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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2015 12.2015.62

2. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·811 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Stralcio di appello contro decisione di espulsione di conduttore in mora dopo riconsegna spontanea dei locali, appello diventato privo di oggetto

Volltext

Incarto n. 12.2015.62

Lugano 2 luglio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nella causa  inc. n. SO.2015.1456 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione da immobile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 30 marzo 2015 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione del convenuto dall’appartamento al primo piano in via al __________, che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 15 aprile 2015;

appellante il convenuto, che con atto del 23 aprile 2015 rileva la nullità della disdetta straordinaria per carenza del modulo ufficiale e sostiene di non aver ricevuto la convocazione per il dibattimento in Pretore;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che AO 1 (quale locatore) ha concesso in locazione dal 1° marzo 2014 al 1° marzo 2015 a AP 1 (quale conduttore) un appartamento di 3 locali sito al primo piano dello stabile in via __________, per una pigione mensile di fr. 1'200.- (doc. A);

                                  che il 5 dicembre 2014 il locatore ha diffidato il conduttore a pagare entro 30 giorni la pigione scoperta del mese di dicembre, con la comminatoria della disdetta in caso di mancato pagamento (doc. B);

                                  che il 16 dicembre 2014 il locatore ha inviato al conduttore, su modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il 29 marzo 2015 (doc. C);

                                  che il conduttore non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla fine del contratto;

                                  che con istanza di espulsione del 30 marzo 2015 il locatore ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione immediata del conduttore dai locali occupati;

                                  che all’udienza dell’13 aprile 2015 l’istante ha confermato la domanda, mentre il convenuto non è comparso;

                                  che con decisione 15 aprile 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la validità della disdetta straordinaria e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 29 marzo 2015 e ha accolto la domanda, ordinando l’espulsione immediata del convenuto dall’appartamento al primo piano in via __________, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

                                  che con appello 23 aprile 2015 il convenuto contesta la regolarità della convocazione per il dibattimento e rileva che la disdetta straordinaria era nulla e inefficace;

                                  che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                  che l’8 giugno 2015 il locatore ha comunicato che l’appellante aveva lasciato l’ente locato e gli aveva riconsegnato le chiavi;

                                  che il 9 giugno 2015 l’appellante è stato inviato a comunicare se l’appello era diventato privo di oggetto;

                                  che il 15 giugno 2015 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato di rinunciare al mandato, non essendo neppure stato informato della riconsegna dei locali;

                                  che il 18 giugno 2015 l’appellante è stato invitato a comunicare se l’appello era diventato privo di oggetto e poteva essere stralciato, con l’avvertenza che la mancata risposta nel termine impartito avrebbe comportato lo stralcio dell’appello senza ulteriori formalità;

                                  che l’appellante non ha risposto nel termine assegnatogli;

                                  che l’appello va pertanto stralciato dai ruoli, essendo ormai diventato senza oggetto (art. 242 CPC) in seguito alla riconsegna delle chiavi;

                                  che le spese processuali sono poste a carico dell’appellante, in definitiva acquiescente e quindi soccombente;

                                  che non si attribuiscono ripetibili al proprietario, al quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello e che ha agito personalmente, senza il patrocinio di un legale;

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 23 aprile 2015 di AP 1 è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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