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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.05.2015 12.2015.59

13. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,414 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Disdetta per mora - espulsione - appello (irricevibile)

Volltext

Incarto n. 12.2015.59

Lugano 13 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.229 (procedura sommaria di tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con separate istanze 2 marzo 2015 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedenti l’espulsione della convenuta da due appartamenti siti nel medesimo immobile a Bellinzona, entrambi in uso quali abitazione familiare, nonché la contestuale condanna al pagamento delle pigioni scadute, con protesta di spese e ripetibili;

domande alla quale si è opposta la convenuta, rappresentata dal marito N, in occasione dell'udienza del 2 aprile 2015 e che il Pretore ha accolto con decisione 13 aprile 2015;

appellante la convenuta, sempre rappresentata dal marito che, con atto datato 21 aprile 2015 (inviato il giorno successivo) contesta la decisione, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che a partire dal 15 giugno 2009 l'AO 1 ha concesso in locazione a N, marito di AP 1, l'abitazione di 3,5 locali (appartamento n. 3.3 situato al 3° piano  blocco 1 dello stabile denominato Complesso Cervo 2) a Bellinzona al canone di locazione mensile di fr. 1'380.-, comprensivo dell'acconto spese accessorie (doc. A);

che a partire dal 1° novembre 2013 le medesime parti hanno stipulato un ulteriore contratto di locazione avente quale oggetto un secondo appartamento dello stesso immobile e meglio l'abitazione di 1,5 locali (appartamento n. 4.1 situato al 4° piano blocco 1) al canone di locazione mensile di fr. 880.-, comprensivo dell'acconto spese accessorie (doc. A1);

che l'11 dicembre 2014 la locatrice ha diffidato AP 1, moglie del conduttore, a voler versare entro trenta giorni i canoni di locazione scaduti, (equivalenti a 5 mensilità per totali fr. 7'000.- per il primo oggetto, rispettivamente otto mensilità per totali fr. 7'040.- per il secondo), con la comminatoria di disdetta immediata in caso di mancato pagamento (doc. E e I1); identiche comunicazioni sono state notificate con scritti separati direttamente al conduttore (doc. I e E1);

che il 22 gennaio 2015, constatato il mancato pagamento, la locatrice ha notificato a AP 1 la disdetta dei summenzionati contratti con modulo ufficiale, per la scadenza del 28 febbraio 2015 (doc. C, D, C1 e D1); identiche comunicazioni con modulo ufficiale separato sono state notificate anche al conduttore (doc. G, H, G1 e H1);

che le disdette non sono state contestate dinanzi al competente Ufficio di conciliazione (atto II);

che la riconsegna degli enti locati non essendo intervenuta il giorno prestabilito (doc. B e F1) la locatrice ha inoltrato alla competente Pretura due distinte ma identiche domande di espulsione immediata secondo la procedura di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), chiedendo nel contempo la condanna della convenuta al pagamento del saldo scoperto a titolo di pigione e acconto per spese accessorie (ammontante al momento della disdetta a fr. 8'400.- per l'uno e a fr. 8'800.- per l'altro), nonché il pagamento delle rispettive pigioni maturate fino al giorno dell'effettiva espulsione;

che all’udienza del 2 aprile 2015, l’istante ha confermato entrambe le domande di espulsione, mentre la convenuta, rappresentata dal marito conduttore, ha addotto una serie di inadempienze contrattuali della locatrice che a suo parere avrebbero giustificato il mancato pagamento delle pigioni; che con decisione 13 aprile 2015, statuendo con un unico giudizio su entrambe le istanze, il Pretore ha accertato che il caso e la situazione giuridica risultavano chiari, vista la mora nel pagamento delle pigioni e la mancata contestazione della disdetta e pertanto, alla luce della mancata riconsegna dei due enti locati entro il termine impartito con la diffida, ha accolto entrambe le domande di espulsione, ordinando alla convenuta di mettere immediatamente a libera disposizione dell’istante entrambi gli appartamenti, disponendone l’esecuzione effettiva con le comminatorie di rito e condannando nel contempo la convenuta al pagamento dei canoni di locazione ancora scoperti per complessivi fr. 17'200.-, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.-;

che alla procedura in rassegna, nella quale è stata convenuta la moglie del conduttore (inc. n. SO.2015.229), se ne è affiancata una parallela avviata dalla locatrice con istanze di medesima data, con identico contenuto e una corrispondente domanda di causa, chiedente pure la condanna del conduttore (inc. n. SO.2015.230); i due procedimenti sono stati congiunti in prima sede in occasione dell'udienza del 2 aprile 2015 (atto II), ma sono infine stati oggetto di separate decisioni pretorili di data 13 aprile 2015;

che con scritto 22 aprile 2015 la convenuta, rappresentata dal marito conduttore (con uno scritto nel quale è indicando quale mittente: B & famiglia), contesta con un unico scritto entrambi i summenzionati giudizi pretorili: formulata in entrata la "richiesta di effetto sospensivo", l'appellante prefigura un peggioramento della già precaria situazione familiare a seguito dello sfratto ordinato dal Pretore, elenca una serie di pretese inadempienze contrattuali della locatrice che avrebbe risposto alle rimostranze del conduttore con un "tentativo di sfratto in malafede", accenna ai problemi di salute invalidanti di cui soffre il marito e invoca infine l'esigenza di quest'ultimo di poter continuare a disporre dell'abitazione per lo svolgimento di una non meglio specificata attività professionale recentemente avviata;

che il presente giudizio statuisce unicamente in merito alla censura di AP 1 avverso alla decisione pretorile che l'ha vista personalmente condannata (inc. n. SO.2015.229), mentre la censura proposta nel medesimo atto di appello dal marito conduttore e convenuto in un altro procedimento (inc. n. SO.2015.230) è oggetto di decisione separata di data odierna di questa Camera (inc. 12.2015.58);

che l'appello non è stato intimato alla controparte e la procedura non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 17'200.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                  che la censura dell'appellante, dovendosi comunque interpretare malgrado la sua formulazione lacunosa e incerta quale richiesta di annullamento del giudizio pretorile, risulta irricevibile oltre che destituita di buon fondamento;

che infatti, in relazione alla validità della disdetta straordinaria, l'appellante non contesta né la mora nel pagamento delle pigioni, né la diffida di pagamento ricevuta, limitandosi ad invocare generiche scusanti e circostanze irrilevanti ai fini del giudizio, peraltro in parte proposte per la prima volta e senza neppure argomentare in maniera adeguata;

che l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione, già per il fatto che non si confronta con il giudizio pretorile impugnato (art. 311 CPC);

che il valore litigioso, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a complessivi fr. 46'320.- pari alla somma tra il valore ritenuto dal primo giudice per le pigioni arretrate al momento dell'inoltro delle istanze (fr. 17'200.-) e il canone di locazione (fr. 29'120.-) ulteriormente dovuto fino al termine ordinario di disdetta (DTF 119 II 147 consid. 1) contrattualmente previsto per il 31 ottobre 2015 (doc. A1), rispettivamente per il 30 giugno 2016 (doc. A);

che all'appellante sono accollate spese processuali di fr. 100.-, da lei già anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria (art. 7, 9 e 13 LTG nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato;

Per questi motivi

richiamati la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

                             1.  L’appello 22 aprile 2015 di AP 1 è irricevibile e la decisione 13 aprile 2015 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2015.229) è confermata.

                             2.  Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente              

avv. Damiano Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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