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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2015 12.2015.51

14. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,760 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Procedura cautelare

Volltext

Incarto n. 12.2015.51

Lugano 14 dicembre 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.138 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 aprile 2014 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

 AP 1  AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1  

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordina

ta alla Pretura l’opera denominata “__________” (cm 35 x 55), e di non venderla, con la comminatoria dell’art. 292 CP;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 9 marzo 2015, ha parzialmente accolto, riconfermando la decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014 e i provvedimenti supercautelari 17 aprile, 24 aprile e 29 aprile 2014 nel senso che ha fatto ordine ai convenuti con effetto immediato di depositare in Pretura l’opera e di non poterla vendere, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e la condanna di multe disciplinari in caso di inesecuzione;

appellanti i convenuti con atto di appello 23 marzo 2014 (recte: 2015), con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando le spese giudiziarie;

mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 20 maggio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che AO 1 è il beneficiario economico della società __________ AP 2 (cfr. allegato 2 del doc. A), di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (cfr. doc. A): nel corso del 2006 egli ha apportato alla società un dipinto - di valore ingentissimo - attribuito a __________, denominato “__________” (cm 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed allo scopo di salvaguardare l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del doc. A);

                                  che la deteriorazione dei rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui si dirà, per quanto necessario, qui di seguito; 

                                  che con istanza 17 aprile 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse fatto loro ordine con effetto immediato di consegnare a lui, subordinatamente all’avv. C__________ __________ e in via ancor più subordinata alla Pretura il dipinto in questione, e di non venderlo, con la comminatoria dell’art. 292 CP;

                                  che con provvedimento supercautelare di pari data il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine ai convenuti di depositare in Pretura il dipinto (dispositivo n. 1.1) e di non venderlo (dispositivo n. 1.2), il tutto disponendo l’immediata esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1);

                                  che con istanza 22 aprile 2014 i convenuti hanno chiesto di annullare la decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata hanno postulato il deposito preventivo della somma di € 4'000'000.- quale garanzia giusta l’art. 165 cpv. 3 CPC e in ogni caso hanno chiesto l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della citata decisione supercautelare;

                                  che con decisione supercautelare 24 aprile 2014 il Pretore ha respinto siccome inammissibile l’istanza di soppressione della decisione supercautelare e ha disposto la discussione della domanda di garanzia;

                                  che, preso atto del mancato adempimento degli ordini impartiti il 17 aprile 2014, il Pretore, con decisione 29 aprile 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 (dispositivo n. 2);

                                  che con osservazioni 5 maggio 2014 i convenuti si sono opposti all’istanza 17 aprile 2014, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’istante, proponendo di assumere svariate prove e concludendo per lo stralcio della procedura dai ruoli, l’annullamento ex tunc della decisione supercautelare 17 aprile 2014, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, e in ogni caso l’accertamento della nullità del dispositivo n. 2.1 della decisione supercautelare 17 aprile 2014 e la reiezione di qualsiasi misura cautelare;

                                  che alle udienze del 6 e del 12 maggio 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, sulle quali il Pretore si è riservato di decidere in separata sede, rispettivamente, qualora non avesse ritenuto di ammetterne altre, di emanare la sentenza;

                                  che con decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014, poi confermata il 5 novembre 2014 da questa Camera (inc. n. 12.2014.107), il Pretore ha confermato i provvedimenti supercautelari resi il 17 aprile, il 24 aprile e il 29 aprile 2014;

                                  che dopo aver assunto alcuni testimoni all’udienza del 17 giugno 2014 ed aver preso atto alle arringhe finali in occasione dell’udienza del 3 febbraio 2015, il Pretore con decisione cautelare 9 marzo 2015 ha (parzialmente) accolto l’istanza, riconfermando la decisione cautelare “intermedia” 28 maggio 2014 e i provvedimenti supercautelari 17 aprile, 24 aprile e 29 aprile 2014 nel senso che ha fatto ordine ai convenuti con effetto immediato di depositare in Pretura l’opera e di non poterla vendere, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, la condanna di una multa disciplinare di fr. 5'000.- nonché di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 22 aprile 2014 compreso in caso di inesecuzione e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di merito;

                                  che con l’appello 23 marzo 2015 che qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 20 maggio 2015, i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare;

