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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.2016 12.2015.30

4. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,204 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Alienazione dell'oggetto litigioso

Volltext

Incarto n. 12.2015.30

Lugano 4 febbraio 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.84 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 29 aprile 2008 da

AP 1   rappr. dall' RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dagli RA 2 RA 3  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di almeno

fr. 30'245.25 oltre interessi a titolo di risarcimento delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale di scavo in siti inquinati, fondato sull'art. 32bbis LPAmb; importo aumentato a fr. 818'149.62 con complemento alla petizione 1° luglio 2013;

domande avversate dalla convenuta, la quale ha postulato, in via principale, la reiezione integrale della petizione e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente a fr. 29'455.40, somma da ulteriormente ridurre in funzione dell'esito dell'istruttoria;

ritenuto che la Pretora aggiunta, con sentenza 15 gennaio 2015, ha accolto l'eccezione di carenza della legittimazione attiva sollevata in limine litis dalla convenuta, respingendo la petizione;

appellante l'attrice con atto di appello 12 febbraio 2015, con cui chiede, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, in via subordinata, di annullarlo e di ritornare gli atti all'istanza inferiore affinché abbia a decidere sui requisiti di applicazione dell'art. 32bbis LPAmb lasciati indecisi, in entrambi i casi di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede;

mentre la convenuta, con risposta 23 aprile 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Con contratto 30 marzo 1978, iscritto a registro fondiario il 6 aprile successivo (doc. LLL), la AP 1 (ora: AP 1; in seguito AP 1) ha acquistato da AO 1 (in seguito: AO 1) alcuni fondi ubicati nel comune di __________, tra cui in particolare il mapp. __________, che qui interessa. Questo fondo era stato utilizzato per decenni dalla venditrice come deposito per il commercio all'ingrosso di combustibili (doc. C). Contestualmente al passaggio di proprietà AO 1 si era impegnata a smantellare gli impianti ubicati sulla particella ed a sistemare il terreno, sicché il 2 ottobre 1978 la Sezione protezione acqua ed aria del Dipartimento dell'ambiente ha dato atto che, in occasione del sopralluogo del 27 settembre precedente, era stata constatata la demolizione dei serbatoi e che il terreno si presentava esente da tracce di inquinamento dovuto ad idrocarburi (doc. TT).

                                  La AP 1 ha in seguito eretto sul fondo in parola un capannone per lo smercio di prodotti ortofrutticoli e per insediarvi gli uffici amministrativi.

                            B.  Il 23 aprile 2007 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio ha informato la AP 1 che il mapp. __________ sarebbe stato iscritto nel catasto dei siti inquinati, istituito a tenore della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, a seguito dell'attività di commercio all'ingrosso di combustibili svolta sullo stesso nel periodo 1939-1977 (doc. C). Alcuni sondaggi preliminari commissionati dalla proprietaria all' __________ di __________ hanno pure rilevato come il sedime fosse inquinato, ancorché in misura tollerabile, da idrocarburi e policiclici aromatici (doc. E2).

                            C.  a. Fondandosi sugli art. 32c e 32d della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), il 23 aprile 2008 la AP 1 ha quindi chiesto al Dipartimento del territorio di decidere una ripartizione dei costi di indagine e di risanamento del mapp. __________ (doc. EE).

b. Parallelamente, richiamandosi all'art. 32bbis LPAmb, con petizione 29 aprile 2008 la AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 dinanzi alla Pretura di Bellinzona, alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento di fr. 30'245.25 oltre interessi, a titolo di risarcimento delle spese dell'indagine preliminare e di quelle legali già solute, ed inoltre al versamento di un importo, non cifrato, quale risarcimento delle ulteriori spese legali, di analisi e smaltimento del materiale che avrebbe dovuto essere rimosso dal mapp. __________ di __________. Con istanza 6 maggio 2008 l'attrice ha postulato la sospensione della causa civile, in attesa della definizione di quella amministrativa; richiesta cui il Pretore ha acceduto il giorno successivo.

c. Con istromento 15 maggio 2008, iscritto a registro fondiario il 19 successivo, la AP 1 ha venduto il mapp. __________ alla T__________ SA (doc. III). In considerazione dell'iscrizione della particella nel catasto dei siti inquinati, nell'atto la venditrice si era impegnata a fare "il possibile per caricare le eventuali conseguenze alla __________ ". L'acquirente conferiva mandato alla venditrice per attivare la responsabilità della compagnia petrolifera ed a ridurre al massimo i costi di indagine, risanamento, smaltimento e sorveglianza (cfr. patto VI, cifra 1.2. seg. dell'istromento, doc. III).

