessaria (Güngerich, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 263 CPC; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3ª ed., n. 16 ad art. 263 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 263 CPC; cfr. pure Kofmel Ehrenzeller, ZPO Kurzkommentar, n. 3 ad art. 263 CPC, secondo cui in caso di causa di merito già promossa l’art. 263 CPC e contrario non impone all’istante alcuna ulteriore incombenza);

                                  che nel caso di specie è incontestabile che la causa di merito (cfr. inc. n. OR.2016.13) fosse stata avviata già il 20 gennaio 2016, cioè prima dell’emanazione del giudizio qui impugnato (ritenuto che la relativa domanda di conciliazione era stata inoltrata il 3 giugno 2015, cfr. istanza p. 5), e che il Pretore dovesse esserne consapevole: entrambe le parti lo avevano in effetti ammesso nei loro allegati conclusivi (le istanti a p. 2 e la convenuta a p. 2) e oltretutto quella causa era stata promossa proprio innanzi a quel medesimo giudice;

                                  che, anche se l’operato del Pretore, che ha provveduto ad assegnare il termine per promuovere l’azione di merito nonostante la stessa fosse già stata avviata, non è dunque stato conforme alla legge, ciò non significa però ancora che l’appello delle istanti sarebbe stato destinato all’accoglimento: tutt’altro;

                                  che, in effetti, la fissazione - anche senza motivazione - di un termine per l’inoltro della causa di merito quando la stessa è già stata promossa costituisce un atto privo di senso e inutile (Güngerich, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPC), ma nelle particolari circostanze non è tale da causare un pregiudizio alle istanti, atteso che esse, avendo di fatto già ossequiato all’onere di inoltrare quella causa, potrebbero sempre opporsi validamente ad un’eventuale decisione di decadimento della misura cautelare per inosservanza del termine, lo scopo del madesimo e con ciò della disposizione essendo per l’appunto quello di obbligare l’istante a promuovere la causa di merito (Güngerich, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPC; Huber, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPC; Sprecher, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPC); 

                                  che le spese processuali, fissate in base alla tariffa applicabile e in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG), devono così essere poste a carico delle istanti in solido e non vi è ragione per attribuire loro ripetibili (che neppure possono essere assegnate alla convenuta, la quale si era rimessa al giudizio della Camera);

                                  che l’emanazione di questa decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo all’appello;

                                  che per l’impugnabilità di questo giudizio si è tenuto conto di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi

decide:                   

                             1.  L’appello 29 settembre 2016 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico delle appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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