                                  che l’appello in esame, inoltrato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio ricevibile (fatto salvo quanto si dirà più avanti);

                                         che preliminarmente vanno estromesse dall’incarto le nuove prove documentali proposte in questa sede da entrambe le parti (lo scritto “note on the background of the acquisition of the painting of AP 2 “__________” by V__________ __________” 8 agosto 2014 offerto dai convenuti con ulteriore scritto 15 aprile 2015 nonché la lettera 23 febbraio 2015 dell’__________ [doc. 1] e lo scambio di email 13 agosto 2014 tra l’RA 2 e l’__________ [doc. 2] offerti dall’istante con la risposta all’appello), che in effetti, oltre ad essere del tutto irrilevanti, sono state presentate senza spiegare per quali ragioni la loro produzione non sarebbe stata possibile dinanzi alla giurisdizione inferiore con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC);

                                  che, ciò detto, nel gravame i convenuti rimproverano in sostanza al Pretore di aver misconosciuto che difettava la probabilità di esito favorevole della futura causa di merito segnatamente con riferimento alla legittimazione attiva dell’istante, rispettivamente di non essersi espresso su tutti i requisiti per l’adozione delle misure provvisionali di cui all’art. 261 CPC ed in particolare sull’esistenza di una lesione o di una minaccia imminente di lesione e sul danno difficilmente riparabile;

                                  che la legittimazione attiva dell’istante (che i convenuti contestano escludendo che costui sia l’attuale proprietario del dipinto), è in realtà incontestabile in considerazione della sua almeno verosimile qualità di mandante fiduciario, legittimato in ogni caso a pretendere - a seguito della disdetta cautelativa del mandato (doc. L) - la restituzione del quadro in questione nella futura causa di merito in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: l’opera è in effetti stata apportata fiduciariamente alla società, che si è per l’appunto impegnata ad eseguire le istruzioni dell’istante (cfr. allegato 2 del doc. A, C10, C29); quest’ultimo è indicato essere il beneficiario economico della società (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. I, C10, C12), come da sempre ammesso dai convenuti (per es. verbale 12 maggio 2014 p. 3); nei suoi confronti i convenuti vantano tutta una serie di onorari derivanti proprio da questo mandato fiduciario (cfr. premessa C e allegato 3 del doc. A); l’esistenza di questo mandato fiduciario (retto dal diritto svizzero, cfr. doc. C4) è altresì confermata dalla convenzione di scioglimento dei rapporti contrattuali del 29 marzo 2014 sottoscritta dalle parti (doc. A, che invero non definisce giuridicamente i “rapporti contrattuali” intercorsi), da una serie di esplicite missive di AP 1 (doc. C4, C5, C39, che confermano inequivocabilmente l’esistenza di rapporti fiduciari tra le parti riferiti proprio al dipinto in questione), da ulteriori iniziative poste in atto dal suo legale (doc. T, che è una domanda di ingiunzione di pagamento europea riferita proprio a un mandato fiduciario) ed è per finire stata ammessa in sede di arringhe finali dagli stessi convenuti (che a p. 3 del verbale 3 febbraio 2015 riconoscono esplicitamente di essere “proprietari fiduciari del dipinto”); oltretutto a sostegno della loro posizione i convenuti hanno dichiarato di prevalersi tra l’altro delle norme relative al contratto di mandato e meglio dell’art. 401 cpv. 1 CO (osservazioni 5 maggio 2014 p. 7 seg.); poco importa invece sapere se in precedenza l’istante fosse stato proprietario o semplice mandatario fiduciario del proprietario;

