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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2015 12.2015.33

12. März 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·930 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Contratto di locazione, protrazione del contratto dopo disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza verso gli abitanti, azione irricevibile per scadenza di autorizzazione ad agire, appello inammissibile per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2015.33

Lugano 12 marzo 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.3 (procedura semplificata, contestazione della disdetta e protrazione del contratto di locazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 19 gennaio 2015 da

AP 1  rappr. da  

   contro  

AO 1 AO 2 AO 3  tutti rappr. da RA 1  

chiedente una proroga del contratto di locazione per la durata di almeno 12 mesi, domanda che il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile;

appellante l’attrice che con scritto 13 febbraio 2015 dichiara di ricorrere in appello, chiede di essere ascoltata e ribadisce la richiesta di proroga del contratto;  

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con contratto del 3 dicembre 2010 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno concesso in locazione a __________ un appartamento di 3 ½ locali interno nr. 399 al 10° piano in via __________, con una pigione mensile di

                                  fr. 1'050.- oltre un acconto spese mensile di fr. 160.-;

                                  che il contratto è stato ripreso il 19 novembre 2013 da AP 1 con una pigione mensile di fr. 1’500.- e un acconto spese mensile di fr. 330.-;

                                  che il 9 ottobre 2014 i locatori hanno inviato alla conduttrice la disdetta straordinaria del contratto di locazione, motivata da un episodio di danneggiamento seguito a svariate lamentele di altri abitanti dello stabile;

                                  che la conduttrice si è rivolta il 14 ottobre 2014 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, chiedendo la proroga di un anno e mezzo del contratto di locazione;

                                  che all’udienza di conciliazione del 31 ottobre 2014 le parti contrattuali non hanno raggiunto un’intesa e l’Ufficio di conciliazione ha rilasciato il 19 novembre 2014 a AP 1 l’autorizzazione ad agire entro il termine di 30 giorni;

                                  che con petizione 19 gennaio 2015 AP 1, rappresentata da __________, ha convenuto in causa davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord i tre locatori, chiedendo una proroga del contratto di locazione di almeno 12 mesi;

                                  che con decisione 23 gennaio 2015 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accertato che l’attrice aveva ricevuto l’autorizzazione ad agire il 25 novembre 2014 (tracciamento degli invii __________, inc. SE.2015.3) e che avrebbe dovuto introdurre al più tardi il 12 gennaio 2015 la petizione, presentata invece solo il 19 gennaio 2015, di modo che mancava il presupposto processuale della preventiva conciliazione, essendo scaduta infruttuosa l’autorizzazione rilasciata il 19 novembre 2014, con conseguente irricevibilità della petizione;

                                  che con scritto 13 febbraio 2015 AP 1, rappresentata da __________, ha dichiarato di ricorrere in appello contro la citata decisione pretorile, chiedendo di essere ascoltati e di concedere loro una proroga del contratto fino a quando non abbiano trovato una nuova sistemazione;    

                                  che l’appello non è stato notificato alla controparte;

                                  che contro una decisione emanata in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                  che secondo gli accertamenti del Pretore aggiunto la petizione 19 gennaio 2015 era irricevibile in quanto l’autorizzazione ad agire rilasciata il 19 novembre 2014 era scaduta infruttuosamente il 12 gennaio 2015;

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                  che nel suo scritto del 13 febbraio 2015 l’attrice si limita a chiedere “di poter essere ascoltati” e di avere una proroga del contratto di locazione “fino a quando non abbiamo trovato una sistemazione”, senza muovere la benché minima critica agli accertamenti del Pretore aggiunto;

                                  che sprovvisto di ogni critica alla decisione pretorile, l’appello è manifestamente irricevibile per carenza di motivazione e può essere deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

                                  che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili alle parti appellate, alle quali non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

                                  che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto del valore di fr. 16’560.- indicato dal Pretore aggiunto e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura semplificata di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015);

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Trattato come appello, lo scritto 13 febbraio 2015 di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- c/o -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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