Il 7 luglio 2009 essa ha conseguito la licenza edilizia, integrata da una variante il 12 dicembre 2011, per edificare sul fondo in oggetto un nuovo stabile per lo svolgimento della propria attività aziendale (doc. YYY).

                           D.  Con decisione 13 luglio 2012 il Dipartimento del territorio ha accolto parzialmente, nella misura in cui era ricevibile, l'istanza di ripartizione delle spese presentata il 23 aprile 2008 dalla AP 1 ed ha posto le spese di indagine risultate necessarie per determinare la natura e l'entità dell'inquinamento del mapp. __________, pari a complessivi fr. 311'711.40, a carico della AO 1, in quanto perturbatrice per comportamento, nella misura del 95%, ed a carico della T__________ SA, in veste di perturbatrice per situazione, del 5% (doc. YY). Dietro ricorso della AO 1, con risoluzione 27 febbraio 2013 (n. 882) il Consiglio di Stato ha ridotto l'importo di tali spese a fr. 280'991.40 (doc. ZZ). Un ricorso inoltrato il 2 aprile 2013 da T__________ SA al Tribunale cantonale amministrativo contro il testé menzionato giudicato governativo è indi stato ritirato (doc. Ll).

                            E.  a. Il 1° luglio 2013 la AP 1 ha quindi sollecitato la riattivazione della causa civile dinanzi alla Pretura, presentando un complemento alla petizione, mediante il quale ha postulato la condanna della AO 1 al versamento di complessivi fr. 818'149.62, oltre interessi, e meglio:

                                  fr. 9'206.25 per spese di indagine e fr. 10'222.- per spese legali oltre interessi al 5% a partire dalla data di insinuazione della petizione;

                                  gli interessi al 5% sulle spese di indagine di fr. 20'676.- sino al 13 luglio 2012;

                                  le spese di patrocinio da aprile 2008, di fr. 128'099.-, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013;

                                  fr. 21'500.- per spese per perizie giuridiche oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013;

                                                                   fr. 1'300.- quale rimborso delle spese e delle tasse di giustizia e delle ripetibili nella causa amministrativa;

                                                                   fr. 627'595.50 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013 quale risarcimento del danno fatto valere contro di lei da T__________ SA per la bonifica del terreno inquinato.

                                  Con allegato di medesima data l'attrice ha denunciato la lite a T__________ SA.

                                  b. La AO 1 ha postulato, in via principale, la reiezione integrale della petizione e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente al risarcimento di spese per fr. 29'455.40; importo da ulteriormente ridurre alle spese dell'inquinamento cagionate dall'agire della convenuta nella fascia temporale tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° aprile 1978. La AO 1 ha eccepito, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

                                  La T__________ SA è invece rimasta silente.

                                  c. Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La AP 1 ha tuttavia precisato l'importo rivendicato a titolo di rimborso delle spese delle perizie giuridiche, riducendolo da fr. 21'500.- a fr. 14'450.25.

                                  d. All'udienza preliminare le parti hanno chiesto al giudice di evadere preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

                             F.  Con sentenza 15 gennaio 2015 la Pretora aggiunta ha accolto l'eccezione. Essa ha considerato che l'attrice non soddisfacesse ad almeno due requisiti fissati dall'art. 32bbis LPAmb per ottenere un risarcimento. In primo luogo, non aveva intrapreso dei lavori di scavo per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui il suo diritto al rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale inquinato necessario a questo fine non era mai sorto. In secondo luogo, essa aveva alienato il mapp. __________, per cui non poteva essere ritenuta "detentore del fondo" giusta la precitata disposizione legale.