                                  che la censura in merito all’esistenza del requisito di una lesione o di una minaccia imminente di lesione è infondata: l’esistenza di quel requisito è in effetti stata resa verosimile, oltre che dal reiterato mancato rispetto degli ordini di deposito del dipinto in Pretura impartiti dal tribunale, dal fatto che i convenuti, per garantirsi il pagamento delle loro spettanze attualmente pari a € 4'000'000.- (cfr. doc. A), da una parte hanno prospettato la vendita dello stesso a terzi senza l’accordo dell’istante per un prezzo (di € 35'000'000.-) notevolmente inferiore a quello che l’acquirente reperito da quest’ultimo, V__________ __________, si era impegnato a versare (cfr. istanza 22 aprile 2014 inc. n. CA.2014.139 p. 5, osservazioni 5 maggio 2014 p. 10 e istanza 4 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206 pt. 21, con un’ammissione che è poi stata revocata contrariamente ai dettami della buona fede processuale e oltretutto in maniera incomprensibile, in data 17 giugno 2014 [p. 6] e con scritto 14 novembre 2014, sostenendo che “questa pretesa vendita è stata utilizzata in modo chiaro a fini procedurali non per asserire che la stessa esista, bensì per dimostrare che a detta dello stesso istante la sua azione cautelare è suscettibile di causare un danno ai convenuti” rispettivamente che “i miei patrocinati si sono avvalsi di questo falso allegato soltanto per dire che l’attore non può da una parte sostenere l’imminente vendita del dipinto per provare il pericolo imminente, e d’altra parte negarla per rifiutare il deposito della cauzione”; e in ogni caso sulla base delle prove annesse alla successiva denuncia penale di cui al doc. C71 non si può ancora concludere che i doc. F e G, entrambi pure attestanti singolarmente quella medesima circostanza - e confermati, almeno per quanto riguarda l’intero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo riferito al doc. G, dal suo estensore __________, sentito quale teste [p. 8 seg.] -, fossero falsi, specie sul particolare tema dell’esistenza di trattative dei convenuti con terzi, anch’esse confermate dal teste __________ [p. 9]), e dall’altra hanno minacciato di far letteralmente “scomparire” il dipinto (cfr. doc. P e C51);

                                  che l’esistenza del danno difficilmente riparabile, su cui il Pretore non si è effettivamente soffermato, è invece stata resa verosimile dall’oggettiva impossibilità di riottenere il dipinto in caso di una sua vendita a terzi in buona fede da parte dei convenuti, rispettivamente dal fatto che il prezzo di vendita prospettato dagli interessati reperiti da costoro (di € 35'000'000.-) è assai inferiore a quello che l’acquirente trovato dall’istante si era impegnato a versare (inizialmente ritenuto essere di almeno € 40'000'000.- [doc. C7a, C29, C30 e C60] e poi risultato essere addirittura di € 160'000'000.- [doc. C67 e C69]), ritenuto che quel contratto non ha poi potuto essere perfezionato per il comportamento tenuto dai convenuti (che in particolare avevano disatteso la predetta convenzione di scioglimento [doc. A, che prevedeva la sottoscrizione di un contratto di escrow tramite l’avv. C__________ __________, versato agli atti sub doc. C, che i convenuti non avevano poi voluto firmare, cfr. doc. D, E, F, N], subordinando la consegna del dipinto al preventivo pagamento degli onorari pendenti): dato che la società non detiene nessun altro attivo oltre al quadro (cfr. allegato 2 del doc. A, doc. C19, C39; interrogatorio di AP 1 p. 15) e non dispone di liquidità (cfr. doc. C13), è chiaro che il danno derivante dalla perdita dello stesso rispettivamente il recupero da lei della differenza tra i due prezzi offerti, a cui si aggiunge beninteso la rivalsa per il risarcimento dell’ingente danno dovuto all’acquirente reperito dall’istante (cfr. doc. M e C70), sarebbe estremamente problematico (cfr. Trezzini, Commentario CPC, p. 1164 seg.; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104);

                                  che, per completezza di motivazione, si osserva infine che il rimprovero mosso al Pretore dai convenuti, per altro nemmeno oggetto di richieste particolari ma rimasto fine a sé stante, di aver successivamente rinunciato all’assunzione testimoniale dei coniugi __________ e __________ (sul tema del doc. G) e dell’__________ (in merito al doc. C67 e C69) è irricevibile, il giudice di prime cure avendo spiegato nella decisione ordinatoria 8 gennaio 2015 le ragioni - per altro convincenti, e ciò anche a fronte della sostanziale inutilità di quelle prove (in ogni caso non tali da inficiare l’intero doc. F, salvo il suo quarto paragrafo, e la testimonianza dell’__________) - di quel suo provvedimento senza che in questa sede i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.118), si siano assolutamente confrontati con le stesse, spiegando segnatamente perché sarebbero errate;

                                         che l’appello dei convenuti deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

                                  che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

                              I.  L’appello 23 marzo 2015 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             II.  Le spese processuali di complessivi fr. 10’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 10’000.- per ripetibili di appello.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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