                                  La tassa di giustizia, di fr. 4'500.-, e le spese, di fr. 500.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre stata tenuta a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili.

                            G.  a. Con atto di appello 12 febbraio 2015 la AP 1 chiede, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, in via subordinata, di annullarlo e di ritornare gli atti all'istanza inferiore affinché abbia a decidere sui requisiti di applicazione dell'art. 32bbis LPAmb lasciati indecisi. In entrambi i casi domanda di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.

                                  L'appellante sostiene che il credito fondato sull'art. 32bbis LPAmb non sia propter rem, bensì personale, a favore di chi ha sopportato i costi di eliminazione dei materiali inquinati. Essendo proprietaria del mapp. __________ al momento dell'avvio della causa, essendo stata in seguito affittuaria, per un certo tempo, del fondo, dopo la sua vendita a T__________ SA, ed essendosi assunta le spese di smaltimento del materiale inquinato colà insistente, essa dev'essere considerata detentrice dello stesso ai sensi della menzionata disposizione. In ogni caso l'alienazione della particella non ha comportato la perdita di questa qualità, in applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC-TI, applicabile al procedimento di prima istanza (art. 404 CPC). L'appellante sostiene inoltre che il suo diritto all'indennizzo era già sorto al momento della cessione della particella alla T__________ SA, la quale aveva manifestato la chiara volontà di demolire ed ampliare alcuni capannoni esistenti in loco allo scopo di esercitarvi la sua attività imprenditoriale. A quel momento era pure data l'esigibilità di tale diritto; in caso contrario questo poteva pur sempre costituire l'oggetto di una causa di accertamento (art. 71 CPC-TI).

                                  b. Con risposta 23 aprile 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi della Pretora aggiunta, confortate da ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato

in diritto:              1.  La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

                                  Nel caso concreto, la AO 1 ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice sin dalla risposta in prima istanza sulla scorta degli atti di causa, ma in particolare dei documenti allegati alle memorie della controparte medesima. La Pretora aggiunta ha indi accolto quest'eccezione, cui è del resto stato circoscritto – d'intesa delle parti - il suo giudizio.

                             2.  2.1. L'art. 32bbis LPAmb, intitolato "Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati", stabilisce quanto segue:

1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:

a.   coloro che hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;

b.   lo sgombero del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di costruzioni; e

c.   il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.

2 Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.

3 Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.

                                  Ancorché inserito in una legge di diritto pubblico, in prossimità delle disposizioni sui siti contaminati, e che faccia capo alla terminologia propria di questo diritto, l'art. 32bbis LPAmb costituisce una norma sulla responsabilità civile (Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo 2011, n. 10 ad art. 32bbis).

                                  2.1. La Pretora aggiunta ha ritenuto, anzitutto, che l'attrice non avesse intrapreso dei lavori di scavo per procedere ad un'edificazione sul fondo interessato, per cui il diritto al rimborso in suo favore dei costi dello sgombero del materiale inquinato necessario a questo fine non era mai sorto in capo all'attrice medesima. A ragione. Intanto è pacifico che l'appellante non ha mai svolto tali lavori, che sono invece stati eseguiti dalla T__________ SA dopo l'acquisto della particella ed il conseguimento della licenza edilizia per l'edificazione della stessa. La circostanza, addotta dall'appellante, secondo cui già al momento della cessione del fondo alla T__________ SA, che ha avuto luogo pochi mesi dopo l'inoltro della causa, era chiaro che l'acquirente avrebbe proceduto a tali lavori in vista della costruzione di nuovi stabili sulla particella non si presta a mutare questa conclusione. Inutilmente poi l'appellante disquisisce sull'esigibilità della pretesa o sulla facoltà di pretenderne quantomeno l'accertamento, in assenza di tale requisito. Decisivo ai fini della determinazione della legittimazione attiva – solo tema che qui interessa – è che l'attrice non è mai stata titolare della pretesa vantata in causa (cfr. pure nello stesso senso Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizerischen Umweltrecht, Diss. 2009, n. 809, giusta cui la pretesa sorge addirittura solo al termine di lavori di sgombero).

                                  2.2. Ferma questa premessa, risulta superfluo accertare se l'appellante possa essere ancora considerata detentrice del fondo giusta la predetta disposizione legale dopo la cessione del medesimo alla T__________ SA. In merito va comunque detto che, secondo la dottrina dominante, detentore può essere considerato solo chi dispone di un diritto reale sulla particella, in particolare quindi il suo proprietario (pro tempore), poiché l'azione fondata sull'art. 32bbis LPAmb tende al risarcimento del minor valore della stessa (cfr. Griffel/Rausch, op. cit., n. 11 ad art. 32bbis con rinvii). Di conseguenza l'appellante è senz'altro stata detentrice del mapp. __________ sino al momento dell'iscrizione a registro fondiario del trapasso della proprietà dello stesso a T__________ SA, avvenuta il 19 maggio 2008. Essa ritiene di essere rimasta tale anche dopo la vendita, appoggiandosi all'opinione espressa dalla prof. Isabelle Romy in un parere dalla stessa sollecitato (doc. SSS), giusta cui l'art. 32bbis LPAmb fonda un credito personale, che spetta a chi ha sopportato i costi di eliminazione dei rifiuti; parere che si rifà a quanto espresso dalla citata professionista in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Loi sur la protection de l'environnement, Berna 2010, n. 22-26 ad art. 32bbis. Quest'opinione, isolata, si scontra, tuttavia, con il requisito posto al cpv. 1 lett. c della disposizione in oggetto, secondo cui, per poter conseguire il risarcimento fondato sulla stessa, il detentore deve aver "acquistato il fondo" tra il 1° luglio 1972 ed il 1° luglio 1997. Bisogna quindi ritenere che al momento della vendita del mapp. __________ l'appellante abbia perso la qualità di detentrice dello stesso giusta l'art. 32bbis LPAmb. Alla stessa non ritorna poi di utilità richiamarsi all'art. 110 cpv. 1 CPC-TI, che regge il procedimento di prima istanza (art. 404 CPC), giusta cui il processo continua tra le parti in causa se l'oggetto litigioso è alienato. Anche volendo concedere all'appellante che l'oggetto litigioso sia costituito dal fondo (e non dalla pretesa di risarcimento), il fatto che l'art. 110 cpv. 1 CPC-TI, contrariamente al nuovo Codice federale, prevedesse – e preveda, in casu – la possibilità per la parte originaria di condurre il processo in suo nome ma a tutela dei diritti dell'acquirente ("Prozessstandschaffter"; cfr. Francesco Trezzini, CPC Comm, Lugano 2010, pag. 318 seg. con rinvii) non muta il risultato. Verificandosi l'ipotesi di cui alla precitata disposizione, la parte originaria manteneva infatti unicamente la qualità formale di parte, ma perdeva invece la propria legittimazione nel merito (cfr. al riguardo anche Daniel Schwander in Sutter-Somm et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2013, n. 15, 19 e 23-26 ad art. 83; Balz Gross/Roger Zuber in Berner Kommentar, Berna 2012, n. 16 e 18 ad art. 83 ZPO). Per questo motivo, l'azione dell'appellante dovrebbe comunque sia venir respinta ancora una volta nel merito, per assenza di legittimazione attiva, poiché a seguito della vendita del mapp. __________ viene a cadere la possibilità, per essa, di potersi ulteriormente fondare sul requisito dell'acquisto del citato fondo, che essa aveva effettuato nel periodo –determinante – ricompreso tra il 1° luglio 1972 ed il 1° luglio 1997. Questo presupposto di merito non è invece soddisfatto dalla nuova acquirente, T__________ SA, a tutela dei cui esclusivi diritti potrebbe agire l'attrice dopo la vendita del fondo a quest'ultima. Ferma questa premessa, il fatto che la AP 1 si sia assunta contrattualmente, verso la T__________ SA, le spese di smaltimento del materiale inquinato sostenute da quest'ultima non giova, in quanto ininfluente, alla sua causa.

                             3.  Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 12 febbraio 2015 della AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di appello di fr. 15'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellata fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione:

-   ; -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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